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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 32845/22024
R.A.C.C.
TRA
n persona del legale rappresentante, con Parte_1 l'avv.to Martina Pengo, presso il cui studio domicilia in Roma, via Donatello, n. 75 E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Ferdinando Gelo, domiciliato come da memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
1. depositato -in data 13.9.2024- ricorso (iscritto in Controparte_3 pari data) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: annullare e/o dichiarare l'inefficacia/la nullità, anche parziale, dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90365677 02/000 per i motivi espressi ai paragrafi I e II del presente atto;
nel merito: accertare e dichiarare che i pretesi crediti di cui agli avvisi di addebito n.
37120140000068415000, n. 37120150012260791000, n. 37120150013569263000, n. 37120160009565491000, n. 37120160021531864000, n. 37120160022226334000 e n. 37120170015482504000 sono estinti per intervenuta prescrizione.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1 L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
”1. Respingere il ricorso in quanto inammissibile e tardivo
2. In ogni caso respingere il ricorso poiché infondato.
3. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di .”. Controparte_2
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. impugna dunque l'intimazione di pagamento n. Pt_1 Parte_1
071 2024 90365677 02/000, nella parte riguardante i crediti contributivi inerenti alle CP_1 seguenti annualità: 2012-2013 per l'AVA 37120140000068415000; 2015 per l'AVA n. 37120150012260791000; 2014 per l'AVA n. 37120150013569263000; 2016 n. 37120160009565491000; 2016 per l'AVA n. 37120160021531864000; 2015 per l'AVA n. 37120160022226334000; 2016 per l'AVA n. 37120170015482504000.
1 4. La Società ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito in oggetto) ex art. 19, d. vo n. 546/1992 e per violazione dell'art. 7, co. 2, l. n. 212/2000, nonché la prescrizione quinquennale in relazione alla mancata notifica dei citati avvisi di addebito.
5. L'art. 19, d. l.vo n. 546/1992 stabilisce quali siano gli atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria.
La sentenza della Suprema Corte n. 10012/2021, (richiamata nel ricorso), ha statuito in ordine alla rilevanza della mancata notifica degli atti presupposti, con riguardo a “cartelle di pagamento per IRPEF” e pertanto non vale ad orientare il presente giudizio (che riguarda crediti contributivi ). CP_1
Come ha altresì precisato la Suprema Corte:
“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.“ (Cass., sez. L, ord. n. 28583 del 8.11.2018; v. Cass., sez.
6 - L, ord. n. 4506 del 30.11.2016). Pertanto, in caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'eventuale mancata notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, può assumere rilievo per verificare sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. In ogni caso l ha documentato la notifica degli avvisi di addebito in oggetto (come da CP_1 argomentazioni che seguono). E' inconferente il richiamo all'art. 7, co. 2, l. n. 212/2000, atteso che tale testo di legge riguarda “imposte e tasse” e dunque non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, come quelli in oggetto (in ogni caso l'atto di intimazione impugnato riporta puntuale indicazione dei crediti azionati, dell'Ente creditore di riferimento e delle CP_1 modalità previste per il pagamento).
6. L'atto di intimazione impugnato è stato notificato in data 27.8.2024 (come scritto nel ricorso stesso e non è in contestazione). L' eccepisce che la Società ricorrente ha eseguito parziali pagamenti per i primi CP_1 quattro AVA sopra indicati (ciò che in effetti emerge dall'atto di intimazione, nel quale è indicato l'originario credito e l'importo residuo), ciò che neppure è oggetto di contestazione, ma tali pagamenti non assumono rilevo ai fini della decorrenza della prescrizione
(mancando alcuna indicazione dell , in ordine alla data del pagamento). CP_1
D'altro canto risulta coerente e doveroso, (per l'Ente procedente), che con l'atto di intimazione richieda una somma inferiore rispetto a quella di cui ai precedenti avvisi di addebito Gli avvisi di addebito in questione risultano tutti notificati (sulla base dei documenti allegati dall' , (immune da specifiche contestazioni): il n. 37120140000068415000 (anni 2012- CP_1
2013) in data 17.2.2014; il n. 37120150012260791000 (anno 2015) in data 10.11.2015; il n.
37120150013569263000 (anno 2014) in data 11.2.2016; il n. 37120160009565491000
(anno 2016) in data 20.7.2016; il n. 37120160021531864000 (anno 2016) in data 16.1.2017; per l'AVA n. 37120160022226334000 (anno 2015) in data 15.2.2017; il n. 37120170015482504000 (anno 2016) in data 1.12.2017. Quanto all'eccepita nullità dell'AVA N. 37120160009565491000 per asserita “illegibilità” della data di notifica nel relativo avviso di ricevimento, (come da odierno verbale): tale
2 eventuale difetto non comporta nullità dell'atto; risulta chiaramente dall'atto in questione la relativa data di consegna (20.7.2016). L' ha altresì notificato (a mezzo PEC) gli atti di intimazione riguardanti i predetti AVA, CP_4
(come da documenta dalla medesima allegata agli atti, immune da alcuna contestazione), rispettivamente in data 26.9.2018 (doc. n. 3), 26.4.2019 (doc. n. 4), 3.3.2022 (doc. n. 2), sicché, tenuto conto delle date di notifica dei predetti AVA, sono stati interrotti i termini di prescrizione quinquennale (per tutti i crediti in oggetto).
7. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto (restano assorbite residue questioni).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo (sulla base i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 dell' e dell' , liquidate per ciascuna in € 4201,00 oltre CP_1 Controparte_2
“spese forfettarie” pari al 15 % e, quanto all' , oltre iva e Controparte_2 cpa come per legge.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 32845/22024
R.A.C.C.
TRA
n persona del legale rappresentante, con Parte_1 l'avv.to Martina Pengo, presso il cui studio domicilia in Roma, via Donatello, n. 75 E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Ferdinando Gelo, domiciliato come da memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
1. depositato -in data 13.9.2024- ricorso (iscritto in Controparte_3 pari data) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: annullare e/o dichiarare l'inefficacia/la nullità, anche parziale, dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90365677 02/000 per i motivi espressi ai paragrafi I e II del presente atto;
nel merito: accertare e dichiarare che i pretesi crediti di cui agli avvisi di addebito n.
37120140000068415000, n. 37120150012260791000, n. 37120150013569263000, n. 37120160009565491000, n. 37120160021531864000, n. 37120160022226334000 e n. 37120170015482504000 sono estinti per intervenuta prescrizione.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1 L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
”1. Respingere il ricorso in quanto inammissibile e tardivo
2. In ogni caso respingere il ricorso poiché infondato.
3. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di .”. Controparte_2
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. impugna dunque l'intimazione di pagamento n. Pt_1 Parte_1
071 2024 90365677 02/000, nella parte riguardante i crediti contributivi inerenti alle CP_1 seguenti annualità: 2012-2013 per l'AVA 37120140000068415000; 2015 per l'AVA n. 37120150012260791000; 2014 per l'AVA n. 37120150013569263000; 2016 n. 37120160009565491000; 2016 per l'AVA n. 37120160021531864000; 2015 per l'AVA n. 37120160022226334000; 2016 per l'AVA n. 37120170015482504000.
1 4. La Società ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito in oggetto) ex art. 19, d. vo n. 546/1992 e per violazione dell'art. 7, co. 2, l. n. 212/2000, nonché la prescrizione quinquennale in relazione alla mancata notifica dei citati avvisi di addebito.
5. L'art. 19, d. l.vo n. 546/1992 stabilisce quali siano gli atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria.
La sentenza della Suprema Corte n. 10012/2021, (richiamata nel ricorso), ha statuito in ordine alla rilevanza della mancata notifica degli atti presupposti, con riguardo a “cartelle di pagamento per IRPEF” e pertanto non vale ad orientare il presente giudizio (che riguarda crediti contributivi ). CP_1
Come ha altresì precisato la Suprema Corte:
“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.“ (Cass., sez. L, ord. n. 28583 del 8.11.2018; v. Cass., sez.
6 - L, ord. n. 4506 del 30.11.2016). Pertanto, in caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'eventuale mancata notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, può assumere rilievo per verificare sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. In ogni caso l ha documentato la notifica degli avvisi di addebito in oggetto (come da CP_1 argomentazioni che seguono). E' inconferente il richiamo all'art. 7, co. 2, l. n. 212/2000, atteso che tale testo di legge riguarda “imposte e tasse” e dunque non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, come quelli in oggetto (in ogni caso l'atto di intimazione impugnato riporta puntuale indicazione dei crediti azionati, dell'Ente creditore di riferimento e delle CP_1 modalità previste per il pagamento).
6. L'atto di intimazione impugnato è stato notificato in data 27.8.2024 (come scritto nel ricorso stesso e non è in contestazione). L' eccepisce che la Società ricorrente ha eseguito parziali pagamenti per i primi CP_1 quattro AVA sopra indicati (ciò che in effetti emerge dall'atto di intimazione, nel quale è indicato l'originario credito e l'importo residuo), ciò che neppure è oggetto di contestazione, ma tali pagamenti non assumono rilevo ai fini della decorrenza della prescrizione
(mancando alcuna indicazione dell , in ordine alla data del pagamento). CP_1
D'altro canto risulta coerente e doveroso, (per l'Ente procedente), che con l'atto di intimazione richieda una somma inferiore rispetto a quella di cui ai precedenti avvisi di addebito Gli avvisi di addebito in questione risultano tutti notificati (sulla base dei documenti allegati dall' , (immune da specifiche contestazioni): il n. 37120140000068415000 (anni 2012- CP_1
2013) in data 17.2.2014; il n. 37120150012260791000 (anno 2015) in data 10.11.2015; il n.
37120150013569263000 (anno 2014) in data 11.2.2016; il n. 37120160009565491000
(anno 2016) in data 20.7.2016; il n. 37120160021531864000 (anno 2016) in data 16.1.2017; per l'AVA n. 37120160022226334000 (anno 2015) in data 15.2.2017; il n. 37120170015482504000 (anno 2016) in data 1.12.2017. Quanto all'eccepita nullità dell'AVA N. 37120160009565491000 per asserita “illegibilità” della data di notifica nel relativo avviso di ricevimento, (come da odierno verbale): tale
2 eventuale difetto non comporta nullità dell'atto; risulta chiaramente dall'atto in questione la relativa data di consegna (20.7.2016). L' ha altresì notificato (a mezzo PEC) gli atti di intimazione riguardanti i predetti AVA, CP_4
(come da documenta dalla medesima allegata agli atti, immune da alcuna contestazione), rispettivamente in data 26.9.2018 (doc. n. 3), 26.4.2019 (doc. n. 4), 3.3.2022 (doc. n. 2), sicché, tenuto conto delle date di notifica dei predetti AVA, sono stati interrotti i termini di prescrizione quinquennale (per tutti i crediti in oggetto).
7. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto (restano assorbite residue questioni).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo (sulla base i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 dell' e dell' , liquidate per ciascuna in € 4201,00 oltre CP_1 Controparte_2
“spese forfettarie” pari al 15 % e, quanto all' , oltre iva e Controparte_2 cpa come per legge.
Roma, 18.6.2025
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