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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2341/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Salvatore Fiori in sostituzione dell'avv. SALIERNO CATERINA Parte_1 Per l'avv. RONDONI DIANA Controparte_1
I procuratori delle parti danno atto che le trattative non hanno avuto buon fine;
a tal proposito, l'avv.
Fiori dichiara che parte ricorrente non ha ricevuto una proposta transattiva, nonostante il tentativo di conciliazione fosse stato avanzato dalla resistente.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Rondoni evidenzia la tempestività del licenziamento, nonché la possibilità per il ricorrente di difendersi nei 5 giorni dal ricevimento della predetta lettera. Insiste nella ammissione delle prove dedotte in memoria di costituzione, non ammesse dal Tribunale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIERNO CATERINA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in CORSO ITALIA 24 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO, presso il difensore avv. SALIERNO CATERINA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI DIANA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI LANZA 121 00184 ROMA, presso il difensore avv. RONDONI DIANA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ha esposto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa a favore di dal 15.08.2018 al Controparte_1
16.12.2022 (data di decorrenza dell'intimato licenziamento per giusta causa), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con qualifica di operaio e con inquadramento nel livello 2 CCNL Metalmeccanica Industria (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere ricevuto una lettera raccomandata, datata 17.12.2022, non preceduta da alcuna contestazione disciplinare, con la quale la società datrice di lavoro gli comunicava il suo licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.; in particolare, la predetta missiva aveva il seguente testuale contenuto: “con la presente la informiamo che, così come previsto dall'art. 49 del CCNL applicato, a causa del suo comportamento ingiurioso e violento, è nostra intenzione interrompere il rapporto di lavoro in essere a far data dal 16/12/2022. Ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal ricevimento della presente potrà inviare scritti difensivi” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
2 c) di avere impugnato l'intimato licenziamento con comunicazione PEC del 31.01.2023 (v. doc. n.
3 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, l'esponente ha dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento, per la mancata contestazione dell'addebito, in violazione dell'art. 7 L. 300/1970, e, in ogni caso, per genericità dell'addebito (non individuato nelle sue circostanze di tempo, luogo e modalità di svolgimento), tale da precludere l'esercizio del suo diritto di difesa, e, ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “1.
ACCERTARE e DICHIARARE l'Illegittimità / nullità / invalidità / inefficacia del licenziamento intimato dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. e P.IVA con sede legale in Firenze (FI), Via Delle Porte Nuove n. 22 al P.IVA_1
sig. in data 17.12.2022 in quanto comminato senza il rispetto della procedura di cui Parte_1 all'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, CONDANNARE la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Firenze (FI), Via Delle Porte Nuove n. 22, al versamento in favore del ricorrente dell'indennità massima prevista dalla legge o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
2. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, Controparte_1
in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (avendo il Tribunale respinto le istanze di prova orale formulate da parte resistente in memoria di costituzione, come da ordinanza del 10.06.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso in esame, il ricorrente ha ricevuto una lettera raccomandata, datata 17.12.2022, avente ad oggetto: “licenziamento per motivi disciplinari ex art. 2119 c.c.”, con il seguente contenuto: “con la presente la informiamo che, così come previsto dall'art. 49 del CCNL applicato, a causa del suo comportamento ingiurioso e violento, è nostra intenzione interrompere il rapporto di lavoro in essere a far data dal 16/12/2022. Ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal ricevimento della presente potrà inviare scritti difensivi” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente è, altresì, allegato il modello UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro, trasmesso dal datore di lavoro il 19.12.2022, con indicazione della decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro al 16.12.2022, con causale “licenziamento giusta causa”.
È, dunque, documentalmente smentita la prospettazione di parte resistente, secondo la quale il licenziamento avrebbe prodotto i suoi effetti a partire dal 16.12.2022, soltanto qualora il lavoratore non
3 si fosse difeso e non avesse rassegnato le sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata, poiché due giorni dopo la lettera del 17.12.2022 (e, dunque, ben prima della scadenza del termine di 5 giorni assegnato per le giustificazioni), il datore di lavoro comunicava al Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, con causale “licenziamento per giusta causa” e con decorrenza dal 16.12.2022.
Il licenziamento di cui si tratta è stato, pertanto, intimato in difetto di una formale, preventiva e specifica contestazione degli addebiti disciplinari (considerato, ulteriormente, che nella lettera del
17.12.2022, è indicato, del tutto genericamente, un asserito “comportamento ingiurioso e violento”, senza indicazione di precise circostanze di tempo, di luogo e di modo tali da consentire al lavoratore di potere compitamente esplicare il proprio diritto di difesa), con contestuale concessione dei termini a difesa per la presentazione delle relative giustificazioni, come previsto dall'art. 7 Stat. Lav., con conseguente sostanziale insussistenza del fatto (v. Cass. S.L. ordinanza n. 28927/2024 dell'11.11.2024).
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti e comportano l'illegittimità del licenziamento di cui si tratta, intimato per iscritto, in difetto di preventiva e specifica contestazione degli addebiti, con conseguente sostanziale insussistenza del fatto.
Per quanto attiene alla tutela applicabile, alla fattispecie si applicano le previsioni di cui agli artt. 1
(essendo stato il ricorrente assunto dalla società resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in data 15.08.2018), 3 e 9 D.lgs. 23/2015.
In particolare, l'art. 3 D.lgs. 23/2015 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa) stabilisce che: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari
a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
(1) (2) (3) 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore
4 abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore
a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. ((10)) 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s.
14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.
96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»", precisando che: “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzitutto dell'anzianità di servizio (…) – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno - 16 luglio 2024 n. 128 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/2024 n.
29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
L'art. 9 D.lgs. 23/2015 (Piccole imprese e organizzazioni di tendenza) prevede che: “
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge
n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo
5 previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.
L'applicabilità della predetta norma al caso in esame discende dalla mancata allegazione, da parte del lavoratore, che il datore di lavoro occupasse più di quindici dipendenti al momento del licenziamento;
peraltro, dalla visura camerale di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente emerge che la società resistente aveva 4 addetti al 31.03.2023.
Tanto premesso, nel caso in esame, a fronte dell'illegittimità dell'intimato licenziamento, non ricorrendo gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento ed il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, tenuto conto della anzianità di servizio del ricorrente (4 anni e 4 mesi) e del complessivo comportamento della parte datoriale.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
- condanna la società resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.900,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre all'IVA e al CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
6 Firenze, 17 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
7
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2341/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Salvatore Fiori in sostituzione dell'avv. SALIERNO CATERINA Parte_1 Per l'avv. RONDONI DIANA Controparte_1
I procuratori delle parti danno atto che le trattative non hanno avuto buon fine;
a tal proposito, l'avv.
Fiori dichiara che parte ricorrente non ha ricevuto una proposta transattiva, nonostante il tentativo di conciliazione fosse stato avanzato dalla resistente.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Rondoni evidenzia la tempestività del licenziamento, nonché la possibilità per il ricorrente di difendersi nei 5 giorni dal ricevimento della predetta lettera. Insiste nella ammissione delle prove dedotte in memoria di costituzione, non ammesse dal Tribunale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIERNO CATERINA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in CORSO ITALIA 24 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO, presso il difensore avv. SALIERNO CATERINA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI DIANA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI LANZA 121 00184 ROMA, presso il difensore avv. RONDONI DIANA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ha esposto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa a favore di dal 15.08.2018 al Controparte_1
16.12.2022 (data di decorrenza dell'intimato licenziamento per giusta causa), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con qualifica di operaio e con inquadramento nel livello 2 CCNL Metalmeccanica Industria (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere ricevuto una lettera raccomandata, datata 17.12.2022, non preceduta da alcuna contestazione disciplinare, con la quale la società datrice di lavoro gli comunicava il suo licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.; in particolare, la predetta missiva aveva il seguente testuale contenuto: “con la presente la informiamo che, così come previsto dall'art. 49 del CCNL applicato, a causa del suo comportamento ingiurioso e violento, è nostra intenzione interrompere il rapporto di lavoro in essere a far data dal 16/12/2022. Ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal ricevimento della presente potrà inviare scritti difensivi” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
2 c) di avere impugnato l'intimato licenziamento con comunicazione PEC del 31.01.2023 (v. doc. n.
3 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, l'esponente ha dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento, per la mancata contestazione dell'addebito, in violazione dell'art. 7 L. 300/1970, e, in ogni caso, per genericità dell'addebito (non individuato nelle sue circostanze di tempo, luogo e modalità di svolgimento), tale da precludere l'esercizio del suo diritto di difesa, e, ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “1.
ACCERTARE e DICHIARARE l'Illegittimità / nullità / invalidità / inefficacia del licenziamento intimato dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. e P.IVA con sede legale in Firenze (FI), Via Delle Porte Nuove n. 22 al P.IVA_1
sig. in data 17.12.2022 in quanto comminato senza il rispetto della procedura di cui Parte_1 all'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, CONDANNARE la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Firenze (FI), Via Delle Porte Nuove n. 22, al versamento in favore del ricorrente dell'indennità massima prevista dalla legge o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
2. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, Controparte_1
in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (avendo il Tribunale respinto le istanze di prova orale formulate da parte resistente in memoria di costituzione, come da ordinanza del 10.06.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso in esame, il ricorrente ha ricevuto una lettera raccomandata, datata 17.12.2022, avente ad oggetto: “licenziamento per motivi disciplinari ex art. 2119 c.c.”, con il seguente contenuto: “con la presente la informiamo che, così come previsto dall'art. 49 del CCNL applicato, a causa del suo comportamento ingiurioso e violento, è nostra intenzione interrompere il rapporto di lavoro in essere a far data dal 16/12/2022. Ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal ricevimento della presente potrà inviare scritti difensivi” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente è, altresì, allegato il modello UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro, trasmesso dal datore di lavoro il 19.12.2022, con indicazione della decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro al 16.12.2022, con causale “licenziamento giusta causa”.
È, dunque, documentalmente smentita la prospettazione di parte resistente, secondo la quale il licenziamento avrebbe prodotto i suoi effetti a partire dal 16.12.2022, soltanto qualora il lavoratore non
3 si fosse difeso e non avesse rassegnato le sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata, poiché due giorni dopo la lettera del 17.12.2022 (e, dunque, ben prima della scadenza del termine di 5 giorni assegnato per le giustificazioni), il datore di lavoro comunicava al Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, con causale “licenziamento per giusta causa” e con decorrenza dal 16.12.2022.
Il licenziamento di cui si tratta è stato, pertanto, intimato in difetto di una formale, preventiva e specifica contestazione degli addebiti disciplinari (considerato, ulteriormente, che nella lettera del
17.12.2022, è indicato, del tutto genericamente, un asserito “comportamento ingiurioso e violento”, senza indicazione di precise circostanze di tempo, di luogo e di modo tali da consentire al lavoratore di potere compitamente esplicare il proprio diritto di difesa), con contestuale concessione dei termini a difesa per la presentazione delle relative giustificazioni, come previsto dall'art. 7 Stat. Lav., con conseguente sostanziale insussistenza del fatto (v. Cass. S.L. ordinanza n. 28927/2024 dell'11.11.2024).
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti e comportano l'illegittimità del licenziamento di cui si tratta, intimato per iscritto, in difetto di preventiva e specifica contestazione degli addebiti, con conseguente sostanziale insussistenza del fatto.
Per quanto attiene alla tutela applicabile, alla fattispecie si applicano le previsioni di cui agli artt. 1
(essendo stato il ricorrente assunto dalla società resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in data 15.08.2018), 3 e 9 D.lgs. 23/2015.
In particolare, l'art. 3 D.lgs. 23/2015 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa) stabilisce che: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari
a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
(1) (2) (3) 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore
4 abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore
a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. ((10)) 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s.
14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.
96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»", precisando che: “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzitutto dell'anzianità di servizio (…) – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno - 16 luglio 2024 n. 128 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/2024 n.
29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
L'art. 9 D.lgs. 23/2015 (Piccole imprese e organizzazioni di tendenza) prevede che: “
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge
n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo
5 previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.
L'applicabilità della predetta norma al caso in esame discende dalla mancata allegazione, da parte del lavoratore, che il datore di lavoro occupasse più di quindici dipendenti al momento del licenziamento;
peraltro, dalla visura camerale di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente emerge che la società resistente aveva 4 addetti al 31.03.2023.
Tanto premesso, nel caso in esame, a fronte dell'illegittimità dell'intimato licenziamento, non ricorrendo gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento ed il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, tenuto conto della anzianità di servizio del ricorrente (4 anni e 4 mesi) e del complessivo comportamento della parte datoriale.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
- condanna la società resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.900,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre all'IVA e al CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
6 Firenze, 17 gennaio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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