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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9625 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott. AT IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSARI ALESSANDRA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GASPARIN DANIELA ( ) VIALE BIANCA MARIA 19 20122 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliata in VIA BIANCA MARIA 19 MILANO, presso il difensore avv. ROSSARI ALESSANDRA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTI GUIDO e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BI AN ( ) CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO, presso il difensore avv. MOTTI GUIDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudicare:
Nel merito:
In via principale
Accertare e dichiarare il contratto di cui in premessa stipulato tra le parti e, conseguentemente, accertato l'inadempimento di per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannare quest'ultima CP_2 all'adempimento di detto contratto obbligandola a porre in essere tutte le attività ad essa spettanti per la sua esecuzione, condannandola al conseguente pagamento di € 35.000,00, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 12 In via subordinata
-Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cui in premessa per inadempimento di CP_2 per tutte le ragioni di cui in narrativa e, in ragione dell'attività svolta dall'attore, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 13.825,00, o della CP_1 diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
-Condannare per l'inadempimento ad essa imputabile, al risarcimento del danno in favore di CP_2 nella misura di € 21.175,00, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ravvisasse l'esistenza di un contratto inter parters, accertare e dichiarare la responsabilità pre contrattuale di per tutti i motivi di cui in CP_2 narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 13.825,00, a titolo di danno emergente nonché di € 21.175,00, a titolo di lucro cessante, ovvero delle diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oneri e accessori di legge, La somma andrà inoltre aumentata del 30% per il collegamento ipertestuale ai documenti del fascicolo telematico.
In via istruttoria
Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi e interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova dal n. 1 al n. 23 proceduti dalla locuzione “vero che” ed espunti da eventuali valutazioni.
1) La società ha programmato un evento tra il 22 ed il 26 novembre 2021 denominato “Red CP_2
Bull The Hub” volto alla realizzazione “di un app che connetta il mondo dei festival e degli eventi sul territorio italiano con aziende nel settore del beverage” come da doc. 002 che si rammostra al teste.
2) Il suddetto evento si è svolto presso l'ostello Combo Milano, e il bando prevedeva che ad ogni team selezionato sarebbe stato assegnato un rimborso spese di € 750,00 e al team vincitore della challenge sarebbe stata “commissionata l'effettiva realizzazione dell'app ed un budget con un range che andrà da € 15.000 a € 35.000 per l'implementazione nei mesi successivi, sempre in collaborazione con Red Bull Italia” come da doc. 002 che si rammostra al teste.
3) L'Associazione TrovaFestival si candidava a detto evento con il “Progetto Festival” come da documento 003 che si rammostra al teste.
4) Il giorno 12.11.2021 l'attore veniva selezionato per partecipare alla Challenge “The Hub Red Bull” come da comunicazione in pari data che si rammostra al teste (cfr. doc. 004).
5) partecipava quindi fattivamente all'evento e si aggiudicava la vittoria come da CP_1 comunicazione di del 11.01.2022 che si rammostra al teste (cfr. doc. 005). CP_2 pagina 2 di 12 6) In data 27.01.2022 si teneva una prima riunione tra le parti in cui veniva esaminata congiuntamente l'applicazione e inserite punto per punto le richieste di come da documento 006 che si CP_2 rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
7) Successivamente alla riunione del 27.01.2022Trova Festival predisponeva il progetto “The Hub” aggiornato alla luce delle richieste formulate da come da documento 007 che si rammostra al CP_2 teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
8) In data 04.02.2022 (ore 14:32) nella persona di (consulente di parte CP_2 Tes_1 convenuta), chiedeva a informazioni su una serie di costi di RT (apertura società, CP_1 amministrativo, sviluppo, ecc.) per la predisposizione del business plan al fine della corretta quantificazione del progetto definitivo come da documento 008 che si rammostra al teste.
9) In data 08.02.2022, dopo una riunione tra le parti via zoom in pari data, inviava tutte CP_1 le informazioni richieste a come da documento 009 che si rammostra al teste. CP_2
10) In data 09.02.2023 confermava di aver ricevuto quanto inviatole da come CP_2 CP_1 da documento 010 che si rammostra al teste.
11) In data 16.02.2022, in riscontro alla richiesta di aggiornamenti dell'attore ( ) in pari Parte_1 data come da documento 010 che si rammostra al teste, scriveva “via avrei scritto domani CP_2 che sarò con - ndr. Signor di vi aggiorniamo a brevissimo” come da Per_1 Testimone_2 CP_2 documento 011 che si rammostra al teste.
12) In data 28.02.2022, in riscontro ad una mail di ( ) in pari data con CP_1 Parte_1 richiesta di aggiornamenti, rispondeva “…direi che mercoledì – ndr. 02.03.2022 - ci CP_2 possiamo aggiornare e partire con il progetto” come da documento 011 che si rammostra al teste.
13) In data 30.03.2022, dopo solleciti di a far data dal 16.02.2022 al 30.02.2022, CP_1 CP_2 scriveva a “scusate l'attesa un po' lunga. Ma come tutti i progetti un po' ambiziosi
[...] CP_1 abbiamo trovato alcuni blocchi. Siamo praticamente pronti alla partenza….vogliamo allinearci tra noi questo venerdì” come da documento 025 che si rammostra al teste (doc. 025 mail del 30.03.2022 di a . CP_2 CP_1
14) Venerdì 01.04.2022 si teneva la programmata riunione tra le parti, come da report 012 che si rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
15) In data 04.04.2022 con propria e-mail pari data che si rammostra al teste (cfr. doc. CP_1
013) ricapitolava i due possibili progetti: quello da € 54.200,00 formulato sulla base delle modifiche richieste da successivamente alla aggiudicazione e quello di € 35.000,00 sulla base CP_2 dell'originario progetto di cui alla aggiudicazione.
16) In data 06.04.2022 si teneva quindi un'ulteriore riunione tra le parti a seguito della quale
con e-mail di pari data che si rammostra al teste (cfr. doc. 014), precisava: CP_1
“Buongiorno, di seguito un breve recap di quanto ci siamo detti oggi in riunione. In seguito alla riunione di oggi, rimoduliamo il preventivo con la timeline aggiornata e con le tranche di pagamento e inserendo:
1. l'aumento dello storage 2. le ulteriori specifiche sicurezza (una volta che ci avete mandato il documento con le relative specifiche sicurezza che volete vengano aggiunte) Gli altri punti affrontati sono stati: # proprietà: quella intellettuale rimane alla Startup;
i codici rimangono a pagina 3 di 12 con i costi di manutenzione annuali che verranno specificati nel preventivo. # CP_1 Co Pagamenti: la Startup provvederà direttamente dove possibile a pagare A) gli sviluppatori B) , sulla base del preventivo # La Startup è in fase di costituzione: attendiamo aggiornamenti. Ditemi pure se ho tralasciato qualcosa. Intanto un caro saluto e a prestissimo”.
17) In data 21.04.2022 con e-mail di pari data, inviava la quotazione finale come da CP_1 documento 015 che si rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
18) Il giorno 22.04.2022 confermava, con e-mail pari data, il ricevimento del detto CP_2 documento e precisava “settimana prossima abbiamo un meeting per definire il tutto…vi aggiorno verso metà settimana”, come da documento 016 che si rammostra al teste
19) In data 09.6.2022, con e-mail pari data, chiedeva a un aggiornamento CP_1 CP_2 della posizione, come da documento 017 che si rammostra al teste.
20) In data 09.6.2022 con e-mail pari data, scriveva a “perdonateci ma è un CP_2 CP_1 periodo folle….facciamo passare giugno che siamo impegnati tutti i giorni e direi di iniziare a creare un plan di lavoro dalla seconda settimana di luglio”, come da documento 017 che si rammostra al teste.
21) In data 07.09.2022 scriveva nuovamente a con e-mail pari data, come da CP_1 CP_2 documento 018 che si rammostra al teste: “Caro e caro , spero abbiate trascorso delle Per_1 Tes_1 buone vacanze. Aspettavamo da voi un segnale a luglio. Siamo a settembre, e il progetto non è ancora partito. Lo scorso novembre abbiamo vinto il contest;
poi abbiamo concordato con voi una serie di modifiche, con altro nostro impegno;
abbiamo cercato più volte di mettere in moto la realizzazione della app, sollecitandovi ma senza alcun risultato. Ormai, quasi un anno dopo il contest, abbiamo avuto l'impressione che la volontà di portare avanti il progetto da parte di sia venuta meno. CP_2
Ci farebbe piacere a questo punto sapere come pensate di riconoscerci il premio che avete voi stessi bandito. In attesa di un riscontro vi auguro buon proseguimento di giornata, ”. Pt_1
22) Allo stato l'attività espletata da ammonta a complessivi € 13.825,00 come da CP_1 prospetto allegato doc. 024 che si rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
23) Hanno espletato attività lavorativa sul progetto de quo, nei termini indicati dal medesimo documento (cfr. doc. 024) i seguenti professionisti: - per € 3.375,00; - Parte_1 Persona_2 per € 1.470,00; - per € 2.160,00; - per € 2.080,00; - Persona_3 Persona_4 Parte_2
per € 4.740,00.
[...]
Si indicano a testi i sig.ri:
1. - residente in [...]; Persona_2
2. - IL residente in [...]; Per_3
3. - residente in [...]; Persona_4
4. - residente in [...]. Parte_2
Si chiede di essere ammessi a prova contraria coi testi ivi indicati su eventuali capitoli ammessi di controparte.
pagina 4 di 12 Ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi consulenza tecnica volta a quantificare l'entità, la tipologia e il valore economico del lavoro svolto dall'attrice in favore di dal mese di gennaio CP_2
2022 ad oggi in relazione alla challange “The Hub Red Bull” aggiudicata dall'attrice”.
Per parte convenuta Controparte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione argomentazione e difesa, anche istruttoria, così giudicare:
1) in via preliminare: dichiarare inammissibile e rigettare la domanda di di CP_1 responsabilità precontrattuale avanzata in prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. per i motivi esposti in atti;
2) in via principale: rigettare tutte le domande di per i motivi esposti in atti;
CP_1
3) in via istruttoria: confermare il rigetto di ogni richiesta istruttoria avversaria, inclusa la richiesta di CTU;
4) condanna ex art. 96 cpc della controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.12.2023, l'associazione CP_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale di Milano, la società deducendo: Controparte_2
- di essere un ente del terzo settore con scopo di promuovere, informare, orientare e diffondere la cultura e le arti, in particolare attraverso la mappatura, l'analisi e la conservazione delle memorie dei fenomeni culturali ed artistici;
- che la convenuta aveva programmato un evento tra il 22 ed il 26 novembre 2021 denominato
“RedBull The Hub”, volto alla realizzazione di una app per connettere il mondo dei festival e degli eventi sul territorio italiano con aziende del settore beverage;
- che l'evento doveva svolgersi presso l'ostello Combo Milano, ad ogni team selezionato era assegnato un rimborso spese di € 750,00 e al team vincitore sarebbe stata commissionata la realizzazione dell'app con un budget da € 15.000 a € 35.000 per l'implementazione nei mesi successivi;
- di essersi candidata all'evento e di essere stata in effetti selezionata per parteciparvi, aggiudicandosi quindi la vittoria;
- che subito dopo si era tenuta una prima riunione tra le parti in cui veniva esaminata congiuntamente l'applicazione punto per punto, con la richiesta di di implementare il progetto presentato per CP_2
l'hackathona novembre 2021, cui seguiva l'inoltro del progetto corretto e aggiornato alla luce delle nuove richieste;
- che seguivano riunioni e corrispondenza, con cui veniva tra l'altro inviato il materiale nel frattempo elaborato;
pagina 5 di 12 - che decorso ormai un anno dalla vittoria del concorso, stante il mancato riscontro di alle CP_2 ultime comunicazioni, si vedeva costretta ad inviare formale diffida con cui invitava la convenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni;
- che la diffida rimaneva senza riscontro come pure rimaneva senza riscontro il successivo invito alla negoziazione assistita ex art. 2 e 3 D.lgs. 132/2014;
- che solo in data 3.2.2023, la ribadiva, tramite legale, il proprio interesse allo sviluppo CP_2 dell'applicazione, cui seguivano trattative, pretestuosamente interrotte in data 7.7.2023 dalla stessa CP_2
[...]
- che il costo dell'attività impiegata per il progetto poteva essere complessivamente quantificato in € 13.825,00.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attrice deduceva che tra le parti in causa era stato stipulato un accordo a prestazioni corrispettive, avendo essa formulato una proposta, per il tramite CP_1 dell'hackathon menzionato, accettata da e di avervi, in piena buona fede, dato esecuzione CP_2 avviando il progetto, essendo invece la venuta meno ai propri obblighi, visto che nel luglio CP_2
2022 aveva interrotto in mala fede la corrispondenza e non aveva corrisposto alcunchè per il lavoro svolto.
Proponeva dunque domanda principale di adempimento del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente richiesta di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 35.000,00, e, in via subordinata, domanda di risoluzione per l'inadempimento di con conseguente richiesta di CP_2 condanna dalla medesima al rimborso in suo favore del costo del lavoro svolto, quantificato in € 13.825,00, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante, per la mancata realizzazione dei guadagni che avrebbe tratto dal rapporto contrattuale e per l'immagine e la pubblicità che ne sarebbe scaturita in suo favore, con i conseguenti vantaggi economici, quantificando tale voce di danno nella differenza tra l'importo riconosciuto da ed il valore dell'attività svolta, e dunque in € 21.175,00, o nella CP_2 diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, in fatto, confermava di aver indetto nel Controparte_2 novembre 2021 un contest denominato “The Hub Red Bull” per la realizzazione di un'applicazione B2B volta a connettere gli operatori del settore beverage e di quello degli eventi di intrattenimento, in particolare, dei festival, emettendo una “sorta di bando” per il quale a chi avesse presentato il progetto migliore per la realizzazione dell'App, sarebbe stata “commissionata l'effettiva realizzazione dell'app ed un budget con un range che andrà da € 15.000 a € 35.000 per l'implementazione nei mesi successivi, sempre in collaborazione con Red Bull Italia”. Confermava altresì che l'attrice aveva vinto il contest e che a ciò era seguito uno scambio di corrispondenza ed una serie di incontri per definire l'eventuale accordo relativo alla realizzazione del progetto. Affermava poi che in tale ambito, la aveva trasmesso un primo preventivo, con le condizioni proposte per l'accordo da CP_1 concludersi, ma che, nonostante le trattative condotte tra le parti, non veniva raggiunto alcun accordo, per cui seguiva una battuta d'arresto dei contatti, senza che alcuna attività venisse svolta. Aggiungeva che ricevendo da parte dei legali di dapprima, una diffida ad adempiere e, CP_1 successivamente, un invito alla negoziazione assistita, in data 3.2.2023 prendeva contatti tramite proprio difensore per comunicare l'intenzione di riprendere le trattative perchè interessata allo sviluppo pagina 6 di 12 del software, rappresentando nel contempo la necessità di definire gli aspetti del rapporto, a conferma del fatto che nessuna obbligazione era stata ancora contratta. Deduceva che seguivano dunque ulteriori trattative che ancora non portavano a nulla, non trovando le parti l'accordo in merito alle tempistiche ed ai costi di realizzazione dell'App, nonché riguardo all'aspetto fondamentale della proprietà dei codici sorgente del software, ovvero i codici necessari per modificare e/o replicare lo stesso. Riferiva in particolare che i legali di comunicavano un nuovo preventivo con mail del 27.3.2023, a CP_1 cui i propri legali rispondevano in data 13.4.2023 con una controproposta, che a sua volta non veniva accettata dalla controparte, che in data 8.5.2023 proponeva una modifica degli importi delle tranches del pagamento, non concordando con le tempistiche di realizzazione del software, nonché, soprattutto, con riferimento alla proprietà dei codici sorgente, per cui chiedeva un prezzo maggiore sia per la consegna (€ 12.000,00), sia per la relativa proprietà (€ 10.000,00). A ciò seguiva una propria nuova proposta di realizzazione dell'App con l'indicazione del termine di relativa consegna insieme ai codici sorgente entro il 31.8.2023, quale termine essenziale, a fronte del pagamento di € 35.000,00, con avvertimento che in caso di mancata accettazione non sarebbe stato più possibile proseguire nelle negoziazioni. Affermava che in data 20.7.2023 l'attrice comunicava il proprio rifiuto delle condizioni proposte, e la propria volontà di non effettuare la prestazione, cui seguiva in data 14.12.2023 la notifica dell'atto di citazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, eccepiva la mancata conclusione di un accordo tra le parti, evidenziando che tra le medesime erano intercorse solo trattative che non hanno condotto ad un'intesa, e comunque la mancata realizzazione da parte di del software in discorso, neppure in versione demo, CP_1 con conseguente inaccoglibilità delle domande dalla medesima proposte nei suoi confronti, eccependo altresì, in ogni caso, la carenza di prova dei costi e del danno preteso.
Con la prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., la contestava la difesa avversaria CP_1 ribadendo che la proposta formulata da con l'invito a partecipare al challenge dovesse CP_2 qualificarsi come precisa offerta contrattuale che, con la propria vittoria del contest, doveva dirsi accettata, con conseguente conclusione di un accordo tra le parti circa la realizzazione dell'applicazione, ed evidenziando che le trattative seguite riguardavano le richieste di circa CP_2 alcune specifiche ulteriori che intendeva inserire nell'applicazione. Ribadiva di aver speso molte ore di lavoro per il progetto, su cui legittimamente faceva affidamento, impiegando personale altamente qualificato il cui costo complessivo era stato di € 13.825,00. Evidenziava che le trattative intercorse tra i legali non riguardavano il contratto ma la possibilità di definizione bonaria della controversia ormai insorta tra le parti per esclusiva colpa di che disattendendo i propri impegni e rendendosi CP_2 totalmente irreperibile, l'aveva costretta a rivolgersi ad uno Studio legale per la tutela dei propri interessi. Proponeva inoltre, per il caso di mancato riconoscimento della conclusione di un contratto tra le parti, domanda subordinata di condanna della convenuta per responsabilità “precontrattuale”, per aver la tenuto una condotta caratterizzata dalla mala fede durante le trattative intercorse, che CP_2 le avevano causato un danno emergente pari ad € 13.825,00 ed un danno per lucro cessante pari ad € 21.175,00.
A fronte dell'eccezione della convenuta di inammissibilità di tale domanda, in quanto ritenuta nuova e pertanto tardivamente proposta, con la terza memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., l'attrice precisava ulteriormente che la domanda svolta in via subordinata con la prima memoria integrativa non dovesse essere intesa quale domanda di natura aquiliana, bensì quale domanda di natura contrattuale, stanti gli pagina 7 di 12 obblighi reciproci sorti tra le parti in seguito alla partecipazione e quindi alla vittoria del contest indetto da da ricondursi alla conclusione inter partes di un contratto preliminare, con cui le parti si CP_2 erano vincolate a concludere un ulteriore contratto, evidenziando altresì che in ogni caso anche la responsabilità precontrattuale sia da ricondurre a responsabilità contrattuale, più precisamente a responsabilità da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, dal quale derivano reciprochi obblighi di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375.
In occasione della prima udienza, tenutasi il 19.6.2024 avanti alla Giudice dott.ssa Francesca Avancini, designata per la trattazione del giudizio, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza del 15.10.2025 per la rimessione in decisione ed assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con decreto del 19.3.2025 la trattazione e la definizione della causa venivano delegate alla scrivente Cont
che con provvedimento del 26.9.2025 disponeva che l'udienza già fissata per la rimessione in decisione, venisse trattata in modalità cartolare. Con successivo provvedimento del 13.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesse, si ritiene che le domande svolte da non possano trovare CP_1 accoglimento, per i motivi di seguito.
E' incontroverso tra le parti che è venuta in contatto con la partecipando nel CP_1 CP_2 novembre 2021 ad un contest organizzato da quest'ultima per individuare un team cui affidare la realizzazione di una app per connettere il mondo dei festival e degli eventi sul territorio italiano con aziende del settore beverage. Il contest si svolgeva negli spazi messi a disposizione dalla CP_2 presso l'ostello Combo Milano e ad ogni team selezionato per la partecipazione era assegnato un rimborso spese di € 750,00. Il vincitore avrebbe avuto la possibilità di vedersi commissionata da CP_2 la realizzazione dell'app, con un budget da convenire tra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo
[...] di € 35.000,00.
Costituisce altresì circostanza pacifica che il contest è stato vinto dalla che dunque si è CP_1 aggiudicata la possibilità di vedersi commissionare da l'esecuzione di una app dietro CP_2 pagamento di un prezzo compreso nel range suddetto.
Dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalle parti emerge che le medesime non abbiano mai trovato un'intesa circa i termini della collaborazione, avendo trascorso quasi un anno a discutere, tra l'altro, sulle caratteristiche dell'app, sui tempi di relativa realizzazione e consegna, sui requisiti di sicurezza dell'app, sul prezzo ed i costi di realizzazione, e sulla possibilità di cedere o meno a il codice CP_2 sorgente del software, ovvero su tutti gli elementi essenziali e primari dell'accordo. I preventivi sottoposti a così come le controproposte da questa formulate, non sono mai stati accettati CP_2 dall'altra parte, pertanto alcun contratto può dirsi concluso. Né si ritiene che il bando del contest possa qualificarsi come proposta contrattuale, in carenza del requisito della completezza, intesa come adeguatezza del contenuto della proposta alla costituzione, per suo mezzo, di un determinato contratto, essendo al contrario chiaro che lo stesso rimandasse ad un accordo da concludersi, con cui la CP_2 avrebbe commissionato la realizzazione dell'app al vincitore selezionato. A riprova di ciò si evidenzia che è proprio la ad aver inviato, dopo la vittoria del contest, propri preventivi con Parte_3 condizioni, tempi e costi di realizzazione dell'app, e che negli stessi è, tra l'altro, è espressamente pagina 8 di 12 scritto: “The above estimations are valid in case this contract is signed no later than February, 28th. 2022” (v. doc. 2 fascicolo convenuta) e “Durante la realizzazione del progetto, il team e CP_1
RedBull si impegnano a incontrarsi mensilmente per verificare insieme lo stato di avanzamento dei lavori. Il tempo di consegna è stimato al massimo 12 mesi dopo la firma del contratto e la prima tranche di pagamento (ad esempio se il documento è firmato da tutte le parti il 15 aprile 2023, il tempo di consegna è stimato al massimo il , 15th, 2024), e un tempo indefinito per Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) e relativo patching dei risultati VAPT, che dipenderà dal team di sicurezza esterno incaricato del compito. Le stime di cui sopra sono valide nel caso in cui il presente contratto venga firmato entro e non oltre il 15 aprile 2023” (v. allegato al doc. 7 fascicolo convenuta). Ciò a conferma della consapevolezza della medesima attrice di dover ancora addivenire alla conclusione ed alla sottoscrizione di un contratto con per l'avvio del rapporto. CP_2
Dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti dalle parti, emerge altresì pacificamente che l'app di cui al contest non è mai stata realizzata, neanche in versione demo, e che pertanto non CP_2 ha conseguito alcuna utilità.
Quanto sopra esclude l'accoglibilità delle domande di esatto adempimento del contratto e di risoluzione del medesimo contratto proposte dall'attrice.
Quanto alla domanda di esecuzione dell'impegno che avrebbe assunto con il contest di CP_2 commissionare l'app, non emergono dalle allegazioni attoree comportamenti ostruzionistici della convenuta che abbiano in sostanzia abusivamente impedito la conclusione del contratto e ciò tanto più se si considera che l'attrice chiedeva un corrispettivo superiore all'importo massimo erogabile previsto nel contest e di non cedere il codice sorgente ma solo la licenza di utilizzo del software.
Nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., l'attrice ha introdotto una domanda subordinata di accertamento della responsabilità precontrattuale di chiedendo il risarcimento del danno non CP_2 più per l'inadempimento del contratto ma per l'assunto ingiustificato recesso dalle trattative della predetta. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto ritenuta nuova e come tale non proponibile con la prima memoria integrativa.
A parere di chi scrive, l'eccezione della convenuta non è condivisibile. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con una nota pronuncia di legittimità, pur riconoscendo che si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ha però ammesso la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, quand'essa a) sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
b) sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, c) non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali (Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310).
Dando applicazione al suddetto principio, si ritiene che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti suddetti per ammettere la domanda svolta dall'attrice in via subordinata nella prima memoria integrativa ex art 171ter c.p.c., stante l'identità del bene della vita domandato e ponendosi tale domanda in via alternativa a quella iniziale, con riguardo alla medesima vicenda sostanziale, ossia la stessa fattispecie da un punto di vista economico e fattuale - tant'è che in relazione alla relativa formulazione l'attrice non ha dedotto fatti giuridici nuovi – ed essendo rimasto salvaguardato il diritto di difesa della convenuta, che in effetti, pur non rinunciando alla propria eccezione di inammissibilità, ha avuto modo di difendersi prendendo posizione sulla domanda nel merito, eccependone anche pagina 9 di 12 l'infondatezza.
Ciò detto, la domanda non si ritiene comunque accoglibile nel merito.
Come spiega la Suprema Corte di Cassazione (n. 12679 del 13 maggio 2025) in relazione agli elementi fondanti la responsabilità precontrattuale: “Tuttavia, affinché possa insorgere responsabilità precontrattuale in conseguenza del recesso dalle trattative, è necessario che le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto, in modo che possa determinarsi un fondato affidamento sulla sua conclusione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5492 del 22/10/1982). Ossia deve trattarsi di trattative che siano in uno stadio avanzato, tale che, per serietà e concludenza, lascino presagire la stipulazione del contratto e giustifichino l'affidamento riposto dalle parti in tale conclusione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11243 del 18/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 14/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5830 del 14/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 30/03/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3922 del 11/09/1989; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 20/08/1980). Più dettagliatamente, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto..
Nello stesso provvedimento in esame, la Suprema Corte di Cassazione, circa la natura della responsabilità precontrattuale e la conseguente distribuzione dell'onere della prova, afferma:
“Senonché, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, la responsabilità precontrattuale è riconducibile alla responsabilità aquiliana (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1397 del 20/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 27102 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15643 del 04/06/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27577 del 21/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 477 del 10/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13164 del 18/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 8723 del 07/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 15172 del 10/10/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3103 del 04/03/2002; Sez. U, Sentenza n. 9645 del 16/07/2001; Sez. 1, Sentenza n. 4299 del 29/04/1999; Sez. 1, Sentenza n. 9157 del 30/08/1995; Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 01/02/1995). Ne consegue che vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova;
pertanto, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 03/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004)”.
Da un punto di vista procedurale, dunque, chi ritiene di aver subito un danno per responsabilità precontrattuale deve provare l'avvio di trattative in stadio avanzato, il comportamento contrario alla buona fede dell'altra parte e l'effettivo pregiudizio economico subito. Nel caso di specie non si ritiene che l'attrice abbia allegato, ancor prima che provato, la ricorrenza di tali elementi, in particolare di un comportamento abusivo di rispetto alla buona fede nella fase delle trattative, non emergendo CP_2 per vero dagli atti di causa che neppure le trattative fossero effettivamente giunte a buon punto,
pagina 10 di 12 riguardando le interlocuzioni protrattesi tra le parti per considerevole tempo le caratteristiche dell'app, i termini di esecuzione e consegna, il prezzo e la possibilità di cedere a o meno il codice CP_2 sorgente del software, insomma tutti gli elementi primari ed essenziali dell'accordo di collaborazione.
Ferme tali principali ed assorbenti considerazioni, anche sotto il profilo del pregiudizio economico si ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere allegativo e probatorio a suo carico. Premesso che la responsabilità precontrattuale ricollegabile al contratto non concluso comporta al più il risarcimento del danno emergente (interesse negativo) - e non già delle utilità (interesse positivo) che il contraente adempiente avrebbe conseguito se l'altra parte avesse concluso l'accordo interesse negativo e non positivo come se fosse stato concluso il contratto -, si osserva come parte attrice a dimostrazione dei costi che avrebbe sostenuto per condurre le trattative con ha unicamente prodotto un CP_2 documento di formazione unilaterale (doc. 24 fascicolo attrice), non idoneo a soddisfare gli oneri allegativi prima ancora che probatori su quale lavoro sia stato effettivamente svolto, e ciò tanto più che bisogna non tenere conto, come osservato dalla convenuta, delle ore lavorate per l'elaborazione e la presentazione del progetto per partecipare al contest, per cui era già assegnato un rimborso spese di € 750,00. Quindi ogni quantificazione di costi asseritamente sostenuti, in questo carente contesto allegativo e probatorio, sarebbe arbitraria, né a ciò avrebbe potuto sopperire la CTU richiesta dall'attrice, perché esplorativa e sostitutiva dell'onere allegativo della parte.
Parimenti inammissibili devono ritenersi le prove orali chieste da parte attrice, di cui è stata ribadita la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, perchè non contestate o comunque risultanti dai documenti, mentre l'ultimo capitolo di prova articolato ha carattere valutativo.
In conclusione, le domande proposte da non possono trovare accoglimento. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. in ragione della fascia di valore in cui è ricompresa la domanda (€ 35.000,00).
Non si ritiene infine accoglibile la richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 formulata da nelle proprie conclusioni, in carenza di allegazione e prova della sussistenza dei CP_2 presupposti normativi della responsabilità della controparte, e dunque della sussistenza dell'elemento "oggettivo", ovvero l'aver agito in mala fede o colpa grave, e di quello "soggettivo" della fattispecie, ovvero l'esistenza e l'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre 15% su tale importo a titolo di rimborso spese forfetario, i.v.a. e c.p.a. (se dovuta).
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di Controparte_2
CP_1
pagina 11 di 12 Milano, 13 dicembre 2025
Il Gop
dott.ssa AT IA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott. AT IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSARI ALESSANDRA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GASPARIN DANIELA ( ) VIALE BIANCA MARIA 19 20122 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliata in VIA BIANCA MARIA 19 MILANO, presso il difensore avv. ROSSARI ALESSANDRA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTI GUIDO e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BI AN ( ) CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO, presso il difensore avv. MOTTI GUIDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudicare:
Nel merito:
In via principale
Accertare e dichiarare il contratto di cui in premessa stipulato tra le parti e, conseguentemente, accertato l'inadempimento di per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannare quest'ultima CP_2 all'adempimento di detto contratto obbligandola a porre in essere tutte le attività ad essa spettanti per la sua esecuzione, condannandola al conseguente pagamento di € 35.000,00, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 12 In via subordinata
-Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cui in premessa per inadempimento di CP_2 per tutte le ragioni di cui in narrativa e, in ragione dell'attività svolta dall'attore, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 13.825,00, o della CP_1 diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
-Condannare per l'inadempimento ad essa imputabile, al risarcimento del danno in favore di CP_2 nella misura di € 21.175,00, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ravvisasse l'esistenza di un contratto inter parters, accertare e dichiarare la responsabilità pre contrattuale di per tutti i motivi di cui in CP_2 narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 13.825,00, a titolo di danno emergente nonché di € 21.175,00, a titolo di lucro cessante, ovvero delle diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oneri e accessori di legge, La somma andrà inoltre aumentata del 30% per il collegamento ipertestuale ai documenti del fascicolo telematico.
In via istruttoria
Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi e interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova dal n. 1 al n. 23 proceduti dalla locuzione “vero che” ed espunti da eventuali valutazioni.
1) La società ha programmato un evento tra il 22 ed il 26 novembre 2021 denominato “Red CP_2
Bull The Hub” volto alla realizzazione “di un app che connetta il mondo dei festival e degli eventi sul territorio italiano con aziende nel settore del beverage” come da doc. 002 che si rammostra al teste.
2) Il suddetto evento si è svolto presso l'ostello Combo Milano, e il bando prevedeva che ad ogni team selezionato sarebbe stato assegnato un rimborso spese di € 750,00 e al team vincitore della challenge sarebbe stata “commissionata l'effettiva realizzazione dell'app ed un budget con un range che andrà da € 15.000 a € 35.000 per l'implementazione nei mesi successivi, sempre in collaborazione con Red Bull Italia” come da doc. 002 che si rammostra al teste.
3) L'Associazione TrovaFestival si candidava a detto evento con il “Progetto Festival” come da documento 003 che si rammostra al teste.
4) Il giorno 12.11.2021 l'attore veniva selezionato per partecipare alla Challenge “The Hub Red Bull” come da comunicazione in pari data che si rammostra al teste (cfr. doc. 004).
5) partecipava quindi fattivamente all'evento e si aggiudicava la vittoria come da CP_1 comunicazione di del 11.01.2022 che si rammostra al teste (cfr. doc. 005). CP_2 pagina 2 di 12 6) In data 27.01.2022 si teneva una prima riunione tra le parti in cui veniva esaminata congiuntamente l'applicazione e inserite punto per punto le richieste di come da documento 006 che si CP_2 rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
7) Successivamente alla riunione del 27.01.2022Trova Festival predisponeva il progetto “The Hub” aggiornato alla luce delle richieste formulate da come da documento 007 che si rammostra al CP_2 teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
8) In data 04.02.2022 (ore 14:32) nella persona di (consulente di parte CP_2 Tes_1 convenuta), chiedeva a informazioni su una serie di costi di RT (apertura società, CP_1 amministrativo, sviluppo, ecc.) per la predisposizione del business plan al fine della corretta quantificazione del progetto definitivo come da documento 008 che si rammostra al teste.
9) In data 08.02.2022, dopo una riunione tra le parti via zoom in pari data, inviava tutte CP_1 le informazioni richieste a come da documento 009 che si rammostra al teste. CP_2
10) In data 09.02.2023 confermava di aver ricevuto quanto inviatole da come CP_2 CP_1 da documento 010 che si rammostra al teste.
11) In data 16.02.2022, in riscontro alla richiesta di aggiornamenti dell'attore ( ) in pari Parte_1 data come da documento 010 che si rammostra al teste, scriveva “via avrei scritto domani CP_2 che sarò con - ndr. Signor di vi aggiorniamo a brevissimo” come da Per_1 Testimone_2 CP_2 documento 011 che si rammostra al teste.
12) In data 28.02.2022, in riscontro ad una mail di ( ) in pari data con CP_1 Parte_1 richiesta di aggiornamenti, rispondeva “…direi che mercoledì – ndr. 02.03.2022 - ci CP_2 possiamo aggiornare e partire con il progetto” come da documento 011 che si rammostra al teste.
13) In data 30.03.2022, dopo solleciti di a far data dal 16.02.2022 al 30.02.2022, CP_1 CP_2 scriveva a “scusate l'attesa un po' lunga. Ma come tutti i progetti un po' ambiziosi
[...] CP_1 abbiamo trovato alcuni blocchi. Siamo praticamente pronti alla partenza….vogliamo allinearci tra noi questo venerdì” come da documento 025 che si rammostra al teste (doc. 025 mail del 30.03.2022 di a . CP_2 CP_1
14) Venerdì 01.04.2022 si teneva la programmata riunione tra le parti, come da report 012 che si rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
15) In data 04.04.2022 con propria e-mail pari data che si rammostra al teste (cfr. doc. CP_1
013) ricapitolava i due possibili progetti: quello da € 54.200,00 formulato sulla base delle modifiche richieste da successivamente alla aggiudicazione e quello di € 35.000,00 sulla base CP_2 dell'originario progetto di cui alla aggiudicazione.
16) In data 06.04.2022 si teneva quindi un'ulteriore riunione tra le parti a seguito della quale
con e-mail di pari data che si rammostra al teste (cfr. doc. 014), precisava: CP_1
“Buongiorno, di seguito un breve recap di quanto ci siamo detti oggi in riunione. In seguito alla riunione di oggi, rimoduliamo il preventivo con la timeline aggiornata e con le tranche di pagamento e inserendo:
1. l'aumento dello storage 2. le ulteriori specifiche sicurezza (una volta che ci avete mandato il documento con le relative specifiche sicurezza che volete vengano aggiunte) Gli altri punti affrontati sono stati: # proprietà: quella intellettuale rimane alla Startup;
i codici rimangono a pagina 3 di 12 con i costi di manutenzione annuali che verranno specificati nel preventivo. # CP_1 Co Pagamenti: la Startup provvederà direttamente dove possibile a pagare A) gli sviluppatori B) , sulla base del preventivo # La Startup è in fase di costituzione: attendiamo aggiornamenti. Ditemi pure se ho tralasciato qualcosa. Intanto un caro saluto e a prestissimo”.
17) In data 21.04.2022 con e-mail di pari data, inviava la quotazione finale come da CP_1 documento 015 che si rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
18) Il giorno 22.04.2022 confermava, con e-mail pari data, il ricevimento del detto CP_2 documento e precisava “settimana prossima abbiamo un meeting per definire il tutto…vi aggiorno verso metà settimana”, come da documento 016 che si rammostra al teste
19) In data 09.6.2022, con e-mail pari data, chiedeva a un aggiornamento CP_1 CP_2 della posizione, come da documento 017 che si rammostra al teste.
20) In data 09.6.2022 con e-mail pari data, scriveva a “perdonateci ma è un CP_2 CP_1 periodo folle….facciamo passare giugno che siamo impegnati tutti i giorni e direi di iniziare a creare un plan di lavoro dalla seconda settimana di luglio”, come da documento 017 che si rammostra al teste.
21) In data 07.09.2022 scriveva nuovamente a con e-mail pari data, come da CP_1 CP_2 documento 018 che si rammostra al teste: “Caro e caro , spero abbiate trascorso delle Per_1 Tes_1 buone vacanze. Aspettavamo da voi un segnale a luglio. Siamo a settembre, e il progetto non è ancora partito. Lo scorso novembre abbiamo vinto il contest;
poi abbiamo concordato con voi una serie di modifiche, con altro nostro impegno;
abbiamo cercato più volte di mettere in moto la realizzazione della app, sollecitandovi ma senza alcun risultato. Ormai, quasi un anno dopo il contest, abbiamo avuto l'impressione che la volontà di portare avanti il progetto da parte di sia venuta meno. CP_2
Ci farebbe piacere a questo punto sapere come pensate di riconoscerci il premio che avete voi stessi bandito. In attesa di un riscontro vi auguro buon proseguimento di giornata, ”. Pt_1
22) Allo stato l'attività espletata da ammonta a complessivi € 13.825,00 come da CP_1 prospetto allegato doc. 024 che si rammostra al teste da intendersi qui integralmente ritrascritto.
23) Hanno espletato attività lavorativa sul progetto de quo, nei termini indicati dal medesimo documento (cfr. doc. 024) i seguenti professionisti: - per € 3.375,00; - Parte_1 Persona_2 per € 1.470,00; - per € 2.160,00; - per € 2.080,00; - Persona_3 Persona_4 Parte_2
per € 4.740,00.
[...]
Si indicano a testi i sig.ri:
1. - residente in [...]; Persona_2
2. - IL residente in [...]; Per_3
3. - residente in [...]; Persona_4
4. - residente in [...]. Parte_2
Si chiede di essere ammessi a prova contraria coi testi ivi indicati su eventuali capitoli ammessi di controparte.
pagina 4 di 12 Ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi consulenza tecnica volta a quantificare l'entità, la tipologia e il valore economico del lavoro svolto dall'attrice in favore di dal mese di gennaio CP_2
2022 ad oggi in relazione alla challange “The Hub Red Bull” aggiudicata dall'attrice”.
Per parte convenuta Controparte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione argomentazione e difesa, anche istruttoria, così giudicare:
1) in via preliminare: dichiarare inammissibile e rigettare la domanda di di CP_1 responsabilità precontrattuale avanzata in prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. per i motivi esposti in atti;
2) in via principale: rigettare tutte le domande di per i motivi esposti in atti;
CP_1
3) in via istruttoria: confermare il rigetto di ogni richiesta istruttoria avversaria, inclusa la richiesta di CTU;
4) condanna ex art. 96 cpc della controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.12.2023, l'associazione CP_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale di Milano, la società deducendo: Controparte_2
- di essere un ente del terzo settore con scopo di promuovere, informare, orientare e diffondere la cultura e le arti, in particolare attraverso la mappatura, l'analisi e la conservazione delle memorie dei fenomeni culturali ed artistici;
- che la convenuta aveva programmato un evento tra il 22 ed il 26 novembre 2021 denominato
“RedBull The Hub”, volto alla realizzazione di una app per connettere il mondo dei festival e degli eventi sul territorio italiano con aziende del settore beverage;
- che l'evento doveva svolgersi presso l'ostello Combo Milano, ad ogni team selezionato era assegnato un rimborso spese di € 750,00 e al team vincitore sarebbe stata commissionata la realizzazione dell'app con un budget da € 15.000 a € 35.000 per l'implementazione nei mesi successivi;
- di essersi candidata all'evento e di essere stata in effetti selezionata per parteciparvi, aggiudicandosi quindi la vittoria;
- che subito dopo si era tenuta una prima riunione tra le parti in cui veniva esaminata congiuntamente l'applicazione punto per punto, con la richiesta di di implementare il progetto presentato per CP_2
l'hackathona novembre 2021, cui seguiva l'inoltro del progetto corretto e aggiornato alla luce delle nuove richieste;
- che seguivano riunioni e corrispondenza, con cui veniva tra l'altro inviato il materiale nel frattempo elaborato;
pagina 5 di 12 - che decorso ormai un anno dalla vittoria del concorso, stante il mancato riscontro di alle CP_2 ultime comunicazioni, si vedeva costretta ad inviare formale diffida con cui invitava la convenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni;
- che la diffida rimaneva senza riscontro come pure rimaneva senza riscontro il successivo invito alla negoziazione assistita ex art. 2 e 3 D.lgs. 132/2014;
- che solo in data 3.2.2023, la ribadiva, tramite legale, il proprio interesse allo sviluppo CP_2 dell'applicazione, cui seguivano trattative, pretestuosamente interrotte in data 7.7.2023 dalla stessa CP_2
[...]
- che il costo dell'attività impiegata per il progetto poteva essere complessivamente quantificato in € 13.825,00.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attrice deduceva che tra le parti in causa era stato stipulato un accordo a prestazioni corrispettive, avendo essa formulato una proposta, per il tramite CP_1 dell'hackathon menzionato, accettata da e di avervi, in piena buona fede, dato esecuzione CP_2 avviando il progetto, essendo invece la venuta meno ai propri obblighi, visto che nel luglio CP_2
2022 aveva interrotto in mala fede la corrispondenza e non aveva corrisposto alcunchè per il lavoro svolto.
Proponeva dunque domanda principale di adempimento del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente richiesta di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 35.000,00, e, in via subordinata, domanda di risoluzione per l'inadempimento di con conseguente richiesta di CP_2 condanna dalla medesima al rimborso in suo favore del costo del lavoro svolto, quantificato in € 13.825,00, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante, per la mancata realizzazione dei guadagni che avrebbe tratto dal rapporto contrattuale e per l'immagine e la pubblicità che ne sarebbe scaturita in suo favore, con i conseguenti vantaggi economici, quantificando tale voce di danno nella differenza tra l'importo riconosciuto da ed il valore dell'attività svolta, e dunque in € 21.175,00, o nella CP_2 diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, in fatto, confermava di aver indetto nel Controparte_2 novembre 2021 un contest denominato “The Hub Red Bull” per la realizzazione di un'applicazione B2B volta a connettere gli operatori del settore beverage e di quello degli eventi di intrattenimento, in particolare, dei festival, emettendo una “sorta di bando” per il quale a chi avesse presentato il progetto migliore per la realizzazione dell'App, sarebbe stata “commissionata l'effettiva realizzazione dell'app ed un budget con un range che andrà da € 15.000 a € 35.000 per l'implementazione nei mesi successivi, sempre in collaborazione con Red Bull Italia”. Confermava altresì che l'attrice aveva vinto il contest e che a ciò era seguito uno scambio di corrispondenza ed una serie di incontri per definire l'eventuale accordo relativo alla realizzazione del progetto. Affermava poi che in tale ambito, la aveva trasmesso un primo preventivo, con le condizioni proposte per l'accordo da CP_1 concludersi, ma che, nonostante le trattative condotte tra le parti, non veniva raggiunto alcun accordo, per cui seguiva una battuta d'arresto dei contatti, senza che alcuna attività venisse svolta. Aggiungeva che ricevendo da parte dei legali di dapprima, una diffida ad adempiere e, CP_1 successivamente, un invito alla negoziazione assistita, in data 3.2.2023 prendeva contatti tramite proprio difensore per comunicare l'intenzione di riprendere le trattative perchè interessata allo sviluppo pagina 6 di 12 del software, rappresentando nel contempo la necessità di definire gli aspetti del rapporto, a conferma del fatto che nessuna obbligazione era stata ancora contratta. Deduceva che seguivano dunque ulteriori trattative che ancora non portavano a nulla, non trovando le parti l'accordo in merito alle tempistiche ed ai costi di realizzazione dell'App, nonché riguardo all'aspetto fondamentale della proprietà dei codici sorgente del software, ovvero i codici necessari per modificare e/o replicare lo stesso. Riferiva in particolare che i legali di comunicavano un nuovo preventivo con mail del 27.3.2023, a CP_1 cui i propri legali rispondevano in data 13.4.2023 con una controproposta, che a sua volta non veniva accettata dalla controparte, che in data 8.5.2023 proponeva una modifica degli importi delle tranches del pagamento, non concordando con le tempistiche di realizzazione del software, nonché, soprattutto, con riferimento alla proprietà dei codici sorgente, per cui chiedeva un prezzo maggiore sia per la consegna (€ 12.000,00), sia per la relativa proprietà (€ 10.000,00). A ciò seguiva una propria nuova proposta di realizzazione dell'App con l'indicazione del termine di relativa consegna insieme ai codici sorgente entro il 31.8.2023, quale termine essenziale, a fronte del pagamento di € 35.000,00, con avvertimento che in caso di mancata accettazione non sarebbe stato più possibile proseguire nelle negoziazioni. Affermava che in data 20.7.2023 l'attrice comunicava il proprio rifiuto delle condizioni proposte, e la propria volontà di non effettuare la prestazione, cui seguiva in data 14.12.2023 la notifica dell'atto di citazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, eccepiva la mancata conclusione di un accordo tra le parti, evidenziando che tra le medesime erano intercorse solo trattative che non hanno condotto ad un'intesa, e comunque la mancata realizzazione da parte di del software in discorso, neppure in versione demo, CP_1 con conseguente inaccoglibilità delle domande dalla medesima proposte nei suoi confronti, eccependo altresì, in ogni caso, la carenza di prova dei costi e del danno preteso.
Con la prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., la contestava la difesa avversaria CP_1 ribadendo che la proposta formulata da con l'invito a partecipare al challenge dovesse CP_2 qualificarsi come precisa offerta contrattuale che, con la propria vittoria del contest, doveva dirsi accettata, con conseguente conclusione di un accordo tra le parti circa la realizzazione dell'applicazione, ed evidenziando che le trattative seguite riguardavano le richieste di circa CP_2 alcune specifiche ulteriori che intendeva inserire nell'applicazione. Ribadiva di aver speso molte ore di lavoro per il progetto, su cui legittimamente faceva affidamento, impiegando personale altamente qualificato il cui costo complessivo era stato di € 13.825,00. Evidenziava che le trattative intercorse tra i legali non riguardavano il contratto ma la possibilità di definizione bonaria della controversia ormai insorta tra le parti per esclusiva colpa di che disattendendo i propri impegni e rendendosi CP_2 totalmente irreperibile, l'aveva costretta a rivolgersi ad uno Studio legale per la tutela dei propri interessi. Proponeva inoltre, per il caso di mancato riconoscimento della conclusione di un contratto tra le parti, domanda subordinata di condanna della convenuta per responsabilità “precontrattuale”, per aver la tenuto una condotta caratterizzata dalla mala fede durante le trattative intercorse, che CP_2 le avevano causato un danno emergente pari ad € 13.825,00 ed un danno per lucro cessante pari ad € 21.175,00.
A fronte dell'eccezione della convenuta di inammissibilità di tale domanda, in quanto ritenuta nuova e pertanto tardivamente proposta, con la terza memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., l'attrice precisava ulteriormente che la domanda svolta in via subordinata con la prima memoria integrativa non dovesse essere intesa quale domanda di natura aquiliana, bensì quale domanda di natura contrattuale, stanti gli pagina 7 di 12 obblighi reciproci sorti tra le parti in seguito alla partecipazione e quindi alla vittoria del contest indetto da da ricondursi alla conclusione inter partes di un contratto preliminare, con cui le parti si CP_2 erano vincolate a concludere un ulteriore contratto, evidenziando altresì che in ogni caso anche la responsabilità precontrattuale sia da ricondurre a responsabilità contrattuale, più precisamente a responsabilità da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, dal quale derivano reciprochi obblighi di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375.
In occasione della prima udienza, tenutasi il 19.6.2024 avanti alla Giudice dott.ssa Francesca Avancini, designata per la trattazione del giudizio, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza del 15.10.2025 per la rimessione in decisione ed assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con decreto del 19.3.2025 la trattazione e la definizione della causa venivano delegate alla scrivente Cont
che con provvedimento del 26.9.2025 disponeva che l'udienza già fissata per la rimessione in decisione, venisse trattata in modalità cartolare. Con successivo provvedimento del 13.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesse, si ritiene che le domande svolte da non possano trovare CP_1 accoglimento, per i motivi di seguito.
E' incontroverso tra le parti che è venuta in contatto con la partecipando nel CP_1 CP_2 novembre 2021 ad un contest organizzato da quest'ultima per individuare un team cui affidare la realizzazione di una app per connettere il mondo dei festival e degli eventi sul territorio italiano con aziende del settore beverage. Il contest si svolgeva negli spazi messi a disposizione dalla CP_2 presso l'ostello Combo Milano e ad ogni team selezionato per la partecipazione era assegnato un rimborso spese di € 750,00. Il vincitore avrebbe avuto la possibilità di vedersi commissionata da CP_2 la realizzazione dell'app, con un budget da convenire tra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo
[...] di € 35.000,00.
Costituisce altresì circostanza pacifica che il contest è stato vinto dalla che dunque si è CP_1 aggiudicata la possibilità di vedersi commissionare da l'esecuzione di una app dietro CP_2 pagamento di un prezzo compreso nel range suddetto.
Dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalle parti emerge che le medesime non abbiano mai trovato un'intesa circa i termini della collaborazione, avendo trascorso quasi un anno a discutere, tra l'altro, sulle caratteristiche dell'app, sui tempi di relativa realizzazione e consegna, sui requisiti di sicurezza dell'app, sul prezzo ed i costi di realizzazione, e sulla possibilità di cedere o meno a il codice CP_2 sorgente del software, ovvero su tutti gli elementi essenziali e primari dell'accordo. I preventivi sottoposti a così come le controproposte da questa formulate, non sono mai stati accettati CP_2 dall'altra parte, pertanto alcun contratto può dirsi concluso. Né si ritiene che il bando del contest possa qualificarsi come proposta contrattuale, in carenza del requisito della completezza, intesa come adeguatezza del contenuto della proposta alla costituzione, per suo mezzo, di un determinato contratto, essendo al contrario chiaro che lo stesso rimandasse ad un accordo da concludersi, con cui la CP_2 avrebbe commissionato la realizzazione dell'app al vincitore selezionato. A riprova di ciò si evidenzia che è proprio la ad aver inviato, dopo la vittoria del contest, propri preventivi con Parte_3 condizioni, tempi e costi di realizzazione dell'app, e che negli stessi è, tra l'altro, è espressamente pagina 8 di 12 scritto: “The above estimations are valid in case this contract is signed no later than February, 28th. 2022” (v. doc. 2 fascicolo convenuta) e “Durante la realizzazione del progetto, il team e CP_1
RedBull si impegnano a incontrarsi mensilmente per verificare insieme lo stato di avanzamento dei lavori. Il tempo di consegna è stimato al massimo 12 mesi dopo la firma del contratto e la prima tranche di pagamento (ad esempio se il documento è firmato da tutte le parti il 15 aprile 2023, il tempo di consegna è stimato al massimo il , 15th, 2024), e un tempo indefinito per Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) e relativo patching dei risultati VAPT, che dipenderà dal team di sicurezza esterno incaricato del compito. Le stime di cui sopra sono valide nel caso in cui il presente contratto venga firmato entro e non oltre il 15 aprile 2023” (v. allegato al doc. 7 fascicolo convenuta). Ciò a conferma della consapevolezza della medesima attrice di dover ancora addivenire alla conclusione ed alla sottoscrizione di un contratto con per l'avvio del rapporto. CP_2
Dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti dalle parti, emerge altresì pacificamente che l'app di cui al contest non è mai stata realizzata, neanche in versione demo, e che pertanto non CP_2 ha conseguito alcuna utilità.
Quanto sopra esclude l'accoglibilità delle domande di esatto adempimento del contratto e di risoluzione del medesimo contratto proposte dall'attrice.
Quanto alla domanda di esecuzione dell'impegno che avrebbe assunto con il contest di CP_2 commissionare l'app, non emergono dalle allegazioni attoree comportamenti ostruzionistici della convenuta che abbiano in sostanzia abusivamente impedito la conclusione del contratto e ciò tanto più se si considera che l'attrice chiedeva un corrispettivo superiore all'importo massimo erogabile previsto nel contest e di non cedere il codice sorgente ma solo la licenza di utilizzo del software.
Nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., l'attrice ha introdotto una domanda subordinata di accertamento della responsabilità precontrattuale di chiedendo il risarcimento del danno non CP_2 più per l'inadempimento del contratto ma per l'assunto ingiustificato recesso dalle trattative della predetta. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto ritenuta nuova e come tale non proponibile con la prima memoria integrativa.
A parere di chi scrive, l'eccezione della convenuta non è condivisibile. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con una nota pronuncia di legittimità, pur riconoscendo che si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ha però ammesso la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, quand'essa a) sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
b) sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, c) non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali (Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310).
Dando applicazione al suddetto principio, si ritiene che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti suddetti per ammettere la domanda svolta dall'attrice in via subordinata nella prima memoria integrativa ex art 171ter c.p.c., stante l'identità del bene della vita domandato e ponendosi tale domanda in via alternativa a quella iniziale, con riguardo alla medesima vicenda sostanziale, ossia la stessa fattispecie da un punto di vista economico e fattuale - tant'è che in relazione alla relativa formulazione l'attrice non ha dedotto fatti giuridici nuovi – ed essendo rimasto salvaguardato il diritto di difesa della convenuta, che in effetti, pur non rinunciando alla propria eccezione di inammissibilità, ha avuto modo di difendersi prendendo posizione sulla domanda nel merito, eccependone anche pagina 9 di 12 l'infondatezza.
Ciò detto, la domanda non si ritiene comunque accoglibile nel merito.
Come spiega la Suprema Corte di Cassazione (n. 12679 del 13 maggio 2025) in relazione agli elementi fondanti la responsabilità precontrattuale: “Tuttavia, affinché possa insorgere responsabilità precontrattuale in conseguenza del recesso dalle trattative, è necessario che le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto, in modo che possa determinarsi un fondato affidamento sulla sua conclusione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5492 del 22/10/1982). Ossia deve trattarsi di trattative che siano in uno stadio avanzato, tale che, per serietà e concludenza, lascino presagire la stipulazione del contratto e giustifichino l'affidamento riposto dalle parti in tale conclusione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11243 del 18/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 14/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5830 del 14/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 30/03/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3922 del 11/09/1989; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 20/08/1980). Più dettagliatamente, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto..
Nello stesso provvedimento in esame, la Suprema Corte di Cassazione, circa la natura della responsabilità precontrattuale e la conseguente distribuzione dell'onere della prova, afferma:
“Senonché, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, la responsabilità precontrattuale è riconducibile alla responsabilità aquiliana (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1397 del 20/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 27102 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15643 del 04/06/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27577 del 21/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 477 del 10/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13164 del 18/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 8723 del 07/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 15172 del 10/10/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3103 del 04/03/2002; Sez. U, Sentenza n. 9645 del 16/07/2001; Sez. 1, Sentenza n. 4299 del 29/04/1999; Sez. 1, Sentenza n. 9157 del 30/08/1995; Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 01/02/1995). Ne consegue che vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova;
pertanto, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 03/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004)”.
Da un punto di vista procedurale, dunque, chi ritiene di aver subito un danno per responsabilità precontrattuale deve provare l'avvio di trattative in stadio avanzato, il comportamento contrario alla buona fede dell'altra parte e l'effettivo pregiudizio economico subito. Nel caso di specie non si ritiene che l'attrice abbia allegato, ancor prima che provato, la ricorrenza di tali elementi, in particolare di un comportamento abusivo di rispetto alla buona fede nella fase delle trattative, non emergendo CP_2 per vero dagli atti di causa che neppure le trattative fossero effettivamente giunte a buon punto,
pagina 10 di 12 riguardando le interlocuzioni protrattesi tra le parti per considerevole tempo le caratteristiche dell'app, i termini di esecuzione e consegna, il prezzo e la possibilità di cedere a o meno il codice CP_2 sorgente del software, insomma tutti gli elementi primari ed essenziali dell'accordo di collaborazione.
Ferme tali principali ed assorbenti considerazioni, anche sotto il profilo del pregiudizio economico si ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere allegativo e probatorio a suo carico. Premesso che la responsabilità precontrattuale ricollegabile al contratto non concluso comporta al più il risarcimento del danno emergente (interesse negativo) - e non già delle utilità (interesse positivo) che il contraente adempiente avrebbe conseguito se l'altra parte avesse concluso l'accordo interesse negativo e non positivo come se fosse stato concluso il contratto -, si osserva come parte attrice a dimostrazione dei costi che avrebbe sostenuto per condurre le trattative con ha unicamente prodotto un CP_2 documento di formazione unilaterale (doc. 24 fascicolo attrice), non idoneo a soddisfare gli oneri allegativi prima ancora che probatori su quale lavoro sia stato effettivamente svolto, e ciò tanto più che bisogna non tenere conto, come osservato dalla convenuta, delle ore lavorate per l'elaborazione e la presentazione del progetto per partecipare al contest, per cui era già assegnato un rimborso spese di € 750,00. Quindi ogni quantificazione di costi asseritamente sostenuti, in questo carente contesto allegativo e probatorio, sarebbe arbitraria, né a ciò avrebbe potuto sopperire la CTU richiesta dall'attrice, perché esplorativa e sostitutiva dell'onere allegativo della parte.
Parimenti inammissibili devono ritenersi le prove orali chieste da parte attrice, di cui è stata ribadita la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, perchè non contestate o comunque risultanti dai documenti, mentre l'ultimo capitolo di prova articolato ha carattere valutativo.
In conclusione, le domande proposte da non possono trovare accoglimento. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. in ragione della fascia di valore in cui è ricompresa la domanda (€ 35.000,00).
Non si ritiene infine accoglibile la richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 formulata da nelle proprie conclusioni, in carenza di allegazione e prova della sussistenza dei CP_2 presupposti normativi della responsabilità della controparte, e dunque della sussistenza dell'elemento "oggettivo", ovvero l'aver agito in mala fede o colpa grave, e di quello "soggettivo" della fattispecie, ovvero l'esistenza e l'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre 15% su tale importo a titolo di rimborso spese forfetario, i.v.a. e c.p.a. (se dovuta).
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di Controparte_2
CP_1
pagina 11 di 12 Milano, 13 dicembre 2025
Il Gop
dott.ssa AT IA
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