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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1547/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO DI C.F._1
STEFANO;
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA C.F._2
CASTORINA
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Adrano (CT) il
09/08/2005;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 4802/2020 del 12/10/2020 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “- La casa coniugale sita in
Adrano via Dirupi n. 37 p.2 con tutti i mobili e suppellettili che la arredano, viene assegnata alla SI,ra ed il SI. continuerà a Parte_1 Parte_2
pagare tutte le rate sia del mutuo e sia del finanziamento indicati in premessa
a sue esclusive spese;
- Le figlie minori , ed rimarranno affidate Per_1 Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi gli esponenti genitori con collocazione presso la esponente madre e vivranno tutte nella casa coniugale;
- Il ricorrente padre eserciterà il suo diritto di visita delle figlie minori, due volte la settimana da concordarsi di volta in volta tra i sottoscritti genitori. Il ricorrente padre potrà tenere con sé le figlie minori, per 6 giorni consecutivi nel periodo natalizio da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale ed una volta il giorno di Capodanno, due giorni durante il periodo pasquale facendoli coincidere, ad anni alterni, con il giorno di
Pasqua o con il lunedì dell'Angelo, nonché 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (Luglio/Agosto) da concordarsi tra i coniugi un mese prima della data prevista;
- A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, il SI.
verserà alla SI.ra , un assegno mensile di € 550 entro Parte_2 Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
pagina 2 di 3
Ritenuto che
il P.M. non si è opposto alla domanda;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in Adrano (CT) il 09/08/2005 tra E alle Parte_1 Parte_2
condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Adrano,
ATTO N. 61, PARTE I, ANNO 2005).
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1547/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO DI C.F._1
STEFANO;
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA C.F._2
CASTORINA
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Adrano (CT) il
09/08/2005;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 4802/2020 del 12/10/2020 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “- La casa coniugale sita in
Adrano via Dirupi n. 37 p.2 con tutti i mobili e suppellettili che la arredano, viene assegnata alla SI,ra ed il SI. continuerà a Parte_1 Parte_2
pagare tutte le rate sia del mutuo e sia del finanziamento indicati in premessa
a sue esclusive spese;
- Le figlie minori , ed rimarranno affidate Per_1 Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi gli esponenti genitori con collocazione presso la esponente madre e vivranno tutte nella casa coniugale;
- Il ricorrente padre eserciterà il suo diritto di visita delle figlie minori, due volte la settimana da concordarsi di volta in volta tra i sottoscritti genitori. Il ricorrente padre potrà tenere con sé le figlie minori, per 6 giorni consecutivi nel periodo natalizio da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale ed una volta il giorno di Capodanno, due giorni durante il periodo pasquale facendoli coincidere, ad anni alterni, con il giorno di
Pasqua o con il lunedì dell'Angelo, nonché 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (Luglio/Agosto) da concordarsi tra i coniugi un mese prima della data prevista;
- A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, il SI.
verserà alla SI.ra , un assegno mensile di € 550 entro Parte_2 Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
pagina 2 di 3
Ritenuto che
il P.M. non si è opposto alla domanda;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in Adrano (CT) il 09/08/2005 tra E alle Parte_1 Parte_2
condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Adrano,
ATTO N. 61, PARTE I, ANNO 2005).
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3