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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15388 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
AM EL ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32578 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 2.10.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Parte_1
(opponente)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in Albano Laziale (RM), Piazza G. Donizetti, 8, presso lo studio dell'avv. GALIETI ALBERTO
, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
1
(2)
Controparte_1
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_2
eletto in Roma alla Via Vincenzo Bellini, n. 2, presso lo studio dell'avv. SBARBARO FERRUCCIO
MARIA, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da note ex art. 189 c.p.c. da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 22.7.24 la ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto ad essa notificato il 2.7.24 dalla Controparte_2
, sulla scorta dell'atto di donazione modale sottoscritto per atto pubblico il
[...]
22.11.08 deducendo la violazione dell'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669; l'inesistenza del titolo esecutivo;
eccependo l'inadempimento e l'eccessiva onerosità dell'onere imposto al donatario.
Nel costituirsi la ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
contestando puntualmente le deduzioni di parte avversa.
Accolta da questo G.I. l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, parte opposta ha rinunciato all'atto di precetto e chiesto con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e di compensare le spese di lite.
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Parte opponente, invero, si è riportata alla precisazione delle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.25 previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
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Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Come è noto, infatti, la rinunzia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte.
Pertanto, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale (Cass., sez. VI-III, 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. III, 5 gennaio 2023,
n. 501).
Ne deriva che, in applicazione di tale principio, il giudice investito dell'opposizione è tenuto al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass., 31/08/2015, n. 17312; Cass., 11/02/2015, n.2719).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione sarebbe stata accolta.
In linea generale, va qui richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall'art. 474 cod. proc. civ. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo (Cass., sez. III, 25 febbraio 1983 n. 1455).
La qualità di titolo esecutivo dipende dalla pubblica fede che il notaio attribuisce all'atto e non dalla particolare efficacia probatoria il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all'atto ricevuto da
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notaio, relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto (Cass., sez. 3, 19 luglio 2005, n, 15129; Cass. Sez. III, 19 settembre 2014, n. 19738).
L'obbligazione, quindi, deve avere ad oggetto un credito certo, liquido ed esigibile: in altri termini il credito deve essere incontrovertibile nella sua esistenza e nella sua esattezza, determinato nell'ammontare dal titolo, ed, infine, non sottoposto a termine o condizione (Cass., Ss., Uu. 15 novembre 2016, n. 23225)
Tornando al caso in esame, va chiarito che il precetto è stato intimato dalla
[...]
per ottenere il pagamento di quanto previsto dall'art. 2 punti nn. 2) e 3) ovvero Controparte_1
delle spese di manutenzione del e del contributo per l'aggiornamento e la Controparte_3
manutenzione della biblioteca multimediale.
Invero l'art. 2 n. 2 cit. prevede che il provveda puntualmente all'inizio di ogni Controparte_4
anno a rimettere alla le somme per la manutenzione accantonate in Controparte_1
apposito capitolo di bilancio denominato […] e che a decorrere dal 1° gennaio Controparte_3
2009 si obblighi a versare la somma di € 174.000,00, il cui importo sarà oggetto di revisione ogni anno.
L'art. 2, n.3) stabilisce poi l'obbligo di versamento annuale, in favore della di un contributo CP_1
pari ad € 30.000,00 per l'aggiornamento e la manutenzione della biblioteca multimediale installata nelle apposite aule del complesso scolastico “ ”. Controparte_3
Si tratta, evidentemente, di crediti esattamente quantificati e certi: conseguentemente l'atto pubblico di donazione modale sottoscritto il 20.11.08 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c..
Sarebbe però risultato fondato il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione dell'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel caso in esame, è fatto pacifico fra le parti che il titolo esecutivo sia stato notificato unitamente all'atto di precetto il 2.7.24.
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Parte opposta ha sostenuto la bontà di tale scelta rappresentando che la norma trova applicazione esclusivamente con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
Tale assunto è privo di fondamento.
Ora, come noto, l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, comma I, recita testualmente:
< enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per Controparte_5
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.>>.
La norma, invero, impone, "per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro" da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici, un termine dilatorio a qualunque creditore, durante il quale gli è precluso intimare precetto e dare corso all'azione esecutiva. Essa ha l'evidente scopo (in ragione della vera o presunta farraginosità delle loro strutture organizzative e, quindi, della normale lunghezza dei tempi di reazione alla sollecitazione al pagamento) di razionalizzare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non economici per un periodo anteriore perfino all'intimazione del precetto. Ha, inoltre, la funzione di consentire, mediante la previa notifica del titolo esecutivo con contenuti e modalità oltretutto tali da agevolare il più possibile le operazioni spontanee successive, a tale peculiare categoria di debitori l'attivazione ed il completamento delle procedure contabili occorrenti per il pagamento spontaneo, con contestuale sgravio anche degli oneri per il precetto.
Si tratta di uno "spatium deliberandi" in favore delle pubbliche amministrazioni che comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un
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momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata (Cass., sez. III, 21 marzo 2011, n. 6346; Cass., sez. L 17 settembre 2008, n. 23732).
Questo comporta che, pendente quell'intervallo, il titolo è sostanzialmente - benché solo momentaneamente - privo di efficacia esecutiva ed il creditore non può non solo agire in executivis, ma neppure accingersi a farlo, così restando preclusa qualunque possibilità, per lui, di conseguire coattivamente il pagamento normalmente assicuratogli per qualunque altra categoria di debitori.
La Corte di Cassazione, ha riconosciuto, in un caso riguardante un intervento non titolato, ovvero relativo ad un diritto di credito non assistito da alcun titolo esecutivo (all'epoca in cui l'art. 499
c.p.c. ammetteva la possibilità di tal tipo di intervento), che l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, comma I introduce un autentico minisistema o sottosistema, riguardante appunto tutte le esecuzioni contro pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, sistema che ha i connotati di una lex posterior specialis rispetto alle disposizioni del codice di rito (Cass., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6067).
Se tali principi valgono per un credito non consacrato in alcun titolo esecutivo, né giudiziale né stragiudiziale, tantopiù, in ragione della ratio della norma posta a tutela della P.A., essi devono ritersi applicabili nel caso in cui sia stata minacciata l'esecuzione forzata sulla scorta di un titolo esecutivo stragiudiziale.
Il discrimine, in definitiva, deve individuarsi nel soggetto legittimato passivo dell'esecuzione forzata: amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_6
(Cass., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25567). Tale ricostruzione interpretativa, peraltro, è
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suffragata anche dalla rubrica della norma che riguarda, appunto, l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni.
Gli ulteriori motivi di doglianza sarebbero stati assorbiti dall'accoglimento del predetto motivo di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Condanna Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a
[...]
favore di che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se Parte_1
dovuta.
Così deciso in Roma il 04/11/2025
Il Giudice
AM EL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Elisa Ferrazzoli. CP_7
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