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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8835/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappr. e dif. dall'Avv. Paolo PINCELLI, giusta procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. , rappr. Controparte_1 C.F._2
e dif. dagli Avv.ti Francesca Martina MARCHI e Salvatore CAIRONE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione in esito all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 27/08/2024, ha chiesto a questo Parte_1 Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
a Piedimonte EO il 20/04/1991, dal quale, il 03.08.1993, è nata la figlia
[...] Per_1
Ha esposto la ricorrente di essersi separata dal marito, giusta sentenza n. 669 del Tribunale di
Ferrara emessa in data 15/01/2008 e passata in giudicato in data 29/06/2009, e che dopo la separazione i coniugi non hanno più ripreso, neppure saltuariamente, la convivenza, non essendovi possibilità di riconciliazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/12/2024, si è costituito , Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio.
All'udienza di comparizione del 27/01/2025, il giudice delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente e considerata la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa sull'unica questione controversa, avendo ognuna insistito per ottenerne la refusione dall'altra, nonostante l'assenza di questioni ulteriori rispetto alla domanda di divorzio;
i difensori, precisate le conclusioni e reiterate le contrapposte richieste limitatamente alle spese di lite, hanno discusso la causa chiedendone la decisione, e il giudice ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 669/08 resa dal Tribunale di Ferrara il
15/01/2008 e passata in giudicato in data 29/06/2009.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande, ad eccezione di quella sulle spese di lite, essendo l'unica figlia dei coniugi già maggiorenne ed economicamente indipendente, per come è pacifico.
Orbene, ritiene il collegio che le spese debbano essere integralmente compensate, in considerazione della domanda di status, che non ammette soccombenza: la responsabilità per le spese ha fondamento nel c.d. principio di causalità, secondo il quale la parte soccombente va identificata con quella che ha dato origine al fatto causativo del giudizio ed è cosa diversa dalle ragioni per le quali nella fattispecie una delle due parti non avrebbe aderito o dato seguito all'invito rivoltole dall'altra di presentare domanda congiunta di divorzio e di chiedere contestualmente la trattazione del procedimento mediante deposito di note ex art. 473-bis.51, 1° comma, ultima parte,
c.p.c. (così da non dover comparire personalmente), trattandosi di una mera facoltà riconosciuta dal legislatore - da cui non può evidentemente scaturirne un obbligo - fermo restando il carattere necessitato della pronuncia giudiziale ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8835/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Piedimonte EO (CT) il 20/04/1991, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Piedimonte EO (CT) al n. 5, parte 2, serie A, anno
1991; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piedimonte EO (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente