TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 14/04/2026, n. 6743
TAR
Decreto cautelare 21 febbraio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che la revoca sia legittima in base agli elementi fattuali e giuridici in essere al momento dell'emissione del provvedimento. La commissione di reati sintomatici del legame con realtà criminali (art. 648 ter c.p. aggravato) costituisce una causa di revoca di per sé sufficiente. Inoltre, l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 8/1991 (mancata denuncia di disponibilità finanziaria e percezione di cospicui redditi da locazione incompatibili con la richiesta del sussidio) è stata ritenuta prevalente sull'interesse dello Stato ad avvalersi della collaborazione. La richiesta di revoca proveniente dalla stessa Procura che aveva richiesto l'ammissione alla misura è considerata dirimente.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è respinta per l'assenza del requisito dell'ingiustizia dell'asserito danno, dato che il provvedimento di revoca è stato ritenuto legittimo. Il danno, inoltre, non è stato concretamente provato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 14/04/2026, n. 6743
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6743
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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