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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa MAINO Parte_1
contro
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania FAGGIO ed Elena CP_1
BASSAN
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)il minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo la Persona_1
regola dell'affido condiviso e collocato in via prevalente presso la madre;
b)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
fino al 4.7.2025
-un week end ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 10 fino alla domenica alle ore 21;
-tutti i mercoledì dalle 15,30 alle 21;
dal 5.7.2025 in poi
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 14 fino alla domenica alle ore 21;
-nelle settimane in cui il week end spetta alla madre, il mercoledì dalle 15,30 alle 21;
-il 24 Dicembre starà sempre con la madre;
Per_1
-il 25 Dicembre starà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni Per_1
dispari;
-il 26 Dicembre starà con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni Per_1
pari;
- il primo Gennaio starà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni Per_1
dispari;
-il giorno di Pasqua starà con il padre negli anni pari e con la madre negli Per_1
anni dispari;
-il giorno di Pasquetta starà con il padre negli anni dispari e con la madre Per_1
negli anni pari;
2 -il 25 Aprile starà sempre con la madre ed il primo Maggio sempre con il Per_1
padre
-durante l'estate starà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi;
Per_1
c) contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 400 Parte_1
(annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT) da versare a entro CP_1
l'ultimo giorno di ogni mese;
d)le spese straordinarie relative al figlio, come da protocollo del Tribunale Vicenza,
saranno a carico dei genitori al 50%;
e)assegno unico e detrazioni fiscali al 50%;
f)la madre potrà telefonare al figlio quando è con il padre una volta al giorno verso le ore 20;
g) rinuncia a chiedere alla controparte la rivalutazione ISTAT sugli CP_1
assegni pregressi;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 13.11.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Vicenza il 25.4.2013; che il matrimonio era entrato in CP_1
irreversibile crisi e che con decreto in data 21.12.2018 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 30.1.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da
3 quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 4.4.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 21.12.2018 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Vicenza il 25.4.2013, alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, parte II, serie A, anno 2013;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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