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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI BI, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 176/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Comune di MB - Fraz. Moscheri 8 38068 MB TN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 s.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 07/03/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMIS 2007
- sull'appello n. 190/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Resistente_1 s.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 CF_Nominativo_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
contro
Comune di MB
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PROT. 2894-2023 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PROT. 2895-2023 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PROT. 2896-2023 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PROT. 2897-2023 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 PROT. 2898-2023 IMUP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220 PROT. 2899-2023 IMUP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 179 PROT. 2900-2023 IMUP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 PROT. 2901-2023 IMIS 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 PROT. 2902-2023 IMIS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100 PROT. 2903-2023 IMIS 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
2 Difensore_1L'avv. - difensore del Comune di MB - rinuncia alla prima eccezione di tardività dell'appello n. 190/25 come formulata nell'atto di costituzione in giudizio.
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso r.g.r. n. 69 del 2024 Resistente_1 s.p.a. (d'ora innanzi solo Resistente_1), quale proprietaria della Centrale idroelettrica denominata “Centrale di San Colombano”, ha impugnato cumulativamente gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di MB e notificati il 29 agosto
2023 per l'insufficiente versamento dell'ICI per gli anni dal 2008 al 2011 compresi, dell'IMUP per gli anni d'imposta dal 2012 al 2014 compresi e dell'IMIS per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017 compresi (quindi per 10 anni d'imposta). La Società ha dedotto molteplici profili di diritto fra i quali, principalmente, la violazione dell'art. 74 della l. n. 342 del 2000 nonché la decadenza dell'azione accertatrice avendo il Comune notificato gli atti impugnati oltre i termini di decadenza, oltre all'illegittimità delle sanzioni irrogate.
1.2. Con altro distinto ricorso r.g.r. n. 115 del 2024 Resistente_1 ha impugnato anche l'avviso di accertamento emesso dal Comune di MB per l'insufficiente versamento dell'ICI per l'anno 2007 notificatole il 17 dicembre 2023, deducendo gli stessi motivi di illegittimità.
1.3. Il Comune di MB ha resistito con argomentazioni fondate principalmente sull'interpretazione della sentenza di Commissione Tributaria di Primo Grado n. 15/2023, pronunciata tra le stesse Parti e divenuta definitiva per mancata impugnazione, la quale ha stabilito la nuova rendita della Centrale di San Colombano in euro 109.503,17.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con sentenza n. 91/2025, depositata il 7 marzo
2025, ha dichiarato inammissibile il primo ricorso (riguardante i dieci anni d'imposta dal 2008 al 2017
(perché “di valore complessivo superiore ai 50.000 euro, proposto senza attivare la fase di mediazione e, ciononostante, depositato oltre il termine di 30 giorni previsto normativamente”) e ha accolto il secondo ricorso (per il solo anno d'imposta 2007) sul rilievo che “il Comune di MB aveva tutti gli strumenti per contestare tempestivamente alla Contribuente di dover versare un maggior tributo, salvo la possibile impugnazione di controparte. Solo in tal caso il Comune di MB avrebbe potuto pretendere il tributo determinato nella sentenza citata anche oltre il termine quinquennale correttamente indicato nel 31.12.2012 … è fuor di dubbio che, seppur la sentenza indicata dalle parti abbia inciso sulla rendita catastale della Centrale di San Colombano per i periodi in argomento, non
3 si può certo dire che l'ente impositore e percettore del tributo avrebbe potuto o dovuto attendere la definizione della vertenza già avviata per poter chiedere il maggior tributo dovuto dalla società contribuente”.
A causa della “reciproca soccombenza nei ricorsi riuniti” il Primo Giudice ha compensato le spese di lite.
3. Questa sentenza è stata appellata, in parte qua, con atto r.g.a. n. 176 del 2025, dal Comune di
MB che ha affermato di avere emesso e notificato a Resistente_1 nel dicembre 2023 l'avviso di accertamento per il periodo di imposta 2007 in applicazione di quanto previsto dalla sentenza n. 15/2023, nella quale si legge che “la riscuotibilità del tributo dovuto per gli anni dal 2005 al 2017 decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione”. Ha quindi dedotto:
I – “error in iudicando per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 15/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado;
violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.”, perché detta sentenza “è precisa nel definire l'effetto retroattivo dell'accertamento ivi svolto, avendo precisato che il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta data del 30.12.2012, e nell'identificare il momento della riscuotibilità del tributo, al passaggio in giudicato proprio della sentenza n. 15/2023”, principi confluiti in un giudicato che costituisce “regola del caso particolare” non derogabile né dalle Parti né dal Giudice;
II – “error in iudicando per violazione dell'art. 2966 c.c. e contraddittorietà manifesta”, perché il versamento spontaneo e parziale effettuato da Resistente_1 per l'anno 2007 acquisirebbe natura di
“riconoscimento del diritto”, rilevante quale causa impeditiva della decadenza, e perché solo dall'anno 2023 sarebbe divenuta certa la “riscuotibilità del tributo” (ex sentenza 15/2023) in misura eccedente rispetto a quanto versato da Resistente_1; inoltre, solo dal 2023 sarebbe iniziato il corso del termine di decadenza;
“la sentenza 15/2023 ha accertato che la riscuotibilità del tributo decorreva dal 2023 e che gli effetti della sentenza si producevano dai 5 anni precedenti alla proposizione del ricorso (del 2012), dunque sino al 2007, anno qui in rilievo”;
III – “error in iudicando per violazione dell'art. 2935 c.c. e per omessa ed errata valutazione della giuridica impossibilità nella quale versava il Comune di MB e contraddittorietà manifesta”, per “l'impossibilità per il Comune di avanzare la pretesa tributaria e del rischio rappresentato dall'emissione di avvisi di accertamento alla cieca e di certa impugnazione e con oggettiva inesigibilità della condotta”. 4 Il Comune conclude chiedendo di accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 91 del 2025 limitatamente ai capi e punti riferiti all'impugnazione svolta da Resistente_1 con ricorso n. 115/2024 avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2007.
Resistente_1 Resistente_14.1. Si è costituita in giudizio ( ) per confutare la tesi dell'Appellante osservando che “il giudizio che si è concluso con la sentenza 15/2023 ha avuto ad oggetto solo
l'accertamento catastale n. 1635/2013 e conseguentemente solo la corretta quantificazione della rendita attribuibile alla parte di Centrale in discorso. Non hanno formato oggetto di giudizio atti impositivi emessi dal Comune di MB che, infatti, ha vantato la pretesa impositiva per la prima volta solo con la notifica degli avvisi di accertamento qui in contestazione”, e deducendo:
i – “sull'illegittimità della statuizione di prime cure per violazione del giudicato di cui alla sentenza
15/2023 e per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – infondatezza del motivo di appello”, perché nessun giudicato ha potuto formarsi su accertamenti che ancora non erano stati notificati e che non avevano formato oggetto di quel procedimento,
ii – “sull'illegittimità della statuizione di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2966 c.c. - infondatezza del motivo di appello”, perché l'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” e la giurisprudenza ha avallato “l'utilizzabilità della rendita una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità
d'imposta 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”; perché i termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo restano fermi, a prescindere dagli effetti (retroattivi o meno) della variazione catastale;
perché nella fattispecie il termine ultimo a disposizione del Comune per procedere all'accertamento della maggiore imposta asseritamente dovuta dalla Società in relazione alle annualità in contestazione era ampiamente scaduto.
4.2. Resistente_1 (Resistente_1) ha contestualmente introdotto, in via subordinata, un appello incidentale condizionato per riproporre, in caso di accoglimento dell'appello del Comune, i motivi assorbiti nonché per chiedere la condanna del Comune al pagamento delle spese per “lite temeraria” ricorrendo, nel caso di specie, la violazione del disposto dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
4.3. La Società conclude chiedendo: - di respingere l'appello del Comune confermando in parte qua la sentenza appellata;
- in via di appello incidentale, di dichiarare l'illegittimità dell'accertamento per l'anno 2007. 5 5. La stessa sentenza è stata appellata, sempre in parte qua, con atto r.g.a. n. 190 del 2025 da Resistente_1 (Resistente_1) che ha dedotto:
I – “illegittimità della statuizione di inammissibilità per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992”, in quanto nel ricorso di Primo Grado la Società ha esplicitato di presentare un ricorso cumulativo con l'istanza di reclamo-mediazione della controversia che poi è stata inserita nel testo dell'atto; la Società, quindi, ha inserito nel ricorso l'istanza di reclamo-mediazione rivolta al
Comune, ha notificato l'atto alla Controparte con tutti gli allegati (come richiesto dalla normativa) e poi ha atteso la tempistica prevista dall'art. 17 bis citato per la costituzione in giudizio;
II – “illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della l. n.
342 del 2000 nonché per violazione dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, dell'art. 10 della
l. della Provinciale autonoma di Trento n. 14 del 2014 e del principio di certezza del diritto”, perché il termine ultimo a disposizione del Comune per procedere agli accertamenti della maggiore imposta asseritamente dovuta dalla Società in relazione alle annualità in contestazione era ampiamente scaduto alla data di notifica, il 29 agosto 2023, dei provvedimenti gravati;
III – “in subordine, illegittimità degli accertamenti per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 5 della l.p. di Trento n. 14 del 2014”;
IV – “illegittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni contenuti negli accertamenti per violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della l. n. 342 del 2000”;
V – “illegittimità delle sanzioni di parziale versamento irrogate negli atti impugnati per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
VI – “istanza di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata applicativa degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992”;
VII – “illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni contenuti negli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997”; VIII – “illegittimità degli accertamenti per responsabilità da lite temeraria, rilevanza del disposto dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.”.
La Società conclude chiedendo di dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo del Primo Grado di giudizio, di dichiarare illegittimi gli accertamenti per le motivazioni esposte e, in subordine, di disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di MB per eccepire:
6 I – “in via preliminare, la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 per tardiva costituzione dell'Appellante”, posto che l'Appellante ha notificato l'atto di appello a mezzo PEC il 6.10.2025, data in cui si è perfezionata la notificazione, ma la costituzione è avvenuta in data 5.11.2025, ovvero il 31° giorno dal perfezionamento della notifica;
di qui l'inammissibilità dell'atto di appello per tardiva costituzione in giudizio;
II – “sul I motivo di appello”, in quanto il ricorso di Primo Grado è stato notificato il 30.10.2023 e depositato il 21.2.2024, ma presentava un valore di euro 179.514,95 quindi superiore alla soglia di euro 50.000,00, per cui l'applicazione del termine lungo per il deposito (90 giorni, di cui alla mediazione tributaria vigente ratione temporis) era errata, a prescindere dalla presenza nell'atto di un'istanza di reclamo-mediazione;
III – e per ribadire che gli avvisi di accertamento di cui è giudizio sono il frutto del giudicato formale e sostanziale (art. 2909 c.c.) formatosi in relazione alla sentenza n. 15/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Trento, la quale ha quantificato nel dettaglio l'imposta dovuta per gli anni dal 2008 al 2017. Il Comune, che ha replicato a ogni censura, conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzione della Società appellante;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità di quanto riportato dall'Appellante nei punti da 13 a 15 del II motivo d'appello; di dichiarare infondato in fatto e diritto l'appello presentato da Resistente_1 e di respingerlo, con ogni conseguente effetto.
7. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2026, il Presidente ha disposto la riunione degli appelli, è stata udita la relazione della Giudice relatrice, e i difensori delle Parti hanno ampiamente illustrato i fatti di causa e riassunto le divergenti posizioni e le domande come introdotte in atti. La causa è stata poi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due atti di appello – del Comune di MB e di Resistente_1 (Resistente_1) – devono essere esaminati congiuntamente perché essi contrastano (da opposti lati ma con parallele deduzioni) la stessa sentenza di Primo Grado n. 91/2025 che ha preso in esame la legittimità:
7 - degli avvisi di accertamento notificati alla Società dal Comune di MB il 29 agosto 2023 per chiedere il versamento di maggiori imposte ICI, IMUP e IMIS sulla “Centrale di San Colombano” di proprietà di Resistente_1 per i dieci anni di imposta dal 2008 al 2017 compresi;
- dell'avviso di accertamento notificato alla Società dal Comune di MB il 17 dicembre 2023 per chiedere il versamento di maggiore IMIS sullo stesso immobile per l'anno di imposta 2007.
Si discute dunque, in sintesi, di undici avvisi di accertamento per tributi locali, dal 2007 al 2017, notificati dall'Amministrazione comunale tra agosto e dicembre 2023. Con tutti gli accertamenti il
Comune ha rideterminato una maggiore imposta sulla base del valore della rendita catastale della Centrale determinata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, dopo aver acquisito una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 15/2/2023, depositata il 16.3.2023, passata in giudicato.
Detta sentenza ha infatti rideterminato il valore catastale della Centrale in euro 5.475.158,45 (precisamente: euro 11.999.841,58 per i terreni, euro 2.027.839,09 per i fabbricati, euro 3.307.477,87 per gli impianti), e sulla base di tali valori la rendita complessiva della Centrale è risultata pari a euro
109.503,17. 2. Preliminarmente occorre prendere atto della “rinuncia” presentata in udienza dall'Avvocata del
Comune all'eccezione preliminare di tardiva costituzione in giudizio della Resistente_1 , come sollevata con l'atto di controdeduzioni depositato il 3 dicembre 2025. 3.1. Sempre preliminarmente deve essere accolta l'eccezione della Società di “illegittimità della statuizione di inammissibilità del suo ricorso introduttivo per violazione e falsa applicazione dell'art.
17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992”.
3.2. Il Primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 69 del 2024 sul rilievo che «è stato proposto senza attivare la fase di mediazione, pur possibile, e ciononostante il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni previsto normativamente. L'eccezione di inammissibilità va dunque accolta, perché il ricorso è stato depositato oltre i termini di legge, e sia pure nei termini normativamente previsti ove fosse stata attivata la fase di mediazione, di cui invece in ricorso non vi è traccia».
