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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 22 dicembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale OR EN, chiamato il processo iscritto al n. 3986/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mauro Polizzotto in sostituzione dell'avv.
Barrale per parte attrice e l'avv. Salvatore Anfuso in sostituzione dell'avv.
RO per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
OR EN
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale OR EN, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3986/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetana Rita Barrale
per procura in atti Email_1
ATTORE
E
in persona del legali rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Paolo RO
per procura in atti Email_2
CONVENUTA
E
, residente in [...]
3596
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_2 [...]
per somme ulteriori rispetto a quella versata dalla CP_1
compagnia convenuta nel corso del presente giudizio;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
12 marzo 2021, ha sollecitato la condanna Parte_1
solidale di e della in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro – verificatosi sulla SS 624, in direzione Palermo, in data 5 marzo 2020, alle ore 16:00 circa, allorquando si trovava alla guida della sua Fiat 500L, targata FM130NC, e veniva tamponato dall'autocarro Iveco, targato DD567SG, proveniente da tergo, condotto dal proprietario ed assicurato per la Controparte_2
RCA con la compagnia convenuta.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto CP_2
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi
[...]
atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria del alla Pt_1
luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia di assicurazioni convenuta, a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazione.
Sempre in linea preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, si osserva che, la compagnia convenuta nel costituirsi non ha contestato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, ma semplicemente ha insistito perché l'acconto versato fosse ritenuto satisfattivo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, unico responsabile del sinistro deve essere ritenuto il convenuto (conducente – Controparte_2
e proprietario – dell'autocarro Iveco, targato DD567SG), il quale è quindi tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal a causa del sinistro. Pt_1
A risarcire i suddetti danni è inoltre obbligata, in solido, anche la
[...]
stante la pacifica esistenza di un valido rapporto Controparte_1
assicurativo relativo al veicolo di proprietà del e la sussistenza CP_3
dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs.
209/2005.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 1 Parte_1
giorno, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 55 giorni – di cui 15 al
75%, 20 al 50% e 20 al 25% delle attitudini del soggetto – e, infine, un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 18 luglio 2025 , la somma che ne discende non supera l'importo di € 28.500,00 versata dalla in Controparte_1
corso di causa;
dovendosi, pertanto, ritenere pienamente satisfattivo l'importo già corrisposto dalla compagnia convenuta in favore del
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Matranga, le ulteriori richieste risarcitorie di quest'ultimo non devono trovare accoglimento.
Tenuto conto del fatto che il pagamento effettuato in corso di causa dalla
è stato comprensivo di compensi al Controparte_1
procuratore, si reputano sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92
c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia – anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti (costituite e non costituite).
Le spese di C.T.U. – anticipate dall'attore – devono porsi, in via definitiva, a carico dello stesso.
Palermo, 22 dicembre 2025 IL G.O.T. OR EN
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale OR EN, chiamato il processo iscritto al n. 3986/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mauro Polizzotto in sostituzione dell'avv.
Barrale per parte attrice e l'avv. Salvatore Anfuso in sostituzione dell'avv.
RO per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
OR EN
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale OR EN, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3986/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetana Rita Barrale
per procura in atti Email_1
ATTORE
E
in persona del legali rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Paolo RO
per procura in atti Email_2
CONVENUTA
E
, residente in [...]
3596
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_2 [...]
per somme ulteriori rispetto a quella versata dalla CP_1
compagnia convenuta nel corso del presente giudizio;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
12 marzo 2021, ha sollecitato la condanna Parte_1
solidale di e della in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro – verificatosi sulla SS 624, in direzione Palermo, in data 5 marzo 2020, alle ore 16:00 circa, allorquando si trovava alla guida della sua Fiat 500L, targata FM130NC, e veniva tamponato dall'autocarro Iveco, targato DD567SG, proveniente da tergo, condotto dal proprietario ed assicurato per la Controparte_2
RCA con la compagnia convenuta.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto CP_2
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi
[...]
atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria del alla Pt_1
luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia di assicurazioni convenuta, a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazione.
Sempre in linea preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, si osserva che, la compagnia convenuta nel costituirsi non ha contestato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, ma semplicemente ha insistito perché l'acconto versato fosse ritenuto satisfattivo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, unico responsabile del sinistro deve essere ritenuto il convenuto (conducente – Controparte_2
e proprietario – dell'autocarro Iveco, targato DD567SG), il quale è quindi tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal a causa del sinistro. Pt_1
A risarcire i suddetti danni è inoltre obbligata, in solido, anche la
[...]
stante la pacifica esistenza di un valido rapporto Controparte_1
assicurativo relativo al veicolo di proprietà del e la sussistenza CP_3
dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs.
209/2005.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 1 Parte_1
giorno, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 55 giorni – di cui 15 al
75%, 20 al 50% e 20 al 25% delle attitudini del soggetto – e, infine, un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 18 luglio 2025 , la somma che ne discende non supera l'importo di € 28.500,00 versata dalla in Controparte_1
corso di causa;
dovendosi, pertanto, ritenere pienamente satisfattivo l'importo già corrisposto dalla compagnia convenuta in favore del
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Matranga, le ulteriori richieste risarcitorie di quest'ultimo non devono trovare accoglimento.
Tenuto conto del fatto che il pagamento effettuato in corso di causa dalla
è stato comprensivo di compensi al Controparte_1
procuratore, si reputano sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92
c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia – anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti (costituite e non costituite).
Le spese di C.T.U. – anticipate dall'attore – devono porsi, in via definitiva, a carico dello stesso.
Palermo, 22 dicembre 2025 IL G.O.T. OR EN
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile