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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/11/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1188/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CIANFRONE LILIA Parte_1
Parte ricorrente con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO Controparte_1
Parte resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.4.2020, parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di anzianità n. 00185341 Cat TT, con decorrenza 1.07.2007 e di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_2
, divenuta , dal 21.10.1970 sino al 30.09.2003 (data nella quale
[...] CP_3 il predetto ha cessato il proprio rapporto di lavoro ed è entrato in mobilità sino al
30.06.2007), si doleva dell'inferiorità del trattamento pensionistico liquidato, rispetto a quello effettivamente spettante, lamentando, in particolare, la mancata considerazione da parte di come base imponibile previdenziale, della retribuzione fruita negli CP_1 ultimi dodici mesi di lavoro precedenti il trattamento di mobilità, così come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 4 Bis legge 223 Del 1991.
Pertanto, respinta in via amministrativa la relativa domanda di ricostituzione presentata in data 10.8.2017, previo infruttuoso esperimento di ricorso amministrativo, chiedeva l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dal 1.1.2009 e sino al 31.12.2018, nella misura di euro 1.846,00 annue, per un ammontare complessivo, pari ad euro 18.460,00.
Costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per CP_1 omessa presentazione di domanda e gravame amministrativo, nonché l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co.1, lett. d) del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011; nel merito, contestava gli avversi assunti, sostenendo la correttezza della propria determinazione ed instando per il rigetto del ricorso.
Infine, l'istituto formulava domanda riconvenzionale volta all'accertamento di un presunto indebito conseguente alla riliquidazione d'ufficio del trattamento pensionistico e pari ad euro 5.640,34.
*****
Per ragioni di priorità logica deve essere esaminata per prima l'eccezione di decadenza proposta ex art. 47 D.P.R.639/1970 dall'istituto resistente.
Rileva il Giudice che, per procedere al vaglio preliminare dell'eccezione de qua, bisogna prendere le mosse dalle deduzioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo, nonché dalle rassegnate conclusioni. Queste le deduzioni in fatto:
- in data 10.8.2017 il ricorrente titolare di pensione n. 00185341 Cat TT, dal 1.7.2007
(cfr. provvedimento di liquidazione del 25.9.2007), presentava all' istanza per CP_1 CP_1 la ricostituzione della prestazione pensionistica, non essendo stata considerata come base imponibile previdenziale la retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti al trattamento di mobilità;
- con provvedimento datato 21.08.2017 rigettava la suddetta istanza, con la CP_1 seguente motivazione “già ricostruita per tale motivo in date 30.6.2008 e 17.9.2008 e posti in pagamento arretrati per 2104 euro” (cfr. provvedimento del 21.8.2017, in CP_1 all. parte ricorrente);
- in data 12.9.2017 il ricorrente proponeva ricorso amministrativo avverso la suddetta delibera, che veniva nuovamente rigettata dall'istituto resistente, con delibera del
17.10.2017, sul presupposto dell'esattezza del computo del periodo di mobilità come base di calcolo per la pensione erogata.
Il ricorrente, pertanto, agiva in giudizio chiedendo:
“Voglia fissare l' udienza di discussione ex art 420 cpc e per l' effetto, sulla scorta della normativa di cui sopra ex art 3 comma 4 Bis legge 223 Del 1991, accertare e dichiarare che il ricorrente accredita nei confronti dell' e sulla base dei calcoli effettuati, la CP_1 somma complessiva di euro 18.460,00, quale credito da riliquidazione con riferimento al periodo 2009 – 2018 , per aver l' assunto a base del calcolo della liquidazione CP_1 della pensione di vecchiaia, l' indennità del periodo di mobilità e non quella dei dodici mesi di lavoro precedenti il predetto periodo .
Conseguentemente condannare L' in P.L.R.P.T al pagamento della somma CP_1 complessiva di E 18.460,00 con condanna dell'ente alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art 93 cpc”.
Ciò posto, l'eccezione di decadenza è parzialmente fondata - perché la domanda è finalizzata alla ricostruzione del trattamento pensionistico ai fini di ottenere il differenziale dei ratei maturati;
quindi l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
Legge 15 luglio 2011, n. 111, trova applicazione nel caso di specie.
Tuttavia è opportuno compiere una serie di precisazioni che attengono alla disciplina dei termini decadenziali fissati dall'art. 47 DPR 639/1970, come modificato dall'art 38 D.L.
98/2011. Si tratta di decadenza sostanziale di ordine pubblico incidente sul diritto stesso alla prestazione dedotta in giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr.
Cass. 26/08/2020, n. 17792).
Ebbene, occorre dar atto che la Corte di cassazione, mutando il proprio consolidato orientamento, ha stabilito che il termine decadenziale introdotto dall'art 38 D.L.
98/2011 si applichi anche alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Questi gli esatti termini con cui si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 28416 del
14.12.2020:
“5. Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art 47, come modificato dall'art 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord. 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n .15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n.
111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente
"dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla
Corte costituzionale".
7. In conclusione richiamati gli argomenti esposti nei precedenti citati ed in armonia con la pronuncia delle sezioni unite del 2015 deve concludersi per l'applicabilità dell'art 42 citato come modificato ..”. Quindi, il termine triennale di decadenza si applica sia alle pensioni che sono state liquidate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa
(6.7.2011) sia a quelle che invece sono state liquidate successivamente, con l'unico distinguo che per le prime il termine di decorrenza va individuato non già nel momento del riconoscimento parziale della prestazione ma in quello di entrata in vigore della legge
111/2011.
Dunque, acclarata l'applicabilità della decadenza in esame anche alle prestazioni riconosciute solo in parte e liquidate prima del D.L. 98/2011, ma con decorrenza dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto medesimo, occorre fare delle considerazioni con riferimento alla portata applicativa di tale principio.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sull'istituto de quo, precisando che la decadenza è del tutto sganciata dalla domanda amministrativa, essendo impedita solo dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 6399/2025, 12400/2024).
Ciò in coerenza con l'art. 2966 c.c. secondo il quale “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge” e nella fattispecie l'atto previsto dalla legge “è l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria. Per espressa previsione, inoltre, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Si è infine, chiarito che anche la decadenza disciplinata dall'art.47, co.6, è una decadenza <
Cristallizzato il regime giuridico di riferimento dell'invocata decadenza, dunque, il diritto della parte ricorrente di ottenere la ricostituzione della pensione non è completamente travolto dall'applicazione del termine di decadenza e non soggiace all'estinzione totale, come sostenuto dall' ma - sempre che ricorrano i presupposti di legge legittimanti CP_1 la riliquidazione - va ridotto al riconoscimento degli importi differenziali di pensione spettanti dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale avvenuto il 6.4.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, commi secondo e sesto del DPR 639/1970, e dell'art. 6 D.L. 103/1991, conv. in Legge 166/1991.
Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 6.4.2020, sicché devono ritenersi coperte dall'eccepita decadenza le differenze sui ratei pensionistici anteriori al triennio computato a ritroso rispetto al predetto deposito, e cioè le differenze sui ratei maturati sino al 6.4.2017.
Va rigettata invece, l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancanza di domanda e gravame amministrativo, stante l'inoperatività nel caso in esame, trattandosi, appunto, come già ribadito, prestazione già erogate in parte.
Venendo ora al merito, occorre innanzitutto individuare la normativa di riferimento per la corretta determinazione del trattamento pensionistico del ricorrente. L'art. 13 del D.Lgs. 503/1992 ha previsto che “1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' l'importo della pensione è determinato dalla CP_1 somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.”.
In particolare, quanto alla quota A, viene in rilievo l'art. 3 della L. 297/1982 che, per quanto qui interessa, dispone che “per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall' ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.”
Per quanto concerne il calcolo della quota B, invece, occorre avere riguardo al disposto normativo contenuto nell'art. 3 D.Lgs. 503/1992, che prevede che
“1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all' che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.”
Quanto alla contribuzione figurativa per periodi di inoccupazione (disoccupazione, malattia ecc.), l'art. 8, co. 1-4, L. 155/1991 dispone che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili
— quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie — concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione
(principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/12/2010, n.25900).
La disposizione citata (in particolare il comma 4) è stata (in parte) riprodotta, nel suo tenore letterale, dall'art. 7, co. 9, L. 223/91 (dedicato all'indennità di mobilità) in forza del quale “i periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma”. La Corte di cassazione, in merito, ha chiarito che “la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1";
e l'art. 7, comma 1 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti "nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro";
che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque, utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero, che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente;
che il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come questa
Corte ha già chiarito in più occasioni;
affermando, con la sentenza n. 1578/2007, che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n.
1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane"
(L. n. 1115 cit., art. 8); e ribadendo, con la seconda sentenza (n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
che pertanto non trova riscontro alcuno la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui, anche in relazione allo specifico aspetto del valore della contribuzione figurativa per mobilità, vi sarebbe coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile ovvero si applicherebbe la disciplina della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 secondo un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente all'erogazione dell'indennità di mobilità, considerata in tutte le sue componenti, anche non aventi natura di emolumento ordinario (e nella fattispecie, secondo il ricorso, il RGL n. 10426/2012 valore della contribuzione figurativa andrebbe ricavato dalla media delle retribuzioni percepite in costanza del rapporto di lavoro nell'anno solare 1995); che al contrario, come per il trattamento di cassa integrazione straordinaria, vanno escluse dal computo in discorso tutte le somme che non sarebbero state percepite ove si fosse lavorato normalmente e quindi quelle prive della caratteristica della ordinarietà e continuità” (Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6161);
Dunque, appare priva di pregio la doglianza del ricorrente volta alla neutralizzazione dei periodi di mobilità per la determinazione del trattamento di pensione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 28025/2018.
Secondo il dictum della Corte difatti, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla l. n. 421 del
1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla “ratio” di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa.
Ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore ai 15 anni (come nell'ipotesi dell'odierno ricorrente), il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, della c.d. “neutralizzazione” del periodo a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della l. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro.
Ne deriva la correttezza della liquidazione del trattamento pensionistico da parte di
CP_1
In ragione di tanto, la domanda di accertamento del credito da riliquidazione del trattamento pensionistico non può trovare accoglimento. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da relativa all'accertamento del CP_1 presunto indebito a carico del ricorrente, non può trovare accoglimento per difetto di allegazione non avendo, fornito prova di quanto preteso. CP_1
Spese compensate in ragione dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 7.11.2025
IL Giudice
D.ssa Anna Caputo