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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. TE AS Presidente dott. NR VO Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1148 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_3 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1552/2024 del Tribunale di Venezia emessa e depositata in data 09.05.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, per NON debenza della somma pretesa con il decreto ingiuntivo opposto, nei termini sopra esposti
Nel merito: dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, per assenza dei requisiti ex artt. 633 s.s. c.p.c., nei termini sopra esposti
Nel merito: rigettare qualsivoglia domanda di condanna formulata da parte opposta
per le ragioni sopra esposte CP_1
Nel merito: condannare alla restituzione delle somme medio tempore CP_1 percepite dalla P.A. appellante
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutte le fasi e gradi del giudizio”
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza 1552 del
09.05.2024, nonché quella della sua efficacia esecutiva;
nel merito rigettare l'appello proposto dal , in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi sopra esposti e confermare la sentenza n. 1552/24 con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 842/2023 del 07.04.2023 con il quale il
Tribunale di Venezia gli aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di Controparte_1
€97.440,00, oltre agli interessi ed alle spese della procedura monitoria, a titolo di risarcimento forfettario, ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, del danno derivante dal ritardo con cui il Comando Legione Carabinieri “Veneto” aveva pagato le fatture emesse da Parte_2 per la fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra l'01.03.2015 e il 28.02.2016 a servizio delle caserme dei Carabinieri dislocate nella regione Veneto, assumendo che il
2 relativo credito le era stato ceduto nel 2022 da Banca Sistema s.p.a., alla quale a sua volta il credito era stato ceduto da nel 2015. Parte_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il opponente alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha affermato che nessuna contestazione era stata avanzata da parte opponente in ordine al fondamento dell'obbligazione di pagamento, senza considerare che il aveva sempre Parte_1 contestato che a fronte di una sola attività di recupero svolta in relazione alla fattura n.
0000343/41 del 22.12.2022 dell'importo di €97.440,00 emessa da Banca Sistema s.p.a.,
l'ingiungente pretendeva di avere acquistato un credito corrispondente alla sommatoria del costo forfettario di €40,00 applicato ad ognuna delle 2436 fatture (anche di pochi centesimi) relative alla fornitura di energia elettrica che erano state pagate in ritardo.
L'appellante sostiene che in ordine alle obbligazioni pecuniarie della Pubblica
Amministrazione che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre
2002, al cospetto di una pluralità di fatture scadute inerenti alla medesima transazione commerciale, il creditore ha l'onere di intraprendere un'unica procedura di recupero, a prescindere dal numero di solleciti inviati al debitore e dal numero delle rate rimaste insolute, a fronte della quale può richiedere una sola volta l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Evidenzia che la corresponsione del predetto importo di €40,00 per ciascun singolo rateo darebbe luogo ad un evidente sovra-compensazione del costo di recupero, andando ben al di là di un risarcimento "ragionevole".
3 Deduce che tale interpretazione è, altresì, in linea con l'orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, in un'ottica di ragionevole contemperamento tra le esigenze di tutela del credito ed il contrapposto principio del favor debitoris, vieta di aggravare ingiustamente la posizione di quest'ultimo in violazione dei principi di correttezza e buona fede desumibili dagli artt. 2 Cost., 1175, 1366 e 1375 cod. civ.
2.2 Con il secondo motivo afferma che il credito azionato in via monitoria non è certo, liquido ed esigibile, se non limitatamente all'importo di €40,00 per l'unica procedura di recupero intrapresa.
2.3 Con il terzo motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite, affermando che in ogni caso ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione, in quanto vi è un unico precedente della giurisprudenza di merito che si è pronunciato sulla questione accogliendo la tesi prospettata dalla p.a.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 (sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera f, D.Lgs 09/11/12 n.
192), intitolato “risarcimento delle spese di recupero” testualmente recita:
“I- nei casi previsti dall'art. 3 il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
II- al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Tale disposizione ha recepito il disposto dell'art. 3, primo comma, lett. e) della direttiva
2000/35/CE (successivamente modificato dalla direttiva 2011/7/UE), relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in ordine alla cui interpretazione la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente chiarito che
“l'importo forfettario minimo di Euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di
4 recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa
o giudiziale” (cfr. sentenza Corte Giustizia dell'Unione Europea del 20/10/2022, causa C
585/20), ciò in quanto “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario,
l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i “costi di recupero sostenuti dal creditore”, costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (sentenza Corte Giustizia dell'Unione Europea del
20/10/2022, causa C 585/20 del 1/12/2022, causa C-370/21).
In senso conforme, nella successiva sentenza 04 maggio 2023, n. 78/22, la Corte Giustizia
UE ha affermato che “l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l'importo forfettario minimo di Euro 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento”, evidenziando che “Il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nei pagamenti di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe a privare di effetto utile l'articolo
6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, ……… è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione
5 significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che equivarrebbe a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, senza che tale deroga sia giustificata da alcun «motivo oggettivo» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva”.
Da ultimo la Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 11/07/2024, n. 279/23 ha ribadito che “La nozione di "ritardo di pagamento" che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi, ma anche un importo forfettario minimo di
Euro 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, è definita all'articolo
2, punto 4, di quest'ultima come ogni pagamento non effettuato durante il termine di pagamento contrattuale o legale. Poiché tale direttiva comprende, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", tale nozione di "ritardo di pagamento" è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente”.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
L'ordinanza impugnata si è correttamente uniformata ai principi enunciati dalla Corte di
Giustizia, laddove ha riconosciuto che il è tenuto a corrispondere un importo Parte_1 forfettario minimo di €40.00 per ogni fattura non pagata entro la scadenza del termine per il pagamento, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali si è esplicata l'attività di recupero del credito.
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Com'è noto, presupposto per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
6 Il credito fatto valere in via monitoria da possiede tali caratteristiche perché Controparte_1 ha ad oggetto una somma liquida di denaro, predeterminata nel suo ammontare, vale a dire determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico senza che si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti;
esso inoltre è certamente esigibile, in quanto, a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, giacché quando è stato depositato il ricorso monitorio la Corte giustizia dell'Unione Europea si era già pronunciata sull'interpretazione da dare alla direttiva recepita dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR VO
Il Presidente
TE AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. TE AS Presidente dott. NR VO Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1148 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_3 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1552/2024 del Tribunale di Venezia emessa e depositata in data 09.05.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, per NON debenza della somma pretesa con il decreto ingiuntivo opposto, nei termini sopra esposti
Nel merito: dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, per assenza dei requisiti ex artt. 633 s.s. c.p.c., nei termini sopra esposti
Nel merito: rigettare qualsivoglia domanda di condanna formulata da parte opposta
per le ragioni sopra esposte CP_1
Nel merito: condannare alla restituzione delle somme medio tempore CP_1 percepite dalla P.A. appellante
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutte le fasi e gradi del giudizio”
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza 1552 del
09.05.2024, nonché quella della sua efficacia esecutiva;
nel merito rigettare l'appello proposto dal , in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi sopra esposti e confermare la sentenza n. 1552/24 con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 842/2023 del 07.04.2023 con il quale il
Tribunale di Venezia gli aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di Controparte_1
€97.440,00, oltre agli interessi ed alle spese della procedura monitoria, a titolo di risarcimento forfettario, ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, del danno derivante dal ritardo con cui il Comando Legione Carabinieri “Veneto” aveva pagato le fatture emesse da Parte_2 per la fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra l'01.03.2015 e il 28.02.2016 a servizio delle caserme dei Carabinieri dislocate nella regione Veneto, assumendo che il
2 relativo credito le era stato ceduto nel 2022 da Banca Sistema s.p.a., alla quale a sua volta il credito era stato ceduto da nel 2015. Parte_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il opponente alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha affermato che nessuna contestazione era stata avanzata da parte opponente in ordine al fondamento dell'obbligazione di pagamento, senza considerare che il aveva sempre Parte_1 contestato che a fronte di una sola attività di recupero svolta in relazione alla fattura n.
0000343/41 del 22.12.2022 dell'importo di €97.440,00 emessa da Banca Sistema s.p.a.,
l'ingiungente pretendeva di avere acquistato un credito corrispondente alla sommatoria del costo forfettario di €40,00 applicato ad ognuna delle 2436 fatture (anche di pochi centesimi) relative alla fornitura di energia elettrica che erano state pagate in ritardo.
L'appellante sostiene che in ordine alle obbligazioni pecuniarie della Pubblica
Amministrazione che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre
2002, al cospetto di una pluralità di fatture scadute inerenti alla medesima transazione commerciale, il creditore ha l'onere di intraprendere un'unica procedura di recupero, a prescindere dal numero di solleciti inviati al debitore e dal numero delle rate rimaste insolute, a fronte della quale può richiedere una sola volta l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Evidenzia che la corresponsione del predetto importo di €40,00 per ciascun singolo rateo darebbe luogo ad un evidente sovra-compensazione del costo di recupero, andando ben al di là di un risarcimento "ragionevole".
3 Deduce che tale interpretazione è, altresì, in linea con l'orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, in un'ottica di ragionevole contemperamento tra le esigenze di tutela del credito ed il contrapposto principio del favor debitoris, vieta di aggravare ingiustamente la posizione di quest'ultimo in violazione dei principi di correttezza e buona fede desumibili dagli artt. 2 Cost., 1175, 1366 e 1375 cod. civ.
2.2 Con il secondo motivo afferma che il credito azionato in via monitoria non è certo, liquido ed esigibile, se non limitatamente all'importo di €40,00 per l'unica procedura di recupero intrapresa.
2.3 Con il terzo motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite, affermando che in ogni caso ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione, in quanto vi è un unico precedente della giurisprudenza di merito che si è pronunciato sulla questione accogliendo la tesi prospettata dalla p.a.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 (sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera f, D.Lgs 09/11/12 n.
192), intitolato “risarcimento delle spese di recupero” testualmente recita:
“I- nei casi previsti dall'art. 3 il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
II- al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Tale disposizione ha recepito il disposto dell'art. 3, primo comma, lett. e) della direttiva
2000/35/CE (successivamente modificato dalla direttiva 2011/7/UE), relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in ordine alla cui interpretazione la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente chiarito che
“l'importo forfettario minimo di Euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di
4 recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa
o giudiziale” (cfr. sentenza Corte Giustizia dell'Unione Europea del 20/10/2022, causa C
585/20), ciò in quanto “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario,
l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i “costi di recupero sostenuti dal creditore”, costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (sentenza Corte Giustizia dell'Unione Europea del
20/10/2022, causa C 585/20 del 1/12/2022, causa C-370/21).
In senso conforme, nella successiva sentenza 04 maggio 2023, n. 78/22, la Corte Giustizia
UE ha affermato che “l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l'importo forfettario minimo di Euro 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento”, evidenziando che “Il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nei pagamenti di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe a privare di effetto utile l'articolo
6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, ……… è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione
5 significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che equivarrebbe a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, senza che tale deroga sia giustificata da alcun «motivo oggettivo» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva”.
Da ultimo la Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 11/07/2024, n. 279/23 ha ribadito che “La nozione di "ritardo di pagamento" che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi, ma anche un importo forfettario minimo di
Euro 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, è definita all'articolo
2, punto 4, di quest'ultima come ogni pagamento non effettuato durante il termine di pagamento contrattuale o legale. Poiché tale direttiva comprende, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", tale nozione di "ritardo di pagamento" è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente”.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
L'ordinanza impugnata si è correttamente uniformata ai principi enunciati dalla Corte di
Giustizia, laddove ha riconosciuto che il è tenuto a corrispondere un importo Parte_1 forfettario minimo di €40.00 per ogni fattura non pagata entro la scadenza del termine per il pagamento, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali si è esplicata l'attività di recupero del credito.
5. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Com'è noto, presupposto per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
6 Il credito fatto valere in via monitoria da possiede tali caratteristiche perché Controparte_1 ha ad oggetto una somma liquida di denaro, predeterminata nel suo ammontare, vale a dire determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico senza che si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti;
esso inoltre è certamente esigibile, in quanto, a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, giacché quando è stato depositato il ricorso monitorio la Corte giustizia dell'Unione Europea si era già pronunciata sull'interpretazione da dare alla direttiva recepita dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR VO
Il Presidente
TE AS
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