Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 455
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, a cui si ricollega la comunicazione di ipoteca, non sia un atto impositivo e che sia sufficiente riportare gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato. Non sussiste obbligo di allegazione degli atti presupposti. L'atto è a contenuto vincolato.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha documentato la notifica delle cartelle presupposte tramite raccomandata o PEC e la notifica delle successive intimazioni di pagamento. È stata altresì documentata la notifica di un avviso di accertamento mediante agente postale in irreperibilità.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale o decennale dalla notifica delle cartelle o degli atti di intimazione alla notifica della comunicazione impugnata. È stata inoltre considerata la sospensione dei termini di riscossione e prescrizione a causa dell'emergenza epidemiologica (dal 8/3/2020 al 31/8/2021) e la proroga di 24 mesi per i carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 455
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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