Articolo 7 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 dicembre 1985
Art. 7.
L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell' articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalita' straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.
Note all' art. 7 :
- L' art. 28 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: "Contratti per l'assunzione di lettori".
- Il testo dell' art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , concernente: "Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari", e' il seguente:
"Art. 24. - In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incaricati annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.
L'incarico e' conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della facolta' o scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorita' del paese di origine.
La documentazione di rito e' sostituita da dichiarazioni delle competenti autorita' diplomatiche attestanti che il prescelto e' in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella universita' del paese di provenienza.
Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico e' subordinato alla autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocita', in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.
Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, e' corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi".
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985
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