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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha messo la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 12095/23 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Orientale n. 195, rappresentato e difeso dall'Avv. UG Guido giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Persona_1 di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha convenuto Parte_1 CP_1
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, esponendo di aver presentato in data 03.08.2022 domanda prot. per il Controparte_2
Reddito di Cittadinanza;
-che la domanda veniva accolta, e gli veniva pertanto corrisposto il pagamento mensile di € 620,25 per settembre, ottobre e novembre 2022; che, però, a partire dal mese di dicembre, alcun altro pagamento veniva emesso dall' ; che con provvedimento notificato in data 18.08.2023, l' ha disposto la CP_1 CP_1
revoca/decadenza dal RdC, domanda prot. con la seguente Controparte_2 motivazione: “Mancanza del requisito di residenza (art 2 , co. 1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in
Italia per almeno dieci anni”, con richiesta di restituzione della somma pari ad €
1.860,75 per le prestazioni erogate nei mesi settembre, ottobre e novembre 2022.
Tanto premesso il ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento,
l'asserita illegittimità del provvedimento, poiché egli sarebbe in possesso del requisito di residenza. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “- Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito di residenza nel territorio italiano del signor
per oltre 10 anni ininterrotti, confermando il diritto ad accedere al Parte_1
Reddito di Cittadinanza;
- Dichiarare il diritto del signor ad Parte_1
usufruire del beneficio del RdC sino al 31.12.2023; Dichiarare nullo, annullare o, con qualsiasi altra statuizione, privare di efficacia il provvedimento di revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza numero pratica 17786699, e la con-seguente richiesta di restituzione della somma pari ad € 1.860,75; Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 8.063,25, per il periodo da dicembre 2022 a dicembre 2023; Condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che, con memoria di costituzione si CP_1
costituiva chiedendo al Giudice adito di rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata, con conferma del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e dell'indebito da esso scaturito.
Pag. 2 di 5 Con vittoria di spese competenze
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.09.2024.
Venuta l'Udienza del 26.09.2024 per parte ricorrente l'Avv. UG Guido insisteva in ricorso e ribadiva che l'unico requisito contestato dall' e posto a base della revoca CP_1
del reddito di cittadinanza è l'asserita mancanza della residenza per la quale invece è stata data prova della sussistenza mediante la produzione del certificato di resistenza storico nel quale risulta che il ricorrente ha avuto con continuità la residenza in Riposto dalla nascita fino al 28.10.2020. Chiedeva di essere autorizzato alla produzione dell'ISEE in considerazione della contestazione da parte dell' sul punto. CP_1
CP_ L' in sostituzione dell'Avv Livia Gaezza l'Avv Daniela Floridia la quale chiedeva rinvio in attesa della risposta all'Istanza inoltrata al Comune di Riposto in ordine alla sussistenza del requisito della residenza del ricorrente nel detto Comune. Il Giudice rinviava all'udienza del 10.12.2024 ore 9:45 autorizzando parte ricorrente alla produzione dell'ISEE.
All'udienza del 10.12.2024 per parte ricorrente l'Avv. Guido UG chiedeva un breve rinvio per verificare il ripristino della prestazione depositata in data odierna nel fascicolo telematico.
Invece l'Avv Livia Gaezza evidenziava di avere provveduto in data odierna al deposito telematico di estratti informatici attestanti il ripristino della prestazione considerato che il ha tramite la piattaforma Gepi variato i dati fino a quel Controparte_3
momento esistenti nella medesima piattaforma e si associa al rinvio richiesto dal ricorrente. Indi il Giudice rinviava all'udienza del 18.02.2025 ore 9:00, dispone la trattazione della causa secondo le modalità dell'art 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita.
Le parti hanno depositato le note nel rispetto dei termini di cui all'art 127 ter c.p.c.; il
CP_ Giudice decide la causa con sentenza. Nelle note scritte L' produceva file estratti dalla procedura RDC riportanti storico fasi della domanda e storico pagamenti,
Pag. 3 di 5 evidenziando, nel contempo, che evidentemente il , pur non avendo Controparte_3
CP_ riscontrato in maniera espressa la richiesta di informazioni inviata dall' ha comunque favorito, tramite la procedura telematica GEPI, il ripristino della prestazione, avvenuto in data 16/10/2024; dunque la domanda è stata, nel frattempo, sbloccata.
CP_ Per parte ricorrente l'Avv UG Guido, preso atto delle note depositate dall' in data 10.12.24 mediante le quali comunica di aver ripristinato il beneficio in favore del ricorrente, rilevava tuttavia che l'Istituto nulla dica riguardo all'annullamento del provvedimento di indebito numero 17786699, il quale, in assenza di un preciso atto di rinuncia da parte dell'Istituto, resterebbe efficace nei confronti dell'odierno ricorrente, CP_ abilitando l' al recupero coattivo della somma contestata, pari ad € 1.860,75.
Pertanto, l'avv. Guido, insistendo in tutte le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
CP_ Considerato che l' ha ribadito e documentato il ripristino della prestazione, avvenuto in data 16/10/2024, e che come comprovato dagli estratti relativi all'indebito medesimo, che si allegano, è stato oggetto di abbandono va dichiarata per come chiesto dall' la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno CP_1
le gaioni di contesta tra le parti.
In ordine alle spese ritenuto che decadenza/revoca del beneficio è scaturita dalla errata comunicazione del Comune di residenza del ricorrente si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa promossa da CP_
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
recante il n. 12095/23 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 4 di 5 spese compensate.
Catania, li 19.02.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha messo la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 12095/23 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Orientale n. 195, rappresentato e difeso dall'Avv. UG Guido giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Persona_1 di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha convenuto Parte_1 CP_1
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, esponendo di aver presentato in data 03.08.2022 domanda prot. per il Controparte_2
Reddito di Cittadinanza;
-che la domanda veniva accolta, e gli veniva pertanto corrisposto il pagamento mensile di € 620,25 per settembre, ottobre e novembre 2022; che, però, a partire dal mese di dicembre, alcun altro pagamento veniva emesso dall' ; che con provvedimento notificato in data 18.08.2023, l' ha disposto la CP_1 CP_1
revoca/decadenza dal RdC, domanda prot. con la seguente Controparte_2 motivazione: “Mancanza del requisito di residenza (art 2 , co. 1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in
Italia per almeno dieci anni”, con richiesta di restituzione della somma pari ad €
1.860,75 per le prestazioni erogate nei mesi settembre, ottobre e novembre 2022.
Tanto premesso il ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento,
l'asserita illegittimità del provvedimento, poiché egli sarebbe in possesso del requisito di residenza. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “- Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito di residenza nel territorio italiano del signor
per oltre 10 anni ininterrotti, confermando il diritto ad accedere al Parte_1
Reddito di Cittadinanza;
- Dichiarare il diritto del signor ad Parte_1
usufruire del beneficio del RdC sino al 31.12.2023; Dichiarare nullo, annullare o, con qualsiasi altra statuizione, privare di efficacia il provvedimento di revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza numero pratica 17786699, e la con-seguente richiesta di restituzione della somma pari ad € 1.860,75; Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 8.063,25, per il periodo da dicembre 2022 a dicembre 2023; Condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che, con memoria di costituzione si CP_1
costituiva chiedendo al Giudice adito di rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata, con conferma del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e dell'indebito da esso scaturito.
Pag. 2 di 5 Con vittoria di spese competenze
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.09.2024.
Venuta l'Udienza del 26.09.2024 per parte ricorrente l'Avv. UG Guido insisteva in ricorso e ribadiva che l'unico requisito contestato dall' e posto a base della revoca CP_1
del reddito di cittadinanza è l'asserita mancanza della residenza per la quale invece è stata data prova della sussistenza mediante la produzione del certificato di resistenza storico nel quale risulta che il ricorrente ha avuto con continuità la residenza in Riposto dalla nascita fino al 28.10.2020. Chiedeva di essere autorizzato alla produzione dell'ISEE in considerazione della contestazione da parte dell' sul punto. CP_1
CP_ L' in sostituzione dell'Avv Livia Gaezza l'Avv Daniela Floridia la quale chiedeva rinvio in attesa della risposta all'Istanza inoltrata al Comune di Riposto in ordine alla sussistenza del requisito della residenza del ricorrente nel detto Comune. Il Giudice rinviava all'udienza del 10.12.2024 ore 9:45 autorizzando parte ricorrente alla produzione dell'ISEE.
All'udienza del 10.12.2024 per parte ricorrente l'Avv. Guido UG chiedeva un breve rinvio per verificare il ripristino della prestazione depositata in data odierna nel fascicolo telematico.
Invece l'Avv Livia Gaezza evidenziava di avere provveduto in data odierna al deposito telematico di estratti informatici attestanti il ripristino della prestazione considerato che il ha tramite la piattaforma Gepi variato i dati fino a quel Controparte_3
momento esistenti nella medesima piattaforma e si associa al rinvio richiesto dal ricorrente. Indi il Giudice rinviava all'udienza del 18.02.2025 ore 9:00, dispone la trattazione della causa secondo le modalità dell'art 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita.
Le parti hanno depositato le note nel rispetto dei termini di cui all'art 127 ter c.p.c.; il
CP_ Giudice decide la causa con sentenza. Nelle note scritte L' produceva file estratti dalla procedura RDC riportanti storico fasi della domanda e storico pagamenti,
Pag. 3 di 5 evidenziando, nel contempo, che evidentemente il , pur non avendo Controparte_3
CP_ riscontrato in maniera espressa la richiesta di informazioni inviata dall' ha comunque favorito, tramite la procedura telematica GEPI, il ripristino della prestazione, avvenuto in data 16/10/2024; dunque la domanda è stata, nel frattempo, sbloccata.
CP_ Per parte ricorrente l'Avv UG Guido, preso atto delle note depositate dall' in data 10.12.24 mediante le quali comunica di aver ripristinato il beneficio in favore del ricorrente, rilevava tuttavia che l'Istituto nulla dica riguardo all'annullamento del provvedimento di indebito numero 17786699, il quale, in assenza di un preciso atto di rinuncia da parte dell'Istituto, resterebbe efficace nei confronti dell'odierno ricorrente, CP_ abilitando l' al recupero coattivo della somma contestata, pari ad € 1.860,75.
Pertanto, l'avv. Guido, insistendo in tutte le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
CP_ Considerato che l' ha ribadito e documentato il ripristino della prestazione, avvenuto in data 16/10/2024, e che come comprovato dagli estratti relativi all'indebito medesimo, che si allegano, è stato oggetto di abbandono va dichiarata per come chiesto dall' la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno CP_1
le gaioni di contesta tra le parti.
In ordine alle spese ritenuto che decadenza/revoca del beneficio è scaturita dalla errata comunicazione del Comune di residenza del ricorrente si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa promossa da CP_
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
recante il n. 12095/23 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 4 di 5 spese compensate.
Catania, li 19.02.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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