TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Sabrina Carbini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.2164/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
E N PROPRIO E QUALI ESERCENTI
[...] Parte_2
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE Pt_1 [...]
E IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI Parte_3 Parte_4
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUI MINORI E , A_ Persona_2
Pt_1 Parte_5
[...] [...]
Parte_6
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Dini, Rosella Gostoli e Sergio Dini
-attori-
Generale e legale rappresentante Dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa CP_2
Barattini e Marcello Ercolani
-convenuta-
Controparte_3 in
[...] persona del Commissario liquidatore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_4
Brusciotti
-intervenuta-
Per parte attrice conclusioni come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 1/10/2024, in particolare:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Unico dott.ssa Sabrina Carbini, contrariis rejectis, accogliere le domande tutte proposte dagli attori con il presente atto, e per l'effetto: dichiarare la responsabilità contrattuale, nella misura di 2/3 accertata dal CTU dott. Per_3
, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., di in relazione ai danni subiti dagli attori,
[...] CP_1
nella loro qualità di eredi e/o prossimi congiunti del defunto , in relazione al ritardo Persona_4 diagnostico, all'intempestiva analisi ed interpretazione dei sintomi del paziente, all'omissione di accertamenti strumentali, all'errato inquadramento diagnostico, all'erroneità specialistiche evitabili
e agli altri profili di responsabilità dei Sanitari dell' accertati dal CTU dott. Controparte_5
nella sua “Relazione di consulenza tecnica medico legale d'ufficio” depositata il Persona_3
10/10/2018 nel procedimento di AT già pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro, Giudice dott.
Davide Storti , e contraddistinto con il numero 2959/2017 RGACC;
b) conseguentemente condannare in persona del direttore generale e legale CP_1 rappresentante pro tempore, nonché l'area Vasta 1 della predetta in solido tra loro, al CP_1
risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi sia iure heriditatis a favore degli eredi, sig.ra , coniuge , e sigg.ri e , figli, Parte_1 Parte_1 Pt_3
consistenti nel risarcimento del danno da perdita di chanche di sopravvivenza e guarigione, nella misura dei 2/3 del 40% del danno biologico del 100% risultante dall'ultima tabella del Tribunale di
Milano anno 2024, sia jure proprio, a favore di tutti gli attori, nella loro qualità di prossimi congiunti, per la perdita del congiunto, da liquidare per ciascuno secondo le somme risultanti dalla tabella aggiornata del Tribunale di Milano, danni tutti da liquidarsi con valutazione equitativa ex artt. 1226
c.c ;
c) condannare altresì la convenuta, ove il Tribunale ritenga, in tutto o in parte, di fare riferimento, nella determinazione quantitativa dei danni, al momento dell'evento, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento alla data del deposito della sentenza;
d) condannare in ogni caso la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme complessivamente liquidate agli attori dalla data di notifica del presente atto di citazione al saldo effettivo;
e) condannare altresì la convenuta alla refusione dei 2/3 delle spese sostenute dagli attori per il funerale, pari ad € 3.740,33 (2/3 di 5.610,50), per il procedimento di mediazione n. 30/17 espletato presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione del Foro di Pesaro, pari ad € 32,53 (2/3 di 48,80), per la relazione di parte del prof. pari ad € 813,33 (2/3 di 1.220,00) e per l'espletata CTU, Per_5
così come liquidate dal G.E. dott. nel procedimento n. 2959/2017 RG già pendente dinanzi al CP_2
Tribunale di Pesaro con decreto di liquidazione in data 11/10/18 e prodotte sub doc. 24, pari ad €
1.464,00 (2/3 di 2.196,00), per un totale di € 6.050,19;
f) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di non dover applicare in via principale la disciplina della responsabilità contrattuale, ritenere sussistente per i medesimi fatti la responsabilità extracontrattuale della stessa convenuta, in base agli artt. 2043 e/o CP_1
2049 c.c., e condannarla comunque al risarcimento dei danni sopra indicati alla conclusione b), da liquidarsi con valutazione equitativa ex artt. 2056 c.c.;
g) con vittoria di spese ed onorari di causa e consequenziali, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”.
In via istruttoria reitera le proprie richieste di prova dedotte nella memoria ex art. 183, c.6, n.2, cpc
e in particolare l'ammissione di prova per testi con la sig.ra , via Oreste Lizzadri Testimone_1
n.1, , sui capitoli di prova ivi dedotti” CP_5 Per parte intervenuta ex art.111 c.p.c. come da comparsa di intervento volontario depositata telematicamente il 19/9/2023, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, richiesta anche istruttoria, produzione e conclusione reietta:
- in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda promossa dagli attori Parte_1
, moglie del defunto , sia iure proprio che iure hereditatis,
[...] Persona_4 Parte_3 limitatamente all'azione esercitata in qualità di esercente la potestà sui figli minori e A_
(azione peraltro ripetuta da ), limitatamente Persona_2 Parte_4 Parte_1 all'azione esercitata in qualità di esercente la potestà sui figli minori , azione Parte_3
peraltro ripetuta da , che agisce sia in proprio che quale genitore Parte_2 Parte_4
esercente la patria potestà sui figli e , in proprio ed in qualità di A_ Per_2 Parte_2
genitore, di , azione già esercitata ut sopra da;
di Parte_3 Parte_1 Parte_6
, e in proprio, salva la procedibilità della domanda di
[...] Parte_5 Parte_6
e in qualità di figli ed eredi di;
Parte_3 Pt_1 Persona_4
Per_
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nonché per i figli, e;
di Parte_4 Per_2
e per il figlio minore;
di , e Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5
poiché non provato il legame di parentela od affinità; Parte_6
- dichiarare nel merito la prescrizione dell'azione iure proprio degli attori con eccezioni delle azioni di e prescritte anche per loro le azioni in qualità di genitori Parte_3 Parte_1
esercenti la potestà sui figli minori;
- in ogni caso accertare la infondatezza delle domande iure proprio e iure hereditatis svolte dagli attori e conseguentemente rigettarle anche per mancanza di prova e del nesso di causa tra la condotta dei sanitari dell'ospedale di e l'asserita perdita di chance di sopravvivenza del de cuius. CP_5
Vinte le spese di lite”.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_1 Parte_3
quali eredi nonché la medesima in proprio, e Parte_1 Parte_1 Parte_2
entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Parte_3
e entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_3 Parte_4
sui minori e , , e A_ Persona_2 Parte_5 Parte_6 Parte_6
in proprio convenivano in giudizio l' Controparte_6
e chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali rispettivamente iure hereditatis e iure proprio subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto a loro dire causato dall'errata condotta Persona_4
dei sanitari della predetta che, omettendo di diagnosticare tempestivamente la Controparte_1
malattia da cui il medesimo era affetto, ne avevano ridotto notevolmente la chance di sopravvivenza.
A sostegno della propria domanda deducevano che , classe 1946, in data 4/3/2013 Persona_4
alle ore 15:23, dopo essere stato prelevato dal 118 in una via della città in seguito a un malore occorso mentre era alla guida, veniva dapprima trasportato al PS dell' -ove i sanitari Controparte_5
procedevano ad eseguire i primi esami diagnostici che davano esito negativo – e successivamente permanendo lo stato soporoso veniva trasferito presso la Rianimazione di FA ove il giorno successivo a seguito di un improvviso deterioramento della funzionalità renale decedeva, che dal riscontro diagnostico effettuato in data 6/3/2013 presso lo stesso nosocomio emergeva che la causa del decesso andava ricondotta a un tamponamento cardiaco, che per indagare le reali cause della morte del loro congiunto davano incarico a un consulente il quale con perizia del 30.6.2016 accertava gravi omissioni diagnostiche in capo ai sanitari di e FA in mancanza delle quali il de cuius CP_5
avrebbe avuto notevoli chance (intorno all'80%) di sopravvivenza e che per tale ragione al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità medica era stato promosso procedimento ex artt.696 bis-
699 c.p.c. (seppure solo dagli eredi e ) all'esito del quale veniva Parte_1 Parte_3 depositato elaborato peritale a firma del Dott. il quale accertava che “1) Dalla coerente analisi Per_3
dei dati tecnici a disposizione sono emerse delle censurabilità nella condotta degli
[...]
Sede di FA e dell' sulla scorta Controparte_7 Controparte_5 delle Linee Guida all'uopo dedicate (citate in perizia).
2) Il Sig. a causa della condotta sopra discussa ed analizzata in dettaglio ha Persona_4
patito una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nell'ordine del 40% (attribuibile per
2/3 alla condotta dell' e per 1/3 all'Ospedale di FA..”. Controparte_5
Deducevano dunque che alla luce delle risultanze della CTU anche la coniuge e Parte_1
i prossimi congiunti e affini con lettera di costituzione in mora inviata tramite pec ad e CP_1 all' in data 31/10/2018 avevano diffidato le due Controparte_8
a provvedere al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della perdita Controparte_9
di chance di sopravvivenza subita dal loro congiunto ma solo l' Controparte_8
aveva provveduto in via transattiva al risarcimento dei danni nella misura di 1/3
[...] addebitata ai sanitari dell'Ospedale di FA (con cifra non indicata in atti). non aveva CP_1
invece ancora provveduto per la propria quota di responsabilità di 2/3.
Con comparsa del 21/12/2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando integralmente le domande ex adverso proposte.
[...] In particolare la convenuta eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del giudizio nei confronti di tutti gli attori ad eccezione di e in qualità di eredi per non aver esperito il Parte_1 Pt_3
tentativo di conciliazione obbligatoria ex art.8 legge Gelli Bianco, la carenza di legittimazione attiva degli attori , , , , Parte_4 A_ Persona_2 Parte_2 Parte_3 Parte_6
e a pretendere i danni richiesti in quanto non era
[...] Parte_5 Parte_6
provata la loro qualità di prossimi congiunti del defunto nonché l'intervenuta prescrizione del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale da parte richiesto di tutti gli attori con la sola eccezione di e , figli del defunto. Parte_1 Pt_3
Nel merito, quanto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis eccepiva la mancanza di prova sia del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di e la morte del paziente - CP_5
assumendo che nel caso di specie le possibilità di sopravvivenza dello stesso erano talmente esigue da far ritenere la mancanza di prova del nesso di causa con la condotta dei sanitari anche per le perdute chance di sopravvivenza – nonché dell'elemento soggettivo (ossia della colpa) in capo agli stessi medici, rilevando che nell'elaborato peritale il CTU aveva indicato che nelle sindromi aortiche acute la diagnosi certativa non è immediata ma viene posta nel 75% dei casi nell'arco di 3-4 ore e nel caso di specie il paziente era stato trasferito al nosocomio di FA dopo sole due ore dal ricovero nell'ospedale di e che al momento del ricovero il quadro clinico del paziente era esordito con CP_5
una sintomatologia atipica priva di indici univoci circa la sussistenza di una specifica patologia;
in ogni caso contestava la percentuale di chance di sopravvivenza riconosciuta dal CTU e conseguentemente la richiesta risarcitoria avanzate dagli eredi.
Quanto invece alla richiesta di risarcimento per il danno iure proprio da perdita parentale, ferma l'eccezione di prescrizione nei confronti degli attori ad eccezione di e Parte_1 Parte_3
, eccepiva la mancanza di prova del pregiudizio patito.
[...]
Quanto infine al danno patrimoniale, contestava la richiesta di rimborso dei 2/3 delle spese del funerale in quanto non documentate e non causalmente riferibili alle conseguenze della condotta dei sanitari nonché la richiesta di condanna al rimborso delle spese della dichiarazione di successione e di voltura.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con comparsa di intervento volontario ex artt.300 e 302 c.p.c. del 12/6/2024 si costituiva in giudizio
Cont l' (d'ora in poi quale Gestione Liquidatoria dell' Controparte_3
[...]
che subentrando ex lege alla convenuta si Controparte_3
riportava integralmente a tutte le difese e richieste, anche istruttorie, già svolte dalla propria dante causa e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa rassegnate. All'udienza del 12/6/2024 le parti precisavano le conclusioni e il G.I. concedeva a richiesta termine ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 1/11/2024 trattenendo la causa in decisione.
La domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori è parzialmente fondata .
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da controparte circa la carenza di legittimazione attiva degli attori , , , Parte_2 Parte_4 A_ Persona_2 Parte_3
, e poiché la titolarità in positivo dal lato attivo Parte_5 Parte_6 Parte_6
degli stessi ad agire in giudizio può desumersi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - documento non contestato da controparte ex art.115 c.p.c. - dalla quale si evince che essi sono rispettivamente la nuora, il genero e i nipoti di (doc.26 memoria ex art.183 co.6 n.3 Persona_4
parte attrice).
In secondo luogo, quanto all'eccezione di prescrizione dei diritti azionati sollevata dalla convenuta con riferimento alla domanda formulata iure proprio da tutti gli attori per il danno da perdita del rapporto parentale ad eccezione di e , occorre preliminarmente Parte_1 Parte_3
precisare che -contrariamente a quanto affermato dagli attori - l'azione proposta va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce effetti protettivi nei confronti dei terzi perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 c.c. co.2, con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo Cass. 11320/2022).
Ciò a ben vedere trova giustificazione nel fatto che l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, con conseguente applicazione anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria della regola generale secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti (art.1372 co.2 c.c.): pertanto, per un verso non
è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”.
Da ciò ne consegue, dunque, che il termine prescrizionale è di 5 anni ex art.2947 c.c. (tra le varie
Cass.civ. sez. III n. 14258/2020). Per quanto attiene poi alla decorrenza di tale termine, deve ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia da quando il danneggiato, utilizzando l'ordinaria diligenza, si possa essere reso conto dell'imputabilità dell'evento a un soggetto (v. Cass. civ. n. 17421/2019).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il dies a quo debba farsi coincidere non già con la morte di
, come ritenuto dalla convenuta, bensì con il deposito della relazione del Dott. Persona_4 Per_5
redatta su incarico dei familiari in data 3/6/2016 (doc. 2 citazione) poiché è solo da tale evento che può ragionevolmente presumersi che gli attori si siano potuti rendere conto della condotta imperita dei sanitari che avevano avuto in cura il loro congiunto, non potendosi contrariamente ritenere, trattandosi di decesso sopravvenuto per malattia, che i medesimi abbiano potuto effettivamente avere contezza sin dal giorno del decesso del fatto che la morte di potesse essere conseguenza di Pt_1
un fatto illecito.
Per tale ragione va disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta nei confronti degli attori sopra specificati poiché il primo valido atto interruttivo della prescrizione dai medesimi posto in essere è rappresentato dalla notifica della pec avente a oggetto la richiesta di risarcimento danni che l' convenuta ha ricevuto il giorno 5/11/2018 dunque ampiamente entro il Controparte_8
termine di 5 anni decorrente come già detto dal 3/6/2016 e non dal 5/3/2013, giorno del decesso di
(docc.22-23 citazione). Persona_4
Tale atto, a ben vedere, può validamente ritenersi come regolare costituzione in mora con effetto interruttivo della prescrizione poiché, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (v. ex multis Cass. Civ. sez. II n. 15140/2021), esso contiene l'espresso riferimento a tutte le poste di danno pretese e indicare i soggetti titolari dei diritti richiesti.
Quanto alla questione della improcedibilità della domanda di alcuni attori (tutti tranne CP_11
e in qualità di eredi del de cuius , tale eccezione viene respinta in Parte_1 Persona_4 quanto risulta un verbale del 5.4.22 di mediazione , negativo, a dimostrazione dell'avvio in corso di causa della procedura di mediazione.
Tanto premesso in merito alle questioni preliminari, va ora esaminata nel merito la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori.
Al riguardo, occorre ulteriormente distinguere il diritto al risarcimento del danno con riferimento all'azione esercitata iure hereditatis da , e quali Parte_1 Parte_1 Parte_3 eredi di e l'azione esercitata da tutti gli attori iure proprio in qualità di prossimi Persona_4
congiunti al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Quanto alla prima, invero, si ribadisce il suo inquadramento nell'ambito della responsabilità contrattuale, potendo discendere sia dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente ex art.1218 c.c. sia dall'inadempimento della prestazione svolta direttamente dal medico ex art.1228 c.c.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale consegue, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione od omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò con la precisazione per cui “ in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio si attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcun incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. Civ. Sez. III
n.15993/2011). Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata si ritiene che gli attori abbiano assolto all'onere probatorio sui medesimi incombente ex art.2697 c.c.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, invero, risultano provati tanto il rapporto contrattuale mediante allegazione della documentazione sanitaria relativa al ricovero di presso Persona_4
l' e l'Ospedale di FA (docc.
4-5 citazione) quanto la sussistenza del nesso causale Controparte_5 tra l'evento lesivo -che nel caso di specie va individuato non già nella morte bensì nella perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di causalità omissiva e non commissiva -e la condotta imperita dei sanitari che si evince dalle risultanze emerse dall'elaborato peritale redatto nel procedimento per
AT (dott. ) le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto coerenti e sorrette da Per_3
logica motivazione.
Il CTU invero ha ritenuto che: “Analizzando la vicenda del Sig. , anche sulla Persona_4
scorta della raccolta bibliografica è possibile avanzare le seguenti considerazioni cliniche e, quindi, di carattere medico legale.
Si è già ribadito che la Dissecazione Aortica è la più comune ASS, sovente altamente letale in stretta correlazione con la tempistica di diagnosi e/o di cura, con percentuali di mortalità compresa tra il
20% ed il 30% nelle migliori delle ipotesi.
Tra i fattori predittivi (in senso peggiorativo) di mortalità peripatologica vanno certamente annoverati l'età avanzata (> 70 anni), l'ipotensione arteriosa, l'insufficienza renale.
Ne deriva che primaria importanza va posta nella corretta interpretazione dei segni e/o sintomi
“caratteristici” quali dolore, ECG, biomarkers ematici (ad es. D-Dimero) talché tra la presentazione ed il trattamento decorrono, in ottica di golden standard, non più di 12 ore.
La coerente analisi di quanto permette quindi di rilevare come nel 75% dei casi viene posta diagnosi certativa nell'arco di 3-4 ore.
Attagliando quanto sopra con il caso di specie, quindi, emerge con estrema chiarezza un ritardo diagnostico dovuto ad una intempestiva analisi ed interpretazione dei segni/sintomi del Paziente.
Nel corso della permanenza presso il Pronto Soccorso di perdurava un Glasgow 10, una CP_5
saturazione pari a 91, una bradicardia, sussistenza di estremità fredde e sudate nonché un D- Dimero
(utile per la dissezione aortica, per embolia polmo-nare e TVP, ecc.) chiaramente elevato.
Veniva, inoltre, eseguita una Tc cerebrale (risultata negativa), mentre non veniva eseguito alcun accertamento strumentale a carico del distretto cardio-respiratorio (ad es. TC toracica, ecocardiografia, ecc.).
Quanto sopra concretizzò, quindi, un inquadramento diagnostico di origine ictale, che conduceva al trasferimento presso la Rianimazione dell'Ospedale di FA. Trattasi, a giudizio di chi scrive, di erroneità specialistiche, altrimenti evitabili.
Difatti, il coevo stato di ipotensione e/o ipotermia, avvalorato da un elevato valore di D-Dimero, peraltro in Paziente noto per precedenti di cardiopatia ipertensiva, avrebbero dovuto suggerire una indicazione patologica di origine cardio-vascolare.
Meritevole di critica, peraltro, assume il fatto di non aver predisposto alcun accertamento strumentale “di primo livello”, certamente eseguibile, a carico del predetto distretto anatomo – funzionale, che avrebbe permesso di meglio identificare il primus movens del quadro patito dal Sig.
. Persona_4
In realtà analoghe censure, per quanto sviluppatesi in tempistiche e/o modalità diverse, possono identificarsi nei riguardi degli Specialisti dell'Ospedale di FA, laddove, pur in presenza di un quadro “quasi” irreversibile dal punto di vista menomativo, nulla fu fatto per verificare e/o avvalorare la diagnosi di invio da parte di (di sospetta origine Parte_7
ictale).
In conclusione, considerata l'evolutività della patologia di base del sig. , la Persona_4
tempistica di rappresentazione e le percentuali di riuscita di qualsivoglia intervento curativo, si ritiene di poter identificare un ruolo concausale (relativo a censure specialistiche – colpa medica), giuridicamente rilevante, sia nei riguardi dei Sanitari dell' (per 2/3 del totale) Controparte_5 sia nei riguardi dei (per il rimanente 1/3 del totale)” (pagg.16-18 Controparte_12
CTU doc. 21 dep. tel. 4/10/2021 attore)…
1) Dalla coerente analisi dei dati tecnici a disposizione sono emerse delle censurabilità nella condotta degli Sede di FA e Controparte_7 dell' sulla scorta delle Linee Guida all'uopo dedicate (citate in perizia). Controparte_5
2) Il Sig. a causa della condotta sopra discussa ed analizzata in dettaglio ha Persona_4
patito una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nell'ordine del 40% (attribuibile per
2/3 alla condotta dell' e per 1/3 all'Ospedale di FA..”. Controparte_5
Le criticità rilevate dal ctu nella condotta dei sanitari non hanno causato il decesso del paziente, ma hanno portato solo a una perdita di chanches di sopravvivenza. Le possibilità di sopravvivenza di non erano labili e teoriche -come sostenuto dalla parte convenuta- ma a dire del ctu Persona_4
la mortalità operatoria era non inferiore al range tra il 10 e il 35% , valore maggiorato dall'età prossima ai 70 anni dell' e maggiorato ancora dalla necessità di trasporto in ospedale Pt_1
attrezzato con dilatazione delle tempistiche di intervento, con quindi chanches di sopravvivenza in concreto non superiore al 40 %. Vista la apprezzabile e seria percentuale non può essere escluso il nesso causale. In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici) (Cass. sentenza n. 28993 del 11/11/2019).
In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto(Cass. sentenza n. 5641 del 09/03/2018) .
Nel caso in esame si ribadisce che la negligenza sanitaria non ha provocato il danno certo della morte ma una perdita di possibilità di sopravvivenza (in questi termini è la stessa domanda attorea).
In altre parole dopo l'evento infartuale e con un tempestivo intervento chirurgico l' avrebbe Pt_1
avuto al massimo un 40 % in più di possibilità di sopravvivere. La negligenza non ha accelerato la morte del paziente ma lo ha privato di una certa possibilità di sopravvivenza. In sostanza il nesso causale va individuato tra il mancato tempestivo intervento e la riduzione delle possibilità di sopravvivenza del paziente e su tale aspetto è stata raggiunta la prova tramite la ctu.
Venendo alla quantificazione del danno, esso non può essere parametrato al danno catastrofale sia perchè appunto come detto la condotta del medico non è stata la causa diretta della morte del paziente sia perchè il danno catastrofale trova fondamento nelle ipotesi in cui alla lesione segue, dopo un breve apprezzabile intervallo di tempo, la morte e consiste nella sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (Cass. 7923/2024). Invece il danno da perdita di "chance" di guarigione o di sopravvivenza presuppone che il paziente, benché malato grave o anche gravissimo, abbia tuttavia ancora dinanzi - ove la condotta medica fosse corretta - la possibilità di uscire da tale situazione mediante una guarigione o una sopravvivenza di entità consistente, misurabile in termini di anni (cd. lungo-sopravvivenza), e si distingue dal diverso pregiudizio alla qualità della vita nel tempo conclusivo dell'esistenza, il quale presuppone, invece, che il paziente versi nella condizione di malato terminale, la cui sopravvivenza - sempre nell'ipotesi di condotta medica corretta - sia circoscritta ad un tempo limitato, misurabile in termini di poche settimane o di pochi mesi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6688 del 19/03/2018) .
Si ritiene di valutarlo in via equitativa (con tale modalità anche la recente Cass.16753/2024).
Pare equo l'importo complessivo di 50.000 euro al valore attuale (da dividersi poi nelle quote ereditarie tra i familiari), in ragione dell'età avanzata del paziente (alla soglia dei 70 anni) e della percentuale di sopravvivenza, valutata, si noti, al massimo nel 40 % e quindi in un range che porta al massimo al 40 %. Si ritiene equa tale previsione anche considerando altra fattispecie (e fatti i debiti raffronti), come esaminata dalla Corte di Cassazione (nella citata Cass.16753/2024) che ha trattato il caso di una giovane con perdita di chanches di sopravvivenza del 75-85% a dieci anni e ha riconosciuto un danno di 100.000 euro per tale voce di danno iure hereditatis.
Venendo al danno parentale iure proprio, si premette che anche in questo caso va considerata non la perdita del rapporto parentale (non essendo stata causata direttamente la morte dai sanitari) ma la lesione del rapporto parentale. Si premette altresì che la prova del legame affettivo con rispettivamente il padre, il marito e con i familiari (nipoti, genero e nuora) è dimostrato dalle numerose (n. 96) foto in atti che attestano che l' partecipava agli eventi principali della vita Pt_1
familiare e aveva una frequentazione assidua e costante della parentela stretta (docc. da 27 a 122 fasc. attoreo e tema del nipote di cui al doc. 26 dep. to il 12.10.22). Si tiene conto dunque per la liquidazione equitativa dello stretto legame di parentela degli attori e la costante frequentazione con il de cuius.
Peraltro in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (Cass. n. 25541 del 30/08/2022 e anche
Cass. n. 22397 del 15/07/2022) . Per inciso si osserva che l'invocata Cass. 33005/2021 , citata da parte intervenuta per tale danno parentale, è inconferente (ricorre a tabelle fondate sul meccanismo del punto variabile) riferendosi al danno da “perdita” parentale.
Secondo equità dunque si riconosce un importo di 30.000 euro per ciascun figlio e di 30.000 euro per il coniuge.
Venendo al danno risarcibile in favore del genero e della nuora e in favore di ciascuno dei sei nipoti si riconosce l'importo di euro 9.000 cadauno.
Di tali importi poi va attribuita la sola frazione di due terzi, come stimata dal ctu e quindi un danno di 33.000 euro iure hereditatis e un danno iure proprio per ciascun figlio e la moglie di euro 20.000 oltre interessi e rivalutazione.
Si addiviene poi a un danno di 6.000 euro cadauno, per genero, nuora e ciascun nipote.
Le spese di mediazione , del ctp attoreo prof. e funebri sono sì state documentate, ma Per_5
tardivamente perchè la documentazione è stata depositata solo in sede di precisazione delle conclusioni e non si trattava di documenti sopravvenuti (anzi, risalenti all'anno 2013, 2016 e 2022).
Quantomeno quindi per tardività della prova sul punto non si accoglie quindi la domanda di rimborso.
Venendo alle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di AT , esse si compensano tra le parti. Questo perchè vi è un notevole divario tra il quantum richiesto da parte attrice e il quantum di risarcimento ora riconosciuto (che nel complesso, in linea capitale ammonta a circa 141.000,00 euro).
Parte attrice avanzava richiesta di danno, a titolo iure hereditatis, pari a due terzi del 40 % di complessivi euro 962.000,00 . Questo perchè nelle sue conclusioni chiedeva di fare riferimento alle tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico del 100%; orbene, considerando l'età di
67 anni dell' all'epoca del decesso e la percentuale del 100 % ,appunto si addiviene -secondo Pt_1
le Tabelle di Milano del 2024- a tale ingente importo.
In particolare infatti parte attrice chiede: “..condannare al risarcimento, in favore degli attori, di tutti
i danni dagli stessi patiti e patiendi sia iure heriditatis a favore degli eredi, sig.ra Parte_1
, coniuge , e sigg.ri e , figli, consistenti nel risarcimento del danno
[...] Parte_1 Pt_3
da perdita di chanche di sopravvivenza e guarigione, nella misura dei 2/3 del 40% del danno biologico del 100% risultante dall'ultima tabella del Tribunale di Milano anno 2024, sia jure proprio, a favore di tutti gli attori, nella loro qualità di prossimi congiunti, per la perdita del congiunto, da liquidare per ciascuno secondo le somme risultanti dalla tabella aggiornata del
Tribunale di Milano, danni tutti da liquidarsi con valutazione equitativa ex artt. 1226 c.c”.
Vero è che parte attrice articola anche una domanda subordinata ma essa si riferisce solo alla ipotesi in cui si applichi la disciplina della responsabilità extracontrattuale che per certo è esclusa per quanto al diritto al risarcimento del danno iure hereditatis , sussistendo una responsabilità contrattuale dell'ente verso il paziente (e poi quindi verso gli eredi).
Si riporta la domanda subordinata: “..f) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di non dover applicare in via principale la disciplina della responsabilità contrattuale, ritenere sussistente per i medesimi fatti la responsabilità extracontrattuale della stessa CP_1
convenuta, in base agli artt. 2043 e/o 2049 c.c., e condannarla comunque al risarcimento dei danni sopra indicati alla conclusione b), da liquidarsi con valutazione equitativa ex artt. 2056 c.c.”.
Quindi l'unica domanda proposta di risarcimento del danno iure hereditatis, vede un quantum molto elevato che viene invece in questa sede limitato a euro 33.000,00 oltre interessi.
Le spese di ctu parimenti si pongono al 50 % a carico da un lato di e Parte_1 Parte_3
(gli altri attori non avevano promosso il giudizio di AT) e per un 50 % a carico di
[...] [...]
quale Gestione Liquidatoria dell'ex Controparte_3 [...]
. Controparte_3
PQM
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
dichiara la responsabilità , nella misura di 2/3, accertata dal CTU dott. , di Persona_3 [...]
ora quale Gestione Liquidatoria Dell' CP_1 Controparte_3 [...]
in relazione ai danni subiti dagli attori, nella loro Controparte_3
qualità di eredi e prossimi congiunti del defunto e conseguentemente condanna Persona_4 [...]
ora CP_1 [...]
Controparte_3
al risarcimento del danno in favore di:
[...]
, e , iure hereditatis, nella somma complessiva Parte_1 Parte_1 Parte_3
di euro 33.000 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo;
in favore di di e di nella somma , cadauno, Parte_1 Parte_1 Parte_3
iure proprio ,di euro 20.000,00 oltre interessi legali su tale somma rivalutata dal 2013 anno per anno sino alla data della odierna sentenza;
in favore di , , , A_ Persona_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5
nella somma cadauno, iure proprio , di euro 6000,00 Parte_6 Parte_2 Parte_4
oltre interessi legali su tale somma rivalutata dal 2013 anno per anno sino alla data della odierna sentenza.
spese del presente giudizio e del giudizio di AT compensate.
Pone le spese di ctu a carico per il 50 % da un lato di e e per un 50 Parte_1 Parte_3
% a carico di quale Gestione Liquidatoria dell'ex Controparte_3 CP_1
. Controparte_3
Pesaro, li 21.1.25.
Il Giudice
Dott. ssa Sabrina Carbini