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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2022 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nata a [...], il [...], (C.F.: ) residente in Controparte_1 C.F._1
Agira alla via Raddusa n. 72, , elettivamente domiciliata in Enna, alla via Paolo Vetri n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Corso (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Agira alla via Pio La Torre n. 10.
-RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
10.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 luglio 2022, la sig.ra ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. con il quale Controparte_2
aveva contratto matrimonio civile ad Agira (EN), in data 28.12.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 5, Parte I, Anno 2013.
La ricorrente, nel rappresentare che dal matrimonio sono nati i figli (nato a [...], il Per_1
30.03.2011), C.F.: , (nata a [...] –GERMANIA, il C.F._4 Per_2
27.02.2015), C.F.: e (nata a [...] il [...]), C.F.: C.F._5 Per_3
ha riferito di una serie di condotte gravemente lesive della dignità personale e C.F._6
familiare, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, resasi pregiudizievole anche per la prole, alla luce di reiterati episodi violenza domestica, sia fisica che psicologica, perpetrati dal resistente nel corso del rapporto coniugale.
In particolare, parte ricorrente ha segnalato diverse aggressioni fisiche, con lesioni documentate da referti medici, tra cui un episodio denunciato dalla ricorrente, in data 26.06.2021, in cui la sig.ra
è risultata vittima di una violenta aggressione fisica da parte del coniuge ubriaco, a seguito CP_1
della quale veniva trasferita presso il P.S. del Nosocomio di Leonforte, unitamente ai minori e Per_1
medicati e refertati dal personale medico sanitario del predetto Pronto Soccorso, in quanto Per_2 anch'essi vittime dell'aggressione del di loro padre ai danni della madre (cfr. All.4 ricorso introduttivo).
In un ulteriore episodio di violenza avvenuto in data 6 agosto 2021, intorno le ore 23.00, “la IG
, mentre si trovava ferma in macchina, insieme alla IG , di fronte CP_1 Persona_4
un noto bar di Agira, veniva afferrata con forza per i capelli e veniva colpita con un forte pugno in testa dal marito, il quale le sottraeva anche il telefono cellulare, chiaramente, senza il consenso della IG . Dopo le violenze subite, la ricorrente si recava in ospedale per ricevere le cure del CP_1
pagina 2 di 16 caso (All. 5 certificato A.S.P. Presidio di Agira – All.6 Querela). Il 31 agosto 2021, ancora, il sig.
, dopo avere pedinato la IG che si trovava a transitare in auto ad Agira in CP_2 CP_1
compagnia della IG , impediva loro di proseguire la marcia, bloccando con la Persona_4 sua macchina la carreggiata, e, una volta sceso dall'automobile, si dirigeva verso l'auto della moglie e minacciava entrambe le signore di morte (All.6 Querela). In data 4 settembre 2021, il di CP_2
notte, continuando nelle sue condotte violente, si introduceva a casa della ricorrente e rompeva il vetro della porta d'ingresso (All.6 Querela)”.
Episodi di violenza reiterati che hanno indotto la ricorrente, in data 11.09.2021, a sporgere querela nei confronti del resistente, dando origine al proc. n. 2181/2021 R.G.N.R. e n. 1753/2021 R.G. G.I.P., per il delitto p. e p. dall'art. 572, 582 e 585, 577 co.1 n.
1. c.p., e all'applicazione in data 15.09.2021, della misura cautelare del divieto di avvicinamento a e ai luoghi dalla stessa Controparte_1
abitualmente frequentati e di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo (cfr. All.7 Ricorso introduttivo).
A seguito del predetto procedimento, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha incoato il procedimento n. 31/2022 R.G.V.G. per la revoca della responsabilità genitoriale a carico di
. Controparte_2
Con decreto del 3.05.2022 il Tribunale dei Minorenni ha disposto l'allontanamento del CP_2
dalla casa familiare e incaricato i servizi sociali e il servizio di NPI. (All.8 Ricorso introduttivo).
In data 25.2.2022, il sig. , a seguito di una discussione con la moglie, la quale aveva nelle CP_2
more anche scoperto le diverse relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, malmenava la ricorrente scaraventandola a terra e sferrandole un forte calcio che le provocava la frattura della decima costola
(cfr. All.9 ricorso introduttivo).
Nel corpo del ricorso introduttivo la ricorrente ha altresì evidenziato l'assenza di qualsiasi contributo economico da parte del resistente, nonostante la percezione da parte di quest'ultimo della metà dell'importo dell'assegno unico per i figli.
Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto di “1) autorizzare i coniugi a vivere separati, fissando la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno, compreso l'estero; 2) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
3) disporre Parte_1
l'affido super esclusivo dei figli alla madre e, quindi, il loro collocamento con la madre;
4) dichiarare il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
5) porre a Controparte_2 carico del sig. l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della Controparte_2
pagina 3 di 16 moglie ed € 1.200,00 a titolo di mantenimento dei tre figli (€ 400,00 a figlio), nonché ulteriori € 250,00 al mese a titolo di canone di locazione di un immobile dove la ricorrente e i figli potranno trasferirsi, stabilendo che tali somme, da rivalutare in base agli indici ISTAT, dovranno essere corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre, inoltre, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere le CP_2
spese di carattere straordinario (mediche, scolastiche, sportive, etc…) che si renderanno, di volta in volta, necessarie per i figli, nella misura del 70%. Il tutto con effetto retroattivo dalla data del deposito del ricorso;
6) nulla disporre in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, atteso che, sul punto, si è già pronunciato il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, che ha ordinato l'allontanamento del
dalla casa familiare, proprio “in considerazione del grave pregiudizio cui sono esposti i CP_2
minori quali conseguenze delle condotte maltrattanti poste in essere dal predetto nei confronti degli stessi minori e della madre”, non prevedendo alcun diritto di visita del padre;
7) disporre che tutti i sussidi in favore dei figli, ivi compreso l'assegno unico, vengano percepiti interamente dalla IG
; 8) adottare ogni ulteriore e consequenziale statuizione”. Controparte_1
Il , nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, per Controparte_2
cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione del 17.11.2022, la ricorrente, personalmente comparsa, ha riferito di vivere insieme ai figli, di essere disoccupata mentre il di lei marito, pur esercitando la professione di operaio edile, non contribuisce al mantenimento della prole, nonostante la percezione dell'assegno unico nella misura del 50%.
La ricorrente ha altresì riferito della mancata frequentazione dei figli con il padre attesa l'applicazione della misura cautelare al , consistente nell'allontanamento dello stesso dalla casa familiare. CP_2
Con ordinanza del 05.12.2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di allontanamento del convenuto dalla residenza della moglie e dei figli e dai luoghi da costoro abitualmente Controparte_2 frequentati;
onerato il del pagamento in favore di di un Controparte_2 Controparte_1
assegno mensile di € 725,00 ( € 175 euro per ciascuno dei figli ed € 200 euro per la moglie), quale contributo al mantenimento della moglie e dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del versamento dell'intero importo dell'assegno unico per i figli.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.2.2023, poi differita al 22 marzo 2023.
pagina 4 di 16 Nel corpo della memoria ex art. 709 c.p.c. parte ricorrente ha allegato il decreto di citazione a giudizio emesso a carico del D'Agostino per il reato “p. e p. dagli artt. 81 cpv e 387 bis c.p. per avere violato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per avere violato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. CP_1
, cui era sottoposto giusta ordinanza del GIP del Tribunale di Enna del 15.9.2021
[...]
(parzialmente modificata con ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta del 13/10/2021), entrando, nelle date 25 e 26 febbraio 2022, all'interno dell'abitazione della predetta aggredendola. In
Agira, il 25 ed il 26 Febbraio 2022”; del reato p.e.p. dagli artt. 582, 585, 577 n. 1 c.p., perché aggredendo la moglie le cagionava lesioni personali consistite in “sottile rima di Controparte_1 radiotrasparenza alla X costa di dx” giudicate guaribili in giorni 20 come da referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Enna del 25.2.2022. In Agira, il febbraio 2022” (All.2 Decreto di citazione a
Giudizio memoria integrativa).
Inoltre, nel corpo della predetta memoria, parte ricorrente, a integrazione di quanto previamente richiesto, ha insistito per disporre l'allontanamento del dalla residenza familiare Controparte_2
come stabilito dal Tribunale per i minorenni e confermato dal Presidente del Tribunale in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c..
Inoltre, a fronte del grave e reiterato inadempimento del all'obbligo di mantenimento della CP_2
moglie e dei figli, nonché delle condotte penalmente rilevanti commesse dallo stesso in loro danno, parte ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni in favore dei figli e della moglie nella misura ritenuta di giustizia.
All'esito dell'udienza del 22 marzo 2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
Parte ricorrente, ha depositato memorie istruttorie, articolando richieste di prove testimoniali e allegando documenti.
Con ordinanza del 21.11.2023, resa all'esito dell'udienza celebratasi in pari data, il G.I., ha ammesso parte dei capitoli di prova articolati da parte ricorrente, delegando per l'assunzione il Gop, dott.ssa
Testimone_1
Esaurita l'attività istruttoria, rimesso il fascicolo al giudice titolare è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio l'udienza al 07/05/2024, all'esito della quale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 dicembre
2024.
pagina 5 di 16 Nel corpo dele note di trattazione scritta per l'udienza predetta, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione sopravvenuta quale: il decreto penale di condanna n. 297/2023 (seguente a querela depositata con l'all. 2 della memoria II termine istruttorio) emesso dal GIP di Enna nel proc. n.
799/2023 R.G.N.R. e n. 1293/2023 R.G. G.I.P. nei confronti di il quale Controparte_2 veniva condannato alla pena di € 500,00 di multa “in ordine al reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. poiché si sottraeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie
e dei figli minori e dovuto in forza della Ordinanza n. Controparte_1 Persona_5 Per_6
cronol. 8438/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data 05 dicembre 2022, fissato in euro 725,00 mensili, oltre all'assegno di mantenimento unico per i figli percepito ed al contributo per le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% omettendo del tutto i versamenti”; la querela per i reati di cui agli artt. 570 co. 1, 570 bis e 99 co. 2 e 3 c.p., datata 31.01.2024, proposta dalla nei confronti del dopo l'emissione del predetto Decreto Penale di condanna CP_1 CP_2
(all. 3); gli esiti infruttuosi della procedura esecutiva n. 62/2023 R.G. Es. Mob. avviata dalla ricorrente nei confronti del . CP_2
Con ordinanza del 10.02.2025, resa a scioglimento dell'udienza celebratasi in data 10.12.2024, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente, termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da parte ricorrente e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
pagina 6 di 16 Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie a mani, a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha allegato plurimi episodi di violenza domestica, anche assistita, unitamente all'esistenza di plurime relazioni extraconiugali del di lei coniuge.
Orbene, relativamente all'addebito della separazione in caso di violenze compiute a danno dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a
pagina 7 di 16 preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022)” (Corte di cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024 n. 22294).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che i reiterati atti di violenza hanno indotto la ricorrente, in data
11.09.2021, a sporgere querela nei confronti del resistente, dando origine al proc. n. 2181/2021
R.G.N.R. e n. 1753/2021 R.G. G.I.P., per il delitto p. e p. dall'art. 572, 582 e 585, 577 co.1 n.
1. c.p., e all'applicazione in data 15.09.2021, della misura cautelare del divieto di avvicinamento a
[...]
e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati e di comunicare con la stessa con qualsiasi CP_1
mezzo (cfr. All.7 Ricorso introduttivo).
A seguito del predetto procedimento, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha incoato il procedimento n. 31/2022 R.G.V.G. per la revoca della responsabilità genitoriale a carico di e con decreto del 3.05.2022 il Tribunale dei Minorenni ha disposto Controparte_2
l'allontanamento del dalla casa familiare e incaricato i servizi sociali e il servizio di NPI. CP_2
(All.8 Ricorso introduttivo).
Dall'istruttoria è pertanto emerso in modo chiaro e univoco che il marito ha tenuto, in più occasioni, comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie, sia verbalmente che fisicamente, in ambito domestico e spesso in presenza dei figli minori.
Tali condotte sono state confermate non solo dalle dichiarazioni della parte offesa ma anche dalle risultanze del fascicolo del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta acquisito, integrando una fattispecie di violenza domestica assistita, riconosciuta come forma autonoma di maltrattamento e fattore altamente destabilizzante per l'equilibrio familiare.
Alla luce delle superiori premesse, deve pertanto ritenersi incontroverso la violazione grave e reiterata dei doveri coniugali di rispetto assistenza morale e coabitazione di cui agli articoli 143 e 146 c.c., ascrivibile in via esclusiva alla condotta del marito, che di fatto ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e ha determinato la crisi coniugale, giustificando ai sensi dell'articolo 151 comma 2
c.c. l'addebito della preparazione a suo carico.
Con riferimento alle ulteriori domande proposte nel presente giudizio, di decadenza dalla potestà genitoriale e affidamento superesclusivo si rileva che ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i pagina 8 di 16 suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708) ha chiarito che
“il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.
29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669)”.
pagina 9 di 16 Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie emerge che la relazione familiare è stata gravemente compromessa da comportamenti violenti e intimidatori del padre, sia nei confronti della madre e, in almeno un'occasione documentata, direttamente nei confronti dei figli minori, oltre che da episodi ripetuti di violenza domestica assistita, avvenuti alla loro presenza.
Tali condotte hanno generato un contesto familiare disfunzionale e pregiudizievole, determinando un significativo rischio per lo sviluppo psico-emotivo dei minori.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene non integrati i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., tali da giustificare l'estromissione piena e permanente dall'esercizio della responsabilità genitoriale del . CP_2
Invero, la misura della decadenza, infatti, deve ritenersi eccezionale e residuale, da adottarsi solo in presenza di un pericolo concreto e attuale per la salute psicofisica del minore, non altrimenti gestibile con strumenti meno invasivi.
Nel caso di specie, risulta invece opportuna l'applicazione dell'affidamento super esclusivo alla madre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., in quanto unico genitore attualmente in grado di garantire stabilità, protezione e continuità affettiva ai minori, come peraltro confermato dalla relazione dei servizi sociali del giorno 08.08.2022, allegata agli atti del fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, in cui è dato leggere “I minori appaiono sereni, hanno un buon rapporto con la madre e con la nonna materna, si sono impegnati sia nelle attività didattiche curriculari che extrascolastiche. Durante l'estate sono stati inseriti presso il gruppo parrocchiale grest partecipando attivamente alle attività proposte”.
L'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale – comprese le decisioni in ambito scolastico, sanitario, educativo e abitativo – risponde all'esigenza primaria di tutela dell'interesse dei figli, che si troverebbe invece gravemente compromesso in caso di coinvolgimento attivo del padre nella gestione delle loro scelte di vita.
Sul punto, è noto come il legislatore nell'art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente nel modello dell'affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con entrambi i genitori a fronte della disgregazione dell'unità familiare.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 10 di 16 Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo e può ravvisarsi, a giudizio della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, sintomatico del suo sostanziale allontanamento dalla dinamica familiare e dalla quotidianità del medesimo.
Diversamente opinando, si graverebbe il genitore collocatario del difficile onere di sollecitare (e talvolta materialmente rintracciare) il genitore assente affinché quest'ultimo partecipi attivamente all'assunzione delle scelte di maggiore importanza per la vita della prole, con evidenti possibili conseguenze negative a fronte di decisioni che, nell'interesse del minore, devono necessariamente essere assunte tempestivamente.
In tali situazioni, pertanto, è doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso secondo le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore, che possono andare dall'affidamento condiviso con diversa ripartizione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento esclusivo e al c.d. affidamento superesclusivo.
Quanto alla differenza tra i due modelli di affidamento monogenitoriale (l'affidamento esclusivo e il c.d. superesclusivo) occorre evidenziare, per chiarezza espositiva, come nel primo caso, le decisioni di maggior interesse per i figli devono comunque essere adottate da entrambi i genitori, mentre nel secondo modello l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale è totalmente concentrato in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Ebbene, chiariti tali aspetti di ordine generale, il Collegio ritiene che, a parziale modifica di quanto previamente disposto con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, nel caso di specie debba essere disposto l'affidamento superesclusivo a favore della ricorrente.
Tale misura consente di preservare la continuità educativa, affettiva e relazionale dei minori, evitando decisioni congiunte che, nella concreta dinamica familiare, si tradurrebbero in ostacolo al benessere degli stessi.
Alla madre viene pertanto attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale comprensivo delle decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli.
pagina 11 di 16 Alla luce della comprovata esposizione dei minori a episodi di violenza domestica assistita e, in un caso, a violenza diretta, il Tribunale ritiene che il contesto familiare richieda una vigilanza post- separazione, al fine di tutelare la stabilità e la sicurezza emotiva dei figli.
In tale prospettiva, appare necessario coinvolgere i Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali viene demandato di continuare a monitorare il nucleo familiare, con compiti di sostegno alla madre affidataria e di monitoraggio dei rapporti padre–figli, ove eventualmente attivabili.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, è emerso che il resistente
è operaio edile, e sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, prodotta dalla ricorrente, risulta percepire un reddito netto mensile di € 1.430,00.
Parte ricorrente, invece, risulta priva di un'attività lavorativa stabile e non percepisce alcun reddito da lavoro subordinato o autonomo.
Invero, la Certificazione Unica INPS 2024, relativa all'anno d'imposta 2023, depositata solo in sede di istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, attesta la percezione esclusiva di prestazioni assistenziali, ossia il Reddito di Cittadinanza per € 11.044,09 e l'assegno Unico Universale per €
3.297,50, entrambi qualificabili come redditi esenti. Tali importi, di natura temporanea e non autosufficiente, non sono idonei a garantire il sostentamento personale della resistente, né a escluderne pagina 12 di 16 lo stato di bisogno, in quanto finalizzati al mero sostegno del nucleo familiare in condizione di fragilità economica.
Ne consegue che, sussistendo una condizione di oggettiva difficoltà economica della parte resistente e un dislivello reddituale tra i coniugi, anche in considerazione del canone di affitto che la ricorrente è costretta a sostenere (cfr. all. All.5 note per la trattazione per l'udienza del 10 dicembre 2024-Contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 11/11/2024, in forza del quale la sig.ra CP_1 sostiene una spesa di € 400,00 per il canone di locazione dell'abitazione dove si è trasferita insieme ai figli), questo Collegio ritiene, di confermare quanto già previamente statuito in seno all'ordinanza presidenziale, riconoscendo a favore della ricorrente un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento del padre in favore dei figli si pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento degli Controparte_1 stessi un assegno mensile di € 525,00 (€ 175 euro per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di corresponsione per intero dell'assegno unico Inps, si rileva che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 stabilisce che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Stante il tenore letterale della suddetta norma, nel caso di specie si ritiene meritevole di accoglimento la domanda svolta da parte ricorrente di disporre a suo favore l'intero importo dell'assegno unico Inps.
Con riferimento alla domanda di risarcimento danno, introdotta da parte ricorrente in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c, alla luce delle risultanze istruttorie, risulta pienamente provato che il resistente ha posto in essere, per un arco temporale di diversi anni, reiterate condotte di violenza fisica, verbale e psicologica nei confronti della moglie in ambito domestico, anche in presenza dei figli, come da denunce e certificazioni mediche allegate.
Tali comportamenti, qualificabili come violenza domestica assistita, hanno leso in modo grave e continuativo la dignità, l'integrità psichica e la libertà personale di parte ricorrente, costretta a vivere in un clima di costante tensione, timore e sopraffazione.
pagina 13 di 16 Pur in assenza di una quantificazione puntuale del danno, il Collegio ritiene sussistente, alla luce del complessivo quadro probatorio, un danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la lesione dei diritti fondamentali della persona tutelati dall'art. 2 Cost. e dagli artt. 8 e 14 CEDU.
Considerata la natura e la reiterazione delle condotte, la loro durata, la presenza dei figli minori, nonché le ripercussioni personali sulla vita di parte ricorrente, il Tribunale ritiene equo liquidare il danno in €
1.500,00, ex art. 1226 c.c., quale somma adeguata a compensare il pregiudizio subito.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, svolta in favore dei figli minori, dall'istruttoria è emerso che le condotte violente del padre si sono svolte abitualmente anche in presenza dei figli minori, e che quest'ultimi, almeno in un episodio, sono stati destinatari diretti di atti di violenza, come da certificazione medica allegata (cfr. All.4 ricorso introduttivo).
Orbene, secondo la Corte di Cassazione, III Sez., sent. n. 21024, 30 maggio 2022, in realtà, le due ipotesi di violenza domestica (in presenza e ai danni dei minori) sono solo apparentemente distinte e non è dato ravvisare alcun profilo di manifesta irragionevolezza nella scelta del legislatore di accomunare i fatti di maltrattamento commessi in presenza o in danno del minore.
La ratio è infatti la medesima: la tutela dell'integrità del minore nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica quando il minore è egli stesso vittima di violenza.
Tale esposizione prolungata a un contesto familiare violento costituisce un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., produttivo di un danno non patrimoniale risarcibile, potendo il pregiudizio essere desunto presuntivamente in base alla gravità e continuità dei fatti.
In considerazione dell'età dei minori, della durata dell'esposizione al contesto disfunzionale e della necessità di futura rielaborazione del trauma, il Collegio ritiene equo liquidare in loro favore, per ciascun minore, la somma di € 1.500,00, da riconoscersi in via equitativa e da versare su libretto vincolato intestato agli stessi, con modalità da definirsi in sede di esecuzione.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, rilevata la contumacia del resistente e l'accoglimento delle domande svolte da parte ricorrente, le spese processuali, seguono la pagina 14 di 16 soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-
2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa, indeterminabile di bassa complessità, con distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente definendo il giudizio, così Controparte_2
statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Controparte_1
10.07.1990, (C.F.: ) e nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Agira (EN), al n. 5, Parte I, Anno 2013;
- ADDEBITA la separazione al sig. , ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.; CP_2 CP_2
- RIGETTA la domanda, svolta dalla ricorrente, di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.;
- DISPONE l'affidamento superesclusivo dei minori nato a [...], il [...] (C.F.: Per_1
), nata a [...] –GERMANIA, il 27.02.2015 (C.F.: C.F._4 Per_2
e nata a [...], il [...] (CF.: ), alla C.F._5 Per_3 C.F._6
madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale adottando le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli;
- DISPONE che i servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Agira) continuino a monitorare il nucleo familiare come indicato in parte motiva, per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, con obbligo di segnalare tempestivamente alla competente Procura minorile ogni condizione di pregiudizio per i minori che possa rendere necessario un intervento ai sensi degli articoli 330 s.s. c.c.;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento della stessa un assegno mensile di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
pagina 15 di 16 - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 525,00 (€ 175,00 euro per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- ASSEGNA alla madre, sig.ra l'intero importo dell'assegno unico e universale Controparte_1 per i figli, ai dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021;
- CONDANNA il Sig. , al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Controparte_2 sig.ra che si liquida in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data Controparte_1
della decisione al saldo;
- CONDANNA, altresì, il sig. al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_2
favore dei figli minori nato a [...], il [...] (C.F.: ), Per_1 C.F._4 Per_2
nata a [...] –GERMANIA il 27.02.2015 (C.F.: e nata a C.F._5 Per_3
Nicosia, il 19.06.2019 (CF.: ), che si liquida in via equitativa in € 1.500,00 C.F._6
per ciascun minore, da versare su libretto vincolato intestato ai medesimi, con obbligo di deposito entro
60 giorni dalla notifica della presente sentenza;
- CONDANNA (C.F.: alla refusione delle spese di lite Controparte_2 C.F._3 in favore di (C.F.: ) che liquida in € 3.809,00 (€ Controparte_1 C.F._1
851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute, con distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Agira).
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2022 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nata a [...], il [...], (C.F.: ) residente in Controparte_1 C.F._1
Agira alla via Raddusa n. 72, , elettivamente domiciliata in Enna, alla via Paolo Vetri n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Corso (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Agira alla via Pio La Torre n. 10.
-RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
10.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 luglio 2022, la sig.ra ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. con il quale Controparte_2
aveva contratto matrimonio civile ad Agira (EN), in data 28.12.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 5, Parte I, Anno 2013.
La ricorrente, nel rappresentare che dal matrimonio sono nati i figli (nato a [...], il Per_1
30.03.2011), C.F.: , (nata a [...] –GERMANIA, il C.F._4 Per_2
27.02.2015), C.F.: e (nata a [...] il [...]), C.F.: C.F._5 Per_3
ha riferito di una serie di condotte gravemente lesive della dignità personale e C.F._6
familiare, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, resasi pregiudizievole anche per la prole, alla luce di reiterati episodi violenza domestica, sia fisica che psicologica, perpetrati dal resistente nel corso del rapporto coniugale.
In particolare, parte ricorrente ha segnalato diverse aggressioni fisiche, con lesioni documentate da referti medici, tra cui un episodio denunciato dalla ricorrente, in data 26.06.2021, in cui la sig.ra
è risultata vittima di una violenta aggressione fisica da parte del coniuge ubriaco, a seguito CP_1
della quale veniva trasferita presso il P.S. del Nosocomio di Leonforte, unitamente ai minori e Per_1
medicati e refertati dal personale medico sanitario del predetto Pronto Soccorso, in quanto Per_2 anch'essi vittime dell'aggressione del di loro padre ai danni della madre (cfr. All.4 ricorso introduttivo).
In un ulteriore episodio di violenza avvenuto in data 6 agosto 2021, intorno le ore 23.00, “la IG
, mentre si trovava ferma in macchina, insieme alla IG , di fronte CP_1 Persona_4
un noto bar di Agira, veniva afferrata con forza per i capelli e veniva colpita con un forte pugno in testa dal marito, il quale le sottraeva anche il telefono cellulare, chiaramente, senza il consenso della IG . Dopo le violenze subite, la ricorrente si recava in ospedale per ricevere le cure del CP_1
pagina 2 di 16 caso (All. 5 certificato A.S.P. Presidio di Agira – All.6 Querela). Il 31 agosto 2021, ancora, il sig.
, dopo avere pedinato la IG che si trovava a transitare in auto ad Agira in CP_2 CP_1
compagnia della IG , impediva loro di proseguire la marcia, bloccando con la Persona_4 sua macchina la carreggiata, e, una volta sceso dall'automobile, si dirigeva verso l'auto della moglie e minacciava entrambe le signore di morte (All.6 Querela). In data 4 settembre 2021, il di CP_2
notte, continuando nelle sue condotte violente, si introduceva a casa della ricorrente e rompeva il vetro della porta d'ingresso (All.6 Querela)”.
Episodi di violenza reiterati che hanno indotto la ricorrente, in data 11.09.2021, a sporgere querela nei confronti del resistente, dando origine al proc. n. 2181/2021 R.G.N.R. e n. 1753/2021 R.G. G.I.P., per il delitto p. e p. dall'art. 572, 582 e 585, 577 co.1 n.
1. c.p., e all'applicazione in data 15.09.2021, della misura cautelare del divieto di avvicinamento a e ai luoghi dalla stessa Controparte_1
abitualmente frequentati e di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo (cfr. All.7 Ricorso introduttivo).
A seguito del predetto procedimento, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha incoato il procedimento n. 31/2022 R.G.V.G. per la revoca della responsabilità genitoriale a carico di
. Controparte_2
Con decreto del 3.05.2022 il Tribunale dei Minorenni ha disposto l'allontanamento del CP_2
dalla casa familiare e incaricato i servizi sociali e il servizio di NPI. (All.8 Ricorso introduttivo).
In data 25.2.2022, il sig. , a seguito di una discussione con la moglie, la quale aveva nelle CP_2
more anche scoperto le diverse relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, malmenava la ricorrente scaraventandola a terra e sferrandole un forte calcio che le provocava la frattura della decima costola
(cfr. All.9 ricorso introduttivo).
Nel corpo del ricorso introduttivo la ricorrente ha altresì evidenziato l'assenza di qualsiasi contributo economico da parte del resistente, nonostante la percezione da parte di quest'ultimo della metà dell'importo dell'assegno unico per i figli.
Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto di “1) autorizzare i coniugi a vivere separati, fissando la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno, compreso l'estero; 2) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
3) disporre Parte_1
l'affido super esclusivo dei figli alla madre e, quindi, il loro collocamento con la madre;
4) dichiarare il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
5) porre a Controparte_2 carico del sig. l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della Controparte_2
pagina 3 di 16 moglie ed € 1.200,00 a titolo di mantenimento dei tre figli (€ 400,00 a figlio), nonché ulteriori € 250,00 al mese a titolo di canone di locazione di un immobile dove la ricorrente e i figli potranno trasferirsi, stabilendo che tali somme, da rivalutare in base agli indici ISTAT, dovranno essere corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre, inoltre, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere le CP_2
spese di carattere straordinario (mediche, scolastiche, sportive, etc…) che si renderanno, di volta in volta, necessarie per i figli, nella misura del 70%. Il tutto con effetto retroattivo dalla data del deposito del ricorso;
6) nulla disporre in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, atteso che, sul punto, si è già pronunciato il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, che ha ordinato l'allontanamento del
dalla casa familiare, proprio “in considerazione del grave pregiudizio cui sono esposti i CP_2
minori quali conseguenze delle condotte maltrattanti poste in essere dal predetto nei confronti degli stessi minori e della madre”, non prevedendo alcun diritto di visita del padre;
7) disporre che tutti i sussidi in favore dei figli, ivi compreso l'assegno unico, vengano percepiti interamente dalla IG
; 8) adottare ogni ulteriore e consequenziale statuizione”. Controparte_1
Il , nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, per Controparte_2
cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione del 17.11.2022, la ricorrente, personalmente comparsa, ha riferito di vivere insieme ai figli, di essere disoccupata mentre il di lei marito, pur esercitando la professione di operaio edile, non contribuisce al mantenimento della prole, nonostante la percezione dell'assegno unico nella misura del 50%.
La ricorrente ha altresì riferito della mancata frequentazione dei figli con il padre attesa l'applicazione della misura cautelare al , consistente nell'allontanamento dello stesso dalla casa familiare. CP_2
Con ordinanza del 05.12.2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di allontanamento del convenuto dalla residenza della moglie e dei figli e dai luoghi da costoro abitualmente Controparte_2 frequentati;
onerato il del pagamento in favore di di un Controparte_2 Controparte_1
assegno mensile di € 725,00 ( € 175 euro per ciascuno dei figli ed € 200 euro per la moglie), quale contributo al mantenimento della moglie e dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del versamento dell'intero importo dell'assegno unico per i figli.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.2.2023, poi differita al 22 marzo 2023.
pagina 4 di 16 Nel corpo della memoria ex art. 709 c.p.c. parte ricorrente ha allegato il decreto di citazione a giudizio emesso a carico del D'Agostino per il reato “p. e p. dagli artt. 81 cpv e 387 bis c.p. per avere violato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per avere violato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. CP_1
, cui era sottoposto giusta ordinanza del GIP del Tribunale di Enna del 15.9.2021
[...]
(parzialmente modificata con ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta del 13/10/2021), entrando, nelle date 25 e 26 febbraio 2022, all'interno dell'abitazione della predetta aggredendola. In
Agira, il 25 ed il 26 Febbraio 2022”; del reato p.e.p. dagli artt. 582, 585, 577 n. 1 c.p., perché aggredendo la moglie le cagionava lesioni personali consistite in “sottile rima di Controparte_1 radiotrasparenza alla X costa di dx” giudicate guaribili in giorni 20 come da referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Enna del 25.2.2022. In Agira, il febbraio 2022” (All.2 Decreto di citazione a
Giudizio memoria integrativa).
Inoltre, nel corpo della predetta memoria, parte ricorrente, a integrazione di quanto previamente richiesto, ha insistito per disporre l'allontanamento del dalla residenza familiare Controparte_2
come stabilito dal Tribunale per i minorenni e confermato dal Presidente del Tribunale in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c..
Inoltre, a fronte del grave e reiterato inadempimento del all'obbligo di mantenimento della CP_2
moglie e dei figli, nonché delle condotte penalmente rilevanti commesse dallo stesso in loro danno, parte ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni in favore dei figli e della moglie nella misura ritenuta di giustizia.
All'esito dell'udienza del 22 marzo 2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
Parte ricorrente, ha depositato memorie istruttorie, articolando richieste di prove testimoniali e allegando documenti.
Con ordinanza del 21.11.2023, resa all'esito dell'udienza celebratasi in pari data, il G.I., ha ammesso parte dei capitoli di prova articolati da parte ricorrente, delegando per l'assunzione il Gop, dott.ssa
Testimone_1
Esaurita l'attività istruttoria, rimesso il fascicolo al giudice titolare è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio l'udienza al 07/05/2024, all'esito della quale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 dicembre
2024.
pagina 5 di 16 Nel corpo dele note di trattazione scritta per l'udienza predetta, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione sopravvenuta quale: il decreto penale di condanna n. 297/2023 (seguente a querela depositata con l'all. 2 della memoria II termine istruttorio) emesso dal GIP di Enna nel proc. n.
799/2023 R.G.N.R. e n. 1293/2023 R.G. G.I.P. nei confronti di il quale Controparte_2 veniva condannato alla pena di € 500,00 di multa “in ordine al reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. poiché si sottraeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie
e dei figli minori e dovuto in forza della Ordinanza n. Controparte_1 Persona_5 Per_6
cronol. 8438/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data 05 dicembre 2022, fissato in euro 725,00 mensili, oltre all'assegno di mantenimento unico per i figli percepito ed al contributo per le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% omettendo del tutto i versamenti”; la querela per i reati di cui agli artt. 570 co. 1, 570 bis e 99 co. 2 e 3 c.p., datata 31.01.2024, proposta dalla nei confronti del dopo l'emissione del predetto Decreto Penale di condanna CP_1 CP_2
(all. 3); gli esiti infruttuosi della procedura esecutiva n. 62/2023 R.G. Es. Mob. avviata dalla ricorrente nei confronti del . CP_2
Con ordinanza del 10.02.2025, resa a scioglimento dell'udienza celebratasi in data 10.12.2024, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente, termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da parte ricorrente e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
pagina 6 di 16 Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie a mani, a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha allegato plurimi episodi di violenza domestica, anche assistita, unitamente all'esistenza di plurime relazioni extraconiugali del di lei coniuge.
Orbene, relativamente all'addebito della separazione in caso di violenze compiute a danno dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a
pagina 7 di 16 preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022)” (Corte di cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024 n. 22294).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che i reiterati atti di violenza hanno indotto la ricorrente, in data
11.09.2021, a sporgere querela nei confronti del resistente, dando origine al proc. n. 2181/2021
R.G.N.R. e n. 1753/2021 R.G. G.I.P., per il delitto p. e p. dall'art. 572, 582 e 585, 577 co.1 n.
1. c.p., e all'applicazione in data 15.09.2021, della misura cautelare del divieto di avvicinamento a
[...]
e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati e di comunicare con la stessa con qualsiasi CP_1
mezzo (cfr. All.7 Ricorso introduttivo).
A seguito del predetto procedimento, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha incoato il procedimento n. 31/2022 R.G.V.G. per la revoca della responsabilità genitoriale a carico di e con decreto del 3.05.2022 il Tribunale dei Minorenni ha disposto Controparte_2
l'allontanamento del dalla casa familiare e incaricato i servizi sociali e il servizio di NPI. CP_2
(All.8 Ricorso introduttivo).
