TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2314/2017 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da partita iva , in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 avvocato Danilo Zafarana, autorizzato ad agire in giudizio con decreto del giudice delegato del
15.9.2020, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Gregorio, giusta procura in atti;
opponente e convenuto in via riconvenzionale contro
(codice Controparte_1 fiscale ), in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale P.IVA_2 rappresentante dott. elettivamente domiciliata a Catania, via Martino Controparte_2
Cilestri, 41, presso lo studio dell'avv. Paolo Nicosia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opposta ed attrice in via riconvenzionale
e nei confronti di
(codice fiscale ), con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1, CP_3 P.IVA_3 in persona della mandataria, già (codice fiscale CP_4 CP_5
e partita iva ), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, giusta P.IVA_4 P.IVA_5 procura a rogito del notaio dott. dell'1.02.2019 (Rep. 300732 e Racc Persona_1
33284), a sua volta rappresentata dalla procuratrice (c.f. e p.iva ), CP_6 P.IVA_6 con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. , giusta procura speciale rilasciata in Notaio Controparte_7 Persona_2
1
[...] da VE in data 15.11.2022 (Rep. 77900 e Racc. 29172), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti in Notaio Per_3 da Messina del 3 marzo 2021, , ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma,
[...]
n.9, presso lo studio dell'avvocato Sabrina Sotera intervenuta
********
All'udienza del 9.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 23.1.2017, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo m. 5061/2016 con cui il Tribunale di Catania le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 107.272,63 in favore della Controparte_1
di cui: euro 52.079,78 quale saldo debitorio del conto corrente n. 1393131, euro
[...]
8.774,40 quale saldo debitorio del prestito n. 47/601/237430, euro 46.418,45 quale saldo debitorio del prestito n. 47/601/250426.
L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice territorialmente incompetente;
nel merito, ha dedotto che tra le parti sarebbero intercorsi altri rapporti contrattuali (conto corrente n. 047/330/1391893, conto corrente n. 047/330/1392400, conto anticipi n. 47/330/1390698 ed il mutuo chirografario convenzionato n. 47/610/209519), oltre a quelli azionati in via monitoria, di cui ha lamentato la nullità per mancanza di sottoscrizione da parte del cliente, per indeterminatezza dei tassi di interesse, per l'applicazione di spese e commissioni non pattuite, per l'usurarietà dei tassi, per l'illegittima applicazione di commissioni bancarie illegittime nonché, in relazione ai rapporti di mutuo, per l'applicazione di spese eccedenti rispetto al TAEG. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare la declaratoria di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Ragusa e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento delle nullità sopra dedotte e, previa revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della al pagamento delle somme indebitamente incassate. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 3.7.2017 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio e Controparte_1
2 dell'opposizione in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione. Quanto ai restanti rapporti bancari, l'opposta ha contestato la fondatezza della riconvenzionale, evidenziando la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali e ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite nonché all'ulteriore sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 8.11.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per introdurre la domanda di mediazione. Indi, stante l'esito negativo della mediazione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 8.6.2020 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 69/2019.
Con istanza depositata in data 8.10.2020 la causa è stata riassunta dalla curatela del fallimento la quale si è riportata all'atto di opposizione ed ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni:
Preliminarmente, accertare che, in deroga al criterio di legge che regola la competenza territoriale, le parti avevano espressamente regolato la competenza giurisdizionale per
l'esecuzione e l'interpretazione dei contratti tra loro intercorsi, ed avevano stabilito la competenza del Giudice del Tribunale di RAGUSA. Per l'effetto, si chiede sentire dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.5061/2016 perchè reso dal Giudice incompetente. Nella non temuta ipotesi di rigetto della domanda preliminare, si chiede l'accoglimento delle sottoposte conclusioni:
1. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c n.
047/330/1391893 per non essere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia usura nel I trimestre 2014 e nel I trimestre 2015; accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla al rapporto di c/c n. 047/330/1391893, quantificate dal c.t.p. in complessive € CP_1
8.150,40. Per l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, condannare la
[...]
alla restituzione alla concludente degli importi fin qui versati ma Controparte_1
3 non dovuti pari ad € 26.425,67 , di cui € 4.584,68 per competenze c.d. usurarie, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c n.
047/330/1392400 per non essere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla Banca al rapporto di c/c n. 047/330/1392400, quantificate dal c.t.p. in complessive € 884,10. Per
l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, condannare la Controparte_1 alla restituzione alla concludente degli importi fin qui versati ma non dovuti pari ad €
6.507,38 , di cui € 884,10 per commissioni illegittime, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
3. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c n. 1393131 per non essere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare l'illegittimità ex art.
117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla Banca al rapporto di c/c n. 1393131, quantificate dal c.t.p. in complessive € 577,20. Per l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, in via riconvenzionale, condannare la alla Controparte_1 restituzione alla concludente degli importi fin qui versati ma non dovuti pari ad € 3.738,69 , di cui € 577,20 per commissioni illegittime, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
4. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c anticipi n. 47/330/1390968 per nonessere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare
l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni 4 pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia usura nel II-III-IV trimestre 2010 e nel I trimestre
2011; accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla al rapporto di c/c n. 47/330/1390968, quantificate dal c.t.p. in CP_1 complessive € 12.018,80. Per l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, condannare la
[...]
alla restituzione alla concludente degli importi fin qui Controparte_1 versati ma non dovuti pari ad € 68.693,71 , di cui € 8.812,64 per competenze c.d. usurarie, ed
€ 12.018,80, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
5. Accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza delle condizioni che regolano il contratto di mutuo chirografario n. 47/610/209519; accertare che l'istituto di credito non ha determinato in maniera intelligibile l'importo della rata, ed ha applicato di un tasso debitore superiore a quello indicato in contratto e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo o in subordine dire che questo deve essere regolato ai sensi del comma 7 dell'art. 117 T.U.B.; accertare e dichiarare che ha corrisposto a somme non dovute Parte_1 Pt_2 pari ad € 8.780,89. Per l'effetto ricalcolare il saldo del contratto de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime, compensando l'eventuale debito della con gli importi fin qui versati ma non dovuti pari ad € 8.780,89 o con quella Parte_1 maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
6. Accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza delle condizioni che regolano il contratto di mutuo chirografario n. 47/610/237430; accertare che l'istituto di credito non ha determinato in maniera intelligibile l'importo della rata, ed ha applicato di un tasso debitore superiore a quello indicato in contratto e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo o in subordine dire che questo deve essere regolato ai sensi del comma 7 dell'art. 117 T.U.B.; accertare e dichiarare che ha corrisposto a la somma complessiva Parte_1 Pt_2 di € 37.239,26 a fronte di quanto effettivamente erogatole, pari € 46.297,00, e che è dunque debitrice esclusivamente di € 2.160,74. 5
7. Accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza delle condizioni che regolano il contratto di mutuo chirografario n. 47/610/250426; accertare che l'istituto di credito non ha determinato in maniera intelligibile l'importo della rata, ed ha applicato di un tasso debitore superiore a quello indicato in contratto e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo o in subordine dire che questo deve essere regolato ai sensi del comma 7 dell'art. 117 T.U.B.; accertare e dichiarare che ha corrisposto a la somma complessiva Parte_1 Pt_2 di € 7.184,40 a fronte di quanto effettivamente erogatole, pari € 46.297,00, e che è dunque debitrice esclusivamente di € 42.065,60.
8. Revocare, dichiarare nullo e/o annullabile ovvero infondato in fatto e in diritto, con qualsiasi formula e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 5061/2016 reso, su istanza di il 03.11.2016 Controparte_1 dal Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa PUGLISI Adriana, nel procedimento n.
16954/2016, notificato il 13.12.2016, per tutti i motivi segnalati in atti.
9. Compensare l'eventuale saldo negativo ricalcolato del c/c n. 1393131, dei prestiti n.
47/601/237430 e n.47/601/250426, ed ogni altro eventuale debito della nei Parte_1 confronti di con le somme corrisposte ad aggi dall'opponente alla banca e da questa Pt_2 indebitamente incassate, ad ogni titolo, in ragione dei predetti rapporti di c/c n.
047/330/1391893, n. 047/330/1392400, n. 1393131, n. 47/330/1390968, e dei mutui n.
47/610/209519, n. 47/601/237430, n. 47/601/250426, con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto;
10. Condannare l'opposta al pagamento dei compensi e delle spese di causa;
11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331,4° comma c.p.p. trasmettere gli atti del procedimento e la sentenza al P.M. presso la competente Procura della Repubblica
Con comparsa depositata il 5.5.2021 si è costituita in giudizio per il tramite della CP_3 mandataria (già , aderendo alle difese spiegate dalla CP_4 CP_5 [...]
. Controparte_1
Nel prosieguo della causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed all'udienza del
9.12.2024 la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali.
2. Tanto premesso, in rito si osserva che l'intervenuto fallimento della nelle Parte_1 more del giudizio di opposizione determina l'improcedibilità della domanda monitoria.
6 Ed invero, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 93 e ss. legge fallimentare (ratione temporis applicabile) qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta secondo le regole del concorso e rimane assoggettata al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo.
La prevalenza del rito speciale sul rito ordinario trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, essendo la domanda monitoria contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, atteso che il creditore opposto è tenuto a fare accertare il credito nell'ambito della verifica del passivo in concorso con gli altri creditori (cfr., tra le tante, Cass. 6196/2020; Cass. 21565/2008).
In applicazione di tale principio, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla nei confronti della ed il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16954/2016 va revocato.
Il superiore profilo di rito è assorbente e prevale anche sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla curatela fallimentare.
3. Per effetto della declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria, il thema decidendum va unicamente limitato all'accertamento della domanda riconvenzionale proseguita dalla curatela fallimentare e dell'eccezione di compensazione contestualmente formulata (cfr. petitum ricorso per riassunzione, punto n. 9).
Ragioni espositive suggeriscono di esaminare singolarmente i conti che formano oggetto delle domande.
3.1 Conto corrente n. 047/330/1391893
Con il contratto in esame, stipulato il 10.12.2015, la ha Controparte_1 concesso l'apertura di un fido di euro 50.000 alla (doc. 1 fascicolo parte Parte_1 opponente).
In relazione a tale contratto le parti hanno previsto le seguenti condizioni economiche:
- tasso creditore: 0,250%;
- tasso debitore: euribor 3 mesi m.m., corrispondente al tasso su base annua del 9,3554%;
- commissione per disponibilità fido: 0,250% su base trimestrale sul fido accordato.
Risultano depositati in atti gli estratti conto, analitici e scalari del rapporto (doc. 6 fascicolo parte opposta), dalla data di apertura fino alla chiusura del conto, avvenuta il 22.12.2015 (con saldo pari a zero). 7 In ordine a tale contratto, la società in bonis (e poi la curatela fallimentare) hanno eccepito le nullità derivanti: a) dalla mancata sottoscrizione del contratto da parte del cliente;
b) dall'applicazione, da parte della banca, di condizioni non pattuite e dalla indeterminatezza del tasso parametrato all'Euribor; c) dal superamento dei tassi soglia nel I e III trimestre del
2015, d) dall'applicazione di commissioni illegittime secondo quanto previsto dalla legge n.
2/2009.
Rileva il decidente come non sussistano le lamentate nullità.
a) In ordine all'asserita mancata sottoscrizione, si osserva come dallo stesso documento contrattuale depositato da parte opponente (doc. 1) si ricavi la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto sia da parte dell'amministratore della sia da parte del Parte_1 funzionario della banca. Ne consegue l'infondatezza della doglianza di parte opponente.
b) Quanto alle condizioni applicabili al rapporto, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, il testo contrattuale riporta tutte le condizioni concordate dalle parti (cfr. documento di sintesi n. 1).
In merito all'asserita indeterminatezza del tasso parametrato all'Euribor, è noto che la questione sia stata di recente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024) e che, con ordinanza del 15.3.2025 n.
6943/2025, le Sezioni Unite abbiano rinviato la decisione a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sul seguente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Appello di Cagliari: “se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza”.
In attesa delle decisioni delle suindicate Corti, appare opportuno dare continuità al precedente orientamento di questo Tribunale, secondo cui, in ipotesi di tasso di interesse parametrato all'Euribor, la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto a valle non è conseguenza automatica della decisione della Commissione europea, bensì presuppone che venga fornita la prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa (mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale) e della connessione tra questa ed il contratto a valle. Con precipuo riferimento a tale ultimo profilo,
8 spetta alla parte che ne invoca la nullità dimostrare che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale, mentre la citata decisione della assunta CP_8 sulla base della disciplina richiamata, riguarda soltanto alcuni istituti di credito e rapporti indicizzati all'Euribor che hanno avuto esecuzione durante il limitato periodo (2005-2008) in cui
è stata accertata la manipolazione dei tassi.
Per quanto sopra, non avendo l'opponente assolto a tale onere probatorio, non sussiste la lamentata nullità.
c) Quanto all'asserito superamento del tasso soglia (sub c), appare opportuno ricordare come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia
(cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito il superamento del tasso soglia soltanto in relazione a due trimestri (I trimestre 2014 e III trimestre del 2015), sicché, in ogni caso, non può trovare applicazione la sanzione della nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.
Fermo restando il principio di c.d. irrilevanza dell'usura sopravvenuta, il CTU, con valutazione pienamente condivisibile, ha escluso che nei due trimestri in questione si sia verificato il superamento del tasso soglia, con la conseguenza che non vi è indebito ripetibile da parte della curatela.
d) Con riguardo all'applicazione di commissioni illegittime da parte della banca, appare opportuno ripercorrere la disciplina normativa di riferimento.
La legge n. 2/2009 ha stabilito: 1) la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) ha introdotto alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi
(sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) ha previsto la nullità delle (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
9 Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione
"omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1° luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Nel caso di specie, il contratto del 10.12.2010 prevede una commissione per la disponibilità fido del 0,250% su base trimestrale e sull'importo del fido accordato. La commissione in esame è rispettosa del limite normativo introdotto dall'art. 117 bis TUB, sicché non sussiste la nullità della pattuizione.
Ciò posto, il CTU ha tuttavia riscontrato come in alcuni trimestri siano state addebitate commissioni in misura eccedente il limite contrattualmente previsto. Ed invero, considerato l'ammontare del fido di 50.000 euro, il consulente ha correttamente evidenziato come la commissione per la disponibilità fondi non avrebbe mai dovuto superare l'importo di euro
250,00 a trimestre (0,50% sulla base di euro 50.000). Cionondimeno, dall'esame degli estratti conto, il consulente ha verificato che “La somma complessiva delle commissioni addebitate nei trimestri in cui viene superato lo 0,50% del fido è pari a €. 6.440,16, di cui €. 3.190,16 relative alla parte eccedente il limite”. 10 Per quanto sopra, ferma restando la validità della clausola negoziale, sussiste il credito restitutorio della curatela fallimentare per l'importo eccedente il limite normativo dello
0,50% del fido, pari ad euro 3.190,16.
3.2 Conto corrente n. 047/330/1392400
Il contratto n. 047/330/1392400 è stato stipulato il 3.5.2012 e prevede la concessione, in favore della di un'apertura di credito di euro 50.000 fino alla revoca. Parte_1
Le condizioni applicabili al rapporto sono indicate nel documento di sintesi (doc. 2), da cui si evince che le parti hanno previsto:
- tasso creditore: 0,05%
- tasso debitore: 13,00% - 13,6476% su base annua
- commissione per la disponibilità fido: 0,30%.
In ordine a tale contratto, risultano depositati gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto fino alla chiusura, avvenuta il 26.8.2013 (con saldo pari a zero).
Ciò detto, la curatela attrice, reiterando le difese della società in bonis, ha dedotto le medesime nullità sopra indicate, consistenti nella mancata specifica sottoscrizione delle condizioni contrattuali, nella mancanza di specifica sottoscrizione dei tassi di interesse e, comunque, nell'indeterminatezza del tasso e nell'applicazione di commissioni non pattuite.
Rileva il decidente come non sussistano le citate nullità, atteso che (come già sopra evidenziato) il contratto è stato sottoscritto dall'amministratore della e Parte_1 riporta tutte le condizioni contrattuali applicabili al rapporto, dovendosi precisare come il tasso debitorio non sia parametrato all'Euribor sicché non si pone alcun problema di determinatezza del tasso.
In merito alla validità della commissione per la disponibilità fondi, va ribadito che il contratto sia rispettoso dell'art. 117 TUB prevedendo un'unica commissione pari al 0,30% su base trimestrale sul limite del fido.
Quanto alla verifica della concreta applicazione della commissione, il CTU ha riscontrato che soltanto in un trimestre (IV trimestre 2012) sia stato superato il limite del fido di euro 250 mensili, essendo stata addebitata la commissione di euro 284,97. Ne consegue che la curatela fallimentare vanta un credito restitutorio, per la parte eccedente la somma legittimamente addebitata, pari ad euro 34,97.
3.3 Conto corrente n. 1393131
11 Con il contratto di conto corrente n. 1393131 stipulato il 18.11.2015 (doc. 2 fascicolo parte opposta), la ha concesso un'apertura di credito di euro Controparte_1
50.000 alla Parte_1
Le condizioni applicabili al rapporto sono indicate nel documento di sintesi, da cui si evince che le parti hanno previsto:
- tasso creditore: 0,25%
- tasso debitore: Euribor 3 mesi M.M. - tasso su base annua 11,1360%
- commissione per la disponibilità fido: 0,50%.
In ordine a tale contratto, la banca ha depositato gli estratti conto, analitici e scalari, dalla data di apertura fino alla chiusura, avvenuta il 15.7.2016 (doc. 16 fascicolo parte opposta).
Giova premettere come il contratto in esame sia stato oggetto della domanda monitoria da parte della banca, che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 52.079,78.
La curatela fallimentare ha dedotto l'omessa sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della società, la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti nonché
l'indeterminatezza del tasso parametrato all'Euribor, l'applicazione di commissioni bancarie illegittime, in quanto contrastanti con la legge 2/2009.
Le domande formulate dalla curatela non meritano accoglimento.
Premesso che, anche in questo caso, il contratto risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società e che risultano validamente riportate le condizioni applicabili al rapporto, ragioni di sintesi inducono a fare richiamo alle argomentazioni sopra svolte a proposito dell'infondatezza delle doglianze di parte opponente.
Esclusa la presenza di nullità, il CTU ha verificato la corretta contabilizzazione della commissione disponibilità fondi per tutti i trimestri, sicché non sussiste alcun credito restitutorio a favore della curatela fallimentare.
3.4. Conto anticipi n. 47/330/1390968
Il conto in esame è stato acceso il 26.3.2007 ed è stato chiuso il 31.12.2015 con un saldo a debito per la correntista di -euro 20.000. Si tratta di un conto anticipi con cui la CP_1
ha concesso un fido di euro 150.000, successivamente ridotta ad Controparte_1 euro 100.000 ed infine ad euro 20.000 a favore della società, alle seguenti condizioni (doc. 3 fascicolo parte opponente):
- tasso creditore: 0,250% 12 - tasso debitore: 8,85% - tasso su base annua 9,1481%
- commissione per la disponibilità fido: 0,50%.
In ordine a tale contratto, risultano depositati gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto fino alla chiusura (doc. 16 fascicolo parte opponente).
Ciò detto, non è fondata la doglianza di mancata sottoscrizione del contratto, atteso che la copia prodotta dalla stessa parte opponente reca il timbro della e la firma del Parte_1 legale rappresentante (oltre che del funzionario della banca).
Nemmeno fondata è la doglianza di parte opponente relativa alla mancata previsione di tassi debitori.
È fondata, invece, la doglianza relativa al superamento del tasso soglia nei trimestri II-III-IV del 2010 e I trimestre 2011.
Ribadito il principio di irrilevanza dell'usura sopravvenuta, il CTU ha accertato che “Il TEG calcolato è superiore al limite di usura stabilito per la corrispondente categoria creditizia relativa agli anticipi su conto corrente oltre i 100.000 euro solo nel IV trimestre 2010 e nel I trim 2011”.
In ordine alle conseguenze derivante dal superamento del tasso soglia in corso di rapporto, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità che, dando seguito al dictum delle Sezioni Unite, ha così esposto: “i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto” (Cass. 27545/2023).
L'importo complessivo degli interessi usurari riscontrati nel corso del rapporto è pari ad euro
4.204,73.
Passando alla commissione disponibilità fondi, il CTU, seguendo il medesimo iter procedimentale sopra indicato, muovendo dall'originario importo del fido di euro 150.000, ha accertato il superamento del limite dello 0,50% dell'affidato (pari ad euro 750,00 a trimestre) in alcuni trimestri. Osserva il consulente: La somma complessiva delle commissioni addebitate nei trimestri in cui viene superato lo 0,50% del fido è pari a €. 3.897,80, di cui €.
147,80 relative alla parte eccedente il limite. 13 Per quanto sopra, in relazione al conto anticipi n. 47/330/1390968, la curatela vanta un credito restitutorio di euro 4.352,53 (4.204,73+147,80=4.352,53).
3.5 Mutui
La curatela fallimentare ha dedotto la nullità parziale anche di tre contratti di mutuo conclusi dalla con la . Parte_1 Controparte_1
I rapporti dedotti in giudizio sono i seguenti:
a) mutuo chirografario convenzionato n. 47/610/209519 del 12.10.2010 dell'importo di euro 50.000, convenzionato (doc. 17); CP_9
b) mutuo chirografario n. 47/601/237430 del 26.8.2013, avente ad oggetto il prestito dell'importo di euro 40.000 (oggetto di domanda monitoria);
c) mutuo chirografario n. 47/601/250426 del 5.3.2015 dell'importo di euro 50.000
(oggetto di domanda monitoria).
Le doglianze attinenti ai contratti di mutuo in esame sono le medesime, avendo dapprima la società opponente (e successivamente la curatela) affermato che i mutui sarebbero caratterizzati dall'applicazione di spese “notevolmente incidenti sul TAEG” e che, di conseguenza, il TAEG applicato al rapporto sarebbe notevolmente differente da quello pattuito (ISC).
Le domande relative ai contratti di mutui sono infondate.
In primo luogo, non va trascurato come la domanda sia generica, non avendo la curatela assolto all'onere di puntuale allegazione delle spese erroneamente incidenti sul TAEG e tale da modificare l'importo percentuale indicato in contratto.
In ogni caso, in ordine alla validità della clausola che riporti il TAEG erroneo, va richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui l'indice sintetico di costo (i.s.c.), anche detto tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta comporta la nullità del contratto con sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Ed invero, l'ISC, detto anche Tasso annuo effettivo globale (c.d. TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato 14 interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, che, all'art. 9, comma secondo, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia,
l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' ( Pt_3 comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Detto indice, quindi, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma ha una funzione meramente informativa permettendo al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima della sua accettazione. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non Pt_4 comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Appare evidente il carattere inconferente del parametro normativo invocato a sostegno della Par tesi della nullità, quale conseguenza dell'errata o omessa indicazione dell' , infatti, il richiamato art. 117 comma sesto t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” che non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì la percentuale dell'ISC indicata nel contratto rispetto all'effettivo ISC applicato che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento svolgendo una funzione meramente informativa.
Detto ciò, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma sesto dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma settimo del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
In questi termini si è di recente espressa la Cassazione con la sentenza n. 4597/2023, Par affermando che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. Peraltro, come evidenziato dalla
Suprema Corte, la sanzione della nullità è espressamente prevista per il credito al consumo 15 (art. 125 TUB) ed è evidente che nel caso di specie non possa invocarsi la norma eccezionale, atteso che il finanziamento è stato erogato alla società per finalità inerenti lo Parte_1 svolgimento dell'attività di impresa.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, la curatela fallimentare vanta un credito restitutorio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nei confronti della Controparte_1
– e , per essa, della cessionaria – di euro 7.577,66 (euro 3.190,16+34.97+4352.53). CP_3
In accoglimento dell'eccezione di compensazione (punto n. 9 dell'atto di riassunzione),
l'importo suindicato va a compensarsi con il credito vantato dalla Controparte_1
(ora in relazione al conto corrente ed ai due prestiti oggetto dell'originaria
[...] CP_3 domanda monitoria. Nello specifico, a fronte di un credito complessivo di euro 107.272,63 derivante dai saldi debitori dei contratti di conto corrente n. 1393131 (euro 52.079,78) e dei mutui n. 47/601/237430 (euro 8.774,40) e n. 47/601/250426 (euro 46.418,45), la banca risulta debitrice della somma di euro 7.577,66.
Per effetto della compensazione, residua un saldo debitorio di euro 99.649,97 a carico della società oggi fallita, che impedisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale condannatoria proposta dalla curatela del fallimento Parte_1
6. Le spese del presente giudizio vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza. Ed invero, per un verso l'improcedibilità della domanda monitoria a seguito dell'intervenuto fallimento della società implica la soccombenza della banca;
per altro verso, la curatela attrice è rimasta soccombente sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico della e della curatela fallimentare, in ragione di Controparte_1 metà ciascuna.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non è fondata, non ricorrendone i presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2314/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dalla Controparte_1 nei confronti della e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
5061/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
16 accoglie l'eccezione di compensazione e dichiara che la Controparte_1
e, per essa, è creditrice della della somma di euro 99.649,97, oltre CP_3 Parte_1 interessi dalla domanda, in relazione ai conti correnti oggetto di causa;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento Parte_1 compensa tra le parti le spese processuali;
pone a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso in Catania, in data 1 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2314/2017 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da partita iva , in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 avvocato Danilo Zafarana, autorizzato ad agire in giudizio con decreto del giudice delegato del
15.9.2020, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Gregorio, giusta procura in atti;
opponente e convenuto in via riconvenzionale contro
(codice Controparte_1 fiscale ), in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale P.IVA_2 rappresentante dott. elettivamente domiciliata a Catania, via Martino Controparte_2
Cilestri, 41, presso lo studio dell'avv. Paolo Nicosia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opposta ed attrice in via riconvenzionale
e nei confronti di
(codice fiscale ), con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1, CP_3 P.IVA_3 in persona della mandataria, già (codice fiscale CP_4 CP_5
e partita iva ), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, giusta P.IVA_4 P.IVA_5 procura a rogito del notaio dott. dell'1.02.2019 (Rep. 300732 e Racc Persona_1
33284), a sua volta rappresentata dalla procuratrice (c.f. e p.iva ), CP_6 P.IVA_6 con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. , giusta procura speciale rilasciata in Notaio Controparte_7 Persona_2
1
[...] da VE in data 15.11.2022 (Rep. 77900 e Racc. 29172), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti in Notaio Per_3 da Messina del 3 marzo 2021, , ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma,
[...]
