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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 13/5/2025 da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Solarino in Via Mazzini n. 6, elettivamente domiciliata in Floridia, Via S. Martino n. 58, presso lo studio dell'avv. Emanuele Scorpo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Tiziano n. 13;
-contumace riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 13/5/2025, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, Per_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...], riconosciuti da
[...] Persona_2
entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, la ricorrente – premesso che dal 2017 è cessata definitivamente la convivenza con il resistente, divenuta insostenibile a causa dello stile di vita malsano del compagno, padre dei piccoli e – ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna e conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma di €300,00 mensili, (€150,00 per ciascun figlio). Con decreto presidenziale del 28/5/2025 è stata fissata udienza l'11/11/2025 ed è stato assegnato il termine fino al 30/6/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di
45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del resistente.
All'udienza suindicata, il Giudice, dato atto della mancata comparizione di regolarmente CP_1
citato in giudizio, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole:
“affida i minori ed ad entrambi i genitori e li colloca presso la madre;
Per_1 Per_2 regola il diritto di visita del D'NN ai figli secondo liberi accordi, come in atto avviene;
onera il del versamento alla , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di € 300 CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno unico per i minori sia interamente percepito dalla sig.ra Parte_1 anche a titolo di integrazione dell'onere di mantenimento a carico del padre;
pone per metà ciascuno a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli”;
Non essendovi altre richieste il giudice ha quindi invitato il difensore di parte ricorrente all'immediata discussione della causa rimettendola, all'esito, al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
***
Ciò premesso, il Collegio, constatato che dalle risultanze in atti non emergono elementi di segno diverso, fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal giudice delegato all'udienza dell'11/11/2025.
Detta regolamentazione deve infatti ritenersi in concreto adeguata a tutelare l'interesse morale e materiale della prole, garantendo ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante la condotta non oppositiva dimostrata dal resistente non costituito, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- affida i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2
l'8/04/2016) a entrambi i genitori e li colloca presso la madre, ; Parte_1
- dispone che il padre, possa vedere e tenere con sé i figli in base a liberi accordi, CP_1
come in atto avviene;
- dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di CP_1 Parte_1
€300,00 per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione annua su base Istat con decorrenza dalla domanda;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli per metà ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per i minori sia interamente percepito dalla anche a titolo di Pt_1
integrazione del mantenimento da parte del padre per la quota di sua spettanza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 13/5/2025 da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Solarino in Via Mazzini n. 6, elettivamente domiciliata in Floridia, Via S. Martino n. 58, presso lo studio dell'avv. Emanuele Scorpo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Tiziano n. 13;
-contumace riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 13/5/2025, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, Per_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...], riconosciuti da
[...] Persona_2
entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, la ricorrente – premesso che dal 2017 è cessata definitivamente la convivenza con il resistente, divenuta insostenibile a causa dello stile di vita malsano del compagno, padre dei piccoli e – ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna e conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma di €300,00 mensili, (€150,00 per ciascun figlio). Con decreto presidenziale del 28/5/2025 è stata fissata udienza l'11/11/2025 ed è stato assegnato il termine fino al 30/6/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di
45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del resistente.
All'udienza suindicata, il Giudice, dato atto della mancata comparizione di regolarmente CP_1
citato in giudizio, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole:
“affida i minori ed ad entrambi i genitori e li colloca presso la madre;
Per_1 Per_2 regola il diritto di visita del D'NN ai figli secondo liberi accordi, come in atto avviene;
onera il del versamento alla , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di € 300 CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno unico per i minori sia interamente percepito dalla sig.ra Parte_1 anche a titolo di integrazione dell'onere di mantenimento a carico del padre;
pone per metà ciascuno a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli”;
Non essendovi altre richieste il giudice ha quindi invitato il difensore di parte ricorrente all'immediata discussione della causa rimettendola, all'esito, al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
***
Ciò premesso, il Collegio, constatato che dalle risultanze in atti non emergono elementi di segno diverso, fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal giudice delegato all'udienza dell'11/11/2025.
Detta regolamentazione deve infatti ritenersi in concreto adeguata a tutelare l'interesse morale e materiale della prole, garantendo ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante la condotta non oppositiva dimostrata dal resistente non costituito, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- affida i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2
l'8/04/2016) a entrambi i genitori e li colloca presso la madre, ; Parte_1
- dispone che il padre, possa vedere e tenere con sé i figli in base a liberi accordi, CP_1
come in atto avviene;
- dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di CP_1 Parte_1
€300,00 per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione annua su base Istat con decorrenza dalla domanda;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli per metà ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per i minori sia interamente percepito dalla anche a titolo di Pt_1
integrazione del mantenimento da parte del padre per la quota di sua spettanza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone