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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7950 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza del 16/05/2024, depositata il 23/05/2024. tra ( ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via A. Gallonio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Vito Massari, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10042/2019 del 07/05/2019, pubblicata in data 14/05/2019 (risarcimento danni). CONCLUSIONI L'appellante ha precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/05/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A) Con atto di citazione notificato il 06/02-11/02/2015 la conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l ed il Controparte_1 [...]
deducendo, in sintesi: a) che in data 15/02/2012 si era Controparte_2 resa aggiudicataria in sede fallimentare del 50% di un immobile che gli era stato poi trasferito con decreto del 20-24/07/2012; b) che con contratto preliminare del 26/05/2014 aveva promesso in vendita a il predetto Controparte_3 immobile garantendone la libertà da trascrizioni ed iscrizioni, con l'obbligo di stipulare il definitivo entro il 20/09/2014; c) che la promissaria acquirente con lettera in data 30/09/2014 gli aveva comunicato che il Notaio incaricato del rogito, effettuando le visure ipocatastali in prossimità della stipula, aveva riscontrato che il predetto immobile era gravato da una ipoteca iscritta in favore dell _1
, rinnovata in data 02/08/2013, posteriormente al decreto di trasferimento,
[...] sicché chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice e la restituzione del doppio della somma corrisposta a titolo di caparra, minacciando, in mancanza, una azione legale;
d) che per evitare il Parte_1 giudizio aveva corrisposto alla promittente acquirente entro il 20/10/2014 il doppio della somma percepita a titolo di caparra e aveva chiesto invano all _1
il risarcimento dei danni causati dalla rinnovazione illegittima dell'iscrizione
[...] ipotecaria. Tanto esposto, chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) premesse le declaratorie tutte del caso, dare atto dell'illegittimità della rinnovazione dell'ipoteca del 3.8.1993 (form. 1045), rinnovata presso l'Agenzia delle Entrate-Servizio Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia anche nei confronti della il 2.8.2013 alla formalità n. 847 e per l'effetto: disporre la Parte_1 cancellazione di detta ipoteca con ordine al Conservatore dell Controparte_1
Servizio Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia anche nei confronti della
il 2.8.2013 alla formalità n. 847 e per l'effetto: - condannare l'erario Parte_1 dello , in persona del ministro pro Controparte_4 tempore, nonché l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in solido tra loro, o ciascuno secondo la propria responsabilità, al risarcimento dei danni in favore dell'attuale esponente, pari al complessivo importo di € 51.000,00 o di quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
2) condannare i convenuti in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”; B) Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituivano l _1
ed il che chiedevano,
[...] Controparte_2 preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e, nel CP_2 merito, rigettarsi la domanda attrice per la sua infondatezza;
C) Depositata documentazione, la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
D) Con sentenza n. 10042/2019 del 07/05/2019 e pubblicata il 14/05/2019, il Tribunale di Roma, II^ Sezione Civile, rigettava la domanda attrice così provvedendo: “A) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
B) Rigetta la domanda risarcitoria proposta nei Controparte_2 confronti dell' . C) Condanna parte attrice al pagamento delle Controparte_1 spese processuali nei confronti delle convenute, che quantifica e liquida nella misura di euro 3972,00 oltre accessori di legge.”; E) Con atto di appello, tempestivamente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 10042/2019, pubblicata in data 14/05/2019, formulando, in sintesi, le seguenti deduzioni e richieste: 1) ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha accertato la carenza di responsabilità in capo all , rigettando, conseguentemente, la domanda attrice;
2) ha _1 _1 ribadito la richiesta di condannare al risarcimento dei danni;
3) Controparte_1 ha impugnato la declaratoria di condanna alle spese di lite. Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto la riforma della sentenza con condanna di al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
F) La appellata è rimasta contumace;
Controparte_1
G) Con ordinanza del 16/05/2024, depositata il 23/05/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società appellante ha dedotto la “Errata valutazione di fatti e circostanze da parte del Giudice di primo grado, in ordine all'esistenza dell'obbligo dell' di effettuare le necessarie verifiche prima di procedere Controparte_1 alla rinnovazione dell'ipoteca legale”. In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha accertato l'assenza di responsabilità in capo all per aver effettuato, in data 02/08/2013 la rinnovazione Controparte_1 dell'iscrizione ipotecaria che gravava l'immobile del fallito sebbene tale immobile fosse stato nel frattempo trasferito alla società appellante con decreto del G.D. in data 20/07/2012. L'appellante ha contestato, nello specifico, il punto della sentenza in cui il Tribunale ha dichiarato che l era esente da responsabilità per Controparte_1 il fatto “che nel decreto di trasferimento il G.D., al momento del rinnovo (n.d.r. e per mera dimenticanza) non aveva ancora disposto la cancellazione” delle formalità che gravavano sull'immobile ed ha dedotto i seguenti elementi dai quali può ritenersi, ad avviso dell'appellante, provato che l alla data della Controparte_1 rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria era al corrente del fatto che l'immobile era stato trasferito dalla Curatela Fallimentare alla appellante e/o avrebbe potuto agevolmente essere a conoscenza di tale trasferimento: 1) “l' Controparte_1 aveva spiegato insinuazione al passivo nell'ambito della procedura fallimentare a carico del Sig. nell'ambito della quale la si era resa CP_5 Parte_1 successivamente aggiudicataria dell'immobile. Ragione per cui, la medesima
, prima di procedere all'illegittima rinnovazione dell'ipoteca di _1 _1 cui è causa, avrebbe potuto agevolmente verificare l'intervenuta vendita in sede fallimentare, avendo come detto, proposto istanza di ammissione al passivo nella procedura medesima.”; 2) “quale creditrice iscritta, l' , prima Controparte_1 della vendita a favore della aveva ricevuto da parte del curatore l'avviso Parte_1 previsto dall'art. 107, terzo comma, L.F..” L'appellante, dopo aver dedotto che, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, l alla data della rinnovazione dell'ipoteca era al corrente della Controparte_1 vendita operata dal Curatore, ha riproposto alla Corte il nesso causale sussistente tra la predetta rinnovazione dell'ipoteca ed il danno subito da essa appellante, ribadendo: a) che con contratto preliminare del 26/05/2014, registrato in data 11/06/2014, aveva promesso in vendita l'immobile acquistato dalla Curatela con il decreto di trasferimento del 20/07/2012, garantendo nell'articolo 6, tra l'altro, che l'immobile fosse libero da “iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli”; b) che la promissaria acquirente, in prossimità della data fissata per la stipula del definitivo, aveva comunicato di aver appreso dal notaio incarico del rogito che l'immobile era gravato da un'ipoteca rinnovata dopo il trasferimento alla società attrice e per questo motivo aveva chiesto la risoluzione del contratto per l'inadempimento della promittente venditrice nonché la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra;
c) che la appellante, per evitare l'instaurazione del giudizio minacciato dalla promissaria acquirente, aveva corrisposto alla promittente venditrice il doppio della somma incamerata a titolo di caparra. Ebbene, la Corte, per quanto concerne le deduzioni proposte dalla società appellante per provare che l alla data della rinnovazione dell'iscrizione Controparte_1 dell'ipoteca fosse al corrente del decreto di trasferimento, osserva che esse sono sostanzialmente irrilevanti e/o superflue poiché, dalla documentazione depositata dalla stessa appellante in primo grado, tale circostanza risulta provata in modo incontestabile. In particolare, la Corte rileva che l'appellante ha ridepositato nel presente grado di giudizio, in formato telematico, la documentazione prodotta in primo grado e tra tali documenti vi è una copia della nota di rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria n. 32 del 02/08/2013 (doc. 6 dell'indice del fascicolo di primo grado), rilasciata in seguito ad una ispezione ipotecaria effettuata in data 12/02/2014 (prot. richiesta n. RM 111706 del 2014.) Ebbene, dalla lettura del quadro D della predetta nota si evince che l alla data della Controparte_1 rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria era a conoscenza dell'avvenuto trasferimento, tant'è che chiedeva la rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca anche nei confronti della attuale appellante: “SI CHIEDE LA RINNOVAZIONE DELL'IPOTECA LEGALE PER PAGAMENTI CREDITO IVA ANNI 1986 – 1990 COME DA DECRETO INTENTENDIZIO N 2787/92 AUTORIZZATO IL 22/5/1993 TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA PER L. 3.261.920,000. SI ISCRIVE ANCHE
CONTRO
LA SOC. IMMOBILCLA S.R.L. SEDE ROMA IN QUANTO ACQUISTA CON DECRETO TRASFERIMENTO, DAL DANTE CAUSA ZANGARI SERGIO, FORM. 5056/2012.” Tuttavia, la Corte ritiene che dall'esame del detto documento risulta provata anche la insussistenza del nesso causale tra la rinnovazione dell'ipoteca ed il danno invocato dalla appellante nel presente giudizio. Preliminarmente, si osserva che, in linea teorica, la prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta dedotta come illecita ex art. 2043 c.c. ed il danno del quale si chiede la liquidazione deve essere fornita dal danneggiato poiché, affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto, è necessario che sia raggiunta la prova in ordine ai seguenti elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c.: 1) l'esistenza di un fatto illecito;
2) l'imputabilità del fatto;
3) l'elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso;
4) un danno qualificabile come ingiusto;
5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nonché tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Sez. III, n. 2422/2014; Cass. S.U. n. 26972/2008). Sul punto la S.C. ha chiarito che “In materia di responsabilità civile aquiliana per fatto illecito, l'attore che agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile deve fornire la prova, secondo il criterio del "più probabile che non", che il fatto dannoso costituisce conseguenza di una condotta illecita colposa del convenuto, dovendo dimostrare non solo l'esistenza di difetti nella cosa che ha cagionato il danno, ma anche il nesso causale tra la condotta omissiva del soggetto chiamato a rispondere e l'evento lesivo verificatosi. Nel caso in cui emerga che la causa più probabile del cedimento di una struttura sia riconducibile ad un carico anomalo di cui essa sia stata fatta oggetto piuttosto che ai pur riscontrati difetti costruttivi o di installazione, e qualora risulti accertato in fatto che, anche se fossero stati regolarmente effettuati i collaudi e i controlli omessi dai convenuti, il cedimento sarebbe più probabilmente avvenuto ugualmente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per essere rimasta sostanzialmente incerta la effettiva causa del fatto dannoso. Tale principio risulta conforme all'assetto degli oneri probatori che regolano l'ordinaria azione di responsabilità aquiliana, secondo cui spetta al danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compreso il rapporto di causalità materiale tra condotta ed evento. La valutazione giudiziale circa l'esistenza del nesso causale, quando sia fondata su adeguata consulenza tecnica d'ufficio e risulti motivata in modo completo attraverso l'analisi delle risultanze peritali, non è sindacabile in sede di legittimità ove non risulti viziata da apparente contraddittorietà logica o da insufficienza motivazionale, costituendo accertamento di fatto insindacabile purché sorretto da motivazione non meramente apparente.” (Cass. n. 14384/2019). Nel caso de quo, va evidenziato che nella sentenza appellata non vi è stata alcuna declaratoria e/o valutazione inerente la sussistenza del nesso di causalità tra la rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca ed il danno subito dall'appellante, poiché il Tribunale si è limitato a vagliare la legittimità o meno dell'atto di rinnovazione alla luce del fatto che il GD nel decreto di trasferimento aveva omesso l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Pertanto, avendo ritenuto che non erano ravvisabili responsabilità dell poiché nel decreto di Controparte_1 trasferimento non vi era l'ordine di cancellare le formalità, il Tribunale ha considerato irrilevante valutare se sussistesse o meno il nesso di causalità tra la rinnovazione dell'iscrizione ed il danno invocato dalla appellante. La Corte, però ritiene di ravvisare l'illegittimità della rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca non solo perché l era a conoscenza del fatto che Controparte_1
