TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 1464
TAR
Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dei criteri di valutazione e avvalimento premiale

    La lex specialis non ammetteva l'avvalimento premiale per il criterio A.1, richiedendo che il requisito fosse posseduto dalla componente del RTI con una quota di partecipazione pari o superiore al 40%. La mandante/ausiliaria -OMISSIS- partecipava con una quota inferiore.

  • Rigettato
    Mancanza di qualificazione SOA della consorziata esecutrice

    La qualificazione è richiesta in capo al consorzio stabile e non alle singole consorziate esecutrici, secondo la normativa applicabile ratione temporis. Il correttivo al codice dei contratti non è applicabile.

  • Rigettato
    Omessa valutazione di risoluzioni contrattuali per inadempimento

    La stazione appaltante non è tenuta a motivare in modo esplicito l'ammissione in assenza di contestazioni o di illeciti professionali di particolare pregnanza. Nel caso di specie, le vicende non presentavano tale gravità, e l'Amministrazione ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'esclusione.

  • Rigettato
    Omessa verifica del rispetto degli obblighi di assunzione disabili

    La società -OMISSIS- non è soggetta all'obbligo di assunzione disabili in quanto la maggior parte del personale impiegato è costituito da operai edili, esclusi dal calcolo ai fini della L. 68/1999. La base computabile dei dipendenti è inferiore alla soglia.

  • Accolto
    Mancata valutazione di illecito professionale da casellario ANAC

    La stazione appaltante non ha valutato la risoluzione contrattuale e la relativa omessa comunicazione. L'incompletezza dell'istruttoria vizia l'aggiudicazione. L'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione dell'aggiudicatario per verificare se i fatti costituiscano grave illecito professionale.

  • Improcedibile
    Avvalimento del requisito premiale A.1 da parte del -OMISSIS- che partecipa alla stessa gara

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'avvalimento premiale per il criterio A.1 non era ammesso dalla lex specialis. Pertanto, il contratto di avvalimento non poteva comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al ricorrente.

  • Improcedibile
    Nullità del contratto di avvalimento per mancata indicazione di risorse umane e materiali

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'avvalimento premiale per il criterio A.1 non era ammesso dalla lex specialis. Pertanto, il contratto di avvalimento non poteva comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al ricorrente.

  • Improcedibile
    Nullità del contratto di avvalimento per mancata previsione di compenso economico

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'avvalimento premiale per il criterio A.1 non era ammesso dalla lex specialis. Pertanto, il contratto di avvalimento non poteva comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 1464
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1464
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo