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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2025
REPUBBLICA IT LI A
IN NOME DEL POPOLO IT LIO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1096 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BOTTANI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. ISIDORI GIADA e Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: dichiara di accettare la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. proposta dalla Controparte_1
e chiede al Giudicante adito di condannare la al risarcimento per lite Controparte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese legali del sottoscritto difensore come da tariffario forense DMN 147/2022, scaglione di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, valore medio per fase di studio, introduttiva e di trattazione e/o decisionale.
PARTE CONVENUTA:
Voglia pronunciare ordinanza di cessazione della materia del contendere, o in subordine, fissi udienza di precisazione delle conclusioni dichiarando l'estinzione del giudizio in ogni caso compensando le spese di giudizio o comunque, in estremo subordine, limitando i compensi professionali di controparte nei minimi tariffari e per le sole fasi di studio ed introduttiva
*.*.*.*
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di , ha ingiunto a Controparte_1
l pagamento dell'importo di 19.206,30 euro, oltre Parte_1 accessori e spese (cfr. decreto ingiuntivo n. 338 del 2025).
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca dell'ingiunzione in ragione a) dell'inidoneità del c.d. saldaconto ai fini dell'emissione del decreto;
b) dell'intervenuta prescrizione del credito azionato.
2. Il 17.9.2025 si è costituita l'opposta, la quale ha dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo e al credito di cui al medesimo decreto, nascente dal saldo negativo di conto n.
30718/79 aperto all'epoca presso Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano.
3. Il giudice, con provvedimento del 18.9.2025, ha disposto il mutamento del rito in forma semplificata e fissato udienza al 10.10.2025, assegnando termine per memoria integrativa.
4. All'udienza del 10.10.2025 le difese hanno congiuntamente dato atto di rinunciare e accettare la rinuncia in ordine all'importo ab origine portato dal decreto ingiuntivo. Tuttavia, hanno insistito per una pronuncia del giudice in punto di debenza delle spese, anche ex art. 96 c.p.c.; sicché, la causa, una volta discussa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata rimessa in decisione a' sensi dell'ultimo comma di tale ultima disposizione.
5. La reciproca rinuncia e accettazione importa la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Infatti, vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore
(originario ricorrente monitorio) e la volontà di proseguire nella domanda proposta, in quanto la rinunzia presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere (in arg., Cass. 19845/19).
Si deve quindi dare atto della rinuncia attorea e della conseguente cessazione della situazione giuridica controversa, con cessazione della materia del contendere.
6. Tuttavia, l'opponente ha chiesto di pronunciarsi condanna al pagamento delle spese di lite in capo alla controparte, nonché l'accoglimento della domanda ulteriore ex art. 96 c.p.c.
In proposito, secondo consolidato orientamento, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (Cass. 15230/25).
Nel caso di specie, sotto entrambi i profili, sia quanto alla prova della formazione del credito, quanto con riferimento all'eccezione di prescrizione, l'opposizione di Parte_1 appariva già ictu oculi fondata, trattandosi di credito ampiamente risalente e in
[...] assenza di atti interruttivi.
Pag. 2 Del resto, la documentazione sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo doveva ritenersi, almeno sotto il profilo della formazione del credito, gravemente carente, non essendo stato prodotto alcun documento utile a comprendere la formazione del saldo negativo di conto.
Tali circostanze inducono a ritenere che la pretesa del ricorrente in monitorio si sarebbe rivelata infondata, con conseguente accoglimento della domanda di liquidazione delle spese in favore di In proposito, si liquidano i valori medi per la fase Parte_1 di studio e introduzione;
gli importi sono invece ridotti ai minimi per le ulteriori fasi, che, pur resesi necessarie per accertare il fondato diritto al pagamento delle spese in favore dell'opponente, si sono caratterizzate per estrema semplicità in fatto e diritto.
7. La domanda ex art. 96 c.p.c. non è fondata. Il comportamento processuale dell'opposta, che pure poteva essere maggiormente diligente in fase di introduzione del ricorso, si apprezza per lealtà nella misura in cui, evidentemente avvedutasi della fondatezza della domanda altrui, ha immediatamente manifestato la propria rinuncia a ogni pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1096 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia di a ogni Controparte_1 credito per le causali poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...] che liquida in complessivi 3.387,00 euro, oltre spese Parte_1 generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge, oltre 145,50 euro per esborsi;
3. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso il 10/10/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 3
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IN NOME DEL POPOLO IT LIO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1096 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BOTTANI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. ISIDORI GIADA e Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: dichiara di accettare la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. proposta dalla Controparte_1
e chiede al Giudicante adito di condannare la al risarcimento per lite Controparte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese legali del sottoscritto difensore come da tariffario forense DMN 147/2022, scaglione di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, valore medio per fase di studio, introduttiva e di trattazione e/o decisionale.
PARTE CONVENUTA:
Voglia pronunciare ordinanza di cessazione della materia del contendere, o in subordine, fissi udienza di precisazione delle conclusioni dichiarando l'estinzione del giudizio in ogni caso compensando le spese di giudizio o comunque, in estremo subordine, limitando i compensi professionali di controparte nei minimi tariffari e per le sole fasi di studio ed introduttiva
*.*.*.*
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di , ha ingiunto a Controparte_1
l pagamento dell'importo di 19.206,30 euro, oltre Parte_1 accessori e spese (cfr. decreto ingiuntivo n. 338 del 2025).
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca dell'ingiunzione in ragione a) dell'inidoneità del c.d. saldaconto ai fini dell'emissione del decreto;
b) dell'intervenuta prescrizione del credito azionato.
2. Il 17.9.2025 si è costituita l'opposta, la quale ha dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo e al credito di cui al medesimo decreto, nascente dal saldo negativo di conto n.
30718/79 aperto all'epoca presso Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano.
3. Il giudice, con provvedimento del 18.9.2025, ha disposto il mutamento del rito in forma semplificata e fissato udienza al 10.10.2025, assegnando termine per memoria integrativa.
4. All'udienza del 10.10.2025 le difese hanno congiuntamente dato atto di rinunciare e accettare la rinuncia in ordine all'importo ab origine portato dal decreto ingiuntivo. Tuttavia, hanno insistito per una pronuncia del giudice in punto di debenza delle spese, anche ex art. 96 c.p.c.; sicché, la causa, una volta discussa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata rimessa in decisione a' sensi dell'ultimo comma di tale ultima disposizione.
5. La reciproca rinuncia e accettazione importa la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Infatti, vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore
(originario ricorrente monitorio) e la volontà di proseguire nella domanda proposta, in quanto la rinunzia presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere (in arg., Cass. 19845/19).
Si deve quindi dare atto della rinuncia attorea e della conseguente cessazione della situazione giuridica controversa, con cessazione della materia del contendere.
6. Tuttavia, l'opponente ha chiesto di pronunciarsi condanna al pagamento delle spese di lite in capo alla controparte, nonché l'accoglimento della domanda ulteriore ex art. 96 c.p.c.
In proposito, secondo consolidato orientamento, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (Cass. 15230/25).
Nel caso di specie, sotto entrambi i profili, sia quanto alla prova della formazione del credito, quanto con riferimento all'eccezione di prescrizione, l'opposizione di Parte_1 appariva già ictu oculi fondata, trattandosi di credito ampiamente risalente e in
[...] assenza di atti interruttivi.
Pag. 2 Del resto, la documentazione sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo doveva ritenersi, almeno sotto il profilo della formazione del credito, gravemente carente, non essendo stato prodotto alcun documento utile a comprendere la formazione del saldo negativo di conto.
Tali circostanze inducono a ritenere che la pretesa del ricorrente in monitorio si sarebbe rivelata infondata, con conseguente accoglimento della domanda di liquidazione delle spese in favore di In proposito, si liquidano i valori medi per la fase Parte_1 di studio e introduzione;
gli importi sono invece ridotti ai minimi per le ulteriori fasi, che, pur resesi necessarie per accertare il fondato diritto al pagamento delle spese in favore dell'opponente, si sono caratterizzate per estrema semplicità in fatto e diritto.
7. La domanda ex art. 96 c.p.c. non è fondata. Il comportamento processuale dell'opposta, che pure poteva essere maggiormente diligente in fase di introduzione del ricorso, si apprezza per lealtà nella misura in cui, evidentemente avvedutasi della fondatezza della domanda altrui, ha immediatamente manifestato la propria rinuncia a ogni pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1096 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia di a ogni Controparte_1 credito per le causali poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...] che liquida in complessivi 3.387,00 euro, oltre spese Parte_1 generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge, oltre 145,50 euro per esborsi;
3. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso il 10/10/2025
Il Giudice
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