Art. 55. (Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovra':
a) precisare le modalita' di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori; b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza; c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio; d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
Note all' art. 55:
- La direttiva 86/663/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L 384 del 31 dicembre 1986.
- La direttiva 89/240/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 41 del 29 maggio 1989, 2a serie speciale.
a) precisare le modalita' di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori; b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza; c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio; d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
Note all' art. 55:
- La direttiva 86/663/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L 384 del 31 dicembre 1986.
- La direttiva 89/240/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 41 del 29 maggio 1989, 2a serie speciale.