Articolo 1 della Legge 14 novembre 1962, n. 1614
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1962
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Versione
1 gennaio 1970
Art. 1.

A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216 , e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 novembre 1969, n.928 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1970