n.9, presso lo studio dell'avvocato Sabrina Sotera intervenuta
********
All'udienza del 9.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 23.1.2017, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo m. 5061/2016 con cui il Tribunale di Catania le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 107.272,63 in favore della Controparte_1
di cui: euro 52.079,78 quale saldo debitorio del conto corrente n. 1393131, euro
[...]
8.774,40 quale saldo debitorio del prestito n. 47/601/237430, euro 46.418,45 quale saldo debitorio del prestito n. 47/601/250426.
L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice territorialmente incompetente;
nel merito, ha dedotto che tra le parti sarebbero intercorsi altri rapporti contrattuali (conto corrente n. 047/330/1391893, conto corrente n. 047/330/1392400, conto anticipi n. 47/330/1390698 ed il mutuo chirografario convenzionato n. 47/610/209519), oltre a quelli azionati in via monitoria, di cui ha lamentato la nullità per mancanza di sottoscrizione da parte del cliente, per indeterminatezza dei tassi di interesse, per l'applicazione di spese e commissioni non pattuite, per l'usurarietà dei tassi, per l'illegittima applicazione di commissioni bancarie illegittime nonché, in relazione ai rapporti di mutuo, per l'applicazione di spese eccedenti rispetto al TAEG. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare la declaratoria di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Ragusa e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento delle nullità sopra dedotte e, previa revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della al pagamento delle somme indebitamente incassate. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 3.7.2017 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio e Controparte_1
2 dell'opposizione in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione. Quanto ai restanti rapporti bancari, l'opposta ha contestato la fondatezza della riconvenzionale, evidenziando la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali e ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite nonché all'ulteriore sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 8.11.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per introdurre la domanda di mediazione. Indi, stante l'esito negativo della mediazione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 8.6.2020 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 69/2019.
Con istanza depositata in data 8.10.2020 la causa è stata riassunta dalla curatela del fallimento la quale si è riportata all'atto di opposizione ed ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni:
Preliminarmente, accertare che, in deroga al criterio di legge che regola la competenza territoriale, le parti avevano espressamente regolato la competenza giurisdizionale per
l'esecuzione e l'interpretazione dei contratti tra loro intercorsi, ed avevano stabilito la competenza del Giudice del Tribunale di RAGUSA. Per l'effetto, si chiede sentire dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.5061/2016 perchè reso dal Giudice incompetente. Nella non temuta ipotesi di rigetto della domanda preliminare, si chiede l'accoglimento delle sottoposte conclusioni:
1. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c n.
047/330/1391893 per non essere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia usura nel I trimestre 2014 e nel I trimestre 2015; accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla al rapporto di c/c n. 047/330/1391893, quantificate dal c.t.p. in complessive € CP_1
8.150,40. Per l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, condannare la
[...]
alla restituzione alla concludente degli importi fin qui versati ma Controparte_1
3 non dovuti pari ad € 26.425,67 , di cui € 4.584,68 per competenze c.d. usurarie, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c n.
047/330/1392400 per non essere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla Banca al rapporto di c/c n. 047/330/1392400, quantificate dal c.t.p. in complessive € 884,10. Per
l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, condannare la Controparte_1 alla restituzione alla concludente degli importi fin qui versati ma non dovuti pari ad €
6.507,38 , di cui € 884,10 per commissioni illegittime, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
3. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c n. 1393131 per non essere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare l'illegittimità ex art.
117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla Banca al rapporto di c/c n. 1393131, quantificate dal c.t.p. in complessive € 577,20. Per l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, in via riconvenzionale, condannare la alla Controparte_1 restituzione alla concludente degli importi fin qui versati ma non dovuti pari ad € 3.738,69 , di cui € 577,20 per commissioni illegittime, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
4. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di c/c anticipi n. 47/330/1390968 per nonessere stato concluso per iscritto;
accertare e dichiarare
l'assenza di trasparenza da parte dell'istituto di credito che non si è attenuto alle convenzioni 4 pattuite ed ha fatto applicazione di tassi differenti rispetto a quelli concordati;
accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia usura nel II-III-IV trimestre 2010 e nel I trimestre
2011; accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 117, comma 3° t.u.b. delle commissioni applicate dalla al rapporto di c/c n. 47/330/1390968, quantificate dal c.t.p. in CP_1 complessive € 12.018,80. Per l'effetto ricalcolare il saldo del rapporto di c/c de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime. All'esito, condannare la
[...]
alla restituzione alla concludente degli importi fin qui Controparte_1 versati ma non dovuti pari ad € 68.693,71 , di cui € 8.812,64 per competenze c.d. usurarie, ed
€ 12.018,80, o a quella maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
5. Accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza delle condizioni che regolano il contratto di mutuo chirografario n. 47/610/209519; accertare che l'istituto di credito non ha determinato in maniera intelligibile l'importo della rata, ed ha applicato di un tasso debitore superiore a quello indicato in contratto e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo o in subordine dire che questo deve essere regolato ai sensi del comma 7 dell'art. 117 T.U.B.; accertare e dichiarare che ha corrisposto a somme non dovute Parte_1 Pt_2 pari ad € 8.780,89. Per l'effetto ricalcolare il saldo del contratto de quo al tasso legale vigente pro tempore, ex art. 1284 codice civile e 117 T.U.B., espungendo gli interessi, le spese e le commissioni non pattuite o illegittime, compensando l'eventuale debito della con gli importi fin qui versati ma non dovuti pari ad € 8.780,89 o con quella Parte_1 maggiore o minore somma determinata in esito alla c.t.u., con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto.
6. Accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza delle condizioni che regolano il contratto di mutuo chirografario n. 47/610/237430; accertare che l'istituto di credito non ha determinato in maniera intelligibile l'importo della rata, ed ha applicato di un tasso debitore superiore a quello indicato in contratto e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo o in subordine dire che questo deve essere regolato ai sensi del comma 7 dell'art. 117 T.U.B.; accertare e dichiarare che ha corrisposto a la somma complessiva Parte_1 Pt_2 di € 37.239,26 a fronte di quanto effettivamente erogatole, pari € 46.297,00, e che è dunque debitrice esclusivamente di € 2.160,74. 5
7. Accertare e dichiarare l'assenza di trasparenza delle condizioni che regolano il contratto di mutuo chirografario n. 47/610/250426; accertare che l'istituto di credito non ha determinato in maniera intelligibile l'importo della rata, ed ha applicato di un tasso debitore superiore a quello indicato in contratto e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo o in subordine dire che questo deve essere regolato ai sensi del comma 7 dell'art. 117 T.U.B.; accertare e dichiarare che ha corrisposto a la somma complessiva Parte_1 Pt_2 di € 7.184,40 a fronte di quanto effettivamente erogatole, pari € 46.297,00, e che è dunque debitrice esclusivamente di € 42.065,60.
8. Revocare, dichiarare nullo e/o annullabile ovvero infondato in fatto e in diritto, con qualsiasi formula e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 5061/2016 reso, su istanza di il 03.11.2016 Controparte_1 dal Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa PUGLISI Adriana, nel procedimento n.
16954/2016, notificato il 13.12.2016, per tutti i motivi segnalati in atti.
9. Compensare l'eventuale saldo negativo ricalcolato del c/c n. 1393131, dei prestiti n.
47/601/237430 e n.47/601/250426, ed ogni altro eventuale debito della nei Parte_1 confronti di con le somme corrisposte ad aggi dall'opponente alla banca e da questa Pt_2 indebitamente incassate, ad ogni titolo, in ragione dei predetti rapporti di c/c n.
047/330/1391893, n. 047/330/1392400, n. 1393131, n. 47/330/1390968, e dei mutui n.
47/610/209519, n. 47/601/237430, n. 47/601/250426, con gli interessi in misura legale a far data da ogni singolo pagamento, ovvero dalla notificazione del presente atto;
10. Condannare l'opposta al pagamento dei compensi e delle spese di causa;
11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331,4° comma c.p.p. trasmettere gli atti del procedimento e la sentenza al P.M. presso la competente Procura della Repubblica
Con comparsa depositata il 5.5.2021 si è costituita in giudizio per il tramite della CP_3 mandataria (già , aderendo alle difese spiegate dalla CP_4 CP_5 [...]
. Controparte_1
Nel prosieguo della causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed all'udienza del
9.12.2024 la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali.
2. Tanto premesso, in rito si osserva che l'intervenuto fallimento della nelle Parte_1 more del giudizio di opposizione determina l'improcedibilità della domanda monitoria.
6 Ed invero, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 93 e ss. legge fallimentare (ratione temporis applicabile) qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta secondo le regole del concorso e rimane assoggettata al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo.
La prevalenza del rito speciale sul rito ordinario trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, essendo la domanda monitoria contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, atteso che il creditore opposto è tenuto a fare accertare il credito nell'ambito della verifica del passivo in concorso con gli altri creditori (cfr., tra le tante, Cass. 6196/2020; Cass. 21565/2008).
In applicazione di tale principio, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla nei confronti della ed il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16954/2016 va revocato.
Il superiore profilo di rito è assorbente e prevale anche sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla curatela fallimentare.
3. Per effetto della declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria, il thema decidendum va unicamente limitato all'accertamento della domanda riconvenzionale proseguita dalla curatela fallimentare e dell'eccezione di compensazione contestualmente formulata (cfr. petitum ricorso per riassunzione, punto n. 9).
Ragioni espositive suggeriscono di esaminare singolarmente i conti che formano oggetto delle domande.
3.1 Conto corrente n. 047/330/1391893
Con il contratto in esame, stipulato il 10.12.2015, la ha Controparte_1 concesso l'apertura di un fido di euro 50.000 alla (doc. 1 fascicolo parte Parte_1 opponente).
In relazione a tale contratto le parti hanno previsto le seguenti condizioni economiche:
- tasso creditore: 0,250%;
- tasso debitore: euribor 3 mesi m.m., corrispondente al tasso su base annua del 9,3554%;
- commissione per disponibilità fido: 0,250% su base trimestrale sul fido accordato.
Risultano depositati in atti gli estratti conto, analitici e scalari del rapporto (doc. 6 fascicolo parte opposta), dalla data di apertura fino alla chiusura del conto, avvenuta il 22.12.2015 (con saldo pari a zero). 7 In ordine a tale contratto, la società in bonis (e poi la curatela fallimentare) hanno eccepito le nullità derivanti: a) dalla mancata sottoscrizione del contratto da parte del cliente;
b) dall'applicazione, da parte della banca, di condizioni non pattuite e dalla indeterminatezza del tasso parametrato all'Euribor; c) dal superamento dei tassi soglia nel I e III trimestre del
2015, d) dall'applicazione di commissioni illegittime secondo quanto previsto dalla legge n.
2/2009.
Rileva il decidente come non sussistano le lamentate nullità.
a) In ordine all'asserita mancata sottoscrizione, si osserva come dallo stesso documento contrattuale depositato da parte opponente (doc. 1) si ricavi la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto sia da parte dell'amministratore della sia da parte del Parte_1 funzionario della banca. Ne consegue l'infondatezza della doglianza di parte opponente.
b) Quanto alle condizioni applicabili al rapporto, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, il testo contrattuale riporta tutte le condizioni concordate dalle parti (cfr. documento di sintesi n. 1).
In merito all'asserita indeterminatezza del tasso parametrato all'Euribor, è noto che la questione sia stata di recente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024) e che, con ordinanza del 15.3.2025 n.
6943/2025, le Sezioni Unite abbiano rinviato la decisione a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sul seguente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Appello di Cagliari: “se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza”.
In attesa delle decisioni delle suindicate Corti, appare opportuno dare continuità al precedente orientamento di questo Tribunale, secondo cui, in ipotesi di tasso di interesse parametrato all'Euribor, la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto a valle non è conseguenza automatica della decisione della Commissione europea, bensì presuppone che venga fornita la prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa (mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale) e della connessione tra questa ed il contratto a valle. Con precipuo riferimento a tale ultimo profilo,
8 spetta alla parte che ne invoca la nullità dimostrare che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale, mentre la citata decisione della assunta CP_8 sulla base della disciplina richiamata, riguarda soltanto alcuni istituti di credito e rapporti indicizzati all'Euribor che hanno avuto esecuzione durante il limitato periodo (2005-2008) in cui
è stata accertata la manipolazione dei tassi.
Per quanto sopra, non avendo l'opponente assolto a tale onere probatorio, non sussiste la lamentata nullità.
c) Quanto all'asserito superamento del tasso soglia (sub c), appare opportuno ricordare come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia
(cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito il superamento del tasso soglia soltanto in relazione a due trimestri (I trimestre 2014 e III trimestre del 2015), sicché, in ogni caso, non può trovare applicazione la sanzione della nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.
Fermo restando il principio di c.d. irrilevanza dell'usura sopravvenuta, il CTU, con valutazione pienamente condivisibile, ha escluso che nei due trimestri in questione si sia verificato il superamento del tasso soglia, con la conseguenza che non vi è indebito ripetibile da parte della curatela.
d) Con riguardo all'applicazione di commissioni illegittime da parte della banca, appare opportuno ripercorrere la disciplina normativa di riferimento.
La legge n. 2/2009 ha stabilito: 1) la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) ha introdotto alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi
(sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) ha previsto la nullità delle (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
9 Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione
"omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1° luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Nel caso di specie, il contratto del 10.12.2010 prevede una commissione per la disponibilità fido del 0,250% su base trimestrale e sull'importo del fido accordato. La commissione in esame è rispettosa del limite normativo introdotto dall'art. 117 bis TUB, sicché non sussiste la nullità della pattuizione.
Ciò posto, il CTU ha tuttavia riscontrato come in alcuni trimestri siano state addebitate commissioni in misura eccedente il limite contrattualmente previsto. Ed invero, considerato l'ammontare del fido di 50.000 euro, il consulente ha correttamente evidenziato come la commissione per la disponibilità fondi non avrebbe mai dovuto superare l'importo di euro
250,00 a trimestre (0,50% sulla base di euro 50.000). Cionondimeno, dall'esame degli estratti conto, il consulente ha verificato che “La somma complessiva delle commissioni addebitate nei trimestri in cui viene superato lo 0,50% del fido è pari a €. 6.440,16, di cui €. 3.190,16 relative alla parte eccedente il limite”. 10 Per quanto sopra, ferma restando la validità della clausola negoziale, sussiste il credito restitutorio della curatela fallimentare per l'importo eccedente il limite normativo dello
0,50% del fido, pari ad euro 3.190,16.
3.2 Conto corrente n. 047/330/1392400
Il contratto n. 047/330/1392400 è stato stipulato il 3.5.2012 e prevede la concessione, in favore della di un'apertura di credito di euro 50.000 fino alla revoca. Parte_1
Le condizioni applicabili al rapporto sono indicate nel documento di sintesi (doc. 2), da cui si evince che le parti hanno previsto:
- tasso creditore: 0,05%
- tasso debitore: 13,00% - 13,6476% su base annua
- commissione per la disponibilità fido: 0,30%.
In ordine a tale contratto, risultano depositati gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto fino alla chiusura, avvenuta il 26.8.2013 (con saldo pari a zero).
Ciò detto, la curatela attrice, reiterando le difese della società in bonis, ha dedotto le medesime nullità sopra indicate, consistenti nella mancata specifica sottoscrizione delle condizioni contrattuali, nella mancanza di specifica sottoscrizione dei tassi di interesse e, comunque, nell'indeterminatezza del tasso e nell'applicazione di commissioni non pattuite.
Rileva il decidente come non sussistano le citate nullità, atteso che (come già sopra evidenziato) il contratto è stato sottoscritto dall'amministratore della e Parte_1 riporta tutte le condizioni contrattuali applicabili al rapporto, dovendosi precisare come il tasso debitorio non sia parametrato all'Euribor sicché non si pone alcun problema di determinatezza del tasso.
In merito alla validità della commissione per la disponibilità fondi, va ribadito che il contratto sia rispettoso dell'art. 117 TUB prevedendo un'unica commissione pari al 0,30% su base trimestrale sul limite del fido.
Quanto alla verifica della concreta applicazione della commissione, il CTU ha riscontrato che soltanto in un trimestre (IV trimestre 2012) sia stato superato il limite del fido di euro 250 mensili, essendo stata addebitata la commissione di euro 284,97. Ne consegue che la curatela fallimentare vanta un credito restitutorio, per la parte eccedente la somma legittimamente addebitata, pari ad euro 34,97.
3.3 Conto corrente n. 1393131
11 Con il contratto di conto corrente n. 1393131 stipulato il 18.11.2015 (doc. 2 fascicolo parte opposta), la ha concesso un'apertura di credito di euro Controparte_1
50.000 alla Parte_1
Le condizioni applicabili al rapporto sono indicate nel documento di sintesi, da cui si evince che le parti hanno previsto:
- tasso creditore: 0,25%
- tasso debitore: Euribor 3 mesi M.M. - tasso su base annua 11,1360%
- commissione per la disponibilità fido: 0,50%.
In ordine a tale contratto, la banca ha depositato gli estratti conto, analitici e scalari, dalla data di apertura fino alla chiusura, avvenuta il 15.7.2016 (doc. 16 fascicolo parte opposta).
Giova premettere come il contratto in esame sia stato oggetto della domanda monitoria da parte della banca, che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 52.079,78.
La curatela fallimentare ha dedotto l'omessa sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della società, la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti nonché
l'indeterminatezza del tasso parametrato all'Euribor, l'applicazione di commissioni bancarie illegittime, in quanto contrastanti con la legge 2/2009.
Le domande formulate dalla curatela non meritano accoglimento.
Premesso che, anche in questo caso, il contratto risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società e che risultano validamente riportate le condizioni applicabili al rapporto, ragioni di sintesi inducono a fare richiamo alle argomentazioni sopra svolte a proposito dell'infondatezza delle doglianze di parte opponente.
Esclusa la presenza di nullità, il CTU ha verificato la corretta contabilizzazione della commissione disponibilità fondi per tutti i trimestri, sicché non sussiste alcun credito restitutorio a favore della curatela fallimentare.
3.4. Conto anticipi n. 47/330/1390968
Il conto in esame è stato acceso il 26.3.2007 ed è stato chiuso il 31.12.2015 con un saldo a debito per la correntista di -euro 20.000. Si tratta di un conto anticipi con cui la CP_1
ha concesso un fido di euro 150.000, successivamente ridotta ad Controparte_1 euro 100.000 ed infine ad euro 20.000 a favore della società, alle seguenti condizioni (doc. 3 fascicolo parte opponente):
- tasso creditore: 0,250% 12 - tasso debitore: 8,85% - tasso su base annua 9,1481%
- commissione per la disponibilità fido: 0,50%.
In ordine a tale contratto, risultano depositati gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto fino alla chiusura (doc. 16 fascicolo parte opponente).
Ciò detto, non è fondata la doglianza di mancata sottoscrizione del contratto, atteso che la copia prodotta dalla stessa parte opponente reca il timbro della e la firma del Parte_1 legale rappresentante (oltre che del funzionario della banca).
Nemmeno fondata è la doglianza di parte opponente relativa alla mancata previsione di tassi debitori.
È fondata, invece, la doglianza relativa al superamento del tasso soglia nei trimestri II-III-IV del 2010 e I trimestre 2011.
Ribadito il principio di irrilevanza dell'usura sopravvenuta, il CTU ha accertato che “Il TEG calcolato è superiore al limite di usura stabilito per la corrispondente categoria creditizia relativa agli anticipi su conto corrente oltre i 100.000 euro solo nel IV trimestre 2010 e nel I trim 2011”.
In ordine alle conseguenze derivante dal superamento del tasso soglia in corso di rapporto, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità che, dando seguito al dictum delle Sezioni Unite, ha così esposto: “i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto” (Cass. 27545/2023).
L'importo complessivo degli interessi usurari riscontrati nel corso del rapporto è pari ad euro
4.204,73.
Passando alla commissione disponibilità fondi, il CTU, seguendo il medesimo iter procedimentale sopra indicato, muovendo dall'originario importo del fido di euro 150.000, ha accertato il superamento del limite dello 0,50% dell'affidato (pari ad euro 750,00 a trimestre) in alcuni trimestri. Osserva il consulente: La somma complessiva delle commissioni addebitate nei trimestri in cui viene superato lo 0,50% del fido è pari a €. 3.897,80, di cui €.
147,80 relative alla parte eccedente il limite. 13 Per quanto sopra, in relazione al conto anticipi n. 47/330/1390968, la curatela vanta un credito restitutorio di euro 4.352,53 (4.204,73+147,80=4.352,53).
3.5 Mutui
La curatela fallimentare ha dedotto la nullità parziale anche di tre contratti di mutuo conclusi dalla con la . Parte_1 Controparte_1
I rapporti dedotti in giudizio sono i seguenti:
a) mutuo chirografario convenzionato n. 47/610/209519 del 12.10.2010 dell'importo di euro 50.000, convenzionato (doc. 17); CP_9
b) mutuo chirografario n. 47/601/237430 del 26.8.2013, avente ad oggetto il prestito dell'importo di euro 40.000 (oggetto di domanda monitoria);
c) mutuo chirografario n. 47/601/250426 del 5.3.2015 dell'importo di euro 50.000
(oggetto di domanda monitoria).
Le doglianze attinenti ai contratti di mutuo in esame sono le medesime, avendo dapprima la società opponente (e successivamente la curatela) affermato che i mutui sarebbero caratterizzati dall'applicazione di spese “notevolmente incidenti sul TAEG” e che, di conseguenza, il TAEG applicato al rapporto sarebbe notevolmente differente da quello pattuito (ISC).
Le domande relative ai contratti di mutui sono infondate.
In primo luogo, non va trascurato come la domanda sia generica, non avendo la curatela assolto all'onere di puntuale allegazione delle spese erroneamente incidenti sul TAEG e tale da modificare l'importo percentuale indicato in contratto.
In ogni caso, in ordine alla validità della clausola che riporti il TAEG erroneo, va richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui l'indice sintetico di costo (i.s.c.), anche detto tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta comporta la nullità del contratto con sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Ed invero, l'ISC, detto anche Tasso annuo effettivo globale (c.d. TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato 14 interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, che, all'art. 9, comma secondo, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia,
l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' ( Pt_3 comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Detto indice, quindi, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma ha una funzione meramente informativa permettendo al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima della sua accettazione. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non Pt_4 comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Appare evidente il carattere inconferente del parametro normativo invocato a sostegno della Par tesi della nullità, quale conseguenza dell'errata o omessa indicazione dell' , infatti, il richiamato art. 117 comma sesto t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” che non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì la percentuale dell'ISC indicata nel contratto rispetto all'effettivo ISC applicato che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento svolgendo una funzione meramente informativa.
Detto ciò, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma sesto dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma settimo del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
In questi termini si è di recente espressa la Cassazione con la sentenza n. 4597/2023, Par affermando che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. Peraltro, come evidenziato dalla
Suprema Corte, la sanzione della nullità è espressamente prevista per il credito al consumo 15 (art. 125 TUB) ed è evidente che nel caso di specie non possa invocarsi la norma eccezionale, atteso che il finanziamento è stato erogato alla società per finalità inerenti lo Parte_1 svolgimento dell'attività di impresa.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, la curatela fallimentare vanta un credito restitutorio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nei confronti della Controparte_1
– e , per essa, della cessionaria – di euro 7.577,66 (euro 3.190,16+34.97+4352.53). CP_3
In accoglimento dell'eccezione di compensazione (punto n. 9 dell'atto di riassunzione),
l'importo suindicato va a compensarsi con il credito vantato dalla Controparte_1
(ora in relazione al conto corrente ed ai due prestiti oggetto dell'originaria
[...] CP_3 domanda monitoria. Nello specifico, a fronte di un credito complessivo di euro 107.272,63 derivante dai saldi debitori dei contratti di conto corrente n. 1393131 (euro 52.079,78) e dei mutui n. 47/601/237430 (euro 8.774,40) e n. 47/601/250426 (euro 46.418,45), la banca risulta debitrice della somma di euro 7.577,66.
Per effetto della compensazione, residua un saldo debitorio di euro 99.649,97 a carico della società oggi fallita, che impedisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale condannatoria proposta dalla curatela del fallimento Parte_1
6. Le spese del presente giudizio vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza. Ed invero, per un verso l'improcedibilità della domanda monitoria a seguito dell'intervenuto fallimento della società implica la soccombenza della banca;
per altro verso, la curatela attrice è rimasta soccombente sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico della e della curatela fallimentare, in ragione di Controparte_1 metà ciascuna.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non è fondata, non ricorrendone i presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2314/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dalla Controparte_1 nei confronti della e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
5061/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
16 accoglie l'eccezione di compensazione e dichiara che la Controparte_1
e, per essa, è creditrice della della somma di euro 99.649,97, oltre CP_3 Parte_1 interessi dalla domanda, in relazione ai conti correnti oggetto di causa;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento Parte_1 compensa tra le parti le spese processuali;
pone a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso in Catania, in data 1 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
17