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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2025 R.G., avente ad oggetto “anticipo pensionistico”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi del Foro di Roma, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1 gestore del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 13.05.2025 dipendente della Parte_1 operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di Controparte_2
, premettendo che in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 2020 tutti CP_2 i dipendenti dell'anzidetta società erano stati sospesi dal lavoro e collocati in CIGD ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, ha deplorato di avere ricevuto solo parte del trattamento dovutole - nonostante l'approvazione delle domande presentate dalla società datrice all' CP_3 quale gestore del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, e la verifica positiva sia della regolarità contributiva dell'azienda, sia della disponibilità delle risorse finanziarie da erogare -, essendo rimasta a credito dei ratei della prestazione relativi ai periodi dal 02.05.2020 al 16.05.2020, dall'01.06.2020 al 20.06.2020 e dall'01.12.2020 al 26.12.2020 per complessivi € 1.068,76, al cui pagamento ha chiesto volersi condannare l' . CP_1 Costituitosi in lite, l' ha rappresentato di avere medio tempore eseguito il pagamento CP_3 delle prestazioni di cui in ricorso, deducendo di non avervi potuto procedere prima del deliberato aumento, in data 08.04.2025, dell'originario stanziamento emergenziale di 12 milioni di euro disposto dal D.M. n. 179/2021, esauritosi seguendo l'ordine cronologico delle pervenute istanze di accesso al beneficio, aumento reso possibile dal risparmio di spesa emerso all'esito dell'intrapresa attività di monitoraggio - e chiesto volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2025.
***
Atteso il documentato pagamento, da parte dell' della reclamata prestazione, va oggi CP_3 senz'altro ritenuta e dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ritenuta inoltre la fondatezza dei rilievi svolti dall' a sostegno dell'eccepita CP_1 pregressa inesigibilità del pagamento (cfr. l'art. 1, commi 4 e 5, D.M. n. 179/2021, per i quali “le domande di accesso alle prestazioni integrative arretrate sono presentate all' secondo le CP_3 modalità definite dall' con circolare, dal datore di lavoro e sono prese in considerazione CP_1 dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione” e “le prestazioni integrative arretrate sono erogate dall' nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno CP_3 2021. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio di precedenza cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 4”, e la prodotta delibera n. 36 dell'08.04.2025 - a mezzo della quale il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale, “VISTO l'articolo 1 comma 5 del DM del 10 settembre 2021, n. 179, con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l'accesso alle prestazioni previste dall'articolo 40-ter del d.l.73/2021 convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106, avvenga nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro, e che qualora le predette risorse non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l'accesso alla prestazione in oggetto verrà definito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze” e
“ACCERTATO che, per effetto dei risparmi rilevati a seguito della rideterminazione degli importi delle prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (…) le risorse previste dall' art. 40-ter del d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sono sufficienti per una integrazione degli importi di alcune delle suddette delibere, secondo le richieste aziendali pervenute”, ha rideterminato i deliberati importi consentendo l'integrazione delle prestazioni riconosciute ai dipendenti di numerose società, tra le quali la datrice della ricorrente -, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1233/2025 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 27.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2025 R.G., avente ad oggetto “anticipo pensionistico”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi del Foro di Roma, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1 gestore del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 13.05.2025 dipendente della Parte_1 operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di Controparte_2
, premettendo che in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 2020 tutti CP_2 i dipendenti dell'anzidetta società erano stati sospesi dal lavoro e collocati in CIGD ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, ha deplorato di avere ricevuto solo parte del trattamento dovutole - nonostante l'approvazione delle domande presentate dalla società datrice all' CP_3 quale gestore del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, e la verifica positiva sia della regolarità contributiva dell'azienda, sia della disponibilità delle risorse finanziarie da erogare -, essendo rimasta a credito dei ratei della prestazione relativi ai periodi dal 02.05.2020 al 16.05.2020, dall'01.06.2020 al 20.06.2020 e dall'01.12.2020 al 26.12.2020 per complessivi € 1.068,76, al cui pagamento ha chiesto volersi condannare l' . CP_1 Costituitosi in lite, l' ha rappresentato di avere medio tempore eseguito il pagamento CP_3 delle prestazioni di cui in ricorso, deducendo di non avervi potuto procedere prima del deliberato aumento, in data 08.04.2025, dell'originario stanziamento emergenziale di 12 milioni di euro disposto dal D.M. n. 179/2021, esauritosi seguendo l'ordine cronologico delle pervenute istanze di accesso al beneficio, aumento reso possibile dal risparmio di spesa emerso all'esito dell'intrapresa attività di monitoraggio - e chiesto volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 29.10.2025.
***
Atteso il documentato pagamento, da parte dell' della reclamata prestazione, va oggi CP_3 senz'altro ritenuta e dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ritenuta inoltre la fondatezza dei rilievi svolti dall' a sostegno dell'eccepita CP_1 pregressa inesigibilità del pagamento (cfr. l'art. 1, commi 4 e 5, D.M. n. 179/2021, per i quali “le domande di accesso alle prestazioni integrative arretrate sono presentate all' secondo le CP_3 modalità definite dall' con circolare, dal datore di lavoro e sono prese in considerazione CP_1 dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione” e “le prestazioni integrative arretrate sono erogate dall' nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno CP_3 2021. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio di precedenza cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 4”, e la prodotta delibera n. 36 dell'08.04.2025 - a mezzo della quale il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale, “VISTO l'articolo 1 comma 5 del DM del 10 settembre 2021, n. 179, con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l'accesso alle prestazioni previste dall'articolo 40-ter del d.l.73/2021 convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106, avvenga nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro, e che qualora le predette risorse non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l'accesso alla prestazione in oggetto verrà definito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze” e
“ACCERTATO che, per effetto dei risparmi rilevati a seguito della rideterminazione degli importi delle prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (…) le risorse previste dall' art. 40-ter del d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sono sufficienti per una integrazione degli importi di alcune delle suddette delibere, secondo le richieste aziendali pervenute”, ha rideterminato i deliberati importi consentendo l'integrazione delle prestazioni riconosciute ai dipendenti di numerose società, tra le quali la datrice della ricorrente -, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1233/2025 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 27.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella