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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4717/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4717/2022 tra
Parte_1
Parte_1 [...]
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4717/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRAINI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI 34 FERMOpresso il difensore avv. TRAINI ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRAINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI 34 FERMOpresso il difensore avv. TRAINI ALESSANDRO MARCO MONTANI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORICONI C.F._2 SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI,34 63023 FERMOpresso il difensore avv. MORICONI SIMONE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI VALENTINA e dell'avv. , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIACOSA 1/A ALBApresso il difensore avv. MINELLI
VALENTINA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 nonché Controparte_3 [...]
hanno opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza Parte_1
di portante condanna al pagamento della somma di € CP_2
5736. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Al presente veniva riunito altro procedimento di opposizione ad identico decreto ingiuntivo proposto da r.g. 4897/22), Parte_1
che ha addotto le medesime ragioni di opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Fermo, giudice del luogo di residenza degli opponenti, è infondata e va reietta.
La clausola nove del contratto di fornitura sottoscritto da stabilisce la deroga alla competenza territoriale a Parte_1
favore del Tribunale di Modena: “ogni controversia nascente da un
collegata a, questo contratto, di qualsivoglia natura e specie sarà
devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del foro di
Modena”.
La clausola è vincolante ed efficace nel caso di specie, tenuto conto che la stessa è stata espressamente sottoscritta ed approvata dalla società opponente.
L'eccezione di incompetenza territoriale va pertanto reietta.
Anche l'ulteriore eccezione preliminare sollevata, di difetto di rappresentanza dell'agente sottoscrittore del contratto per e CP_2
infondate va reietta. Costa che l'agente di zona ha sottoscritto il pagina 3 di 5 contratto in oggetto che poi successivamente ha provveduto ad CP_2
accettare, ratificare e poi a darvi successiva esecuzione.
L'eccezione in quanto infondata è pertanto reietta.
Per il resto è pacifico che abbia dato corso al CP_2
contratto, creando la pattuita versione c.d. demo del sito. Tuttavia,
parte opponente non ha provveduto al versamento delle rate mensili previste dal medesimo contratto, a parte un acconto di € 650, come testualmente di legge nella scrittura.
Da quanto precede consegue che le eccezioni preliminari vanno reiette e, a fronte dell'adempimento del contratto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da di nonché da Parte_1 Parte_1
e da (nella causa riunita r.g. Parte_1 Parte_1
4897/22) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25 luglio 2022,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 Modena lì, 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4717/2022 tra
Parte_1
Parte_1 [...]
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4717/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRAINI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI 34 FERMOpresso il difensore avv. TRAINI ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRAINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI 34 FERMOpresso il difensore avv. TRAINI ALESSANDRO MARCO MONTANI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORICONI C.F._2 SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI,34 63023 FERMOpresso il difensore avv. MORICONI SIMONE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI VALENTINA e dell'avv. , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIACOSA 1/A ALBApresso il difensore avv. MINELLI
VALENTINA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 nonché Controparte_3 [...]
hanno opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza Parte_1
di portante condanna al pagamento della somma di € CP_2
5736. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Al presente veniva riunito altro procedimento di opposizione ad identico decreto ingiuntivo proposto da r.g. 4897/22), Parte_1
che ha addotto le medesime ragioni di opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Fermo, giudice del luogo di residenza degli opponenti, è infondata e va reietta.
La clausola nove del contratto di fornitura sottoscritto da stabilisce la deroga alla competenza territoriale a Parte_1
favore del Tribunale di Modena: “ogni controversia nascente da un
collegata a, questo contratto, di qualsivoglia natura e specie sarà
devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del foro di
Modena”.
La clausola è vincolante ed efficace nel caso di specie, tenuto conto che la stessa è stata espressamente sottoscritta ed approvata dalla società opponente.
L'eccezione di incompetenza territoriale va pertanto reietta.
Anche l'ulteriore eccezione preliminare sollevata, di difetto di rappresentanza dell'agente sottoscrittore del contratto per e CP_2
infondate va reietta. Costa che l'agente di zona ha sottoscritto il pagina 3 di 5 contratto in oggetto che poi successivamente ha provveduto ad CP_2
accettare, ratificare e poi a darvi successiva esecuzione.
L'eccezione in quanto infondata è pertanto reietta.
Per il resto è pacifico che abbia dato corso al CP_2
contratto, creando la pattuita versione c.d. demo del sito. Tuttavia,
parte opponente non ha provveduto al versamento delle rate mensili previste dal medesimo contratto, a parte un acconto di € 650, come testualmente di legge nella scrittura.
Da quanto precede consegue che le eccezioni preliminari vanno reiette e, a fronte dell'adempimento del contratto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da di nonché da Parte_1 Parte_1
e da (nella causa riunita r.g. Parte_1 Parte_1
4897/22) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25 luglio 2022,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 Modena lì, 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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