Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Zungri
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/10/1998 in RO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 51, part II serie A anno 1998) e che dall'unione è nata la figlia (18/01/2000), hanno Persona_1 riferito che con provvedimento del 10/07/2019 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia vivrà stabilmente con la madre, ove la stessa Persona_1 manterrà la residenza anagrafica;
2. La casa coniugale è di esclusiva proprietà di così come Parte_1 tutte le pertinenze, gli arredi ed i suppellettili e Parte_2 dichiara che non ha nulla a che pretendere;
3. Il padre si obbliga a corrispondere alla figlia, un contributo di mantenimento pari a € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota delle spese straordinarie.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento personale.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
31/10/1998 in RO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 51, part II serie A anno 1998) e che dall'unione è nata la figlia Persona_1
(18/01/2000), hanno riferito che con provvedimento del 10/07/2019 il Tribunale
[...] di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
31/10/1998 in RO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 51, part II serie A anno 1998) alle seguenti condizioni:
1. La figlia vivrà stabilmente con la madre, ove la stessa Persona_1 manterrà la residenza anagrafica;
2. La casa coniugale è di esclusiva proprietà di così come Parte_1 tutte le pertinenze, gli arredi ed i suppellettili e Parte_2 dichiara che non ha nulla a che pretendere;
3. Il padre si obbliga a corrispondere alla figlia, un contributo di mantenimento pari a € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota delle spese straordinarie.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento personale.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola