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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2619/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 06.11.2024 e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to RAFFAELE FRANCESCHETTI, dalla cui unione sono nate
(il 16.12.1993) e (il 29.10.1987), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti Per_1 Per_2
civili del matrimonio contratto in TA AR PU ER (CE) in data 08.07.1987; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (in data 26.05.2022) nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 8948/2022 del 26/05/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1
2. il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione di sua proprietà sita in S. Parte_1
AR C.V. (CE) alla via Cappabianca, mentre la sig.ra continuerà a vivere presso Parte_2
l'abitazione materna sita in Formicola (CE) alla via Dossetti 26;
3. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di euro 300.00 (trecento) mensili, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT costo vita, a partire dall'anno 2024 avendo come parametro di riferimento il mese nel quale le parti sottoscriveranno innanzi al Presidente del
Tribunale di S. AR C.V. il verbale ex art. 711. c.p.c.;
4. il sopra indicato importo non è comprensivo delle spese straordinarie, né delle spese mediche ordinarie e straordinarie della sig.ra le quali tutte rimarranno a carico di entrambi i Parte_2
coniugi nella misura del 50%;
5. le spese (energia elettrica, acqua, gas, condominio, rifiuti solidi urbani) relative all'abitazione di
Formicola ove risiede la sig.ra con la figlia , saranno ripartite al 50%; Pt_2 Per_1
6. il sig. potrà recarsi presso l'abitazione della sig.ra per farvi visita Parte_1 Pt_2
ogni qualvolta lo vorrà, previo preventiva comunicazione in ragione dei reciproci impegni;
7. i coniugi danno atto di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra loro e si danno il reciproco consenso all'espatrio”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA AR PU ER
(CE) il 08.07.1987 da , nata a [...] il [...], e Parte_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA AR PU ER (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
2 d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A, anno
1987);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in TA AR PU ER nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2619/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 06.11.2024 e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to RAFFAELE FRANCESCHETTI, dalla cui unione sono nate
(il 16.12.1993) e (il 29.10.1987), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti Per_1 Per_2
civili del matrimonio contratto in TA AR PU ER (CE) in data 08.07.1987; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (in data 26.05.2022) nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 8948/2022 del 26/05/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1
2. il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione di sua proprietà sita in S. Parte_1
AR C.V. (CE) alla via Cappabianca, mentre la sig.ra continuerà a vivere presso Parte_2
l'abitazione materna sita in Formicola (CE) alla via Dossetti 26;
3. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di euro 300.00 (trecento) mensili, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT costo vita, a partire dall'anno 2024 avendo come parametro di riferimento il mese nel quale le parti sottoscriveranno innanzi al Presidente del
Tribunale di S. AR C.V. il verbale ex art. 711. c.p.c.;
4. il sopra indicato importo non è comprensivo delle spese straordinarie, né delle spese mediche ordinarie e straordinarie della sig.ra le quali tutte rimarranno a carico di entrambi i Parte_2
coniugi nella misura del 50%;
5. le spese (energia elettrica, acqua, gas, condominio, rifiuti solidi urbani) relative all'abitazione di
Formicola ove risiede la sig.ra con la figlia , saranno ripartite al 50%; Pt_2 Per_1
6. il sig. potrà recarsi presso l'abitazione della sig.ra per farvi visita Parte_1 Pt_2
ogni qualvolta lo vorrà, previo preventiva comunicazione in ragione dei reciproci impegni;
7. i coniugi danno atto di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra loro e si danno il reciproco consenso all'espatrio”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA AR PU ER
(CE) il 08.07.1987 da , nata a [...] il [...], e Parte_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA AR PU ER (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
2 d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A, anno
1987);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in TA AR PU ER nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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