l'immobile era stato oggetto del trasferimento in sede fallimentare, ma anche perché non poteva ignorare che tale tipologia di trasferimento travolge ex lege le trascrizioni e le iscrizioni di cui gli immobili sono gravati al momento del trasferimento, ragion per cui l'istanza di rinnovazione era oggettivamente illegittima. Da quanto innanzi consegue la necessità di verificare se, in base a quanto dedotto e provato in primo grado, sussistano, oltre alla illiceità del fatto, gli altri presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. per l'accoglimento della domanda. Ebbene, la Corte rileva che la società appellante ha prodotto in primo grado un'ispezione ipotecaria del 12/02/2014 (tre mesi prima del contratto preliminare tra l'appellante e da cui si evince la rinnovazione Controparte_3 dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in data 02/08/2013. Pertanto, non avendo l'appellante dedotto alcunché sulla modalità e il tempo in cui è entrata in possesso della predetta ispezione ipotecaria, deve ritenersi che già dal febbraio del 2014 era al corrente del fatto che l'immobile era gravato dall'ipoteca dell , Controparte_1 ma ciò nonostante, anziché attivarsi per la cancellazione, ha promesso in vendita l'immobile ad un terzo garantendo che fosse libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli. In sostanza, deve ritenersi che negli atti di causa vi è la prova documentale della totale insussistenza del nesso causale tra la rinnovazione dell'ipoteca ed il danno del quale si chiede la liquidazione e ciò comporta il rigetto della domanda formulata dall'appellante. La Corte rileva, comunque, che l'illegittima rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria poteva essere risolta velocemente e con relativa facilità, vista la natura del decreto di trasferimento e l'evidente omissione del GD nel disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, come poi effettivamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado (doc. 12 fascicolo del'appellante). Sul punto vale la pena rammentare l'orientamento delle SSUU della S.C. secondo cui “nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio
[...]
, istituito presso l Controparte_6 _1
) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso
[...] indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c.". (Cass. S.U. n. 28387/2020). Il rigetto del primo motivo di appello assorbe la valutazione del secondo (con il quale è stata riproposta la domanda inerente il risarcimento dei danni) e del terzo motivo di appello (regolamento delle spese). In ordine alle spese non vi è luogo a provvedere stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( avverso la sentenza Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Roma n. 10042/2019 del 07/05/2019, pubblicata il 14/05/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello non statuendo sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della parte appellata;
2) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 09/09/2025. Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente Dott.ssa Silvia Di Matteo
Appellante e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10042/2019 del 07/05/2019, pubblicata in data 14/05/2019 (risarcimento danni). CONCLUSIONI L'appellante ha precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/05/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A) Con atto di citazione notificato il 06/02-11/02/2015 la conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l ed il Controparte_1 [...]
deducendo, in sintesi: a) che in data 15/02/2012 si era Controparte_2 resa aggiudicataria in sede fallimentare del 50% di un immobile che gli era stato poi trasferito con decreto del 20-24/07/2012; b) che con contratto preliminare del 26/05/2014 aveva promesso in vendita a il predetto Controparte_3 immobile garantendone la libertà da trascrizioni ed iscrizioni, con l'obbligo di stipulare il definitivo entro il 20/09/2014; c) che la promissaria acquirente con lettera in data 30/09/2014 gli aveva comunicato che il Notaio incaricato del rogito, effettuando le visure ipocatastali in prossimità della stipula, aveva riscontrato che il predetto immobile era gravato da una ipoteca iscritta in favore dell _1
, rinnovata in data 02/08/2013, posteriormente al decreto di trasferimento,
[...] sicché chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice e la restituzione del doppio della somma corrisposta a titolo di caparra, minacciando, in mancanza, una azione legale;
d) che per evitare il Parte_1 giudizio aveva corrisposto alla promittente acquirente entro il 20/10/2014 il doppio della somma percepita a titolo di caparra e aveva chiesto invano all _1
il risarcimento dei danni causati dalla rinnovazione illegittima dell'iscrizione
[...] ipotecaria. Tanto esposto, chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) premesse le declaratorie tutte del caso, dare atto dell'illegittimità della rinnovazione dell'ipoteca del 3.8.1993 (form. 1045), rinnovata presso l'Agenzia delle Entrate-Servizio Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia anche nei confronti della il 2.8.2013 alla formalità n. 847 e per l'effetto: disporre la Parte_1 cancellazione di detta ipoteca con ordine al Conservatore dell Controparte_1
Servizio Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia anche nei confronti della
il 2.8.2013 alla formalità n. 847 e per l'effetto: - condannare l'erario Parte_1 dello , in persona del ministro pro Controparte_4 tempore, nonché l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in solido tra loro, o ciascuno secondo la propria responsabilità, al risarcimento dei danni in favore dell'attuale esponente, pari al complessivo importo di € 51.000,00 o di quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
2) condannare i convenuti in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”; B) Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituivano l _1
ed il che chiedevano,
[...] Controparte_2 preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e, nel CP_2 merito, rigettarsi la domanda attrice per la sua infondatezza;
C) Depositata documentazione, la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
D) Con sentenza n. 10042/2019 del 07/05/2019 e pubblicata il 14/05/2019, il Tribunale di Roma, II^ Sezione Civile, rigettava la domanda attrice così provvedendo: “A) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
B) Rigetta la domanda risarcitoria proposta nei Controparte_2 confronti dell' . C) Condanna parte attrice al pagamento delle Controparte_1 spese processuali nei confronti delle convenute, che quantifica e liquida nella misura di euro 3972,00 oltre accessori di legge.”; E) Con atto di appello, tempestivamente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 10042/2019, pubblicata in data 14/05/2019, formulando, in sintesi, le seguenti deduzioni e richieste: 1) ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha accertato la carenza di responsabilità in capo all , rigettando, conseguentemente, la domanda attrice;
2) ha _1 _1 ribadito la richiesta di condannare al risarcimento dei danni;
3) Controparte_1 ha impugnato la declaratoria di condanna alle spese di lite. Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto la riforma della sentenza con condanna di al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
F) La appellata è rimasta contumace;
Controparte_1
G) Con ordinanza del 16/05/2024, depositata il 23/05/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società appellante ha dedotto la “Errata valutazione di fatti e circostanze da parte del Giudice di primo grado, in ordine all'esistenza dell'obbligo dell' di effettuare le necessarie verifiche prima di procedere Controparte_1 alla rinnovazione dell'ipoteca legale”. In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha accertato l'assenza di responsabilità in capo all per aver effettuato, in data 02/08/2013 la rinnovazione Controparte_1 dell'iscrizione ipotecaria che gravava l'immobile del fallito sebbene tale immobile fosse stato nel frattempo trasferito alla società appellante con decreto del G.D. in data 20/07/2012. L'appellante ha contestato, nello specifico, il punto della sentenza in cui il Tribunale ha dichiarato che l era esente da responsabilità per Controparte_1 il fatto “che nel decreto di trasferimento il G.D., al momento del rinnovo (n.d.r. e per mera dimenticanza) non aveva ancora disposto la cancellazione” delle formalità che gravavano sull'immobile ed ha dedotto i seguenti elementi dai quali può ritenersi, ad avviso dell'appellante, provato che l alla data della Controparte_1 rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria era al corrente del fatto che l'immobile era stato trasferito dalla Curatela Fallimentare alla appellante e/o avrebbe potuto agevolmente essere a conoscenza di tale trasferimento: 1) “l' Controparte_1 aveva spiegato insinuazione al passivo nell'ambito della procedura fallimentare a carico del Sig. nell'ambito della quale la si era resa CP_5 Parte_1 successivamente aggiudicataria dell'immobile. Ragione per cui, la medesima
, prima di procedere all'illegittima rinnovazione dell'ipoteca di _1 _1 cui è causa, avrebbe potuto agevolmente verificare l'intervenuta vendita in sede fallimentare, avendo come detto, proposto istanza di ammissione al passivo nella procedura medesima.”; 2) “quale creditrice iscritta, l' , prima Controparte_1 della vendita a favore della aveva ricevuto da parte del curatore l'avviso Parte_1 previsto dall'art. 107, terzo comma, L.F..” L'appellante, dopo aver dedotto che, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, l alla data della rinnovazione dell'ipoteca era al corrente della Controparte_1 vendita operata dal Curatore, ha riproposto alla Corte il nesso causale sussistente tra la predetta rinnovazione dell'ipoteca ed il danno subito da essa appellante, ribadendo: a) che con contratto preliminare del 26/05/2014, registrato in data 11/06/2014, aveva promesso in vendita l'immobile acquistato dalla Curatela con il decreto di trasferimento del 20/07/2012, garantendo nell'articolo 6, tra l'altro, che l'immobile fosse libero da “iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli”; b) che la promissaria acquirente, in prossimità della data fissata per la stipula del definitivo, aveva comunicato di aver appreso dal notaio incarico del rogito che l'immobile era gravato da un'ipoteca rinnovata dopo il trasferimento alla società attrice e per questo motivo aveva chiesto la risoluzione del contratto per l'inadempimento della promittente venditrice nonché la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra;
c) che la appellante, per evitare l'instaurazione del giudizio minacciato dalla promissaria acquirente, aveva corrisposto alla promittente venditrice il doppio della somma incamerata a titolo di caparra. Ebbene, la Corte, per quanto concerne le deduzioni proposte dalla società appellante per provare che l alla data della rinnovazione dell'iscrizione Controparte_1 dell'ipoteca fosse al corrente del decreto di trasferimento, osserva che esse sono sostanzialmente irrilevanti e/o superflue poiché, dalla documentazione depositata dalla stessa appellante in primo grado, tale circostanza risulta provata in modo incontestabile. In particolare, la Corte rileva che l'appellante ha ridepositato nel presente grado di giudizio, in formato telematico, la documentazione prodotta in primo grado e tra tali documenti vi è una copia della nota di rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria n. 32 del 02/08/2013 (doc. 6 dell'indice del fascicolo di primo grado), rilasciata in seguito ad una ispezione ipotecaria effettuata in data 12/02/2014 (prot. richiesta n. RM 111706 del 2014.) Ebbene, dalla lettura del quadro D della predetta nota si evince che l alla data della Controparte_1 rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria era a conoscenza dell'avvenuto trasferimento, tant'è che chiedeva la rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca anche nei confronti della attuale appellante: “SI CHIEDE LA RINNOVAZIONE DELL'IPOTECA LEGALE PER PAGAMENTI CREDITO IVA ANNI 1986 – 1990 COME DA DECRETO INTENTENDIZIO N 2787/92 AUTORIZZATO IL 22/5/1993 TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA PER L. 3.261.920,000. SI ISCRIVE ANCHE
CONTRO
LA SOC. IMMOBILCLA S.R.L. SEDE ROMA IN QUANTO ACQUISTA CON DECRETO TRASFERIMENTO, DAL DANTE CAUSA ZANGARI SERGIO, FORM. 5056/2012.” Tuttavia, la Corte ritiene che dall'esame del detto documento risulta provata anche la insussistenza del nesso causale tra la rinnovazione dell'ipoteca ed il danno invocato dalla appellante nel presente giudizio. Preliminarmente, si osserva che, in linea teorica, la prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta dedotta come illecita ex art. 2043 c.c. ed il danno del quale si chiede la liquidazione deve essere fornita dal danneggiato poiché, affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto, è necessario che sia raggiunta la prova in ordine ai seguenti elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c.: 1) l'esistenza di un fatto illecito;
2) l'imputabilità del fatto;
3) l'elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso;
4) un danno qualificabile come ingiusto;
5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nonché tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Sez. III, n. 2422/2014; Cass. S.U. n. 26972/2008). Sul punto la S.C. ha chiarito che “In materia di responsabilità civile aquiliana per fatto illecito, l'attore che agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile deve fornire la prova, secondo il criterio del "più probabile che non", che il fatto dannoso costituisce conseguenza di una condotta illecita colposa del convenuto, dovendo dimostrare non solo l'esistenza di difetti nella cosa che ha cagionato il danno, ma anche il nesso causale tra la condotta omissiva del soggetto chiamato a rispondere e l'evento lesivo verificatosi. Nel caso in cui emerga che la causa più probabile del cedimento di una struttura sia riconducibile ad un carico anomalo di cui essa sia stata fatta oggetto piuttosto che ai pur riscontrati difetti costruttivi o di installazione, e qualora risulti accertato in fatto che, anche se fossero stati regolarmente effettuati i collaudi e i controlli omessi dai convenuti, il cedimento sarebbe più probabilmente avvenuto ugualmente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per essere rimasta sostanzialmente incerta la effettiva causa del fatto dannoso. Tale principio risulta conforme all'assetto degli oneri probatori che regolano l'ordinaria azione di responsabilità aquiliana, secondo cui spetta al danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compreso il rapporto di causalità materiale tra condotta ed evento. La valutazione giudiziale circa l'esistenza del nesso causale, quando sia fondata su adeguata consulenza tecnica d'ufficio e risulti motivata in modo completo attraverso l'analisi delle risultanze peritali, non è sindacabile in sede di legittimità ove non risulti viziata da apparente contraddittorietà logica o da insufficienza motivazionale, costituendo accertamento di fatto insindacabile purché sorretto da motivazione non meramente apparente.” (Cass. n. 14384/2019). Nel caso de quo, va evidenziato che nella sentenza appellata non vi è stata alcuna declaratoria e/o valutazione inerente la sussistenza del nesso di causalità tra la rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca ed il danno subito dall'appellante, poiché il Tribunale si è limitato a vagliare la legittimità o meno dell'atto di rinnovazione alla luce del fatto che il GD nel decreto di trasferimento aveva omesso l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Pertanto, avendo ritenuto che non erano ravvisabili responsabilità dell poiché nel decreto di Controparte_1 trasferimento non vi era l'ordine di cancellare le formalità, il Tribunale ha considerato irrilevante valutare se sussistesse o meno il nesso di causalità tra la rinnovazione dell'iscrizione ed il danno invocato dalla appellante. La Corte, però ritiene di ravvisare l'illegittimità della rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca non solo perché l era a conoscenza del fatto che Controparte_1
l'immobile era stato oggetto del trasferimento in sede fallimentare, ma anche perché non poteva ignorare che tale tipologia di trasferimento travolge ex lege le trascrizioni e le iscrizioni di cui gli immobili sono gravati al momento del trasferimento, ragion per cui l'istanza di rinnovazione era oggettivamente illegittima. Da quanto innanzi consegue la necessità di verificare se, in base a quanto dedotto e provato in primo grado, sussistano, oltre alla illiceità del fatto, gli altri presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. per l'accoglimento della domanda. Ebbene, la Corte rileva che la società appellante ha prodotto in primo grado un'ispezione ipotecaria del 12/02/2014 (tre mesi prima del contratto preliminare tra l'appellante e da cui si evince la rinnovazione Controparte_3 dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in data 02/08/2013. Pertanto, non avendo l'appellante dedotto alcunché sulla modalità e il tempo in cui è entrata in possesso della predetta ispezione ipotecaria, deve ritenersi che già dal febbraio del 2014 era al corrente del fatto che l'immobile era gravato dall'ipoteca dell , Controparte_1 ma ciò nonostante, anziché attivarsi per la cancellazione, ha promesso in vendita l'immobile ad un terzo garantendo che fosse libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli. In sostanza, deve ritenersi che negli atti di causa vi è la prova documentale della totale insussistenza del nesso causale tra la rinnovazione dell'ipoteca ed il danno del quale si chiede la liquidazione e ciò comporta il rigetto della domanda formulata dall'appellante. La Corte rileva, comunque, che l'illegittima rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria poteva essere risolta velocemente e con relativa facilità, vista la natura del decreto di trasferimento e l'evidente omissione del GD nel disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, come poi effettivamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado (doc. 12 fascicolo del'appellante). Sul punto vale la pena rammentare l'orientamento delle SSUU della S.C. secondo cui “nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio
[...]
, istituito presso l Controparte_6 _1
) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso
[...] indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c.". (Cass. S.U. n. 28387/2020). Il rigetto del primo motivo di appello assorbe la valutazione del secondo (con il quale è stata riproposta la domanda inerente il risarcimento dei danni) e del terzo motivo di appello (regolamento delle spese). In ordine alle spese non vi è luogo a provvedere stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( avverso la sentenza Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Roma n. 10042/2019 del 07/05/2019, pubblicata il 14/05/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello non statuendo sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della parte appellata;
2) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 09/09/2025. Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente Dott.ssa Silvia Di Matteo