Articolo 2 della Legge 13 luglio 1965, n. 891
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 agosto 1965
Art. 2.
Le norme delegate dovranno stabilire:
a) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessita' e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;
6) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attivita' di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;
c) lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di queste ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione.
Sara' tenuto conto della necessita' di assicurare la congruita' e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestivita' nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione.
Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attivita' di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni i internazionali, sara' prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.
Entrata in vigore il 14 agosto 1965