3.3. Tale statuizione è infondata in fatto e in diritto. In fatto, perché nel ricorso di Primo Grado la Società aveva formalizzato la presentazione di un
“ricorso cumulativo” (in intestazione e nel testo) con contestuale istanza di reclamo-mediazione della controversia rivolta al Comune e ritualmente inserita nel testo dell'atto introduttivo (cfr. pagg. 31 e 32 del r.g.a. n. 190 del 2025 in atti di Primo Grado). Di conseguenza, dopo la notifica ha rispettato la 8 tempistica prevista dal vigente, ratione temporis, art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio.
In diritto, perché in presenza di un ricorso cumulativo (ammissibile in presenza di atti distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause) il valore delle “controversie” (termine di cui al comma 1 dell'art. 17 bis) non è quello derivante dal valore della sommatoria dei singoli atti impugnati (come ritiene il Comune) bensì è il valore dei singoli atti. Sul punto si è espressa la Corte di legittimità che, in una lettura coordinata degli artt. 12 e 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, e condividendo quanto affermato da una circolare dell'Agenzia delle Entrate
(la n. 9/E del 19 marzo 2012, laddove ha chiarito che “in presenza di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo oggetto dell'istanza di mediazione e le contestazioni formulate dal contribuente impone di individuare il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo … ne consegue che, in relazione agli atti aventi un valore non superiore [al limite di legge], il contribuente è tenuto ad osservare in ogni caso la procedura prevista dall'art. 17 bis”) ha univocamente affermato che:
-“dalla lettura della norma in questione, nonché dall'interpretazione consegnata dalla stessa circolare citata, deve ricavarsi che, nel caso di unico ricorso cumulativo proposto avverso più atti, il valore di ciascuno di essi va considerato autonomamente ai fini della verifica dell'obbligo della mediazione”
(Cass. civ., sez. V, 20.12.2024, n. 33587).
3.4. Di conseguenza, la sentenza appellata deve essere su questo punto riformata e deve essere
Resistente_1dichiarata l'ammissibilità del ricorso introduttivo di r.g.a. n. 69 del 2024. 4.1. Passando ora al merito della questione introdotta, il Collegio principia ricordando che l'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.
La Corte di cassazione si è spesso pronunciata su tale disposizione affermando che:
- l'inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata;
- tale interpretazione, tuttavia, “non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire 'sospese', ovverosia suscettibili di 9 accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. civ., Sez. Unite, 9.2.2011, n. 3160; id., sez. V, 6.6.2012, n. 9111; id., sez. VI - 5, 31.5.2017, n. 13846; id., sez. V, 9.6.2017, n. 14402; id., sez. V,
31.10.2017, n. 25944; id., sez. V, 16.7.2019, n. 18998; id., sez. V, 11.6.2021, n. 16679);
- per i fabbricati del gruppo catastale D, “il criterio 'contabile' deve essere applicato fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita: quindi, l'iscrizione in catasto di detti fabbricati determina, ipso iure, il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) 'contabile'
a quello 'catastale'” (Cass. civ., sez. V, 11.4.2019, n. 10126). Ciò comporta che i soggetti attivi di imposta provvedono all'accertamento o alla liquidazione dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi.
4.2. Questi assunti sono correlati alle disposizioni normative sulla decadenza quinquennale del potere impositivo dell'ente locale: - l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 (richiamato dall'art. 12, comma 3, lett. b) della l.p. di Trento n. 14 del 2014) prevede che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie”; - l'art. 10, comma 1, della l.p. di Trento n. 14 del 2014 prevede che “entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni”.
E deve essere ulteriormente sottolineato che il termine per l'invio dell'atto impositivo da parte del comune è non un termine di prescrizione bensì un termine di decadenza, il quale non è soggetto, per sua natura, a interruzione riguardo all'attività di notifica, che deve essere adempiuta entro il termine fissato a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario (Cass. civ., sez. VI - 5, 19.4.2018, n. 9749). E con la precisazione che “in caso di mancata denuncia di sopravvenienze rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, la verifica della decadenza dal potere impositivo deve essere effettuata considerando che il termine quinquennale, previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, comincia a decorrere, per ciascun periodo d'imposta, dall'anno successivo a quello di riferimento, perché è entro quell'anno che tali sopravvenienze devono essere denunciate” (Cass. civ., sez. V, 29.10.2021, n. 30966).
10 5. Questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per la vicenda di causa, che ha dunque visto il Comune di MB notificare alla Società tra agosto e dicembre 2023 undici avvisi di accertamento riferiti agli anni d'imposta dal 2007 al 2017, quindi tutti ben oltre il termine decadenziale quinquennale. Ebbene di tale quadro ha correttamente preso atto il Primo Giudice, nella parte di sentenza con cui ha definito il ricorso n. 115 del 2024 sull'anno d'imposta 2007 e ove ha affermato che “non vi è dubbio che il Comune abbia avanzato la … pretesa tributaria ben oltre i termini previsti”, e che “il Comune di
MB è dunque decaduto, alla data dell'accertamento impugnato, dalla possibilità di pretendere il maggior tributo”.
6. La medesima conclusione di decadenza dal potere impositivo deve essere qui dichiarata anche per gli anni d'imposta dal 2008 al 2017, tenuto conto pure della proroga dei termini di accertamento disposta dalla normativa emergenziale di cui all'art. 67, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020. Difatti, per l'ultima delle annualità pretese, il 2017, il termine decadenziale per l'accertamento scadeva il 26 marzo 2023 mentre il provvedimento è stato notificato (unitamente a quelli delle precedenti annualità) il 29 agosto 2023.
7.1. Il Primo Giudice ha anche constatato che l'azione del Comune di MB è originata da un'inesatta «interpretazione della sentenza n. 15/2023» della Corte di Giustizia di Primo Grado, pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, la quale, in parte motiva, dopo aver riportato il valore della rendita catastale come stabilito da una CTU e i valori della conseguente imposta, aveva stabilito che «competerà all'ufficio esattore calcolare eventualmente l'imposta non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge», aggiungendo che «la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione e per il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012».
Il Primo Giudice ha giustamente osservato che tale affermazione «non può portare ad uno spostamento in avanti del dies a quo con riferimento all'accertamento», perché «è pacifica
l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 10 della legge provinciale n.14/2014 il quale prevede che 'entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il Comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni'». Per cui l'affermazione sopra 11 riportata della sentenza n. 15/2023 è stata erroneamente interpretata perché essa «non esclude la necessità per il Comune di pretendere tempestivamente le somme, ritenute maggiori, di propria competenza entro i termini stabiliti per legge».
7.2. A tale condivisibile perché corretta interpretazione della citata sentenza n. 15/2023 può essere soggiunto che, visti gli atti impugnati in quell'occasione, ossia i provvedimenti dell'Ufficio catasto della Provincia di Trento attributivi della rendita catastale, il petitum del giudizio era la corretta quantificazione del valore e della rendita catastale della Centrale. Occorre perciò considerare che quel Giudice, posto che il processo tributario è un processo strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, non poteva di pronunciarsi su atti che non erano oggetto di impugnazione, addirittura su attività dell'Amministrazione locale non ancora posta in essere, su atti pertanto non ancora adottati, e neppure sui termini entro cui il Comune poteva esercitare l'azione accertatrice.
Per cui è corretto affermare - come ha fatto il Primo Giudice - che la più volte menzionata sentenza n.
15/2023 non poteva “portare ad uno spostamento in avanti del dies a quo” dei termini per l'accertamento della maggiore imposta.
7.3. Il Comune prova a difendere i suoi provvedimenti di accertamento tardivi sostenendo anche che i versamenti del tributo locale effettuati a suo tempo dalla Società potrebbero essere considerati
“pagamenti parziali accettati dal Comune”, idonei quindi a impedire la decadenza con effetto sull'intera prestazione.
La tesi è infondata, sia perché la Società aveva versato i tributi in applicazione della disciplina a suo tempo vigente e mai aveva ricevuto contestazioni da parte dell'Amministrazione, sia perché non vi è stata alcuna richiesta di pagamenti del tributo con importi maggiorati prima della notifica degli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio. Su questo punto il Primo Giudice ha bene precisato che
Resistente_1«prestando acquiescenza ai versamenti effettuati da , ovvero omettendone la contestazione nei tempi dovuti, il Comune di MB è dunque decaduto, alla data dell'accertamento impugnato, dalla possibilità di pretendere il maggior tributo».
8. Da ultimo, sono prive di pregio le spiegazioni del Comune a giustificazione dell'inosservanza del termine decandenziale per gli accertamenti di causa e della riscuotibilità dei relativi tributi dal 2023, spiegazioni che si reggono sul “rischio rappresentato dall'emissione di avvisi di accertamento alla
'cieca' e di certa impugnazione” che avrebbero “dato adito inevitabilmente a contenziosi tributari, con
12 il concreto rischio di soccombenza, condanna a spese, oneri legali e finanche potenziale conflitto di giudicati”.
Tali argomentazioni, difatti, presentano elementi supposti estranei al presente giudizio.
9. È erronea, per converso, la richiesta della Società di condannare del Comune per lite temeraria, perché questa presuppone che l'azione della Parte sia non solo infondata ma anche promossa con la consapevolezza della sua infondatezza o con grave ignoranza colpevole. In altri termini, occorre la prova dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e dell'elemento oggettivo (danno sofferto), oltre alla possibilità di configurare un abuso dello strumento processuale contrassegnato da un chiaro e comprovato intento vessatorio. In assenza di tali elementi, la richiesta di condanna deve essere respinta.
10. In definitiva, alla luce dei quanto sin qui esaminato:
- l'appello r.g.a. n. 176 del 2025 del Comune di MB deve essere respinto con conseguente conferma in parte qua della sentenza appellata che ha annullato l'avviso di accertamento per l'anno
2007;
- l'appello r.g.a. n. 190 del 2025 dei Resistente_1 deve essere accolto con conseguente riforma in parte qua della sentenza appellata e annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2017 compresi. Le spese di lite si compensano anche in questo grado a causa della complessità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe indicati, respinge l'appello r.g.a. n. 176 del 2025; accoglie l'appello r.g.a. n. 190 del 2025. Spese compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Fabio Biasi
13
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI BI, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 176/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Comune di MB - Fraz. Moscheri 8 38068 MB TN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 s.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 07/03/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMIS 2007
- sull'appello n. 190/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Resistente_1 s.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 CF_Nominativo_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
contro
Comune di MB
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PROT. 2894-2023 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PROT. 2895-2023 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PROT. 2896-2023 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PROT. 2897-2023 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 PROT. 2898-2023 IMUP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220 PROT. 2899-2023 IMUP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 179 PROT. 2900-2023 IMUP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 PROT. 2901-2023 IMIS 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 PROT. 2902-2023 IMIS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100 PROT. 2903-2023 IMIS 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
2 Difensore_1L'avv. - difensore del Comune di MB - rinuncia alla prima eccezione di tardività dell'appello n. 190/25 come formulata nell'atto di costituzione in giudizio.
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso r.g.r. n. 69 del 2024 Resistente_1 s.p.a. (d'ora innanzi solo Resistente_1), quale proprietaria della Centrale idroelettrica denominata “Centrale di San Colombano”, ha impugnato cumulativamente gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di MB e notificati il 29 agosto
2023 per l'insufficiente versamento dell'ICI per gli anni dal 2008 al 2011 compresi, dell'IMUP per gli anni d'imposta dal 2012 al 2014 compresi e dell'IMIS per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017 compresi (quindi per 10 anni d'imposta). La Società ha dedotto molteplici profili di diritto fra i quali, principalmente, la violazione dell'art. 74 della l. n. 342 del 2000 nonché la decadenza dell'azione accertatrice avendo il Comune notificato gli atti impugnati oltre i termini di decadenza, oltre all'illegittimità delle sanzioni irrogate.
1.2. Con altro distinto ricorso r.g.r. n. 115 del 2024 Resistente_1 ha impugnato anche l'avviso di accertamento emesso dal Comune di MB per l'insufficiente versamento dell'ICI per l'anno 2007 notificatole il 17 dicembre 2023, deducendo gli stessi motivi di illegittimità.
1.3. Il Comune di MB ha resistito con argomentazioni fondate principalmente sull'interpretazione della sentenza di Commissione Tributaria di Primo Grado n. 15/2023, pronunciata tra le stesse Parti e divenuta definitiva per mancata impugnazione, la quale ha stabilito la nuova rendita della Centrale di San Colombano in euro 109.503,17.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con sentenza n. 91/2025, depositata il 7 marzo
2025, ha dichiarato inammissibile il primo ricorso (riguardante i dieci anni d'imposta dal 2008 al 2017
(perché “di valore complessivo superiore ai 50.000 euro, proposto senza attivare la fase di mediazione e, ciononostante, depositato oltre il termine di 30 giorni previsto normativamente”) e ha accolto il secondo ricorso (per il solo anno d'imposta 2007) sul rilievo che “il Comune di MB aveva tutti gli strumenti per contestare tempestivamente alla Contribuente di dover versare un maggior tributo, salvo la possibile impugnazione di controparte. Solo in tal caso il Comune di MB avrebbe potuto pretendere il tributo determinato nella sentenza citata anche oltre il termine quinquennale correttamente indicato nel 31.12.2012 … è fuor di dubbio che, seppur la sentenza indicata dalle parti abbia inciso sulla rendita catastale della Centrale di San Colombano per i periodi in argomento, non
3 si può certo dire che l'ente impositore e percettore del tributo avrebbe potuto o dovuto attendere la definizione della vertenza già avviata per poter chiedere il maggior tributo dovuto dalla società contribuente”.
A causa della “reciproca soccombenza nei ricorsi riuniti” il Primo Giudice ha compensato le spese di lite.
3. Questa sentenza è stata appellata, in parte qua, con atto r.g.a. n. 176 del 2025, dal Comune di
MB che ha affermato di avere emesso e notificato a Resistente_1 nel dicembre 2023 l'avviso di accertamento per il periodo di imposta 2007 in applicazione di quanto previsto dalla sentenza n. 15/2023, nella quale si legge che “la riscuotibilità del tributo dovuto per gli anni dal 2005 al 2017 decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione”. Ha quindi dedotto:
I – “error in iudicando per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 15/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado;
violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.”, perché detta sentenza “è precisa nel definire l'effetto retroattivo dell'accertamento ivi svolto, avendo precisato che il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta data del 30.12.2012, e nell'identificare il momento della riscuotibilità del tributo, al passaggio in giudicato proprio della sentenza n. 15/2023”, principi confluiti in un giudicato che costituisce “regola del caso particolare” non derogabile né dalle Parti né dal Giudice;
II – “error in iudicando per violazione dell'art. 2966 c.c. e contraddittorietà manifesta”, perché il versamento spontaneo e parziale effettuato da Resistente_1 per l'anno 2007 acquisirebbe natura di
“riconoscimento del diritto”, rilevante quale causa impeditiva della decadenza, e perché solo dall'anno 2023 sarebbe divenuta certa la “riscuotibilità del tributo” (ex sentenza 15/2023) in misura eccedente rispetto a quanto versato da Resistente_1; inoltre, solo dal 2023 sarebbe iniziato il corso del termine di decadenza;
“la sentenza 15/2023 ha accertato che la riscuotibilità del tributo decorreva dal 2023 e che gli effetti della sentenza si producevano dai 5 anni precedenti alla proposizione del ricorso (del 2012), dunque sino al 2007, anno qui in rilievo”;
III – “error in iudicando per violazione dell'art. 2935 c.c. e per omessa ed errata valutazione della giuridica impossibilità nella quale versava il Comune di MB e contraddittorietà manifesta”, per “l'impossibilità per il Comune di avanzare la pretesa tributaria e del rischio rappresentato dall'emissione di avvisi di accertamento alla cieca e di certa impugnazione e con oggettiva inesigibilità della condotta”. 4 Il Comune conclude chiedendo di accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 91 del 2025 limitatamente ai capi e punti riferiti all'impugnazione svolta da Resistente_1 con ricorso n. 115/2024 avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2007.
Resistente_1 Resistente_14.1. Si è costituita in giudizio ( ) per confutare la tesi dell'Appellante osservando che “il giudizio che si è concluso con la sentenza 15/2023 ha avuto ad oggetto solo
l'accertamento catastale n. 1635/2013 e conseguentemente solo la corretta quantificazione della rendita attribuibile alla parte di Centrale in discorso. Non hanno formato oggetto di giudizio atti impositivi emessi dal Comune di MB che, infatti, ha vantato la pretesa impositiva per la prima volta solo con la notifica degli avvisi di accertamento qui in contestazione”, e deducendo:
i – “sull'illegittimità della statuizione di prime cure per violazione del giudicato di cui alla sentenza
15/2023 e per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – infondatezza del motivo di appello”, perché nessun giudicato ha potuto formarsi su accertamenti che ancora non erano stati notificati e che non avevano formato oggetto di quel procedimento,
ii – “sull'illegittimità della statuizione di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2966 c.c. - infondatezza del motivo di appello”, perché l'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” e la giurisprudenza ha avallato “l'utilizzabilità della rendita una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità
d'imposta 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”; perché i termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo restano fermi, a prescindere dagli effetti (retroattivi o meno) della variazione catastale;
perché nella fattispecie il termine ultimo a disposizione del Comune per procedere all'accertamento della maggiore imposta asseritamente dovuta dalla Società in relazione alle annualità in contestazione era ampiamente scaduto.
4.2. Resistente_1 (Resistente_1) ha contestualmente introdotto, in via subordinata, un appello incidentale condizionato per riproporre, in caso di accoglimento dell'appello del Comune, i motivi assorbiti nonché per chiedere la condanna del Comune al pagamento delle spese per “lite temeraria” ricorrendo, nel caso di specie, la violazione del disposto dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
4.3. La Società conclude chiedendo: - di respingere l'appello del Comune confermando in parte qua la sentenza appellata;
- in via di appello incidentale, di dichiarare l'illegittimità dell'accertamento per l'anno 2007. 5 5. La stessa sentenza è stata appellata, sempre in parte qua, con atto r.g.a. n. 190 del 2025 da Resistente_1 (Resistente_1) che ha dedotto:
I – “illegittimità della statuizione di inammissibilità per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992”, in quanto nel ricorso di Primo Grado la Società ha esplicitato di presentare un ricorso cumulativo con l'istanza di reclamo-mediazione della controversia che poi è stata inserita nel testo dell'atto; la Società, quindi, ha inserito nel ricorso l'istanza di reclamo-mediazione rivolta al
Comune, ha notificato l'atto alla Controparte con tutti gli allegati (come richiesto dalla normativa) e poi ha atteso la tempistica prevista dall'art. 17 bis citato per la costituzione in giudizio;
II – “illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della l. n.
