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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44863/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44863/2022
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. GALARDO MAURIZIO, Parte_1 oggi sostituito dall'avv. Angelica Perfetto.
Per nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Il Giudice invita alla discussione.
Il procuratore di parte attrice si riporta al proprio atto e precisa le conclusioni come da atto di citazione.
Successivamente alla discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44863/2022 promossa da:
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GALARDO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO DE GRANITA 14 SALERNO presso il difensore
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 14.1.2020 conviene in giudizio CP_1 [...]
proponendo opposizione avverso l'avviso di intimazione n. AVI2019000082681 del Controparte_2
15/10/2019 in considerazione:
- della mancanza di un valido titolo legittimante la richiesta di pagamento, non essendogli pervenuta alcuna notifica degli atti presupposti, come i verbali di accertamento delle violazioni al cds o una intimazione al pagamento;
- dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Il giudizio viene definito con la sentenza n. 4610/22 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data
10.5.2022, con la quale viene accolta l'opposizione.
Avverso la decisione (in seguito propone appello, evidenziando una Parte_2 Pt_1
serie di irregolarità procedurali e amministrative nel giudizio di primo grado, che hanno portato a ritenere erroneamente contumace la società, invece ritualmente costituitasi. Rinnova pertanto pagina 2 di 5 l'eccezione di incompetenza per territorio già formulata nella originaria comparsa di costituzione, il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la infondatezza nel merito delle argomentazioni dell'attore.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
***
L'appellante allega di essersi ritualmente costituita nel giudizio di primo grado, ma di essere stata erroneamente considerata contumace. Si rileva in proposito che:
- l'atto di citazione di indica, quale data d'udienza, quella del 19.3.2020; CP_1
- dal fascicolo di primo grado, prodotto dall'appellante, risulta il deposito della propria comparsa di costituzione nel giudizio promosso da , con timbro di accettazione della cancelleria CP_1
presso il Giudice di Pace riportante la data del 31.7.2020;
- dall'estratto del sito “Servizi online Giudice di pace”, relativamente al procedimento N. 15438/2020
R.G., risultano:
1) l'iscrizione a ruolo in data 20.5.2020;
2) l'indicazione del 5.6.2020 quale prima udienza;
3) la sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo;
4) successive rifissazioni della prima udienza senza alcuna attività processuale;
5) definitiva fissazione della data per la prima udienza al 12.1.2022;
- dal verbale d'udienza, risulta che:
1) in tale data il giudice attesta che nessuno è comparso e rinvia all'udienza del 26.1.2022;
2) il 26.1.2022 compare il solo procuratore dell'attore; segue rinvio all'udienza del 10.5.2022;
3) anche il 10.5.2022 compare solo il procuratore dell'attore;
4) il giudice, dopo aver dato atto della regolarità della notifica alla società convenuta, non comparsa e non costituitasi in giudizio, ne dichiara la contumacia e trattiene la causa in decisione;
- la copertina del fascicolo relativo al giudizio di primo grado N. 15438/2020 R.G. indica quale giudice la Dott.ssa Manzoni e quali parti quelle del presente giudizio;
ciò conformemente alle indicazioni ricavabili dallo storico del fascicolo estratto da “Servizi online Giudice di pace”;
- diversamente, la copertina del fascicolo N. 14252/2020 R.G. Giudice di Pace riporta parti originariamente e parzialmente diverse e l'indicazione di un giudice diverso da quello assegnatario del procedimento correttamente individuato;
- la comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio è riferita all'intimazione di pagamento N. n.
AVI2019000082681, cioè l'intimazione presa in considerazione dal giudice che ha redatto la sentenza pagina 3 di 5 di primo grado;
nella sentenza si dà però erroneamente atto della mancata costituzione in giudizio di invece ritualmente costituitasi, come da attestazione di deposito già citata. Pt_1
I dati documentali sopra esposti consentono quindi di concludere che:
- ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2
- quest'ultima si è tempestivamente costituita in giudizio;
- è stata erroneamente ritenuta contumace;
- non sono state esaminate dal giudice di prime cure le eccezioni dalla stessa sollevate.
***
Deve essere esaminata la prima di tali eccezioni, inerente l'incompetenza per territorio del giudice originariamente adito.
Nel giudizio di primo grado aveva tempestivamente sollevato l'eccezione Controparte_2
di competenza per territorio, ritenendo competente il Giudice di Pace di Torino.
Si rileva in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha esposto il principio in base al quale, in tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore;
ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale, in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace, torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore (Cass. ord. 3156/2017, Cass. 40561/2021).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si rileva che:
- le violazioni sono state accertate e le ingiunzioni sono state emesse dalla Polizia Municipale di
Torino;
- l'avviso di intimazione oggetto di opposizione è stato emesso da con sede legale in Torino. Pt_1
Alla luce del complesso degli elementi di valutazione sopra riportati, la competenza deve radicarsi avanti il Giudice di Pace di Torino, restando impregiudicata ogni valutazione sugli ulteriori aspetti dedotti in giudizio.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da e del limitato oggetto di valutazione nella presente sede. Pt_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza, così dispone:
1) Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Giudice di Pace di Torino.
2) Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative alla presente fase processuale, CP_1 liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44863/2022
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. GALARDO MAURIZIO, Parte_1 oggi sostituito dall'avv. Angelica Perfetto.
Per nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Il Giudice invita alla discussione.
Il procuratore di parte attrice si riporta al proprio atto e precisa le conclusioni come da atto di citazione.
Successivamente alla discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44863/2022 promossa da:
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GALARDO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO DE GRANITA 14 SALERNO presso il difensore
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 14.1.2020 conviene in giudizio CP_1 [...]
proponendo opposizione avverso l'avviso di intimazione n. AVI2019000082681 del Controparte_2
15/10/2019 in considerazione:
- della mancanza di un valido titolo legittimante la richiesta di pagamento, non essendogli pervenuta alcuna notifica degli atti presupposti, come i verbali di accertamento delle violazioni al cds o una intimazione al pagamento;
- dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Il giudizio viene definito con la sentenza n. 4610/22 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data
10.5.2022, con la quale viene accolta l'opposizione.
Avverso la decisione (in seguito propone appello, evidenziando una Parte_2 Pt_1
serie di irregolarità procedurali e amministrative nel giudizio di primo grado, che hanno portato a ritenere erroneamente contumace la società, invece ritualmente costituitasi. Rinnova pertanto pagina 2 di 5 l'eccezione di incompetenza per territorio già formulata nella originaria comparsa di costituzione, il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la infondatezza nel merito delle argomentazioni dell'attore.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
***
L'appellante allega di essersi ritualmente costituita nel giudizio di primo grado, ma di essere stata erroneamente considerata contumace. Si rileva in proposito che:
- l'atto di citazione di indica, quale data d'udienza, quella del 19.3.2020; CP_1
- dal fascicolo di primo grado, prodotto dall'appellante, risulta il deposito della propria comparsa di costituzione nel giudizio promosso da , con timbro di accettazione della cancelleria CP_1
presso il Giudice di Pace riportante la data del 31.7.2020;
- dall'estratto del sito “Servizi online Giudice di pace”, relativamente al procedimento N. 15438/2020
R.G., risultano:
1) l'iscrizione a ruolo in data 20.5.2020;
2) l'indicazione del 5.6.2020 quale prima udienza;
3) la sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo;
4) successive rifissazioni della prima udienza senza alcuna attività processuale;
5) definitiva fissazione della data per la prima udienza al 12.1.2022;
- dal verbale d'udienza, risulta che:
1) in tale data il giudice attesta che nessuno è comparso e rinvia all'udienza del 26.1.2022;
2) il 26.1.2022 compare il solo procuratore dell'attore; segue rinvio all'udienza del 10.5.2022;
3) anche il 10.5.2022 compare solo il procuratore dell'attore;
4) il giudice, dopo aver dato atto della regolarità della notifica alla società convenuta, non comparsa e non costituitasi in giudizio, ne dichiara la contumacia e trattiene la causa in decisione;
- la copertina del fascicolo relativo al giudizio di primo grado N. 15438/2020 R.G. indica quale giudice la Dott.ssa Manzoni e quali parti quelle del presente giudizio;
ciò conformemente alle indicazioni ricavabili dallo storico del fascicolo estratto da “Servizi online Giudice di pace”;
- diversamente, la copertina del fascicolo N. 14252/2020 R.G. Giudice di Pace riporta parti originariamente e parzialmente diverse e l'indicazione di un giudice diverso da quello assegnatario del procedimento correttamente individuato;
- la comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio è riferita all'intimazione di pagamento N. n.
AVI2019000082681, cioè l'intimazione presa in considerazione dal giudice che ha redatto la sentenza pagina 3 di 5 di primo grado;
nella sentenza si dà però erroneamente atto della mancata costituzione in giudizio di invece ritualmente costituitasi, come da attestazione di deposito già citata. Pt_1
I dati documentali sopra esposti consentono quindi di concludere che:
- ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2
- quest'ultima si è tempestivamente costituita in giudizio;
- è stata erroneamente ritenuta contumace;
- non sono state esaminate dal giudice di prime cure le eccezioni dalla stessa sollevate.
***
Deve essere esaminata la prima di tali eccezioni, inerente l'incompetenza per territorio del giudice originariamente adito.
Nel giudizio di primo grado aveva tempestivamente sollevato l'eccezione Controparte_2
di competenza per territorio, ritenendo competente il Giudice di Pace di Torino.
Si rileva in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha esposto il principio in base al quale, in tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore;
ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale, in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace, torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore (Cass. ord. 3156/2017, Cass. 40561/2021).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si rileva che:
- le violazioni sono state accertate e le ingiunzioni sono state emesse dalla Polizia Municipale di
Torino;
- l'avviso di intimazione oggetto di opposizione è stato emesso da con sede legale in Torino. Pt_1
Alla luce del complesso degli elementi di valutazione sopra riportati, la competenza deve radicarsi avanti il Giudice di Pace di Torino, restando impregiudicata ogni valutazione sugli ulteriori aspetti dedotti in giudizio.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da e del limitato oggetto di valutazione nella presente sede. Pt_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza, così dispone:
1) Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Giudice di Pace di Torino.
2) Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative alla presente fase processuale, CP_1 liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
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