Articolo 112 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 111Articolo 113
Versione
15 luglio 1964
Art. 112.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa della sigole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'esercizio finanziario 1964-65 restano stabilite per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964