Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
2354/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/2024 EL Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Annalisa Liberale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre
Annunziata (Na) alla via Mauro Morrone n. 32
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 9.04.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate, a parziale modifica degli iniziali accordi convenuti in sede di ricorso.
Il P.M., in data 02.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Torre Annunziata in data 30.07.1988, optando per il regime patrimoniale ELla comunione dei beni, nel corso EL quale, in data 23.06.1993, è nato un figlio, Per_1
1
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno proposto il presente procedimento.
Hanno, inoltre, allegato che è un libero professionista esercitando l'attività di Parte_1 odontotecnico, mentre , casalinga, percepisce l'importo di euro 300,00 circa, essendo Parte_2
percettrice di invalidità civile al 75%; di essere comproprietari ELla casa familiare sita in Torre EL
RE alla via Pagliarone n. 18/A.
Pertanto, previa richiesta di sostituire l'udienza di comparizione personale con deposito di note scritte, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti nel ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ordinanza EL 13.02.2025, le parti sono state invitate a fornire chiarimenti e, eventualmente, a modificare gli accordi tenuto conto che alcuna regolamentazione poteva essere prevista per l'affido, la collocazione e il regime di visita da parte EL genitore non collocatario, essendo il figlio maggiorenne;
e che non poteva essere previsto, in assenza di specifica domanda EL figlio maggiorenne, il versamento diretto ELl'assegno in suo favore.
Pertanto, avendo le parti recepito i rilievi EL tribunale, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. EL
10.04.2025 depositata in sostituzione ELl'udienza EL 9.10.2024, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, ancora una volta, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni, così come modificate in data 07.04.2025 e riportate in dispositivo, possono essere omologate, in quanto non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03.07.1964, e , nata a [...] il [...], alle condizioni pattuite con note scritte Parte_2
depositate in data 07.04.2025 e di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Torre EL RE (NA), alla via Pagliarone n. 18/A, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il marito continuerà a mantenere altrove la residenza, come già fatto;
2 3) si impegna a trasferire alla sig.ra il 50% ELla quota in capo a sé Parte_1 Parte_2 spettante ELl'immobile adibito a casa coniugale, a titolo di mantenimento una tantum da stipularsi a mezzo atto notarile di cui si assicura il compimento a seguito di sentenza di separazione;
4) il sig. verserà direttamente alla sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1 Parte_2
maggiorenne economicamente non autosufficiente, entro il giorno 5 (cinque) di ogni Per_1
mese, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT a decorrere dall'anno successivo dalla sottoscrizione ELl'accordo di separazione e corrisponderà in via esclusiva, altresì, il pagamento ELle spese universitarie e mediche non coperte dal S.S.N., previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
5) i coniugi, essendo ogni altro rapporto bonariamente transatto, con la sottoscrizione EL ricorso, hanno riconosciuto e dato atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale;
6) per tutto quanto non previsto nell'accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 182 parte II, S.A dei registri di matrimonio EL Comune di Torre Annunziata ELl'anno 1988);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio EL 7.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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