CA
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2024, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2044 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: contratto di subappalto e vertente
TRA
(C.F. , in persona del presidente in carica , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Michelangelo n. 71 presso gli avv.ti Alfredo Affaitati (C.F.
[...]
) ed Eleonora Paracuollo (C.F.: dai quali è rappresentata e difesa in C.F._1 CodiceFiscale_2
virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
(P. Iva , già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
tempore , elettivamente domiciliata in Casoria alla via Salvator Rosa n. 6 presso l'avv. Controparte_3
Giovanni Lauro (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti prodotta CodiceFiscale_3
in allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in appello.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'appellante, a mezzo dello scrivente difensore, con le Parte_3
presenti note si riporta integralmente alle domande, difese ed allegazioni di cui all'atto di appello e precedenti
verbali chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
impugna le avverse conclusioni e chiede che
pagina 1 di 13 la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE: “La scrivente difesa si riporta integralmente a tutti i
propri scritti difensivi, anche a quelli relativi al fascicolo di primo grado, ai verbali di udienza, a tutta la
documentazione prodotta in atti ed alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione, che
qui si abbiano per ripetute ed integralmente trascritte, ed insiste per l'integrale accoglimento delle stesse.
Chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.08.2015 la ha riferito di aver stipulato un contratto Controparte_2
di appalto con la proprietaria di un'area edificabile sita in Napoli - Controparte_4 [...]
alla traversa B. Quaranta n. 11/B, avente per oggetto la costruzione di 30 appartamenti e di 32 box CP_4
auto. Successivamente, in data 04.11.11, l'istante aveva poi stipulato con la l. un Parte_1
contratto di subappalto relativo all'effettuazione di detto intervento edile per il corrispettivo a corpo di €
2.250.000 da versare in base a stati di avanzamento dei lavori da emettere al raggiungimento dell'importo minimo di € 400.000,00 e con previsione di un termine di consegna dell'opera finita di 24 mesi.
Ha ancora riferito l'istante che la non essendo in grado di sostenere l'onere economico dei lavori Pt_1
subappaltati, chiedeva ed otteneva il riconoscimento di un acconto di € 200.000,00 prima del raggiungimento dell'importo minimo di € 400.000,00 previsto per la liquidazione del primo SAL ed altrettanto faceva prima del raggiungimento dell'importo stabilito per l'emissione del secondo SAL.
La ometteva inoltre il pagamento di forniture di calcestruzzo per € 200.000,00 e sospendeva più Pt_1
volte ingiustificatamente i lavori per cui l'attrice, in data 10.01.2013, la diffidava al rilascio del cantiere che avveniva il 15.01.2013 previa redazione, in contraddittorio, di un verbale di consistenza volto a fotografare lo stato dell'intervento. A questo punto la a causa dei ritardi accumulati per gli Controparte_4
inadempimenti della chiedeva ed otteneva lo scioglimento del contratto di appalto stipulato con Parte_1
la che, per evitare problemi, rinunziava alla trattenuta di garanzia del 10% operata della Controparte_2
committente sui lavori e provvedeva a proprie spese ad effettuare interventi di impermeabilizzazione non eseguiti dalla che stavano dando luogo ad infiltrazioni con conseguente ammaloramento dei ferri delle Pt_1
strutture.
Tanto premesso l'esponente ha convenuto la innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo al Parte_1
pagina 2 di 13 giudice adito di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto stipulato con la società
convenuta e di condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 434.363,27 di cui €
225.000,00 per mancato utile di impresa, € 60.043,00 per le opere volte ad ovviare alle infiltrazione, €
101.080,00 per la rinuncia alla ritenuta a garanzia ed € 48.240,00 per le penali applicatele dalla committente.
Nelle more, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi allo stesso tribunale, la
[...]
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del provvedimento monitorio n. 6858/2016 del 30.09.16, notificato il Pt_1
21.10.16, con cui veniva ingiunto alla il pagamento della fattura n. 40 del 31.12.2014 Controparte_1
emessa per la somma di € 742.745,51 costituente la differenza tra la somma di € 1.383.745,51, asseritamente corrispondente all'importo dei lavori realizzati alla data di redazione del verbale di consistenza, e la somma di €
641.000,00 di cui ai precedenti due SAL sottoscritti dalla sub-committente e dalla subappaltatrice.
Detto decreto ingiuntivo è stato tempestivamente opposto dalla che, contestata la Controparte_1
debenza della somma ingiunta sulla scorta di una fattura unilateralmente formata, premessa la narrazione dei medesimi fatti di cui all'altro giudizio e formulate le stesse domande in quella sede avanzate, ha citato la
[...]
a comparire innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 06.04.2017 chiedendo la revoca del Pt_1
provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto nonché la condanna della controparte al risarcimento dei danni nella misura già richiesta di € 434.363,27.
In data 05.04.2017, ossia il giorno prima dell'udienza indicata in citazione, si è costituita la che Pt_1
ha dedotto di aver legittimamente sospeso le lavorazioni a causa del mancato pagamento dei primi due SAL nei termini stabiliti rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni:“…6) In definitiva, rigettarsi la proposta
domanda-opposizione, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non supportata da nessun
elemento di prova, confermandosi in ogni sua parte il D.I. opposto e, per l'effetto, 7) Accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento di già in merito al mancato e/o parziale pagamento degli importi Controparte_1 CP_2
di cui al I e II sal, in favore dell'opposto, per violazione dell'art. 3, pag. 5 del contratto di appalto;
8)
Dichiararsi l'inammissibilità nonché l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta, perché identica ad
altra domanda già precedentemente svolta nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli, rg n. 20002/15;
9) In via subordinata, ove non si dovesse ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale proposta,
accertarsi e dichiararsi…che nessun ritardo nell'adempimento delle prestazioni, e quindi nessun
inadempimento, è imputabile all'opposta, per essere invece la L.G. inadempiente rispetto al pagamento del I e II
pagina 3 di 13 sal così come contabilizzati;
10) Emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis e/o ter, provvisoriamente
esecutiva, per il pagamento della ulteriore somma di € 108.394,75, quali somme costituenti le ritenute a
garanzia illegittimamente trattenute, oltre interessi e spese della procedura;
11) Condannarsi, comunque, la
al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 742.745,51 o di quella Controparte_1
maggiore e/o minore somma che dovesse risultare accertata in corso di causa, oltre interessi come richiesti”.
All'esito della prima udienza il giudice assegnatario della causa, sulla premessa che “unico credito certo
e liquido è quello dei SAL nn. 1 e 2”, ha concesso provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto e, pur senza esserne richiesto, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 22.02.2018. Nelle more di tale udienza la ha depositato un'istanza con Controparte_1
allegata documentazione nella quale, facendo presente di non aver provato l'avvenuto pagamento dei SAL 1 e 2
poiché la fattura posta a base della pretesa azionata in via monitoria non concerneva gli stessi, ma l'importo di lavori asseritamente eseguiti in via successiva alla loro emissione, ha chiesto la revoca dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale, ritenendola frutto di un evidente refuso, previa anticipazione dell'udienza fissata.
Detta istanza è stata accolta dal tribunale il quale, nel premettere che “una lettura costituzionalmente
orientata dell'art. 649 c.p.c. impone l'applicazione della norma anche ai decreti resi esecutivi ai sensi dell'art.
648 c.p.c. quanto meno nei casi in cui l'istanza di revoca (rectius sospensione) della provvisoria esecuzione non
si limiti ad un mero riesame nel merito del provvedimento ma denunci specifici errori di diritto o di fatto”, ha sospeso l'esecuzione concessa al decreto ingiuntivo osservando che “da una più attenta lettura del ricorso per
d.i. (…) esso sembra effettivamente riferirsi solo alle somme ulteriori richieste, non contabilizzate nei SAL
suddetti…Le iniziali carenze difensive dell'opponente, pertanto, risultano legittime ed impongono di prendere in
esame la documentazione successivamente prodotta. Orbene, l'opponente ha prodotto documentazione bancaria
attestante l'effettuazione di una serie di bonifici in favore dell'opposta (peraltro non contestati) e l'incasso di
assegni emessi in suo favore;
produce inoltre copie di cambiali girate all'opposta e fatture a suo dire
quietanzate (questi ultimi pagamenti sono invece contestati)…”.
Le due cause, riunite per connessione, sono state rinviate per conclusioni venendo decise con sentenza pubblicata il 18.10.2018 e non notificata che ha così statuito:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 6858/16
emesso in data 30.9.16; 2. rigetta le altre domande;
3. compensa le spese di giudizio”.
pagina 4 di 13 Detta pronuncia è stata così motivata: “…Con il ricorso ed il relativo d.i. n. 6858/16 ha richiesto Pt_1
il pagamento “della complessiva somma di € 742.745,51, giusta fattura n. 40/2014 del 31.12.14, emessa a saldo
delle lavorazioni eseguite per conto della committente - subappaltatrice , giusta contratto di Controparte_2
appalto del 4.11.11 e SAL rilasciati e controfirmati dalla debitrice”.
La suddetta fattura 40/14 risulta emessa per l'importo di € 742.745,51, ottenuto detraendo dalla somma
di € 1.383.745,51 (lavorazioni riferite a tutto il 25.1.13, data del verbale di rilascio del cantiere) quella di €
641.000 (ammontare delle fatture precedenti, “comprensivo di I SAL e successivi acconti II SAL”).
Ne consegue che ha richiesto il pagamento delle lavorazioni ulteriori, non contabilizzate nei SAL Pt_1
1 e 2. COGE, quindi, ammette il pagamento di tali SAL o, comunque, non lo richiede.
Tali lavorazioni ulteriori non sono determinate in quanto il contratto è stipulato a corpo e non esiste
una contabilità dei lavori.
A tal fine è stato redatto in data 15.01.13 un “Verbale di stato di consistenza” in contraddittorio tra le
parti e sottoscritto dall'amministratore di AV , dal d.l. e dal Controparte_5 Controparte_6
presidente di . In tale documento, a seguito della comunicazione dell'atto di risoluzione Controparte_7
contrattuale del 10.1.13, “…si procede alla constatazione delle opere eseguite dalla ” in CP_8
relazione al contratto in esame.
Scrive il d.l. che “Per gli effetti di quanto sopra si specifica come risulta in atti un ultimo SAL
sottoscritto tra le parti in data 2.10.12 per l'importo contabilizzato a tutto il 2.10.12 che viene allegato al
presente verbale, pari complessivamente ad € 688.588,46 che fotografa lo stato dei lavori con le percentuali
delle opere eseguite a tutto il 2.10.12”. Il d.l. procede poi ad elencare e descrivere le opere eseguite e non
comprese nel SAL suddetto (il n. 2), concludendo che “Per ogni punto afferente le opere eseguite vengono
scattate fotografie che una volta stampate vengono allegate al presente verbale in uno coi grafici con
evidenziate le opere eseguite oltre il SAL ultimo”.
Orbene non ha prodotto in giudizio gli allegati al verbale (fotografie e grafici) e, pertanto, non è Pt_1
possibile stabilire quali siano le opere effettuate in aggiunta a quelle indicate nei SAL 1 e 2 e, presumibilmente,
pagate.
Né il loro importo potrebbe essere determinato con una ctu, come richiesto da Nel verbale di Pt_1
constatazione, infatti, tali opere sono indicate in maniera generica e, in assenza degli allegati suddetti, non è
pagina 5 di 13 possibile quantificare il loro importo. La domanda, quindi, non è provata. Ne consegue che l'opposizione va
accolta ed il d.i. opposto va revocato.
Veniamo alla domanda proposta da AV La suddetta richiede il pagamento delle seguenti CP_1
somme: € 225.000 per mancato utile;
€ 60.043 per opere eseguite in sua vece;
€ 101.080 per la rinuncia della
ritenuta a garanzia;
€ 48.240 per penali applicate dalla committente.
Orbene nessuna prova è stata dedotta di quanto affermato. L'unico documento prodotto è un atto di
risoluzione contrattuale stipulato tra e Tale atto è privo di data certa e, quindi, Controparte_1 CP_4
inopponibile al terzo quale è il subappaltatore. Non sappiamo, quindi, se il recesso sia stato effettivamente e
validamente operato.
Non vi è prova che la risoluzione sia effettivamente imputabile a dato che non sappiamo quale Pt_1
fosse il reale stato dei lavori all'atto della risoluzione del contratto di subappalto.
Non vi è prova dell'applicazione di penali né della mancata corresponsione delle ritenute, dato che non
sappiamo quali somme abbia mai versato a Non è possibile stabilire se le opere CP_4 Controparte_1
ulteriori effettuate da AV siano da ricomprendere tra quelle contabilizzate e pagate a dato CP_1 Pt_1
che i lavori non sono mai terminati…In definitiva in assenza di ogni forma di contabilità dei lavori anche questa
domanda va rigettata. Vista la reciproca soccombenza le spese del giudizio vengono compensate.”.
Con atto consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 16.04.2019 ed iscritto a ruolo il 26.04.2019
Pt_ la ha tempestivamente appellato tale decisione indicando quale data di prima udienza Controparte_9
il 16.10.2019 e chiedendo, sulla scorta dei motivi nel prosieguo indicati, di riformarla accogliendo le seguenti conclusioni: “1) confermare la sentenza in relazione alle parti non impugnate;
2) rigettarsi la proposta
opposizione al D.I. n.6858/16, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non supportata da
nessun elemento di prova;
3) confermare in ogni sua parte il DI opposto e per l'effetto condannare la
convenuta/appellata al pagamento di €. 742.745,51 oltre interessi moratori ex D. Leg.vo n.231 del 9/10/2002
come richiesti in ragione delle lavorazioni eseguite;
4) In via gradata condannarsi l'appellata al pagamento
della somma di € 376.745,51 pari alla differenza tra € 742.745,51, importo del D.I., ed € 366.000,00 a titolo di
acconti corrisposti;
5) In ulteriore subordine condannarsi l'appellata al pagamento della somma di €
359.716,00, costituente la differenza tra la somma di € 725.716,00 pari al I e II sal e lavori extra SAL così come
indicati dalla stessa appellata in atti, e gli acconti versati pari ad € 366.000,00; 5) Ancora, in ulteriore
pagina 6 di 13 subordine, la somma che l'Ecc.ma Corte, ad espletata istruttoria, riterrà di giustizia.... Il tutto con vittoria di
spese di causa del doppio grado di giudizio”.
In data 26.09.2018, ossia nel rispetto dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 343 c.p.c.,
si è costituita la che ha chiesto il rigetto del gravame avversario proponendo a sua volta Controparte_1
appello incidentale volto a sentir riformare il capo di pronunzia con cui veniva disposto il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con l'appello principale la deduce che il tribunale non ha correttamente identificato il Parte_1
thema decidendi errando nell'individuazione della causa petendi e del petitum. Con il ricorso per decreto ingiuntivo la si era infatti detta “creditrice della società , con sede in Napoli, Via Pt_1 CP_1 CP_2
Icaro 7, della complessiva somma di € 742.745,51, giusta fattura n. 40/2014 del 31.12.2014, emessa a saldo,
detratti gli acconti percepiti, delle lavorazioni eseguite per conto della committente-subappaltatrice
[...]
, giusta contratto di appalto del 04.11.2011 e SAL rilasciati e controfirmati dalla debitrice”. CP_2
In seguito alla proposizione del giudizio di opposizione, l'istante aveva tuttavia riscontrato che anche le lavorazioni contabilizzate nel primo e nel secondo SAL, per un importo complessivo di € 641.000,00, erano state incassate solo in parte, con ricezione di pagamenti per € 366.000,00, in quanto gli effetti rilasciatile dalla sub-
committente non erano andati a buon fine con conseguente ampliamento dell'oggetto del contendere che finiva con l'essere genericamente rappresentato dal mancato pagamento integrale dei lavori eseguiti come era stato correttamente ritenuto, in via iniziale, dallo stesso tribunale.
Il giudice di primo grado avrebbe pertanto dovuto rigettare l'opposizione, perché non fondata su prova scritta, e confermare il decreto ingiuntivo o, in subordine, procedere all'individuazione della differenza dovuta alla determinandola in complessivi € 742.745,51 di cui € 468.745,51 per le opere eseguite dopo Parte_1
l'emissione del secondo SAL ed € 274.000,00 per la differenza ancora dovuta sul primo e sul secondo SAL.
pagina 7 di 13 Del tutto inopinatamente il giudicante, senza che nessuna delle parti gliene avesse fatto richiesta,
all'esito della prima udienza aveva invece assegnato i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., consentendo in tal modo alla di produrre documenti attestante pretesi pagamenti effettuati in favore della Controparte_1
mentre la causa avrebbe dovuto essere immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni Pt_1
senza concedere detti termini, attraverso i quali era stata di fatto riconosciuta all'opponente una rimessione in termini del tutto illegittima, anche solo per il fatto di non averne fatto istanza, disponendo in ogni caso lo stralcio della documentazione ex adverso depositata.
Non corrisponderebbe inoltre al vero che l'appellante abbia ammesso il pagamento della somma di €
641.000,00 in quanto nella fattura n. 40/2014 posta a base del ricorso per ingiunzione viene semplicemente indicato che dal totale dei lavori eseguiti, pari a € 1.383.745,00, va sottratto, dal punto di vista meramente contabile, l'importo dei precedenti due SAL perché già fatturato. L'importo di 641.000,00 veniva in altri termini sottratto dal totale dei lavori eseguiti, quantificato in € 1.383.745,51, con emissione a saldo della fattura n.
40/2014, non perché detto importo fosse stato corrisposto ma per essere stato già fiscalmente contabilizzato con l'emissione delle fatture n. 6, 15 e 24 del 2012 relative ai SAL 1 e 2.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, era infine senz'altro necessario l'espletamento di una c.t.u. per la quantificazione dei lavori extra SAL eseguiti dalla e di cui al verbale di consistenza perché, a Pt_1
differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, sia l'opponente che l'opposta avevano depositato i grafici e le foto destinati a costituire parte integrante di detto verbale e sulla cui scorta l'ausiliare nominato ben avrebbe potuto procedere all'individuazione delle opere realizzate ed alla determinazione delle somme spettanti alla Pt_1
La con la propria comparsa di risposta contenente appello incidentale, ha invece Controparte_1
ribadito che in sede monitoria la non chiedeva il pagamento dei SAL 1 e 2, calcolando pacificamente i Pt_1
relativi importi come già ricevuti in acconto e perciò detratti dalla fattura n. 40/2014, ed ha dedotto, come già in prime cure, che l'opposta si costituiva nel giudizio di primo grado soltanto il giorno prima della celebrazione dell'udienza indicata nell'atto di opposizione decadendo perciò dalla possibilità di proporre nuove domande.
La comparente ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità che riconosce al giudice la facoltà di invitare le parti a precisare le conclusioni e di assegnare la causa a sentenza anche all'udienza di prima comparizione, se ritiene la stessa matura per la decisione, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini ex pagina 8 di 13 art. 183 co. 6 c.p.c., desumendone, a contrario, che l'istruttore possa ritenere necessario il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e concedere i relativi termini anche qualora le parti non abbiano avanzato una richiesta in tal senso.
Si è inoltre evidenziata la contraddittorietà della posizione della che da un lato contesta la Pt_1
concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. operata dal giudice di prime cure, ritenendola illegittima, e d'altro lato intende beneficiarne.
Con il proposto appello incidentale la ha infine lamentato il mancato accoglimento Controparte_1
delle proprie domande deducendo: a) di aver provato i contenuti del rapporto contrattuale intercorso con la
[...]
attraverso i documenti 4 e 5 allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; b) Controparte_4
di aver fornito evidenza degli inadempimenti contrattuali della attraverso i documenti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Pt_1
allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; c) di aver provato la legittima applicazione delle penali e la loro corretta quantificazione attraverso i documenti n. 10 e 12 allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. (verbale di consegna aree del 09.11.11 con indicazione dei tempi di riconsegna e cronoprogramma;
d) di aver dimostrato l'esistenza dei vizi e delle difformità delle opere eseguite dalla mediante i rilievi Pt_1
fotografici costituenti l'allegato n. 11 delle memorie istruttorie;
e) di aver dimostrato la spesa sostenuta per porre rimedio a detti vizi, e l'incarico in tal senso ricevuto dall' attraverso i documenti 13 e Controparte_4
30 allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; f) di aver provato in maniera precisa le modalità di realizzazione delle opere con la produzione dei documenti da 14 a 28 di detta memoria contenenti le varie tavole strutturali;
g) di aver provato attraverso l'atto di scioglimento contrattuale del 28.01.2013, costituente l'allegato n. 19, di aver rinunziato alla somma di € 101.080,27 oltre IVA, dovutale per le ritenute di garanzia del 10%,
assumendosi la responsabilità dei danni arrecati alla per la mancata realizzazione Controparte_4
dell'opera nei termini contrattualmente pattuiti. A torto il tribunale avrebbe pertanto affermato, nonostante la copiosa documentazione in atti, che nessuna prova è stata fornita.
§§§§§§
Entrambi gli appelli proposti meritano di essere rigettati. Per quel che attiene all'appello principale va infatti dato atto che né in sede monitoria né costituendosi nel giudizio di opposizione la ha Parte_1
chiesto il pagamento degli importi di cui alle lavorazioni contabilizzate nei SAL n. 1 e 2.
Con il ricorso per ingiunzione è stata invero formulata la testuale richiesta di pagamento “della
pagina 9 di 13 complessiva somma di € 742.745,51, giusta fattura n. 40/2014 del 31.12.2014, emessa a saldo, detratti gli
acconti percepiti, delle lavorazioni eseguite per conto della committente-subappaltatrice ” Controparte_2
allegando alla domanda detto documento contabile in cui si legge che l'importo di € 742.745,51 è rappresentato dalla differenza tra la somma di € 1.383.745,51, costituente il “Saldo lavorazioni riferite a tutto il 25/01/2013 -
data del verbale di rilascio” e quella di € 641.000,00 di cui ai precedenti due SAL emessi in contraddittorio.
Anche con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla non ha poi richiesto il pagamento di detti SAL, come chiaramente si evince Parte_4 Pt_1
dalle conclusioni in quella sede rassegnate e che sono state riportate tra virgolette alle pagine 3 e 4 della presente decisione, essendosi l'opposta limitata a dedurre che “neppure i pagamenti del 1° e 2° SAL venivano provati
dalla stessa controparte, la quale non ha indicato neppure le date dei presunti pagamenti” con la conseguenza che “nessun ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla è imputabile alla stessa atteso Pt_1
che, in forza di quanto stabilito dall'art. 3, pag. 05 del contratto di appalto la subappaltatrice poteva sospendere
le lavorazioni a seguito del mancato pagamento dei SAL nei termini pattuiti contrattualmente, non avendo
peraltro ricevuto i pagamenti secondo le modalità convenute…”.
L'opposta si è dunque limitata a formulare l'exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1461 c.c., al solo evidente scopo di paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto avanzata in via riconvenzionale dalla s.r.l. AV deducendo di aver legittimamente CP_1
interrotto i lavori a fronte del mancato pagamento dei SAL. Non è pertanto vero che l'autore della sentenza impugnata abbia errato nell'individuazione del thema decidendi essendosi piuttosto verificato un fraintendimento nel momento in cui fu concessa provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto.
Quand'anche poi si volesse dare per assodato, solo in via di ipotesi, che costituendosi nel giudizio di opposizione la ha ampliato l'originario thema decidendi, chiedendo anche il pagamento dei due Pt_1
precedenti SAL (e ciò benché non abbia minimamente accennato in quella sede né all'importo tuttora dovutole per detta causale né alla ricezione in pagamento di effetti non andati a buon fine), tale nuova domanda andrebbe ritenuta senz'altro inammissibile, come è stato correttamente eccepito dalla essendosi Controparte_1
l'opposta costituita tardivamente soltanto in data 05.05.2017 e cioè il giorno prima della celebrazione della prima udienza indicata nell'atto di opposizione.
E' infatti solo con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata che il convenuto pagina 10 di 13 opposto può proporre una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, rispondendo una tale opzione a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute dall'art. 183 c.p.c., nel giudizio ordinario, all'attore in senso formale e sostanziale (per tale principio cfr. cass. n.
32933/2023, cass. n. 27183/2023 e cass. n. 9633/2022).
L'appellante principale è invece nel giusto allorché afferma che i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.,
in mancanza di una richiesta di parte, non potevano essere assegnati d'ufficio dal tribunale all'esito della prima udienza, richiedendo per tale motivo “lo stralcio dal presente procedimento di tutti i documenti irritualmente
depositati dalla difesa della L.G.” dopo la sua celebrazione, anche se poi, cadendo in contraddizione, la Pt_1
afferma che ben poteva essere disposta una c.t.u. per determinare il credito per i lavori extra SAL di cui al verbale di consistenza in quanto “sia parte opposta che parte opponente hanno depositato sia i grafici che le
schede tecniche nonché le foto dei lavori extra SAL eseguiti in forza delle quali l'ausiliario del giudice (CTU),
avrebbe potuto e potrà, in maniera piuttosto semplice, provvedere alla quantificazione delle opere realizzate”.
La copia del “verbale consistenza con indicazione dei lavori fuori SAL” costituente l'allegato n. 5 della produzione depositata in cancelleria dalla il 05.04.17 non è infatti corredata né dai grafici, né dalle schede Pt_1
tecniche né dalle foto in essa menzionate ed allo stesso modo i rilievi fotografici e le tavole strutturali di cui parla la nella comparsa di costituzione e risposta in appello, individuandoli numericamente, Controparte_1
sono tutti allegati della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata in prime cure.
Ciò premesso, occorre passare a rilevare come il disposto dell'183 c.p.c. tende a concentrare tutta l'attività assertiva, deduttiva e probatoria delle parti (formulazione di domande ed eccezioni, produzione di documenti e formulazione di richieste istruttorie) nell'udienza di prima comparizione e trattazione prevedendo un'appendice scritta di natura solo eventuale di detta udienza il cui svolgimento è rimesso alla valutazione delle esigenze difensive compiuta dalle parti le quali possono o meno ravvisarne l'esigenza al fine di operare aggiustamenti delle rispettive posizioni e procedere ad integrazioni documentali o delle richieste di istruttoria pagina 11 di 13 orale. L'art. 183 co. 6 c.p.c. stabilisce infatti testualmente che: “Se richiesto, il giudice concede alle parti i
seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di
ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre
le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione di mezzi di
prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova
contraria”. La scansione procedimentale in questione non è dunque riconducibile a ragioni di ordine pubblico e nemmeno si impone come necessaria ed inderogabile al ricorrere di una richiesta di parte.
La richiesta dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. formulata dalle parti nel corso dell'udienza di prima comparizione e trattazione non impedisce infatti al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare immediatamente le conclusioni assegnando la causa in decisione, così come espressamente previsto dagli artt. 187 co. 1 c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in quanto ogni diversa interpretazione delle norme appena richiamate, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. in termini cass. n. 32577/2023 e n. 7474/2017). A
maggior ragione occorre dunque ritenere che, se i contendenti non formulano all'esito della prima udienza una richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., operando in tal modo un'implicita rinuncia alla facoltà processuale di integrare le difese e le prove già fornite e mostrando di ritenere superfluo il ricorso all'eventuale appendice di trattazione scritta, al giudice sarà impedito di concedere ex officio i suddetti termini sostituendo la propria valutazione a quella delle parti ed interferendo in tal modo nel loro potere dispositivo come pure sul regime inderogabile delle preclusioni.
L'inderogabilità di tale regime è infatti predicabile non solo rispetto alle preclusioni già verificatesi, per le quali non è possibile configurare deroghe o sanatorie, ma anche rispetto a quelle che si determinano per effetto dell'accordo delle parti e della loro implicita rinuncia a facoltà processuali di cui è ben possibile disporre a fronte dello schema procedimentale delineato dal legislatore che individua il loro esercizio come solo eventuale.
Diversamente da quanto afferma la non si può dunque richiamare il potere del Controparte_1
giudice di invitare le parti a precisare immediatamente le conclusioni, nonostante la richiesta dei termini ex art.
pagina 12 di 13 termini. Detto potere ha infatti un ben preciso fondamento normativo, costituito dagli artt. 187 c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., espressivi del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, mentre affermare che il giudice può concedere d'ufficio i suddetti termini equivale a violare una regola cardine dell'ordinamento civilistico, ossia il principio dispositivo codificato nell'art. 115 c.p.c. il quale impone al giudice di decidere iuxta
alligata et probata, vietandogli di interferire nella volontà delle parti e di sovrascrivere le loro decisioni nonostante si verta in materia di diritti disponibili la cui tutela è rimessa alle scelte degli interessati.
Anche l'appello incidentale della proposto sollecitando l'esame di documenti Controparte_1
irritualmente acquisiti al processo, va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di appello, stante la reciproca soccombenza, vengono dichiarate interamente compensate tra le parti.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, tanto a carico della quanto a Parte_1
carico della della sanzione prevista ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n 115 e che Controparte_1
ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione anche incidentale rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8984/2018, pubblicata in data 18.10.2018, Controparte_1
dichiarando le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al contributo Parte_1
unificato dovuto per proporre l'appello principale.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al contributo unificato Controparte_1
dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 27.06.2024
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 co. 6 c.p.c. avanzata dai contendenti, per desumerne, a contrario, la concedibilità anche d'ufficio di detti