Dall'istruttoria è pertanto emerso in modo chiaro e univoco che il marito ha tenuto, in più occasioni, comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie, sia verbalmente che fisicamente, in ambito domestico e spesso in presenza dei figli minori.
Tali condotte sono state confermate non solo dalle dichiarazioni della parte offesa ma anche dalle risultanze del fascicolo del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta acquisito, integrando una fattispecie di violenza domestica assistita, riconosciuta come forma autonoma di maltrattamento e fattore altamente destabilizzante per l'equilibrio familiare.
Alla luce delle superiori premesse, deve pertanto ritenersi incontroverso la violazione grave e reiterata dei doveri coniugali di rispetto assistenza morale e coabitazione di cui agli articoli 143 e 146 c.c., ascrivibile in via esclusiva alla condotta del marito, che di fatto ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e ha determinato la crisi coniugale, giustificando ai sensi dell'articolo 151 comma 2
c.c. l'addebito della preparazione a suo carico.
Con riferimento alle ulteriori domande proposte nel presente giudizio, di decadenza dalla potestà genitoriale e affidamento superesclusivo si rileva che ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i pagina 8 di 16 suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708) ha chiarito che
“il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.
29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669)”.
pagina 9 di 16 Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie emerge che la relazione familiare è stata gravemente compromessa da comportamenti violenti e intimidatori del padre, sia nei confronti della madre e, in almeno un'occasione documentata, direttamente nei confronti dei figli minori, oltre che da episodi ripetuti di violenza domestica assistita, avvenuti alla loro presenza.
Tali condotte hanno generato un contesto familiare disfunzionale e pregiudizievole, determinando un significativo rischio per lo sviluppo psico-emotivo dei minori.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene non integrati i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., tali da giustificare l'estromissione piena e permanente dall'esercizio della responsabilità genitoriale del . CP_2
Invero, la misura della decadenza, infatti, deve ritenersi eccezionale e residuale, da adottarsi solo in presenza di un pericolo concreto e attuale per la salute psicofisica del minore, non altrimenti gestibile con strumenti meno invasivi.
Nel caso di specie, risulta invece opportuna l'applicazione dell'affidamento super esclusivo alla madre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., in quanto unico genitore attualmente in grado di garantire stabilità, protezione e continuità affettiva ai minori, come peraltro confermato dalla relazione dei servizi sociali del giorno 08.08.2022, allegata agli atti del fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, in cui è dato leggere “I minori appaiono sereni, hanno un buon rapporto con la madre e con la nonna materna, si sono impegnati sia nelle attività didattiche curriculari che extrascolastiche. Durante l'estate sono stati inseriti presso il gruppo parrocchiale grest partecipando attivamente alle attività proposte”.
L'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale – comprese le decisioni in ambito scolastico, sanitario, educativo e abitativo – risponde all'esigenza primaria di tutela dell'interesse dei figli, che si troverebbe invece gravemente compromesso in caso di coinvolgimento attivo del padre nella gestione delle loro scelte di vita.
Sul punto, è noto come il legislatore nell'art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente nel modello dell'affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con entrambi i genitori a fronte della disgregazione dell'unità familiare.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 10 di 16 Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo e può ravvisarsi, a giudizio della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, sintomatico del suo sostanziale allontanamento dalla dinamica familiare e dalla quotidianità del medesimo.
Diversamente opinando, si graverebbe il genitore collocatario del difficile onere di sollecitare (e talvolta materialmente rintracciare) il genitore assente affinché quest'ultimo partecipi attivamente all'assunzione delle scelte di maggiore importanza per la vita della prole, con evidenti possibili conseguenze negative a fronte di decisioni che, nell'interesse del minore, devono necessariamente essere assunte tempestivamente.
In tali situazioni, pertanto, è doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso secondo le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore, che possono andare dall'affidamento condiviso con diversa ripartizione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento esclusivo e al c.d. affidamento superesclusivo.
Quanto alla differenza tra i due modelli di affidamento monogenitoriale (l'affidamento esclusivo e il c.d. superesclusivo) occorre evidenziare, per chiarezza espositiva, come nel primo caso, le decisioni di maggior interesse per i figli devono comunque essere adottate da entrambi i genitori, mentre nel secondo modello l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale è totalmente concentrato in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Ebbene, chiariti tali aspetti di ordine generale, il Collegio ritiene che, a parziale modifica di quanto previamente disposto con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, nel caso di specie debba essere disposto l'affidamento superesclusivo a favore della ricorrente.
Tale misura consente di preservare la continuità educativa, affettiva e relazionale dei minori, evitando decisioni congiunte che, nella concreta dinamica familiare, si tradurrebbero in ostacolo al benessere degli stessi.
Alla madre viene pertanto attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale comprensivo delle decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli.
pagina 11 di 16 Alla luce della comprovata esposizione dei minori a episodi di violenza domestica assistita e, in un caso, a violenza diretta, il Tribunale ritiene che il contesto familiare richieda una vigilanza post- separazione, al fine di tutelare la stabilità e la sicurezza emotiva dei figli.
In tale prospettiva, appare necessario coinvolgere i Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali viene demandato di continuare a monitorare il nucleo familiare, con compiti di sostegno alla madre affidataria e di monitoraggio dei rapporti padre–figli, ove eventualmente attivabili.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, è emerso che il resistente
è operaio edile, e sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, prodotta dalla ricorrente, risulta percepire un reddito netto mensile di € 1.430,00.
Parte ricorrente, invece, risulta priva di un'attività lavorativa stabile e non percepisce alcun reddito da lavoro subordinato o autonomo.
Invero, la Certificazione Unica INPS 2024, relativa all'anno d'imposta 2023, depositata solo in sede di istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, attesta la percezione esclusiva di prestazioni assistenziali, ossia il Reddito di Cittadinanza per € 11.044,09 e l'assegno Unico Universale per €
3.297,50, entrambi qualificabili come redditi esenti. Tali importi, di natura temporanea e non autosufficiente, non sono idonei a garantire il sostentamento personale della resistente, né a escluderne pagina 12 di 16 lo stato di bisogno, in quanto finalizzati al mero sostegno del nucleo familiare in condizione di fragilità economica.
Ne consegue che, sussistendo una condizione di oggettiva difficoltà economica della parte resistente e un dislivello reddituale tra i coniugi, anche in considerazione del canone di affitto che la ricorrente è costretta a sostenere (cfr. all. All.5 note per la trattazione per l'udienza del 10 dicembre 2024-Contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 11/11/2024, in forza del quale la sig.ra CP_1 sostiene una spesa di € 400,00 per il canone di locazione dell'abitazione dove si è trasferita insieme ai figli), questo Collegio ritiene, di confermare quanto già previamente statuito in seno all'ordinanza presidenziale, riconoscendo a favore della ricorrente un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento del padre in favore dei figli si pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento degli Controparte_1 stessi un assegno mensile di € 525,00 (€ 175 euro per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di corresponsione per intero dell'assegno unico Inps, si rileva che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 stabilisce che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Stante il tenore letterale della suddetta norma, nel caso di specie si ritiene meritevole di accoglimento la domanda svolta da parte ricorrente di disporre a suo favore l'intero importo dell'assegno unico Inps.
Con riferimento alla domanda di risarcimento danno, introdotta da parte ricorrente in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c, alla luce delle risultanze istruttorie, risulta pienamente provato che il resistente ha posto in essere, per un arco temporale di diversi anni, reiterate condotte di violenza fisica, verbale e psicologica nei confronti della moglie in ambito domestico, anche in presenza dei figli, come da denunce e certificazioni mediche allegate.
Tali comportamenti, qualificabili come violenza domestica assistita, hanno leso in modo grave e continuativo la dignità, l'integrità psichica e la libertà personale di parte ricorrente, costretta a vivere in un clima di costante tensione, timore e sopraffazione.
pagina 13 di 16 Pur in assenza di una quantificazione puntuale del danno, il Collegio ritiene sussistente, alla luce del complessivo quadro probatorio, un danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la lesione dei diritti fondamentali della persona tutelati dall'art. 2 Cost. e dagli artt. 8 e 14 CEDU.
Considerata la natura e la reiterazione delle condotte, la loro durata, la presenza dei figli minori, nonché le ripercussioni personali sulla vita di parte ricorrente, il Tribunale ritiene equo liquidare il danno in €
1.500,00, ex art. 1226 c.c., quale somma adeguata a compensare il pregiudizio subito.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, svolta in favore dei figli minori, dall'istruttoria è emerso che le condotte violente del padre si sono svolte abitualmente anche in presenza dei figli minori, e che quest'ultimi, almeno in un episodio, sono stati destinatari diretti di atti di violenza, come da certificazione medica allegata (cfr. All.4 ricorso introduttivo).
Orbene, secondo la Corte di Cassazione, III Sez., sent. n. 21024, 30 maggio 2022, in realtà, le due ipotesi di violenza domestica (in presenza e ai danni dei minori) sono solo apparentemente distinte e non è dato ravvisare alcun profilo di manifesta irragionevolezza nella scelta del legislatore di accomunare i fatti di maltrattamento commessi in presenza o in danno del minore.
La ratio è infatti la medesima: la tutela dell'integrità del minore nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica quando il minore è egli stesso vittima di violenza.
Tale esposizione prolungata a un contesto familiare violento costituisce un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., produttivo di un danno non patrimoniale risarcibile, potendo il pregiudizio essere desunto presuntivamente in base alla gravità e continuità dei fatti.
In considerazione dell'età dei minori, della durata dell'esposizione al contesto disfunzionale e della necessità di futura rielaborazione del trauma, il Collegio ritiene equo liquidare in loro favore, per ciascun minore, la somma di € 1.500,00, da riconoscersi in via equitativa e da versare su libretto vincolato intestato agli stessi, con modalità da definirsi in sede di esecuzione.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, rilevata la contumacia del resistente e l'accoglimento delle domande svolte da parte ricorrente, le spese processuali, seguono la pagina 14 di 16 soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-
2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa, indeterminabile di bassa complessità, con distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente definendo il giudizio, così Controparte_2
statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Controparte_1
10.07.1990, (C.F.: ) e nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Agira (EN), al n. 5, Parte I, Anno 2013;
- ADDEBITA la separazione al sig. , ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.; CP_2 CP_2
- RIGETTA la domanda, svolta dalla ricorrente, di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.;
- DISPONE l'affidamento superesclusivo dei minori nato a [...], il [...] (C.F.: Per_1
), nata a [...] –GERMANIA, il 27.02.2015 (C.F.: C.F._4 Per_2
e nata a [...], il [...] (CF.: ), alla C.F._5 Per_3 C.F._6
madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale adottando le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli;
- DISPONE che i servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Agira) continuino a monitorare il nucleo familiare come indicato in parte motiva, per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, con obbligo di segnalare tempestivamente alla competente Procura minorile ogni condizione di pregiudizio per i minori che possa rendere necessario un intervento ai sensi degli articoli 330 s.s. c.c.;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento della stessa un assegno mensile di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
pagina 15 di 16 - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 525,00 (€ 175,00 euro per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- ASSEGNA alla madre, sig.ra l'intero importo dell'assegno unico e universale Controparte_1 per i figli, ai dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021;
- CONDANNA il Sig. , al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Controparte_2 sig.ra che si liquida in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data Controparte_1
della decisione al saldo;
- CONDANNA, altresì, il sig. al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_2
favore dei figli minori nato a [...], il [...] (C.F.: ), Per_1 C.F._4 Per_2
nata a [...] –GERMANIA il 27.02.2015 (C.F.: e nata a C.F._5 Per_3
Nicosia, il 19.06.2019 (CF.: ), che si liquida in via equitativa in € 1.500,00 C.F._6
per ciascun minore, da versare su libretto vincolato intestato ai medesimi, con obbligo di deposito entro
60 giorni dalla notifica della presente sentenza;
- CONDANNA (C.F.: alla refusione delle spese di lite Controparte_2 C.F._3 in favore di (C.F.: ) che liquida in € 3.809,00 (€ Controparte_1 C.F._1
851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute, con distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Agira).
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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