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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5413/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lipari - Piazza Giuseppe Mazzini 98050 Lipari ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 1 98057 Milazzo ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001339000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001339000 notificata in data 30/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 65.256,61 sul presupposto di 13 atti presupposti. Eccepiva: difetto di motivazione;
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di successivi atti di intimazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, adeguatezza della motivazione e avvenuta notifica dell'atto alla stessa riferibile. Affermava la temerarietà del ricorso, evidenziando che la ricorrente aveva avuto accesso agli atti con riferimento alla relata di notifica di tale documento.
Si costituiva Comune di Milazzo eccependo difetto di legittimazione passiva ed assumendo regolare notifica degli avvisi presupposti alle cartelle.
Non si costituiva Comune di Lipari.
La ricorrente depositava giurisprudenza e memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente privo di fondamento, al limite della temerarietà.
Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento, al cui schema si ricollega la comunicazione preventiva di ipoteca, non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass. 21065/2022).
Infondata e temeraria è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
Come documentato dall'agente della riscossione, la cartella n. 29520140031029403000 relativa Tassa
Smaltimento Rifiuti, è stata notificata in data 20/7/2015 a mezzo raccomandata ritirata allo sportello da persona delegata.
Le altre cartelle di pagamento (29520160029671561000, in data 30/11/2016; 29520170007623062000, in data 5/4/2017; 29520170020176345000, in data 20/12/2017; 29520180017742960000, in data 10/1/2019;
29520190003556201000, in data 2/5/2019; 29520220002760584000, in data 7/4/2022; 29520220028228739000, in data 1/2/2023; 29520230001636075000, in data 17/2/2023; 29520230005782663000, in data 21/4/2023;
29520240009293291000, in data 30/4/2024; 29520240041703185000, in data 7/9/2024) sono state notificate all'interessata a mezzo pec.
La notifica delle cartelle veniva seguita dalla notifica, a mezzo pec:
in data 20/12/2018 dell'intimazione di pagamento n. 29520189002258959000 e in data 15/1/2019 dell'intimazione di pagamento n. 29520199000213952000 (relativa alla cartella n. 29520140031029403000)
in data 12/12/2022, dell'intimazione n. 29520229007994862000 (relativa alle cartelle nn.
29520140031029403000, 29520160029671561000, 29520170007623062000, 29520170020176345000,
29520180017742960000 e 29520190003556201000).
L'avviso di accertamento n. TYX01N800921/2018, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, è stato notificato in data 29.05.2018 mediante agente postale e nella irreperibilità relativa della destinataria, depositato presso l'ufficio, con invio di avviso di deposito mediante ulteriore raccomandata restituita dopo la compiuta giacenza.
Discende la infondatezza e temerarietà della eccezione di omessa notifica dei titoli presupposti.
Parimenti discende l'insussistenza della eccezione di prescrizione, dal momento che dalla notifica delle cartelle o dei successivi atti di intimazione alla notifica della comunicazione oggi impugnata non è decorso, ovviamente, il termine di prescrizione quinquennale e, tanto meno, decennale.
Va, peraltro, evidenziato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche avuto riguardo alla grave temerarietà del ricorso, le stesse vanno liquidate in € 6.500,00 oltre accessori di legge a favore dell'agente della riscossione ed € 3.200,00 a favore dell'agenzia delle entrate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 oltre accessori di legge a favore dell'agente della riscossione – da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario – ed € 3.200,00 a favore dell'agenzia delle entrate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5413/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lipari - Piazza Giuseppe Mazzini 98050 Lipari ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 1 98057 Milazzo ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001339000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001339000 notificata in data 30/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 65.256,61 sul presupposto di 13 atti presupposti. Eccepiva: difetto di motivazione;
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di successivi atti di intimazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, adeguatezza della motivazione e avvenuta notifica dell'atto alla stessa riferibile. Affermava la temerarietà del ricorso, evidenziando che la ricorrente aveva avuto accesso agli atti con riferimento alla relata di notifica di tale documento.
Si costituiva Comune di Milazzo eccependo difetto di legittimazione passiva ed assumendo regolare notifica degli avvisi presupposti alle cartelle.
Non si costituiva Comune di Lipari.
La ricorrente depositava giurisprudenza e memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente privo di fondamento, al limite della temerarietà.
Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento, al cui schema si ricollega la comunicazione preventiva di ipoteca, non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass. 21065/2022).
Infondata e temeraria è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
Come documentato dall'agente della riscossione, la cartella n. 29520140031029403000 relativa Tassa
Smaltimento Rifiuti, è stata notificata in data 20/7/2015 a mezzo raccomandata ritirata allo sportello da persona delegata.
Le altre cartelle di pagamento (29520160029671561000, in data 30/11/2016; 29520170007623062000, in data 5/4/2017; 29520170020176345000, in data 20/12/2017; 29520180017742960000, in data 10/1/2019;
29520190003556201000, in data 2/5/2019; 29520220002760584000, in data 7/4/2022; 29520220028228739000, in data 1/2/2023; 29520230001636075000, in data 17/2/2023; 29520230005782663000, in data 21/4/2023;
29520240009293291000, in data 30/4/2024; 29520240041703185000, in data 7/9/2024) sono state notificate all'interessata a mezzo pec.
La notifica delle cartelle veniva seguita dalla notifica, a mezzo pec:
in data 20/12/2018 dell'intimazione di pagamento n. 29520189002258959000 e in data 15/1/2019 dell'intimazione di pagamento n. 29520199000213952000 (relativa alla cartella n. 29520140031029403000)
in data 12/12/2022, dell'intimazione n. 29520229007994862000 (relativa alle cartelle nn.
29520140031029403000, 29520160029671561000, 29520170007623062000, 29520170020176345000,
29520180017742960000 e 29520190003556201000).
L'avviso di accertamento n. TYX01N800921/2018, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, è stato notificato in data 29.05.2018 mediante agente postale e nella irreperibilità relativa della destinataria, depositato presso l'ufficio, con invio di avviso di deposito mediante ulteriore raccomandata restituita dopo la compiuta giacenza.
Discende la infondatezza e temerarietà della eccezione di omessa notifica dei titoli presupposti.
Parimenti discende l'insussistenza della eccezione di prescrizione, dal momento che dalla notifica delle cartelle o dei successivi atti di intimazione alla notifica della comunicazione oggi impugnata non è decorso, ovviamente, il termine di prescrizione quinquennale e, tanto meno, decennale.
Va, peraltro, evidenziato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche avuto riguardo alla grave temerarietà del ricorso, le stesse vanno liquidate in € 6.500,00 oltre accessori di legge a favore dell'agente della riscossione ed € 3.200,00 a favore dell'agenzia delle entrate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 oltre accessori di legge a favore dell'agente della riscossione – da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario – ed € 3.200,00 a favore dell'agenzia delle entrate.