Decreto cautelare 21 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 14/04/2026, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02921/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2921 del -OMISSIS-23, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Riccio, Maria Karen Garrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con la stessa ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento Stralcio del verbale di riunione del 26 ottobre -OMISSIS-22 adottato dalla Commissione Centrale ex art. 10 Legge 15.03.1991 n. 82 – Ministero dell'Interno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio -OMISSIS-26 il consigliere LL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 17 febbraio -OMISSIS-e depositato il successivo giorno -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, già beneficiario delle speciali misure di protezione disposte ai sensi della legge n. 89\1991 in favore dei collaboratori di giustizia, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il provvedimento derivante dal verbale di riunione del 26 ottobre -OMISSIS-22 adottato dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. 15.03.1991 n. 82 presso il Ministero dell’Interno, con il quale è stata adottata a suo carico la revoca del programma di protezione a causa del riscontro di svariate condotte costituenti reati finanziari e legati al gioco illegale e per la rilevata percezione di elevati redditi da locazione.
In particolare, il provvedimento impugnato ha rilevato, dalla nota datata 4 ottobre -OMISSIS-22 della Procura della Repubblica di Catania, la sussistenza, emersa nel corso di un procedimento penale per svariati reati contemplati nell’art. 13 quater L. 82\1991, di svariate cause ostative alla prosecuzione del programma di protezione.
Oltre che la probabile commissione di reati comportanti la revoca, la detta nota ha infatti rilevato le seguenti cause di revoca c.d. secondarie:
- omessa comunicazione di disponibilità finanziarie attraverso società estere per circa 100.000,00 euro;
- esistenza di stabili rapporti con persona “verosimilmente inserita in contesti di sfruttamento della prostituzione” da cui avrebbe ricevuto offerte di collaborare in attività di riciclaggio, che egli avrebbe comunque respinte;
- reiterata comunicazione a terzi del proprio domicilio, senza successiva comunicazione al Servizio competente, con la conseguente compromissione della segretezza della località protetta;
- omessa comunicazione al Servizio di due procedimenti penali per riciclaggio aperti a suo carico da Autorità Giudiziaria estera;
- richiesta (con esito positivo) del prescritto sussidio, malgrado la percezione di redditi da locazione mensili pari a circa 4.000,00 euro.
Il provvedimento, inoltre, dopo avere passato in rassegna le cause c.d. primarie (che non abbisognano di valutazione comparativa degli interessi in gioco, operata a monte dal legislatore in presenza di determinate condotte delittuose) e quelle c.d. secondarie (che invece danno luogo a tale valutazione) di revoca della misura contemplate dall’art. 13 quater L. 82\1991, valorizza la circostanza per cui la proposta di revoca è pervenuta dalla medesima Procura della Repubblica che aveva richiesto l’ammissione dell’interessato alla misura di protezione, deducendone essere venuto meno l’interesse dello Stato alla collaborazione; infine, la Commissione pone l’accento sulla riscontrata violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sottesi al programma di protezione.
2. – Il ricorso è affidato ad un solo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 9-13 quater del d.l. n. 8 del 1991 convertito in legge n. 82 del 1991 nonchè degli artt. 1-11 del d.m. del 23 aprile -OMISSIS-04 n. 161 ovvero eccesso di potere per difetto e genericità della motivazione, per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta nonchè disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e degli artt. 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Costituzione”.
Il ricorrente evidenzia, innanzitutto, il ruolo fondamentale che egli avrebbe rivestito, quale collaboratore di giustizia, in numerosi processi condotti a carico di rilevantissimi esponenti della criminalità organizzata, in quanto le informazioni da lui propalate hanno trovato riscontro in svariate sentenze di condanna definitive.
Sostiene, inoltre, che, in caso di revoca del programma di protezione, sussisterebbero gravi minacce per la sua vita e la sua incolumità personale.
Contesta, pertanto, sia la mancanza di autonomo accertamento di tali circostanze e del relativo bilanciamento, nonché la violazione dell’art. 13 quater della L. n. 82\1991comma secondo per cui “nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9”.
Assume, poi, la mancata autonoma valutazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione procedente.
Contesta, quindi, di avere commesso reati nell’ambito del gioco illegale in quanto le attività economiche che egli avrebbe condotto (apertura di agenzie di scommesse, con relativa assunzione di persone a lui vicine) non sarebbero a lui ascrivibili, bensì all’amministratore giudiziario della società in passato a lui riconducibile; tanto che l’assunzione di un suo stretto congiunto da parte di tale società sarebbe stata autorizzata dall’Autorità Giudiziaria.
Contesta altresì di avere violato gli obblighi di mimetizzazione correlati al programma di protezione, in quanto il disvelamento del domicilio in tale ambito assegnatogli sarebbe stato causato da una perquisizione da parte della Polizia Giudiziaria.
Assume, poi, di avere reso noto il suo status di indagato in procedimento penale presso l’A.G. di un Paese straniero, ma di non essere stato autorizzato dalle Autorità italiane a presenziare alle relative attività.
Afferma, ancora, di non avere percepito il sussidio correlato al programma di protezione.
In definitiva, non sussisterebbero le ragioni che, ai sensi dell’art. 13-quater del decreto legge n. 8\1991 conducono alla revoca obbligatoria del programma di protezione; mentre il rilevante ruolo del collaboratore nell’ambito delle indagini in cui egli ha fornito il suo supporto informativo e la non ascrivibilità al medesimo di taluni fatti avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a valutare come recessive le cause di revoca facoltativa.
Egli, peraltro, sarebbe attualmente a piede libero, e in passato avrebbe goduto di benefici nello scontare le pene inflittegli.
Oltre alla domanda di annullamento, il ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei danni che egli avrebbe sofferto per effetto del provvedimento impugnato “per aver legittimamente il ricorrente fatto affidamento nella protezione da parte dell’organo statale ovvero ministeriale; per i disagi arrecati per le violazioni esposte in narrativa; per il legittimo affidamento riposto in atti adottati illegittimamente in quanto lesivi di posizioni giuridiche protette dall’ordinamento nazionale”.
3. – L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.
4. – Con ordinanza n.-OMISSIS-\-OMISSIS-l’istanza cautelare è stata respinta.
5. – In vista della trattazione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del gravame.
6. – In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio -OMISSIS-26 il ricorso è stato posto in decisione.
7. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Come noto, ai sensi dell'art. 13-quater del D.L. n. 8 del 1991, convertito in L. n. 82 del 1991, le speciali misure di protezione possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità, alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti; pertanto, la decisione di revoca deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto della pericolosità del collaboratore e della gravità delle condotte da questi poste in essere (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 10/02/-OMISSIS-, n. 2936).
Va peraltro poi rilevato che l’art. 13-quater del decreto legge n. 8\1991, convertito nella legge n. 82\1991, al comma 2 prevede che “Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.”
9. - E’ noto che la revoca o la modifica dell'originario programma speciale di protezione del collaboratore di giustizia è sempre legittima quando, a prescindere dall'accertamento in sede penale delle relative responsabilità, si sia verificata l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 8/1991. Tali obblighi, peraltro, sono confermati e sottoscritti nell'atto di impegno che costituisce oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi (Cons. Stato, Sez. III, 18/09/-OMISSIS-23, n. 8413).
Il provvedimento nella specie impugnato risulta basato su di una pluralità di condotte ritenute violative degli obblighi correlati al programma di protezione.
10. – Va al riguardo premesso che, in vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito, il ricorrente ha depositato in atti alcuni documenti evidentemente volti ad attestare la complessiva commendevole condotta da lui tenuta negli anni successivi all’emissione del provvedimento impugnato nel presente giudizio.
Spiccano, fra tali atti, recenti relazioni della DDA di Catania, della DDA di Reggio Calabria e della Direzione Nazionale Antimafia, oltre che della direzione dell’istituto di pena dove il ricorrente era stato ristretto a seguito di condanna a pena detentiva riportata per effetto della sentenza n. -OMISSIS-\-OMISSIS- del GUP di Reggio Calabria per fatti legati all’organizzazione di giochi e scommesse illegali, che attestano, in tempi più recenti, un comportamento dello stesso improntato a collaborazione con l’A.G.O. e che esprimono parere positivo alla concessione di misure alternative alla detenzione (e dunque a misure del tutto differenti da quelle a carattere tutorio di cui qui si tratta).
Il ricorrente, inoltre, ha depositato alcune sentenze recenti della Corte di Cassazione dalle quali emerge il ruolo fondamentale delle informazioni propalate dal medesimo a fini probatori.
11. - Tuttavia, la legittimità della revoca impugnata, risalente all’anno -OMISSIS-22, deve essere valutata da questo TAR alla luce degli elementi fattuali e giuridici in essere all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato, secondo il principio tempus regit actum (potendo gli elementi addotti dal ricorrente in vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito essere al più valutabili dalla competente Amministrazione, nell’ambito della sua discrezionalità, in caso di nuova istanza del ricorrente di rientrare nel programma di protezione).
Come noto, ai sensi dell'art. 13-quater del D.L. n. 8 del 1991, convertito in L. n. 82 del 1991, le speciali misure di protezione possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità, alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti; pertanto, la decisione di revoca deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto della pericolosità del collaboratore e della gravità delle condotte da questi poste in essere (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 10/02/-OMISSIS-, n. 2936).
Sotto il primo dei profili prospettati dalla motivazione della revoca impugnata, la commissione di reati sintomatici del legame del beneficiato con realtà criminali riguarda le condotte contestate al ricorrente nel procedimento penale iscritto al n. -OMISSIS-/-OMISSIS- RG DDA Catania in ordine al reato di cui all’art. 648 ter c.p. aggravato ex art. 416 bis1 c.p.: tale circostanza integra una causa di revoca che sarebbe di per sé sola idonea a sorreggere il provvedimento gravato, in quanto attesta la vicinanza del beneficiato (almeno a quell’epoca) a rilevanti realtà criminali.
Quanto al secondo profilo, relativo alla sussistenza di cause facoltative di revoca, il Collegio osserva quanto segue.
Nel caso in esame, nella valutazione comparativa di interessi (quello dello Stato ad avvalersi della collaborazione e quello del collaboratore a mantenere il beneficio) l’Amministrazione ha ritenuto, non irragionevolmente, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma su citata, che fosse prevalente l’inadempimento del contratto ad oggetto pubblico che il collaboratore aveva sottoscritto con l’accettazione del programma di protezione.
Ciò, innanzitutto, alla luce della dirimente circostanza (opportunamente evidenziata dalla motivazione dell’atto impugnato) per cui la richiesta di revoca della misura è pervenuta alla competente Commissione dalla medesima Procura che ne aveva fatto richiesta.
11. - In effetti, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, il collaboratore è certamente venuto meno all’obbligo, di cui espressamente si legge nell’art. 12 comma 1 lettera c) del DL n. 8\1991, di “adempiere agli obblighi previsti dalla legge”; del che si ha certezza in relazione ad almeno i seguenti comportamenti, tutti elencati nell’atto plurimotivato.
Sotto tale profilo è possibile fare riferimento, innanzitutto, alla mancata denunzia della rilevante disponibilità finanziaria riscontrata in capo al Lanzafame.
Che tale disponibilità vi fosse non è espressamente smentito in ricorso, e dunque, sotto il profilo probatorio, deve ritenersi ammesso ai sensi dell’art. 64 c.p.a. comma II.
Peraltro, tale non contestata circostanza trova riscontro anche nella presunzione che muove da un fatto noto (perché accertato con la sentenza del GUP di Reggio Calabria n. -OMISSIS-\-OMISSIS-, in atti) consistente nella avvenuta commissione di reati legati al gioco illegale e alla truffa ai danni dello Stato da parte dell’odierno ricorrente (almeno sino al -OMISSIS-17), per giungere alla presunzione che da ciò sia derivata al ricorrente, negli anni successivi, una rilevante disponibilità di denaro.
Egualmente non contestata è l’altra circostanza relativa alle condizioni economiche del ricorrente riportata nella motivazione dell’atto gravato, ossia la percezione di cospicui redditi da locazione mensili, evidentemente incompatibili con la richiesta e l’ottenimento del sussidio legato al programma di protezione.
Ciò che risulta incontestato è, con riguardo al capo di motivazione in questione, il fatto storico della regolare percezione di tale reddito, non denunciata; mentre in ricorso è presente una censura volta a smentire soltanto la percezione del sussidio da parte del ricorrente.
12. – In conseguenza della riscontrata legittimità del provvedimento impugnato, va respinta la domanda risarcitoria per assenza dell’imprescindibile requisito della ingiustizia dell’asserito danno, peraltro neppure concretamente provato.
13. - Il ricorso va dunque respinto.
Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-03, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-16/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-16, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio -OMISSIS-26 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
LL AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AT | IT CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.