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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sesta Sezione Civile Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6217/2024 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 45, presso lo studio dell'avv.
[...]
Elisa RI Di Maggio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione. attore - opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n. 31, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Emanuele Gualniera, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. convenuta - opposta Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 10.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 7.06.2024, ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli dalla in data Controparte_1
14.5.2024, per un credito di complessivi euro 4.005,50, in ragione del decreto ingiuntivo n.812/2024, emesso in data 6.2.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Catania. Lamenta l'opponente la nullità dell'atto di precetto per mancanza di notificazione del titolo esecutivo;
in subordine, ha chiesto la rateizzazione del pagamento dell'importo dovuto, con il favore delle spese di lite. Si è costituita la eccependo preliminarmente che l'atto di citazione era Controparte_1 viziato, perché indicava un termine a comparire di venti giorni, anziché settanta, e perché difettava degli avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. Nel merito ha eccepito che il decreto ingiuntivo n. 815/2024 era stato regolarmente notificato al in data Pt_1
20.2. 2024 e non era stato opposto nei termini sicchè era stato dichiarato esecutivo in data 15.4.2024, circostanza menzionata in seno a precetto opposto;
eccepiva inoltre l'irritualità ed improponibilità della richiesta di rateizzazione del debito avanzata dall'opponente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta con il favore delle spese di lite.
1 Revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, all'udienza del 10.9.2025, precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
^^^^^^^^^^^^^
L'opponente contesta la regolarità formale del precetto notificato in data 14.5.2024 con esclusivo riguardo all'omessa previa notificazione del titolo esecutivo. Con riferimento alla regolarità formale del precetto, si deve considerare quanto previsto dall'art. 480, secondo comma, c.p.c., in base al quale: “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. In termini generali va ricordato che la mancata notificazione del titolo esecutivo dà origine ad un'invalidità formale che si fa valere con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.; in tal caso non è necessario che la contestazione dell'opponente sia accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione del diritto di difesa, in quanto la previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta operata dal legislatore in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa del debitore (Cass., Sez. VI – 3 Civ., ord. n. 1096/2021).
Per quanto concerne, in particolare, il caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo, la questione di nullità o irregolarità della notifica può essere fatta valere solo con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., mentre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi può essere esperito in caso di giuridica inesistenza della notificazione (cfr. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 1219/2014; Cass. Sez. III Civ., sent. n. 8011/
2009). Nel caso di specie, tuttavia, la creditrice opposta ha comprovato l'avvenuta rituale notificazione al (e mezzo del servizio postale) del decreto ingiuntivo n. 815/2024; Pt_1 tale notifica si è perfezionata con il ritiro del piego in data 20.2.2024 e, successivamente, il detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo con decreto del Giudice di Pace reso il
15.4.2024 (prodotto in atti dall'opponente). Nel precetto opposto è chiaramente contenuta la menzione del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto, in conformità a quanto previsto dall'art. 654, secondo comma, c.p.c. che – appunto – rende superflua ai fini dell'esecuzione la nuova notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto.
Conseguentemente, la doglianza dell'opponente (a ben vedere tempestivamente proposta) risulta del tutto priva di fondamento giuridico. Risulta invece inammissibile in questa sede la domanda subordinata di rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Basti considerare che il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione della regolarità formale del precetto ed è quindi finalizzato esclusivamente alla verifica dei requisiti di regolarità formale contestati mentre la rateizzazione, in quanto modalità alternativa di
2 adempimento, si risolve in una richiesta di modifica del contenuto sostanziale del titolo esecutivo e sulle modalità di soddisfacimento del credito azionato. L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta dalle parti (che non ha comportato attività istruttoria) vanno poste a carico dell'opponente, in quanto soccombente.
A parere del decidente sussistono i presupposti per disporre - con separato decreto – la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per avere agito in giudizio adducendo argomentazioni palesemente prive di fondamento o inammissibili in sede di cognizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6217/2024 RG, così statuisce: rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in complessivi euro 2.552,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. Controparte_1 come per legge.
Così deciso in Catania addì 9 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Roberto Cordio
Si attesta che la presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Chiara Milazzo.
Il Giudice
dott. Roberto Cordio
3
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 45, presso lo studio dell'avv.
[...]
Elisa RI Di Maggio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione. attore - opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n. 31, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Emanuele Gualniera, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. convenuta - opposta Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 10.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 7.06.2024, ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli dalla in data Controparte_1
14.5.2024, per un credito di complessivi euro 4.005,50, in ragione del decreto ingiuntivo n.812/2024, emesso in data 6.2.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Catania. Lamenta l'opponente la nullità dell'atto di precetto per mancanza di notificazione del titolo esecutivo;
in subordine, ha chiesto la rateizzazione del pagamento dell'importo dovuto, con il favore delle spese di lite. Si è costituita la eccependo preliminarmente che l'atto di citazione era Controparte_1 viziato, perché indicava un termine a comparire di venti giorni, anziché settanta, e perché difettava degli avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. Nel merito ha eccepito che il decreto ingiuntivo n. 815/2024 era stato regolarmente notificato al in data Pt_1
20.2. 2024 e non era stato opposto nei termini sicchè era stato dichiarato esecutivo in data 15.4.2024, circostanza menzionata in seno a precetto opposto;
eccepiva inoltre l'irritualità ed improponibilità della richiesta di rateizzazione del debito avanzata dall'opponente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta con il favore delle spese di lite.
1 Revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, all'udienza del 10.9.2025, precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
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L'opponente contesta la regolarità formale del precetto notificato in data 14.5.2024 con esclusivo riguardo all'omessa previa notificazione del titolo esecutivo. Con riferimento alla regolarità formale del precetto, si deve considerare quanto previsto dall'art. 480, secondo comma, c.p.c., in base al quale: “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. In termini generali va ricordato che la mancata notificazione del titolo esecutivo dà origine ad un'invalidità formale che si fa valere con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.; in tal caso non è necessario che la contestazione dell'opponente sia accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione del diritto di difesa, in quanto la previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta operata dal legislatore in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa del debitore (Cass., Sez. VI – 3 Civ., ord. n. 1096/2021).
Per quanto concerne, in particolare, il caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo, la questione di nullità o irregolarità della notifica può essere fatta valere solo con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., mentre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi può essere esperito in caso di giuridica inesistenza della notificazione (cfr. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 1219/2014; Cass. Sez. III Civ., sent. n. 8011/
2009). Nel caso di specie, tuttavia, la creditrice opposta ha comprovato l'avvenuta rituale notificazione al (e mezzo del servizio postale) del decreto ingiuntivo n. 815/2024; Pt_1 tale notifica si è perfezionata con il ritiro del piego in data 20.2.2024 e, successivamente, il detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo con decreto del Giudice di Pace reso il
15.4.2024 (prodotto in atti dall'opponente). Nel precetto opposto è chiaramente contenuta la menzione del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto, in conformità a quanto previsto dall'art. 654, secondo comma, c.p.c. che – appunto – rende superflua ai fini dell'esecuzione la nuova notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto.
Conseguentemente, la doglianza dell'opponente (a ben vedere tempestivamente proposta) risulta del tutto priva di fondamento giuridico. Risulta invece inammissibile in questa sede la domanda subordinata di rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Basti considerare che il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione della regolarità formale del precetto ed è quindi finalizzato esclusivamente alla verifica dei requisiti di regolarità formale contestati mentre la rateizzazione, in quanto modalità alternativa di
2 adempimento, si risolve in una richiesta di modifica del contenuto sostanziale del titolo esecutivo e sulle modalità di soddisfacimento del credito azionato. L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta dalle parti (che non ha comportato attività istruttoria) vanno poste a carico dell'opponente, in quanto soccombente.
A parere del decidente sussistono i presupposti per disporre - con separato decreto – la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per avere agito in giudizio adducendo argomentazioni palesemente prive di fondamento o inammissibili in sede di cognizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6217/2024 RG, così statuisce: rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in complessivi euro 2.552,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. Controparte_1 come per legge.
Così deciso in Catania addì 9 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Roberto Cordio
Si attesta che la presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Chiara Milazzo.
Il Giudice
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