TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 141
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento

    Non risulta dagli atti di causa che la sentenza ottemperanda sia stata eseguita. Pertanto, si ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato.

  • Accolto
    Necessità di un commissario per l'esecuzione coattiva

    Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.

  • Accolto
    Ritardo nel pagamento del dovuto

    Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento di quanto dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 141
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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