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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.29189 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. SERGIO Parte_1
MASSIMO MANCUSI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma Via Cesare Beccaria 29
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 29189/2024 ritualmente notificato all'Istituto
[...]
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e Parte_1 dichiarare di trovarsi nelle condizioni di cui agli arrt. 13 l. n. 118/71 e di cui all' art. art. 3 commi 3 e/o 1 L. N. 104/92 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione di cui all' art. 13 l. n. 118/71 e la condizione di cui all' art. 3 comma 1 l. n. 104/92; che non era stato riconosciuto lo stato di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92. L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato che non sussistono i requisiti sottesi alle prestazioni richieste, valutata la situazione complessiva della ricorrente, alla luce dell' esame obiettivo e della documentazione prodotta. Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Tali conclusioni, inoltre, non possono ritenersi superate neppure dalla documentazione medica successivamente depositata dalla parte ricorrente, da cui non risultano evidenze tali da far modificare il quadro patologico complessivamente considerato dal CTU Da ciò consegue che , ogni altra istanza respinta, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alle prestazioni di cui all' art. 13 l. n. 118/1 e la condizione di cui all' art. 3 comma 1 l. n. 104/92 dalla domanda amministrativa, con revisione ( per quanto riguarda l' art. 13 l. n. 118/71 ) a settembre 2026 . Compensa per metà le spese di lite e pone l' altra parte che liquida in € 1.050,00 a carico dell' , da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_1
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alle prestazioni di cui all' art. 13 l. n. 118/1 e la condizione di cui all' art. 3 comma 1 l. n. 104/92 dalla domanda amministrativa, con revisione ( per quanto riguarda l' art. 13 l. n. 118/71 ) a settembre 2026 . Compensa per metà le spese di lite e pone l' altra parte che liquida in € 1.050,00 a carico dell' , da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_1
Roma,14.2.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.29189 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. SERGIO Parte_1
MASSIMO MANCUSI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma Via Cesare Beccaria 29
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 29189/2024 ritualmente notificato all'Istituto
[...]
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e Parte_1 dichiarare di trovarsi nelle condizioni di cui agli arrt. 13 l. n. 118/71 e di cui all' art. art. 3 commi 3 e/o 1 L. N. 104/92 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione di cui all' art. 13 l. n. 118/71 e la condizione di cui all' art. 3 comma 1 l. n. 104/92; che non era stato riconosciuto lo stato di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92. L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato che non sussistono i requisiti sottesi alle prestazioni richieste, valutata la situazione complessiva della ricorrente, alla luce dell' esame obiettivo e della documentazione prodotta. Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Tali conclusioni, inoltre, non possono ritenersi superate neppure dalla documentazione medica successivamente depositata dalla parte ricorrente, da cui non risultano evidenze tali da far modificare il quadro patologico complessivamente considerato dal CTU Da ciò consegue che , ogni altra istanza respinta, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alle prestazioni di cui all' art. 13 l. n. 118/1 e la condizione di cui all' art. 3 comma 1 l. n. 104/92 dalla domanda amministrativa, con revisione ( per quanto riguarda l' art. 13 l. n. 118/71 ) a settembre 2026 . Compensa per metà le spese di lite e pone l' altra parte che liquida in € 1.050,00 a carico dell' , da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_1
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alle prestazioni di cui all' art. 13 l. n. 118/1 e la condizione di cui all' art. 3 comma 1 l. n. 104/92 dalla domanda amministrativa, con revisione ( per quanto riguarda l' art. 13 l. n. 118/71 ) a settembre 2026 . Compensa per metà le spese di lite e pone l' altra parte che liquida in € 1.050,00 a carico dell' , da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_1
Roma,14.2.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini