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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
SAMPERI AR, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2799/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500195 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4821/2025 depositato il
05/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre con atto notificato il 04/04/2025 contro l'avviso di accertamento n. TYX01L500195/2025 relativo al periodo d'imposta 2018, notificato in data 18 febbraio 2025 in materia in materia di Irpef emesso sulla base delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, integrate con gli altri elementi presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestando il ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base dei dati in possesso dall'Agenzia, per l'anno d'imposta 2018, è risultata un'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il ricorrente risultava titolare e i dati reddituali e dichiarativi per l'anno 2018. L'Agenzia delle Entrate contesta la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno oggetto di accertamento e in data 10 settembre 2024 notificava l'invito nr. I00315. In data 2 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1 esibiva all'Ufficio copie di estratti conto, contabili dei bonifici in entrata ed uscita, estratti conto carte di credito per i mesi da maggio a dicembre 2018. Provvedeva, inoltre, a depositare una relazione nella quale rappresentava di non svolgere alcuna attività lavorativa dal 2012 per problemi legati alla sua salute. In merito alla richiesta di chiarimenti sulle movimentazioni bancarie da parte dell'Ufficio, il ricorrente deduceva che si trattava di bonifici effettuati dai figli per spese anticipate con la sua carta di credito per conto della società Società_1 S.r.l.
Ritenendo ingiustificate le deduzioni, l'Ufficio recuperava a tassazione somme percepite a titolo di compenso quale amministratore della società Società_1 S.r.l. e non dichiarate in violazione dell'art. 49, co. 1 lett. c) del D.P.R. nr. 917/86 per un totale di euro 36.900,00, ed euro 5.450,00 a titolo di redditi diversi in quanto non conseguiti nell'ambito di attività d'impresa o professionale e non dichiarati, in violazione dell'art. 67 del D.P.R. nr. 917/86.
Il ricorso non è fondato.
Nel dettaglio, i rapporti finanziari cui fa riferimento l'Ufficio sono i seguenti:
- movimenti in “avere” da C/C 51.639,00;
- acquisti effettuati con carte di credito 27.436,00;
- operazioni extraconto 4.600,00.
In ordine al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato la Corte osserva quanto segue. La vertenza riguarda un avviso di accertamento con il quale l'ufficio ha contestato nei confronti del ricorrente un maggiore reddito imponibile per l'anno di imposta 2018, in relazione a movimentazioni bancarie risultate, ad avviso dell'Amministrazione, ingiustificate. Il meccanismo delle indagini bancarie, che si colloca in quello più ampio delle indagini finanziarie, è uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Agenzia delle Entrate per individuare i redditi evasi da parte sia delle imprese che delle persone fisiche. Tale strumento prevede una presunzione in favore dell'Amministrazione finanziaria, per cui le movimentazioni rilevate sui conti finanziari dei contribuenti possono essere utilizzate dal Fisco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973, per fondare i propri accertamenti relativi ai maggiori redditi da recuperare a tassazione: -rispetto ai versamenti: se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione dei redditi oppure che non doveva tenerne conto;
-rispetto ai prelevamenti e agli importi riscossi: se il contribuente non dimostri chi è il beneficiario, a meno che le movimentazioni non risultino dalle scritture contabili. Inoltre, i versamenti rilevano solo per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. Le indagini bancarie danno, quindi, luogo a presunzioni legali di tipo relativo, nel senso che è riconosciuta al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria che le movimentazioni rilevate sul proprio conto non hanno rilevanza reddituale. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 giugno 2020, n. 13122, ha avuto modo di precisare che negli accertamenti bancari sussiste una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (normalmente richiesti dal
2729 c.c. per le presunzioni semplici). Tale presunzione può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili.
Ne consegue che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In questo caso, il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica e riferita ad ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Da quanto esposto deriva che: per i contribuenti, emerge chiaramente l'esigenza di produrre una documentazione chiara, dettagliata e coerente per giustificare le movimentazioni finanziarie;
per l'Amministrazione finanziaria e i giudici tributari, invece, vi è l'obbligo di analizzare attentamente le prove contrarie, evitando automatismi nell'applicazione delle presunzioni. Con l'ordinanza n. 10569/2022, la
Suprema Corte ha ribadito che la presunzione legale si supera solo “…in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento…che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all'eventuale sussistenza di costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati” e, prosegue la Corte, “…ove poi il contribuente…fornisca prova analitica…il giudice è comunque tenuto ad una valutazione delle suddette movimentazioni per gruppi o categorie” (cfr Cassazione n. 30786/2018).
Pertanto, nel caso di specie, l'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, trattandosi di un'analisi fondata su presunzioni relative, che spetta al contribuente scardinare. La motivazione posta alla base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate può dirsi completa attraverso il richiamo a dati ed elementi risultanti dai conti predetti, senza che la stessa debba aggiungere alcunché, stante in tali ipotesi la vigenza di una presunzione relativa.
Con invito I00315/2024, notificato in data 10/09/2024, il contribuente veniva invitato a fornire chiarimenti.
Il contribuente esitava la richiesta producendo estratti conto bacari e di carte di credito ed affermando di avere cessato ogni altra attività e di essere amministratore, senza compenso, di una società, la
Società_1 srl (CF P.IVA_1), che gestiva beni di famiglia e che gli accrediti ricevuti si riferivano a spese fatte per la società anticipate con la propria carta di credito.
Riscontrato che il contribuente risultava essere dal 2007 rappresentante legale della menzionata società, di cui erano soci in parti uguali i suoi figli e di cui la moglie era dipendente, e considerato che dagli estratti conto prodotti risultavano operazioni extra conto non giustificate di € 4.600,00, un bonifico da terzi per l'affitto di un appartamento (euro 850,00), ed accrediti da parte della Società_1 per €36.900,00 con causale di “rimborso amministratore” per i quali il contribuente non aveva dimostrato, con idonea documentazione, che si riferissero a spese sostenute per la società , l'ufficio riprendeva a tassazione l'importo di €36.900,00, quali somme percepite a titolo di compensi di amministratore della società Società_1 srl e non dichiarate e la somma di €5.450,00 a titolo di “redditi diversi”, per un reddito complessivo imponibile pari a euro 42.350,00, a valere ai fini Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
La parte lamenta che gli accrediti sarebbero rimborsi per spese della società, anticipate con denaro proprio.
L'argomento è privo di pregio perché la parte non ha fornito alcun riscontro documentale idoneo a suffragare la tesi difensiva. Come correttamente rilevato dall'ufficio “si osserva che lo stesso contribuente, finanche in ricorso – cfr. pag.
5- e nelle prodromiche difese- cfr. accertamento pag.
2- parla genericamente di pagamento per la società di “utenze, acquisti vari, manutenzione di beni mobili e immobili, pagamento di tasse etc”, senza appunto dettagliare, neanche in ricorso, tali pretesi pagamenti e specificare, spesa per spesa, a cosa si riferiscano, correlandole a fatture o a ricevute intestate alla società”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 885,00 per la fase studio, euro 426,00 per la fase introduttiva ed euro 1098 per la fase decisionale, così in totale euro 2409,00, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies D.Lgs. 546/1992 ad euro 1927,00, oltre spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, sezione 10, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte resistente liquidate in euro
1927,20, oltre spese generali al 15%.
Messina 04/09/2025
L'estensore
IO PE
Il Presidente
EL IL
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
SAMPERI AR, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2799/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500195 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4821/2025 depositato il
05/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre con atto notificato il 04/04/2025 contro l'avviso di accertamento n. TYX01L500195/2025 relativo al periodo d'imposta 2018, notificato in data 18 febbraio 2025 in materia in materia di Irpef emesso sulla base delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, integrate con gli altri elementi presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestando il ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base dei dati in possesso dall'Agenzia, per l'anno d'imposta 2018, è risultata un'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il ricorrente risultava titolare e i dati reddituali e dichiarativi per l'anno 2018. L'Agenzia delle Entrate contesta la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno oggetto di accertamento e in data 10 settembre 2024 notificava l'invito nr. I00315. In data 2 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1 esibiva all'Ufficio copie di estratti conto, contabili dei bonifici in entrata ed uscita, estratti conto carte di credito per i mesi da maggio a dicembre 2018. Provvedeva, inoltre, a depositare una relazione nella quale rappresentava di non svolgere alcuna attività lavorativa dal 2012 per problemi legati alla sua salute. In merito alla richiesta di chiarimenti sulle movimentazioni bancarie da parte dell'Ufficio, il ricorrente deduceva che si trattava di bonifici effettuati dai figli per spese anticipate con la sua carta di credito per conto della società Società_1 S.r.l.
Ritenendo ingiustificate le deduzioni, l'Ufficio recuperava a tassazione somme percepite a titolo di compenso quale amministratore della società Società_1 S.r.l. e non dichiarate in violazione dell'art. 49, co. 1 lett. c) del D.P.R. nr. 917/86 per un totale di euro 36.900,00, ed euro 5.450,00 a titolo di redditi diversi in quanto non conseguiti nell'ambito di attività d'impresa o professionale e non dichiarati, in violazione dell'art. 67 del D.P.R. nr. 917/86.
Il ricorso non è fondato.
Nel dettaglio, i rapporti finanziari cui fa riferimento l'Ufficio sono i seguenti:
- movimenti in “avere” da C/C 51.639,00;
- acquisti effettuati con carte di credito 27.436,00;
- operazioni extraconto 4.600,00.
In ordine al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato la Corte osserva quanto segue. La vertenza riguarda un avviso di accertamento con il quale l'ufficio ha contestato nei confronti del ricorrente un maggiore reddito imponibile per l'anno di imposta 2018, in relazione a movimentazioni bancarie risultate, ad avviso dell'Amministrazione, ingiustificate. Il meccanismo delle indagini bancarie, che si colloca in quello più ampio delle indagini finanziarie, è uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Agenzia delle Entrate per individuare i redditi evasi da parte sia delle imprese che delle persone fisiche. Tale strumento prevede una presunzione in favore dell'Amministrazione finanziaria, per cui le movimentazioni rilevate sui conti finanziari dei contribuenti possono essere utilizzate dal Fisco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973, per fondare i propri accertamenti relativi ai maggiori redditi da recuperare a tassazione: -rispetto ai versamenti: se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione dei redditi oppure che non doveva tenerne conto;
-rispetto ai prelevamenti e agli importi riscossi: se il contribuente non dimostri chi è il beneficiario, a meno che le movimentazioni non risultino dalle scritture contabili. Inoltre, i versamenti rilevano solo per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. Le indagini bancarie danno, quindi, luogo a presunzioni legali di tipo relativo, nel senso che è riconosciuta al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria che le movimentazioni rilevate sul proprio conto non hanno rilevanza reddituale. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 giugno 2020, n. 13122, ha avuto modo di precisare che negli accertamenti bancari sussiste una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (normalmente richiesti dal
2729 c.c. per le presunzioni semplici). Tale presunzione può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili.
Ne consegue che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In questo caso, il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica e riferita ad ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Da quanto esposto deriva che: per i contribuenti, emerge chiaramente l'esigenza di produrre una documentazione chiara, dettagliata e coerente per giustificare le movimentazioni finanziarie;
per l'Amministrazione finanziaria e i giudici tributari, invece, vi è l'obbligo di analizzare attentamente le prove contrarie, evitando automatismi nell'applicazione delle presunzioni. Con l'ordinanza n. 10569/2022, la
Suprema Corte ha ribadito che la presunzione legale si supera solo “…in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento…che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all'eventuale sussistenza di costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati” e, prosegue la Corte, “…ove poi il contribuente…fornisca prova analitica…il giudice è comunque tenuto ad una valutazione delle suddette movimentazioni per gruppi o categorie” (cfr Cassazione n. 30786/2018).
Pertanto, nel caso di specie, l'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, trattandosi di un'analisi fondata su presunzioni relative, che spetta al contribuente scardinare. La motivazione posta alla base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate può dirsi completa attraverso il richiamo a dati ed elementi risultanti dai conti predetti, senza che la stessa debba aggiungere alcunché, stante in tali ipotesi la vigenza di una presunzione relativa.
Con invito I00315/2024, notificato in data 10/09/2024, il contribuente veniva invitato a fornire chiarimenti.
Il contribuente esitava la richiesta producendo estratti conto bacari e di carte di credito ed affermando di avere cessato ogni altra attività e di essere amministratore, senza compenso, di una società, la
Società_1 srl (CF P.IVA_1), che gestiva beni di famiglia e che gli accrediti ricevuti si riferivano a spese fatte per la società anticipate con la propria carta di credito.
Riscontrato che il contribuente risultava essere dal 2007 rappresentante legale della menzionata società, di cui erano soci in parti uguali i suoi figli e di cui la moglie era dipendente, e considerato che dagli estratti conto prodotti risultavano operazioni extra conto non giustificate di € 4.600,00, un bonifico da terzi per l'affitto di un appartamento (euro 850,00), ed accrediti da parte della Società_1 per €36.900,00 con causale di “rimborso amministratore” per i quali il contribuente non aveva dimostrato, con idonea documentazione, che si riferissero a spese sostenute per la società , l'ufficio riprendeva a tassazione l'importo di €36.900,00, quali somme percepite a titolo di compensi di amministratore della società Società_1 srl e non dichiarate e la somma di €5.450,00 a titolo di “redditi diversi”, per un reddito complessivo imponibile pari a euro 42.350,00, a valere ai fini Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
La parte lamenta che gli accrediti sarebbero rimborsi per spese della società, anticipate con denaro proprio.
L'argomento è privo di pregio perché la parte non ha fornito alcun riscontro documentale idoneo a suffragare la tesi difensiva. Come correttamente rilevato dall'ufficio “si osserva che lo stesso contribuente, finanche in ricorso – cfr. pag.
5- e nelle prodromiche difese- cfr. accertamento pag.
2- parla genericamente di pagamento per la società di “utenze, acquisti vari, manutenzione di beni mobili e immobili, pagamento di tasse etc”, senza appunto dettagliare, neanche in ricorso, tali pretesi pagamenti e specificare, spesa per spesa, a cosa si riferiscano, correlandole a fatture o a ricevute intestate alla società”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 885,00 per la fase studio, euro 426,00 per la fase introduttiva ed euro 1098 per la fase decisionale, così in totale euro 2409,00, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies D.Lgs. 546/1992 ad euro 1927,00, oltre spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, sezione 10, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte resistente liquidate in euro
1927,20, oltre spese generali al 15%.
Messina 04/09/2025
L'estensore
IO PE
Il Presidente
EL IL