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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.792/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n.6160/2021 depositata il 4.11.2021
TRA
in proprio e quale titolare del Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Cosentini
[...]
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Paola Sandonà e Livia
Bonollo
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il con il ricorso di primo grado aveva chiesto Parte_1
l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di agenzia e/o di rappresentanza commerciale con la dal mese di CP_1 dicembre 2012 al 29.11.2018 e la condanna della società al pagamento della somma di € 90.618,92 a titolo di acconti provvigioni anni 2016-2017-2018 e della somma di € 63.615,52 a titolo di conguagli provvisionali per gli anni 2013, 2014, 2015 e
2016, nonché € 634,40 a titolo di risarcimento danni e/o rimborso spese legali stragiudiziali.
Con memoria difensiva la resistente contestava in fatto ed in diritto la domanda e rivendicava - in via riconvenzionale - il pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione degli acconti provvisionali corrisposti al ricorrente dal 2013 al
2016 indebitamente ex art 2033 c.c..
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e, in parziale accoglimento del ricorso:
1) accertava e dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro di agenzia intercorso tra le parti a far data dal luglio 2013 al
29.11.2018;
2) accertava e dichiarava la responsabilità della CP_1
per il parziale inadempimento agli obblighi contrattuali
[...] sorti per effetto di detto rapporto, con particolare riferimento a quelli di informazione, di comunicazione degli estratti conto delle provvigioni con il relativo importo, nonché di copia delle fatture emesse e inviate direttamente ai clienti, del pagamento degli acconti provvisionali e successivi conguagli alle dovute scadenze;
3) condannava la a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
€ 26.369,00, oltre accessori ex lege;
[...] compensando per 1/3 le spese di lite e condannando la CP_1
a corrispondere a i rimanenti 2/3 liquidati
[...] Parte_1 in € 1.600,00 oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Avverso tale sentenza l'appellante ricorre al fine di ottenerne la parziale riforma
-quanto alla misura degli interessi liquidati sulla somma oggetto di condanna pag. 2/6 -quanto alla misura delle spese di lite liquidate in primo grado.
Sotto il primo profilo l'appellante censura l'omessa indicazione da parte del Giudice della natura moratoria degli interessi dovuti e della data di decorrenza invocando l'applicazione degli interessi commerciali ex d.lgs 231/2002 e l'indicazione della decorrenza dal 31° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre ex art.1749 cc.
In ordine al motivo di appello relativo alle spese legali il
[...]
lamenta sia il mancato rimborso delle spese esenti Pt_1
(contributo unificato € 379,50) sia l'applicazione di importi inferiori ai minimi tariffari in base al valore della causa
(valore della domanda € 90.618,92 o valore della pronuncia di condanna ad € 26.369,00) chiedendone la rideterminazione secondo i valori medi (in subordine minimi) in base al petitum o, in subordine, in base al decisum.
La eccepisce: Controparte_1
-l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle prescrizioni ex art. 342 cpc. in c.d. con il novellato art. 46 disp. att. c.p.c.,
-l'inammissibilità della doglianza relativa alla misura degli interessi costituendo un “nova” vietato dall'art. 345 c.p.c.,
-la correttezza della liquidazione delle spese di lite eseguita in primo grado ben potendo il GL liquidare al disotto dei minimi tariffari in considerazione della sostanziale soccombenza del ricorrente al quale era stata riconosciuta una somma inferiore a
1/3 del richiesto, l'assenza della fase istruttoria e la concreta semplicità della questione di fatto decisa sulla mera scorta delle allegazioni documentali senza necessità di istruttoria alcuna.
***********
Non merita adesione l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dalla appellata in quanto è evidente e chiaro pag. 3/6 come il impugni la sentenza sotto il profilo della misura Pt_1 degli interessi liquidati ed in relazione ai parametri applicati per la regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito l'appello spiegato dal è parzialmente fondato. Pt_1
Inammissibile è la richiesta di riforma della sentenza di primo grado in relazione alla misura degli interessi liquidati sulla somma oggetto di condanna.
L'appellante chiede l'applicazione degli interessi moratori e tra essi quelli del tipo commerciale, nella misura del maggior tasso di mora all'otto per cento (8%) ex D.Lgs. n. 231 del 2002, a decorrere dalla data delle rispettive scadenze mensili all'effettivo soddisfo e, tuttavia, nel ricorso introduttivo aveva richiesto (punto 3 delle conclusioni) la condanna della allora resistente al pagamento degli acconti provvigioni e dei conguagli provvisionali “oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data di ogni singola scadenza al soddisfo”.
In conformità alla richiesta (art.112 cpc) il GL di primo grado ha disposto la condanna oltre accessori ex lege (art.429 cpc).
La richiesta di una diversa misura degli interessi in questa sede configura una domanda nuova atteso che (cfr. Cassazione Sez. 2
n.23195/10) gli interessi sono dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, per cui possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (vedi anche Cass., Sez. 6 - 2, ord. n. 36659 del
25 novembre 2021 citata da appellata).
Fondato, nei limiti che si vanno ad esporre, è invece il motivo di appello in ordine alla regolamentazione delle spese di lite eseguita in primo grado.
La misura della liquidazione operata nella sentenza di primo grado si pone immotivatamente al di sotto dei minimi tabellari in base al decisum (pari ad euro € 26.369,00, oltre accessori ex lege),
pag. 4/6 criterio da tenere in considerazione (cfr. Cassazione sez.3 ord.
n.9237/22 “in tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo
2014)”) e come tale va riformata, riconoscendosi altresì all'appellante il rimborso (nella medesima misura delle spese) del c.u. sborsato in primo grado (pronuncia sul punto omessa in primo grado e parimenti appellata).
Quanto alla misura delle spese di lite in primo grado, considerato che la somma riconosciuta era di poco superiore allo scaglione dei
26.001,00, tenuto conto della semplicità delle questioni e della assenza di questioni giuridiche, congrua appare l'applicazione dei parametri tabellari in misura ridotta rispetto a quelli medi chiesti dall'appellante in via principale, giustificandosi per le predette ragioni la scelta della applicazione dei minimi tabellari.
Tenuto, dunque, conto del valore del decisum, la liquidazione del compenso professionale effettuata dal Giudice di prime cure, per i due terzi riconosciuti al doveva essere pari ad euro Pt_1
2.188,00 (due terzi di euro 3.283 totali) oltre al c.u. pari ad euro 253,00 (decurtato di un terzo).
Le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e per la restante metà seguono la soccombenza con distrazione;
considerando il mancato svolgimento di attività istruttoria e la non complessità della controversia (modesto oggetto della controversia limitato al solo tema degli accessori e delle spese di lite) le stesse vanno liquidate secondo i parametri e tenuto conto del valore del decisum in questo grado.
pag. 5/6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida i 2/3 delle spese legali relative al giudizio di primo grado in favore del in complessivi euro 2.188,00 oltre Pt_1
IVA CPA e spese generali ed euro 253,00 per contributo, con attribuzione;
-condanna la al pagamento della differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA con distrazione;
-compensa per la metà le spese del presente grado e condanna l'appellata al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, metà liquidata in euro 168,50 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% ed euro 194,25 per contributo con distrazione.
Napoli 20.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.792/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n.6160/2021 depositata il 4.11.2021
TRA
in proprio e quale titolare del Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Cosentini
[...]
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Paola Sandonà e Livia
Bonollo
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il con il ricorso di primo grado aveva chiesto Parte_1
l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di agenzia e/o di rappresentanza commerciale con la dal mese di CP_1 dicembre 2012 al 29.11.2018 e la condanna della società al pagamento della somma di € 90.618,92 a titolo di acconti provvigioni anni 2016-2017-2018 e della somma di € 63.615,52 a titolo di conguagli provvisionali per gli anni 2013, 2014, 2015 e
2016, nonché € 634,40 a titolo di risarcimento danni e/o rimborso spese legali stragiudiziali.
Con memoria difensiva la resistente contestava in fatto ed in diritto la domanda e rivendicava - in via riconvenzionale - il pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione degli acconti provvisionali corrisposti al ricorrente dal 2013 al
2016 indebitamente ex art 2033 c.c..
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e, in parziale accoglimento del ricorso:
1) accertava e dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro di agenzia intercorso tra le parti a far data dal luglio 2013 al
29.11.2018;
2) accertava e dichiarava la responsabilità della CP_1
per il parziale inadempimento agli obblighi contrattuali
[...] sorti per effetto di detto rapporto, con particolare riferimento a quelli di informazione, di comunicazione degli estratti conto delle provvigioni con il relativo importo, nonché di copia delle fatture emesse e inviate direttamente ai clienti, del pagamento degli acconti provvisionali e successivi conguagli alle dovute scadenze;
3) condannava la a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
€ 26.369,00, oltre accessori ex lege;
[...] compensando per 1/3 le spese di lite e condannando la CP_1
a corrispondere a i rimanenti 2/3 liquidati
[...] Parte_1 in € 1.600,00 oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Avverso tale sentenza l'appellante ricorre al fine di ottenerne la parziale riforma
-quanto alla misura degli interessi liquidati sulla somma oggetto di condanna pag. 2/6 -quanto alla misura delle spese di lite liquidate in primo grado.
Sotto il primo profilo l'appellante censura l'omessa indicazione da parte del Giudice della natura moratoria degli interessi dovuti e della data di decorrenza invocando l'applicazione degli interessi commerciali ex d.lgs 231/2002 e l'indicazione della decorrenza dal 31° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre ex art.1749 cc.
In ordine al motivo di appello relativo alle spese legali il
[...]
lamenta sia il mancato rimborso delle spese esenti Pt_1
(contributo unificato € 379,50) sia l'applicazione di importi inferiori ai minimi tariffari in base al valore della causa
(valore della domanda € 90.618,92 o valore della pronuncia di condanna ad € 26.369,00) chiedendone la rideterminazione secondo i valori medi (in subordine minimi) in base al petitum o, in subordine, in base al decisum.
La eccepisce: Controparte_1
-l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle prescrizioni ex art. 342 cpc. in c.d. con il novellato art. 46 disp. att. c.p.c.,
-l'inammissibilità della doglianza relativa alla misura degli interessi costituendo un “nova” vietato dall'art. 345 c.p.c.,
-la correttezza della liquidazione delle spese di lite eseguita in primo grado ben potendo il GL liquidare al disotto dei minimi tariffari in considerazione della sostanziale soccombenza del ricorrente al quale era stata riconosciuta una somma inferiore a
1/3 del richiesto, l'assenza della fase istruttoria e la concreta semplicità della questione di fatto decisa sulla mera scorta delle allegazioni documentali senza necessità di istruttoria alcuna.
***********
Non merita adesione l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dalla appellata in quanto è evidente e chiaro pag. 3/6 come il impugni la sentenza sotto il profilo della misura Pt_1 degli interessi liquidati ed in relazione ai parametri applicati per la regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito l'appello spiegato dal è parzialmente fondato. Pt_1
Inammissibile è la richiesta di riforma della sentenza di primo grado in relazione alla misura degli interessi liquidati sulla somma oggetto di condanna.
L'appellante chiede l'applicazione degli interessi moratori e tra essi quelli del tipo commerciale, nella misura del maggior tasso di mora all'otto per cento (8%) ex D.Lgs. n. 231 del 2002, a decorrere dalla data delle rispettive scadenze mensili all'effettivo soddisfo e, tuttavia, nel ricorso introduttivo aveva richiesto (punto 3 delle conclusioni) la condanna della allora resistente al pagamento degli acconti provvigioni e dei conguagli provvisionali “oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data di ogni singola scadenza al soddisfo”.
In conformità alla richiesta (art.112 cpc) il GL di primo grado ha disposto la condanna oltre accessori ex lege (art.429 cpc).
La richiesta di una diversa misura degli interessi in questa sede configura una domanda nuova atteso che (cfr. Cassazione Sez. 2
n.23195/10) gli interessi sono dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, per cui possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (vedi anche Cass., Sez. 6 - 2, ord. n. 36659 del
25 novembre 2021 citata da appellata).
Fondato, nei limiti che si vanno ad esporre, è invece il motivo di appello in ordine alla regolamentazione delle spese di lite eseguita in primo grado.
La misura della liquidazione operata nella sentenza di primo grado si pone immotivatamente al di sotto dei minimi tabellari in base al decisum (pari ad euro € 26.369,00, oltre accessori ex lege),
pag. 4/6 criterio da tenere in considerazione (cfr. Cassazione sez.3 ord.
n.9237/22 “in tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo
2014)”) e come tale va riformata, riconoscendosi altresì all'appellante il rimborso (nella medesima misura delle spese) del c.u. sborsato in primo grado (pronuncia sul punto omessa in primo grado e parimenti appellata).
Quanto alla misura delle spese di lite in primo grado, considerato che la somma riconosciuta era di poco superiore allo scaglione dei
26.001,00, tenuto conto della semplicità delle questioni e della assenza di questioni giuridiche, congrua appare l'applicazione dei parametri tabellari in misura ridotta rispetto a quelli medi chiesti dall'appellante in via principale, giustificandosi per le predette ragioni la scelta della applicazione dei minimi tabellari.
Tenuto, dunque, conto del valore del decisum, la liquidazione del compenso professionale effettuata dal Giudice di prime cure, per i due terzi riconosciuti al doveva essere pari ad euro Pt_1
2.188,00 (due terzi di euro 3.283 totali) oltre al c.u. pari ad euro 253,00 (decurtato di un terzo).
Le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e per la restante metà seguono la soccombenza con distrazione;
considerando il mancato svolgimento di attività istruttoria e la non complessità della controversia (modesto oggetto della controversia limitato al solo tema degli accessori e delle spese di lite) le stesse vanno liquidate secondo i parametri e tenuto conto del valore del decisum in questo grado.
pag. 5/6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida i 2/3 delle spese legali relative al giudizio di primo grado in favore del in complessivi euro 2.188,00 oltre Pt_1
IVA CPA e spese generali ed euro 253,00 per contributo, con attribuzione;
-condanna la al pagamento della differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA con distrazione;
-compensa per la metà le spese del presente grado e condanna l'appellata al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, metà liquidata in euro 168,50 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% ed euro 194,25 per contributo con distrazione.
Napoli 20.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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