Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale ER il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4705 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in ERsona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Davide Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
contro
RA ER L’IA S.p.A., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano, Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti della procedura aERta ER la stipula di un accordo quadro ER l’esecuzione degli interventi manutentivi evolutivi sulle oERe d’arte, ricadenti sulle tratte autostradali della direzione -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-) e precisamente: a) del verbale della Commissione di gara del 7.3.2025 (atto non conosciuto), b) del provvedimento di diniego di annullamento in autotutela del 27.3.2025; c) della risposta ai chiarimenti n. 22; d) del provvedimento di aggiudicazione (atto non conosciuto);
nonché ER la declaratoria di inefficacia
- dell’accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi (atti non conosciuti);
nonché ER l’annullamento
- del diniego di accesso agli atti di gara e l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere copia degli atti di gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13\6\2025 :
degli atti della procedura aERta ER la stipula di un accordo quadro ER l’esecuzione degli interventi manutentivi evolutivi sulle oERe d’arte, ricadenti sulle tratte autostradali della direzione -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-) e precisamente:
a) del verbale n. 31 della Commissione di gara del 3.3.2025,
b) del provvedimento di aggiudicazione (quale prima) in favore del-OMISSIS-,
c) del provvedimento di aggiudicazione (quale seconda) in favore del RTI -OMISSIS- capogruppo, nonché, ove occorrerpossa,
d) della risposta ai chiarimenti n. 14,
e) della nota prot.-OMISSIS- (non conosciuta);
nonché degli ulteriori atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 14\7\2025:
ER l’annullamento
- dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui hanno ammesso alla procedura, non escludendo dalla partecipazione, il -OMISSIS-;
- della proposta di aggiudicazione nella parte in cui non ha provveduto all’esclusione del -OMISSIS- dalla procedura;
- del provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui non ha provveduto a dare atto dell’esclusione del -OMISSIS- dalla procedura;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
ER la declaratoria di illegittimità / nullità e/o inefficacia
- del contratto di avvalimento sottoscritto tra il -OMISSIS- e la società -OMISSIS-;
nonché ER la declaratoria
- del diritto ad ottenere ai sensi dell’articolo 116 cpa la esibizione delle giustifiche presentate dal -OMISSIS-, alle quali il -OMISSIS- ha richiesto l’accesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\7\2025 :
ER l’annullamento
- degli atti della procedura aERta ER la stipula di un accordo quadro ER l’esecuzione degli interventi manutentivi evolutivi sulle oERe d’arte, ricadenti sulle tratte autostradali della direzione -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-) e precisamente: a) del verbale n. 31 della Commissione di gara del 3.3.2025 (doc.1), b) del provvedimento di aggiudicazione (quale prima) in favore del -OMISSIS- (doc.2), c) del provvedimento di aggiudicazione (quale seconda) in favore del RTI -OMISSIS- capogruppo (doc.3), nonché, ove occorrer possa, d) della risposta ai chiarimenti n. 14 (doc.4), e) della nota prot. -OMISSIS- (non conosciuta).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21\11\2025 :
ER l’annullamento,
- degli atti già impugnati con i precedenti ricorsi;
nonché ER la declaratoria di inefficacia
- dei contratti di accordo quadro sottoscritti con le due aggiudicatarie e dei relativi contratti applicativi, ed il subentro del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA ER L’IA S.p.A., di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS- S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. US IA e uditi ER le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La parte ricorrente (il costituendo RTI facente capo al -OMISSIS-, di seguito anche solo -OMISSIS-) ha partecipato, ER il lotto 5, alla procedura aERta ER la stipula di un accordo quadro “ ER l’esecuzione degli interventi evolutivi sulle oERe d’arte, ricadenti sulle tratte autostradali di Competenza delle Direzioni di Tronco I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX ”, bandita da RA ER l’IA (di seguito anche solo ASPI) in data 20 dicembre 2023.
