Art. 9.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , sono sostituiti dai seguenti:
"I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantita' e la qualita' del prodotto, nonche' la gradazione complessiva.
L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacita' sino a litri 60.
I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico o scarico, per quantita' e tipo di prodotto.
Il terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'articolo 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi".
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , sono sostituiti dai seguenti:
"I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantita' e la qualita' del prodotto, nonche' la gradazione complessiva.
L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacita' sino a litri 60.
I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico o scarico, per quantita' e tipo di prodotto.
Il terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'articolo 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi".