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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15377/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15377/2021 r.g.a.c. RA C.F.: in persona del Parte_1 P.IVA_1 rocu atto di opposi- zione, dall'Avv. Giuseppe Passaretti, presso il cui studio in Piedi- monte di Sessa CA (CE) alla Via Vico II Rivoli n. 4 elett.te domicilia OPPONENTE
Controparte_1
Controparte_2 C.F._1
P.iva: domi P.IVA_2 lo stu AR Gammone alla Via L. Volpicella n°372, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di risposta OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 20/10/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. TTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione av Parte_1 chiesto ed ottenuto da
[...]
con il quale veniva int Controparte_1
0,00 a titolo di corrispettivo di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Eccepiva in via preliminare l'inc nza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di , luogo ove erano CP_3 state effettuate le prestazioni di cui era r il corrispettivo. Nel merito, deduceva che i corrispettivi pretesi non erano dovuti, e che i lavori per i quali l'opposta pretendeva di essere
1 compensata non erano stati eseguiti in conformità alle leges artis. Concludeva quindi chiedendo: “In via preliminare si oppo- ne all'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr 2961/2021 del 12/04/2021 recante RG 8364/21, vi- sto che la presente opposizione non è di facile soluzione. In rito dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Santa AR Capua Vetere. Nel merito di- chiarare non dovute le somme atteso che i lavori ulteriori non so- no mai stati richiesti ed accertare che i lavori effettivamente posti in essere sono stati saldati pur se non eseguiti a regola d'arte. Accogliere la presente opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anti- statario”. Si è costituita che Controparte_1 ha contestato le av etto dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Ed invero, l'opposta ha fornito, fin dalla fase monitoria, prova documentale dell'esistenza del credito azionato, a fronte della quale l'opponente ha formulato riserve che appaiono intera- mente superate alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. Risulta infatti dagli atti che le parti stipularono in data 30.9.2020 contratto di appalto con il quale concordavano l'esecu- zione, da parte dell'opposta, di lavorazioni, nel quale, all'art. 2 punto 2 era previsto che: “l'installatore potrà in qualsiasi momen- to apportare variazioni di propria iniziativa a quanto previsto e qualora fosse necessario di chiedere una integrazione economi- ca”. Il CTU ha verificato l'esistenza delle opere di cui al ricorso monitorio, stilando un analitico computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi sulla base del Prezzario Regionale delle OO.PP. per l'anno 2023. All'importo di tali lavori aggiuntivi va poi sommata la fat- tura di € 3.660 Iva compresa relativa al collaudo delle opere, co- me previsto dall'art. 5 del contratto di appalto. Ancorchè l'importo determinato dal c.t.u. si discosti, in mi- sura contenuta ed in minus, da quello di cui al reso provvedimen- to monitorio, si ritiene tuttavia, stante quanto precisato dall'ausi-
2 liare circa l'impossibilità di effettuare un analitico rilievo del quantitativo di materiale fornito, che la somma richiesta dall'opposta sia congrua rispetto alle lavorazioni effettuate. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, ol- tre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
pone le spese di c.t.u. come in atti liquidate interamente e defini- tivamente a carico dell'opponente. Napoli, 20/10/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15377/2021 r.g.a.c. RA C.F.: in persona del Parte_1 P.IVA_1 rocu atto di opposi- zione, dall'Avv. Giuseppe Passaretti, presso il cui studio in Piedi- monte di Sessa CA (CE) alla Via Vico II Rivoli n. 4 elett.te domicilia OPPONENTE
Controparte_1
Controparte_2 C.F._1
P.iva: domi P.IVA_2 lo stu AR Gammone alla Via L. Volpicella n°372, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di risposta OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 20/10/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. TTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione av Parte_1 chiesto ed ottenuto da
[...]
con il quale veniva int Controparte_1
0,00 a titolo di corrispettivo di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Eccepiva in via preliminare l'inc nza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di , luogo ove erano CP_3 state effettuate le prestazioni di cui era r il corrispettivo. Nel merito, deduceva che i corrispettivi pretesi non erano dovuti, e che i lavori per i quali l'opposta pretendeva di essere
1 compensata non erano stati eseguiti in conformità alle leges artis. Concludeva quindi chiedendo: “In via preliminare si oppo- ne all'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr 2961/2021 del 12/04/2021 recante RG 8364/21, vi- sto che la presente opposizione non è di facile soluzione. In rito dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Santa AR Capua Vetere. Nel merito di- chiarare non dovute le somme atteso che i lavori ulteriori non so- no mai stati richiesti ed accertare che i lavori effettivamente posti in essere sono stati saldati pur se non eseguiti a regola d'arte. Accogliere la presente opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anti- statario”. Si è costituita che Controparte_1 ha contestato le av etto dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Ed invero, l'opposta ha fornito, fin dalla fase monitoria, prova documentale dell'esistenza del credito azionato, a fronte della quale l'opponente ha formulato riserve che appaiono intera- mente superate alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. Risulta infatti dagli atti che le parti stipularono in data 30.9.2020 contratto di appalto con il quale concordavano l'esecu- zione, da parte dell'opposta, di lavorazioni, nel quale, all'art. 2 punto 2 era previsto che: “l'installatore potrà in qualsiasi momen- to apportare variazioni di propria iniziativa a quanto previsto e qualora fosse necessario di chiedere una integrazione economi- ca”. Il CTU ha verificato l'esistenza delle opere di cui al ricorso monitorio, stilando un analitico computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi sulla base del Prezzario Regionale delle OO.PP. per l'anno 2023. All'importo di tali lavori aggiuntivi va poi sommata la fat- tura di € 3.660 Iva compresa relativa al collaudo delle opere, co- me previsto dall'art. 5 del contratto di appalto. Ancorchè l'importo determinato dal c.t.u. si discosti, in mi- sura contenuta ed in minus, da quello di cui al reso provvedimen- to monitorio, si ritiene tuttavia, stante quanto precisato dall'ausi-
2 liare circa l'impossibilità di effettuare un analitico rilievo del quantitativo di materiale fornito, che la somma richiesta dall'opposta sia congrua rispetto alle lavorazioni effettuate. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, ol- tre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
pone le spese di c.t.u. come in atti liquidate interamente e defini- tivamente a carico dell'opponente. Napoli, 20/10/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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