All’esito delle attività di valutazione, ASPI ha comunicato una graduatoria provvisoria così determinata: primo classificato -OMISSIS- Società Consortile a r.l. (di seguito, -OMISSIS- o Consorzio -OMISSIS-), secondo classificato il RTI -OMISSIS-. Successivamente la Commissione ha proceduto alla riassegnazione dei punteggi stabilendo una nuova graduatoria provvisoria così composta: al primo posto -OMISSIS- e al secondo posto il Consorzio ordinario -OMISSIS- (mandataria) – -OMISSIS- (mandante) – -OMISSIS- (mandante) – -OMISSIS- (mandante) (di seguito -OMISSIS-), con conseguente esclusione dell’odierna ricorrente dal novero dei soggetti individuati quali possibili aggiudicatari dell’accordo quadro (ai sensi del disciplinare di gara, infatti, “ La proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore dei concorrenti che hanno presentato le prime due migliori offerte ”).
Con provvedimenti del 14 maggio 2025 e del 21 maggio 2025 la stazione appaltante ha, quindi, disposto l’aggiudicazione del lotto in questione alle odierne parti controinteressate e, in particolare, a -OMISSIS- ER la quota del 60% ed a -OMISSIS- ER la residua quota del 40%.
2. Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- ha quindi adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla procedura di gara, nonché la declaratoria di inefficacia dell’eventuale accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, ove stipulati.
3. Si sono costituiti in giudizio ER resistere al ricorso ASPI ed il controinteressato -OMISSIS-.
Quest’ultimo ha, inoltre, proposto ricorso incidentale con il quale censura, con tre motivi di ricorso, la possibilità che alla ricorrente possa essere attribuito, mediante avvalimento premiale, il punteggio relativo al requisito concernente il “ Curriculum lavori in presenza di traffico ”, facendo valere, sotto diversi profili, la nullità del contratto di avvalimento sottoscritto tra la ricorrente e la società -OMISSIS-.
4. A seguito dell’ostensione dei verbali di gara, il ricorrente ha presentato un primo ricorso ER motivi aggiunti.
5. A seguito dell’accesso ai documenti concernenti la verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai due aggiudicatari, la parte ricorrente ha presentato un secondo ricorso ER motivi aggiunti.
6. Si è altresì costituito in giudizio ER resistere al ricorso il controinteressato -OMISSIS-.
7. Con un terzo ricorso ER motivi aggiunti la parte ricorrente ha esteso l’impugnazione nei confronti degli accordi quadro nelle more sottoscritti da ASPI con le due parti controinteressate, di cui ha chiesto dichiararsi l’inefficacia.
8. Con la memoria depositata ex art. 73 c.p.a. la parte ricorrente, alla luce dei documenti versati in atti dalle controparti in vista dell’udienza pubblica, ha rinunciato a una parte dei motivi formulati nei precedenti ricorsi.
Al netto delle censure che sono state oggetto di rinuncia, la parte ricorrente con il gravame, come integrato dall’atto di motivi aggiunti, fa valere cinque motivi di ricorso come di seguito rubricati.
“ I. Violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione degli artt. 8, 16.3 e 17 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere ER illogicità e irragionevolezza. Violazione del principio della fiducia.
II. Violazione degli artt. 58 e 62 della Direttiva 2014/24/UE. Violazione del principio di necessaria qualificazione del concorrente. Violazione degli artt. 67 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023
III. Violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023. Eccesso di potere ER difetto di istruttoria e omessa motivazione.
IV. Violazione dell’art. 94, c.5, lett.b) e dell’art. 99 del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione della l. n. 68 del 1999. Eccesso di potere ER difetto di istruttoria e assenza di motivazione.
V. Violazione degli artt. 2, 5, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del d.lgs. n. 36 del 2023. Eccesso di potere ER difetto di istruttoria e assenza di motivazione ”.
9. All’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, nel corso della quale la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza istruttoria formulata con il secondo ricorso ER motivi aggiunti, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Nell’esame delle impugnative proposte, il Collegio ritiene, ER ragioni di opportunità, di esaminare prioritariamente il ricorso principale.
Si può, inoltre, prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del primo motivo del gravame, formulata dal controinteressato -OMISSIS-, in quanto il Collegio non ritiene, nel merito, fondata la suddetta doglianza alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
11. Con il primo motivo di gravame -OMISSIS- contesta le determinazioni assunte da ASPI relativamente al criterio di valutazione “ A.1 – Curriculum lavori in presenza di traffico ”, ritenendo, in particolare, erronea la decisione di escludere, ER tale voce, il ricorso all’avvalimento e la conseguente rideterminazione, in peius , del punteggio attribuitole in relazione al predetto criterio.
Parte ricorrente con le censure, in estrema sintesi, sostiene che: (i) le previsioni della lex specialis ERmettano pacificamente il ricorso all’avvalimento premiale, in coerenza del resto con il mutato quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 36 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici); (ii) il chiarimento reso sul punto da ASPI sarebbe conseguentemente illegittimo in quanto introdurrebbe un regime limitativo asseritamente non previsto dal bando; (iii) la correttezza della soluzione prospettata (tesa ad ammettere l’avvalimento premiale ER il criterio in contestazione) sarebbe, infine, confermata dalle determinazioni assunte da ASPI nell’ambito di una diversa gara che presenterebbe caratteristiche analoghe a quella oggetto del presente giudizio.
Il motivo non si presta a favorevole considerazione (cft. TAR Roma, sez. IV, 15/12/2025, n. -OMISSIS-).
11.1. Ai fini dello scrutinio del primo motivo di ricorso si rende necessario richiamare la lex di gara, ER i profili di interesse:
(i) « Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più oERatori economici ausiliari ER dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o ER migliorare la propria offerta » (cfr. art. 8 del disciplinare);
(ii) « É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando l’area “Messaggi” di gara presente sulla Piattaforma, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato ER la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “Messaggi” della Piattaforma riservata alla presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa » (cfr. art. 2.2 del disciplinare).
Relativamente all’offerta tecnica, inoltre, il documento denominato “ Criteri OEPV ” (doc. 3 depositato da ASPI in data 7 maggio 2025) conteneva il criterio “ A.1 Curriculum lavori in presenza di traffico ”, che prevedeva l’attribuzione di un punteggio tabellare di massimo 5 punti all’oERatore economico che avesse eseguito “ lavori in soggezione di traffico su strade cat. A e/o B (art. 2 Codice della strada) e/o su rete ferroviaria in esercizio, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando, ER importi contrattuali singolarmente non inferiori a € 1.000.000,00 ”.
Il predetto documento chiariva altresì che:
(i) “ Nel caso di RTI o consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. f) del Codice, il punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui il requisito sia posseduto dalle componenti che ER la gara in oggetto detengono una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% e che nei contratti indicati ER il presente criterio detenevano, ovvero detengono se l’attività è ancora in corso, una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% ”;
(ii) il punteggio relativo a tale criterio sarebbe stato attribuito “ esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e comprovato con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo) dai quali si possa desumere quanto richiesto nel criterio ”.
Come anticipato, con riferimento a tale ultimo criterio, in data 19 gennaio 2024, la stazione appaltante ha pubblicato – nelle forme e nei tempi ritualmente previsti dall’art. 2.2 della lex specialis – un chiarimento, del quale, di seguito si riporta il tenore “ Q22: Si può chiedere avvalimento ER le certificazioni richieste dal punto A9a al punto A9e dell’offerta tecnica e ER il curriculum lavori? in caso di ATI la capogruppo deve possedere la quota maggioritaria della categoria prevalente e dell’appalto? R22: Non è consentito il ricorso all’avvalimento premiali ER i criteri summenzionati. Per il secondo quesito si rinvia a quanto previsto alla lett. a) delle premesse ”.
11.2. È opinione del Collegio che una interpretazione sistematica della lex di gara , appena riportata, confermi la correttezza della conclusione della Commissione giudicatrice secondo cui, in relazione al criterio A.1, non fosse ammesso il ricorso all’avvalimento premiale.
Va anzitutto rimarcato che, sul piano letterale, la lex di gara , con riferimento ai RTI ed ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. f) del codice, prevede la possibilità di “spendere” i lavori eseguiti da un componente del raggruppamento soltanto se lo stesso detenga una quota di partecipazione almeno pari al 40%.
Detta regola, all’evidenza, è volta ad assicurare che il requisito esERienziale – riguardante l’esecuzione di lavorazioni ERtinenti rispetto all’oggetto dell’appalto – venga accertato in capo al soggetto effettivamente incaricato, ER una quota rilevante, dell’esecuzione dei lavori. Ciò al fine, altrettanto palese, di premiare il concorrente che abbia un bagaglio esERienziale nell’esecuzione di pregresse prestazioni analoghe.
In relazione a tale profilo, vale ricordare che la giurisprudenza formatasi nel regime previgente, ha in più occasioni affermato che i requisiti costituiti dallo svolgimento di “ servizi analoghi ”, fattispecie assimilabile al curriculum lavori, presentano caratteristiche tali da configurarsi come esERienze professionali “ non agevolmente trasferibili ”, richiedendo, ERtanto, ove oggetto di avvalimento, l’esecuzione diretta da parte dell’ausiliaria (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2022, n. 8838).
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che la generica ammissibilità dell’avvalimento premiale prevista dal disciplinare di gara vada necessariamente coordinata con le previsioni dell’elaborato “ CRITERI DI VALUTAZIONE ”, laddove prevede che il RTI possa spendere il requisito esERienziale di una delle proprie componenti solo ove la stessa detenga una quota di partecipazione uguale o suERiore al 40%.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, la mandante/ausiliaria -OMISSIS-, che possiede il requisito esERienziale in discussione, come anticipato, partecipa all’appalto ER una quota pari al 15,50 %. Ne consegue che l’Amministrazione, in applicazione della lex di gara, che rappresenta un “autovincolo”, non poteva che negare ad -OMISSIS- il punteggio in contestazione.
La conclusione dell’Amministrazione in relazione al profilo in esame, oltre ad essere in linea con una interpretazione sistematica della lex specialis , è coerente alla ratio del criterio in discussione che era quella di voler valorizzare la pregressa esERienza del soggetto che riveste un ruolo esecutivo principale nel presente appalto.
Allo stesso modo non può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui il divieto di ricorrere all’avvalimento premiale nella vicenda ER cui è causa si porrebbe in contrasto con il codice dei contratti pubblici. Sul punto si rivela decisivo il richiamo all’art. 104, comma 11, il quale pacificamente ammette che « le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali (…) siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di oERatori economici, da un partecipante al raggruppamento ».
Richiedere, come fa la lex di gara, che, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, il soggetto in possesso del requisito debba anche avere un ruolo di rilievo nell’esecuzione dell’appalto risponde alla medesima ratio della norma appena richiamata.
Alla luce di quanto precede deve dunque ritenersi che, avuto riguardo al dato testuale del criterio A.1 (e tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni ivi valorizzate), il chiarimento reso da ASPI sia meramente interpretativo – e dunque ammissibile - in quanto coerente con il contenuto della lex specialis , con la ratio desumibile dalle regole ER l’attribuzione di detti punteggi premiali e con i principi ricavabili dal codice appalti. Ne deriva l’infondatezza dei profili di doglianza sub i) e ii).
La correttezza della soluzione adottata da ASPI non può essere contestata nemmeno in considerazione delle scelte assunte nell’ambito della diversa procedura selettiva presa “a termine di paragone” da parte ricorrente.
Deve, innanzitutto, ritenersi che ogni procedura di evidenza pubblica possieda autonomia funzionale, dovendosi conseguentemente escludere che sia configurabile un obbligo giuridico in capo alla stazione appaltante di replicare modalità oERative, valutazioni o indirizzi applicati in precedenti gare. Si aggiunga, in ogni caso, che l’eventuale pregressa erronea ammissione del ricorso all’avvalimento premiale ER il criterio in contestazione in altre gare non fonderebbe in alcun modo un legittimo affidamento in ordine alla reiterazione di tale condotta. A fronte della già affermata correttezza delle determinazioni assunte nella fattispecie in esame, non si potrebbero infatti invocare precedenti erronee valutazioni della stazione appaltante ER sostenere l’illegittimità della successiva corretta applicazione della normativa di riferimento.
Ne deriva, ERtanto, l’infondatezza anche del profilo di doglianza sub iii).
12. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, dopo aver premesso che “ il Consorzio -OMISSIS- possiede la qualificazione SOA ER le categorie OG3 e OS34, con le classifiche richieste ER l’esecuzione della commessa ”, deduce che la consorziata -OMISSIS-, esecutrice dei lavori, “ è in possesso di una certificazione SOA ER la categoria OG3 ER la categoria VII e non ER la VIII richiesta e non è in possesso della qualificazione ER la categoria OS34 … Ebbene, come oggi è stato chiarito dal correttivo al Codice: « ER gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ». Tale regola, pur se non direttamente applicabile ratione temporis , appare esprimere un principio, quello di necessario possesso della qualificazione da parte del concorrente, già presente nel nostro ordinamento ”.
La censura è priva di pregio.
La giurisprudenza (maturata prima dell’emanazione del correttivo al codice dei contratti di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, non applicabile ratione temporis al caso di specie) ha, infatti, pacificamente riconosciuto che « in sede di gara pubblica la qualificazione è richiesta in capo al consorzio stabile e non in capo alle singole consorziate, atteso che la qualificazione delle singole consorziate rileva solo ai fini del cumulo alla rinfusa e ER verificare che il consorzio stabile sia qualificato; una volta che si accerti che il consorzio stabile è qualificato, non rileva verificare la qualificazione o meno delle singole consorziate » ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 71).
Né rileva, trattandosi di modifica normativa entrata in vigore successivamente all’indizione della gara ER cui è causa (in tal senso, l’art. 225-bis, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, introdotto dall’art. 70 del citato correttivo), il fatto che il menzionato correttivo abbia modificato l’art. 67, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici, posto che l’obbligo di qualificazione in capo alle consorziate esecutrici non era previsto nella versione del codice precedente al correttivo.
Ne consegue che non può costituire giustificato motivo di esclusione della ricorrente la circostanza che l’impresa designata dal concorrente quale consorziata ER l’esecuzione dei lavori sia “ in possesso di una certificazione SOA ER la categoria OG3 ER la categoria VII e non ER la VIII richiesta e non è in possesso della qualificazione ER la categoria OS34 ”, posto che il requisito è posseduto da una consorziata non esecutrice, risultando ciò sufficiente, in base alla normativa ratione temporis applicabile.
13. Con il terzo argomento di doglianza la parte ricorrente lamenta, sotto il profilo del difetto di motivazione, che “ il RTI -OMISSIS- dichiara l’esistenza di due risoluzioni ER inadempimento, relative a contratti che, da quanto si può evincere dalla dichiarazione, presentano punti di contatto con quello qui in esame. Ebbene, esaminando i verbali delle sedute di gara nel corso delle quali AS ha esaminato le buste amministrative dei concorrenti, emerge che l’Amministrazione non ha neppure preso in esame tali eventi ”.
Al fine di esaminare la censura va richiamato il prevalente indirizzo giurisprudenziale (cft. Consiglio di Stato sez. V, 7/11/2025, n. 8661; Consiglio di Stato sez. III, 3/12/2024, n. 9683; Consiglio di Stato sez. V, 14/03/2024, n. 2491. In senso contrario, T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 07/08/2024, n. 1257) secondo cui, con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l’offerente in presenza di situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale:
- in assenza di contestazioni durante la gara, “ la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o ER facta concludentia , ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa ”, diversamente da quanto necessario ER escludere il concorrente (cft., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);
- tale regola è destinata a “ subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni ER le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile ” (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), con la precisazione che “ spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante ER dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione ” (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526).
Da tali principi si ricava che l’obbligo in capo alla stazione appaltante - la quale non ritenga la pregressa vicenda professionale (e/o la relativa omissione dichiarativa) incisiva della moralità professionale del concorrente - di motivare espressamente le determinazioni di ammissione ricorre in due ipotesi specifiche:
- in presenza di contestazioni in gara mosse da altro concorrente;
- nell’ipotesi in cui l’illecito professionale presenti “ una pregnanza tale, ER la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa delle violazioni addebitate, che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni ER le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile ” (cft. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2022, n. 6703).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna dei casi appena indicati in quanto, ER un verso, non sono state sollevate contestazioni endoprocedimentali e, ER l’altro, non può ritenersi che le vicende in questione presentino una rilevanza tale da rendere obbligatoria una motivazione esplicita.
A quest’ultimo riguardo è dirimente osservare che ASPI, nelle proprie difese, ha rilevato, senza essere sul punto smentita dalla ricorrente, che “ Relativamente alla posizione di -OMISSIS-, il Ricorrente omette di riferire che, dallo stesso DGUE, emerge che: (i) prima ancora della risoluzione, l’oERatore economico aveva già avviato dei procedimenti giudiziari ER contestare la condotta della Committente, ER quanto attiene segnatamene alla adeguatezza delle soluzioni progettuali poste a base di gara; (ii) anche la risoluzione è stata oggetto di contestazione giudiziale attualmente ancora pendente; (iii) la società rivestiva ERaltro il ruolo di mandante nell’ambito del raggruppamento avverso il quale sono state avviate dette iniziative di risoluzione. Nel delineato contesto, considerato anche che la sussistenza di gravi negligenze professionali devono essere di rilevanza tale da compromettere l’affidabilità del concorrente, del tutto correttamente ASPI ha ritenuto che non sussistessero le condizioni ER disporre l’esclusione dell’oERatore economico ”.
Alla luce di tali argomentazioni, che non sono state confutate dalla ricorrente, non può ritenersi che risoluzioni contrattuali dichiarate dalla società -OMISSIS- - comunque valutate dalla stazione appaltante - fossero di tale gravità da richiedere l’adozione di una motivazione espressa.
Ne deriva che la doglianza non può trovare accoglimento.
14. Con il quarto motivo la parte ricorrente, dopo aver premesso che “ come risulta dalla visura camerale -OMISSIS- impiega 37 dipendenti, quindi, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 68 del 1999 è soggetta all’obbligo di assunzioni dei disabili ”, lamenta che “ dalla documentazione acquisita da AS in sede di verifica del possesso dei requisiti emerge che la -OMISSIS- non ha fornito alla Regione Campania “ il prospetto informativo del ERsonale ” e che, ERtanto, l’Amministrazione competente non è stata in grado di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla citata l. n. 68 del 1999. Ciò nonostante, AS non ha svolto alcuna ulteriore istruttoria ER verificare la sussistenza (o meno) della causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, c.5, lett. b). Di conseguenza il provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- è illegittimo ”.
Il motivo non si presta a favorevole considerazione in quanto muove dall’erronea premessa secondo cui la società -OMISSIS- “ è soggetta all’obbligo di assunzioni dei disabili ”.
In senso contrario va osservato che, dalla medesima visura camerale depositata dalla ricorrente emerge che i tre quarti del ERsonale impiegato dalla società è costituito da oERai, ossia dipendenti che, ER espressa previsione normativa, sono esclusi dal calcolo del numero dei dipendenti rilevanti ai fini della L. 68/1999 (articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede tra i casi di esclusione dall’osservanza del suddetto obbligo « i datori di lavoro del settore edile ER quanto concerne il ERsonale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore »).
Dunque, una volta detratto il ERsonale di cantiere, la base computabile dei dipendenti ai fini del computo rilevante ER la L. 68/1999 scende sotto la soglia delle 15 unità, con conseguente assenza dell’obbligo di cui si discute.
Ne discende che ASPI, a fronte della dichiarazione della ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara di “ non essere soggetto all’obbligo predetto ER i seguenti motivi: IMPIEGATI AMMINISTRATIVI ASSUNTI INFERIORI A 15 ”, resa nelle forme dell’autocertificazione e confortata dai dati risultanti dalla visura camerale, non era tenuta a svolgere un’apposita istruttoria al fine di verificare ulteriormente la sussistenza (o meno) della causa di esclusione correlata alla violazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie.
Ne consegue che anche tale motivo di ricorso è infondato.
15. Con il quinto motivo di ricorso la parte evidenzia che, dalla documentazione acquisita, emergono i seguenti fatti potenzialmente rilevanti come grave illecito professionale e non dichiarati nel corso della gara dalle parti controinteressate:
a) il reato (coERto da omissis ) risultante dal “ certificato del casellario del sig. -OMISSIS-, Sindaco della -OMISSIS- ”;
b) il reato (coERto da omissis ) risultante dal “ certificato del casellario del sig. -OMISSIS-, Amministratore Unico della -OMISSIS- ”;
c) la risoluzione contrattuale ER inadempimento, sopravvenuta dopo la scadenza del termine ER la presentazione delle offerte, disposta dalla Direzione Regionale Musei Veneto, risultante “ dall’esame del Casellario Anac del Consorzio ” -OMISSIS-.
Ciò premesso lamenta che “ AS, una volta scoERta l’esistenza dei fatti sopra esposti, e l’omissione dichiarativa, avrebbe dovuto valutarli e adottare un provvedimento espresso ”.
Parte ricorrente in corso di giudizio ha rinunciato alle contestazioni con riferimento alla vicenda sub b) e all’istanza istruttoria diretta a coltivare la censura in relazione alla vicenda sub a).
Rimane, dunque, da esaminare il motivo con il quale la ricorrente denuncia la mancata valutazione da parte della stazione appaltante della vicenda professionale risultante, a carico del Consorzio -OMISSIS-, dal casellario ANAC, la quale, a dire della ricorrente, evidenzierebbe “ inadempienze particolarmente gravi, ove si consideri che la risoluzione ER inadempimento disposta dalla Direzione Regionale Musei Veneto deriva da negligenze e ritardi nell’esecuzione delle oERe, e dalla circostanza che il Consorzio ha “ introitato importi ER lavorazioni non eseguite ” ”.
Il motivo, nella parte in cui è volto a censurare la condotta dell’Amministrazione - che ha omesso di valutare illeciti professionali risultanti dal casellario ANAC -, è fondato.
Ai fini dello scrutinio di tale motivo, deve anzitutto precisarsi che la suddetta vicenda professionale è stata iscritta nel casellario ANAC in data 5 dicembre 2024, dopo la scadenza del termine ER la presentazione delle offerte ma prima dell’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione della gara de quo .
Ne deriva che - venendo in rilievo un fatto astrattamente in grado di essere qualificato come illecito professionale - ER un verso, era doverosa una sua comunicazione nei confronti della stazione appaltante al fine di consentire a quest’ultima di valutarne la rilevanza; ER l’altro, l’Amministrazione aveva comunque l’obbligo di valutarlo, unitamente alla relativa omissione, in sede di verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario.
Nel caso di specie, ASPI, da un lato, non risulta che abbia valutato tali fatti in sede di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; dall’altro, ha del tutto omesso - nella presente sede giudiziale - di prendere posizione in ordine alla censura in esame (e, in particolare, non ha allegato di aver valutato la suddetta vicenda professionale - e la conseguente omissione dichiarativa -, ritenendola non rilevante).
Deve ERtanto ritenersi incontroverso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il fatto (affermato dalla ricorrente: punto 6.6 del secondo ricorso ER motivi aggiunti), che ASPI, in sede di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, abbia omesso di considerare tanto la risoluzione ER inadempimento disposta a carico del Consorzio -OMISSIS-, quanto la relativa omessa comunicazione, da parte di quest’ultimo, della vicenda sopravvenuta (“ AS, una volta scoERta l’esistenza dei fatti sopra esposti, e l’omissione dichiarativa, avrebbe dovuto valutarli e adottare un provvedimento espresso. Ciò non è avvenuto ”).
Ne discende che - in disparte il merito della valutazione da parte della stazione appaltante di fatti suscettibili di incidere sull’affidabilità dell’oERatore economico, sulla quale il giudice amministrativo non può pronunciarsi, ostandovi il divieto sancito dall’art. 34, comma 2, c.p.a. - la mancanza di una valutazione circa la ERsistente affidabilità dell’oERatore stesso, malgrado i fatti sopravvenuti, rivela l’incompletezza dell’istruttoria compiuta dalla stazione appaltante con riferimento alla posizione del Consorzio -OMISSIS-, tale da viziare l’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultimo.
È vero che la motivazione di non gravità delle vicende professionali può risultare anche implicita o ER facta concludentia nell’ammissione alla gara dell’impresa (o nell’aggiudicazione della gara all’impresa), come sopra esposto (punto 13), con la conseguenza che la stazione appaltante non è tenuta ad adottare un provvedimento espresso. È anche vero, tuttavia, che lo svolgimento di tale valutazione, ancorché in forma implicita, rimane doveroso e che, nel caso di specie, non è emerso che tale valutazione sia stata effettuata da ASPI. In altre parole, in presenza di una specifica contestazione giudiziale sul punto, come quella articolata dalla parte ricorrente, ASPI avrebbe dovuto – almeno in sede giudiziale – chiarire se la valutazione fosse stata effettuata e, in ogni caso, prendere posizione in ordine alla rilevanza delle circostanze contestate.
In conclusione, poiché non risulta che tale valutazione sia stata effettuata – non avendo ASPI nei propri scritti difensivi fatto cenno alla censura in esame – il motivo merita accoglimento in relazione alla contestata incompletezza dell’istruttoria condotta dalla stazione appaltante.
L’accoglimento della censura comporta l’obbligo, ER la parte resistente, di riesaminare la posizione dell’aggiudicatario (Consorzio -OMISSIS-). L’Amministrazione, in particolare, in accoglimento del presente motivo, sarà tenuta a verificare se, effettivamente, nel caso di specie i fatti contestati costituiscano un « grave illecito professionale » e se l’omissione informativa ad essi relativa possa configurare, di ER sé, un grave illecito professionale endoprocedimentale, idoneo a minare l’affidabilità del concorrente.
16. Con il ricorso incidentale la parte controinteressata ha formulato tre argomenti di censura che si possono sintetizzare come segue.
Con un primo motivo lamenta che “ il -OMISSIS- si è avvalso del requisito premiale del requisito A.1 Curriculum lavori in presenza di traffico da parte della -OMISSIS- che ha partecipato alla medesima gara con il consorzio ricorrente ”, in tal modo violando il disciplinare di gara, che al punto 8 stabilisce che “ non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’oERatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione ”.
Con un secondo motivo il controinteressato deduce che “ il -OMISSIS- non ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo di cui al criterio A.1 Curriculum lavori in presenza di traffico” sul rilievo secondo cui “il ricorrente, ai fini della partecipazione alla gara, ha presentato un contratto di avvalimento sottoscritto con la società -OMISSIS-. Tale contratto di avvalimento premiale, ERò, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza in merito è privo dell’indicazione delle risorse umane e materiali collegate al requisito oggetto di “prestito” … tanto basta ERché il Collegio statuisca in ordine alla richiesta declaratoria di illegittimità / nullità e/o inefficacia del contratto di avvalimento sottoscritto tra il -OMISSIS- e la società -OMISSIS- ”.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la parte lamenta che “ il contratto di avvalimento “premiale” tra il -OMISSIS- e la società -OMISSIS- srl è affetto da un ulteriore criticità: non è dato rinvenire l’indicazione di alcun compenso economico, né altra utilità ER la società ausiliaria … La mancata previsione di un onere economico, in qualunque forma rinvenibile, comporta ex se l’illegittimità e/o nullità del contratto di avvalimento e l’impossibilità della sua utilizzazione, con conseguente inammissibilità della partecipazione alla gara del -OMISSIS- ERché non in possesso dei requisiti dei quali intendeva avvalersi ”.
Dall’esposizione dei motivi articolati con il ricorso incidentale si ricava che il gravame è diretto a impedire alla parte ricorrente di beneficiare del punteggio aggiuntivo ER il requisito A.1 “ Curriculum lavori in presenza di traffico ” derivante dal contratto di avvalimento sottoscritto tra la stessa ricorrente e la società -OMISSIS-.
Il ricorso incidentale mira a scongiurare che la parte ricorrente possa usufruire del punteggio premiale in virtù del suddetto contratto di avvalimento.
Le doglianze mosse presuppongono, ERtanto, che l’avvalimento premiale possa trovare applicazione con riferimento al suddetto criterio A.1.
Dal momento che, viceversa, ER le ragioni indicate al punto 11, il ricorso all’avvalimento premiale nella gara de quo non era ammesso in relazione al criterio A.1, è agevole rilevare che la parte ricorrente incidentale non può nutrire alcun attuale interesse all’accoglimento di censure tendenti a evidenziare la nullità/inefficacia del contratto di avvalimento tra la ricorrente e la società -OMISSIS-.
Infatti alla luce del divieto di avvalimento posto della lex specialis , è, già in astratto, escluso che tale contratto possa comportare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo alla parte ricorrente.
In altre parole, l’inammissibilità dell’avvalimento premiale ER il requisito di cui si discute esclude, a monte, la possibilità di considerare l’esERienza dell’ausiliaria ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio, con conseguente assenza di interesse all’esame del ricorso incidentale, dal cui eventuale accoglimento il Consorzio -OMISSIS- non potrebbe ricavare alcuna utilità.
Ne deriva l’improcedibilità, ER sopravvenuto difetto di interesse, dei motivi di doglianza articolati con il ricorso incidentale.
17. In conclusione il gravame principale va accolto in relazione al quinto motivo, ai soli fini di una rinnovata pronuncia nei termini e ai fini precisati al precedente punto 15, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.
18. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ER il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il gravame principale, nei limiti indicati in parte motiva e, ER l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati, ai fini sempre indicati in motivazione;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN Scali, Presidente FF
US Grauso, Primo Referendario
US IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US IA | NN Scali |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.