342 del 2000 nonché per violazione dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, dell'art. 10 della
l. della Provinciale autonoma di Trento n. 14 del 2014 e del principio di certezza del diritto”, perché il termine ultimo a disposizione del Comune per procedere agli accertamenti della maggiore imposta asseritamente dovuta dalla Società in relazione alle annualità in contestazione era ampiamente scaduto alla data di notifica, il 29 agosto 2023, dei provvedimenti gravati;
III – “in subordine, illegittimità degli accertamenti per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 5 della l.p. di Trento n. 14 del 2014”;
IV – “illegittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni contenuti negli accertamenti per violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della l. n. 342 del 2000”;
V – “illegittimità delle sanzioni di parziale versamento irrogate negli atti impugnati per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
VI – “istanza di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata applicativa degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992”;
VII – “illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni contenuti negli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997”; VIII – “illegittimità degli accertamenti per responsabilità da lite temeraria, rilevanza del disposto dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.”.
La Società conclude chiedendo di dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo del Primo Grado di giudizio, di dichiarare illegittimi gli accertamenti per le motivazioni esposte e, in subordine, di disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di MB per eccepire:
6 I – “in via preliminare, la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 per tardiva costituzione dell'Appellante”, posto che l'Appellante ha notificato l'atto di appello a mezzo PEC il 6.10.2025, data in cui si è perfezionata la notificazione, ma la costituzione è avvenuta in data 5.11.2025, ovvero il 31° giorno dal perfezionamento della notifica;
di qui l'inammissibilità dell'atto di appello per tardiva costituzione in giudizio;
II – “sul I motivo di appello”, in quanto il ricorso di Primo Grado è stato notificato il 30.10.2023 e depositato il 21.2.2024, ma presentava un valore di euro 179.514,95 quindi superiore alla soglia di euro 50.000,00, per cui l'applicazione del termine lungo per il deposito (90 giorni, di cui alla mediazione tributaria vigente ratione temporis) era errata, a prescindere dalla presenza nell'atto di un'istanza di reclamo-mediazione;
III – e per ribadire che gli avvisi di accertamento di cui è giudizio sono il frutto del giudicato formale e sostanziale (art. 2909 c.c.) formatosi in relazione alla sentenza n. 15/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Trento, la quale ha quantificato nel dettaglio l'imposta dovuta per gli anni dal 2008 al 2017. Il Comune, che ha replicato a ogni censura, conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzione della Società appellante;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità di quanto riportato dall'Appellante nei punti da 13 a 15 del II motivo d'appello; di dichiarare infondato in fatto e diritto l'appello presentato da Resistente_1 e di respingerlo, con ogni conseguente effetto.
7. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2026, il Presidente ha disposto la riunione degli appelli, è stata udita la relazione della Giudice relatrice, e i difensori delle Parti hanno ampiamente illustrato i fatti di causa e riassunto le divergenti posizioni e le domande come introdotte in atti. La causa è stata poi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due atti di appello – del Comune di MB e di Resistente_1 (Resistente_1) – devono essere esaminati congiuntamente perché essi contrastano (da opposti lati ma con parallele deduzioni) la stessa sentenza di Primo Grado n. 91/2025 che ha preso in esame la legittimità:
7 - degli avvisi di accertamento notificati alla Società dal Comune di MB il 29 agosto 2023 per chiedere il versamento di maggiori imposte ICI, IMUP e IMIS sulla “Centrale di San Colombano” di proprietà di Resistente_1 per i dieci anni di imposta dal 2008 al 2017 compresi;
- dell'avviso di accertamento notificato alla Società dal Comune di MB il 17 dicembre 2023 per chiedere il versamento di maggiore IMIS sullo stesso immobile per l'anno di imposta 2007.
Si discute dunque, in sintesi, di undici avvisi di accertamento per tributi locali, dal 2007 al 2017, notificati dall'Amministrazione comunale tra agosto e dicembre 2023. Con tutti gli accertamenti il
Comune ha rideterminato una maggiore imposta sulla base del valore della rendita catastale della Centrale determinata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, dopo aver acquisito una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 15/2/2023, depositata il 16.3.2023, passata in giudicato.
Detta sentenza ha infatti rideterminato il valore catastale della Centrale in euro 5.475.158,45 (precisamente: euro 11.999.841,58 per i terreni, euro 2.027.839,09 per i fabbricati, euro 3.307.477,87 per gli impianti), e sulla base di tali valori la rendita complessiva della Centrale è risultata pari a euro
109.503,17. 2. Preliminarmente occorre prendere atto della “rinuncia” presentata in udienza dall'Avvocata del
Comune all'eccezione preliminare di tardiva costituzione in giudizio della Resistente_1 , come sollevata con l'atto di controdeduzioni depositato il 3 dicembre 2025. 3.1. Sempre preliminarmente deve essere accolta l'eccezione della Società di “illegittimità della statuizione di inammissibilità del suo ricorso introduttivo per violazione e falsa applicazione dell'art.
17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992”.
3.2. Il Primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 69 del 2024 sul rilievo che «è stato proposto senza attivare la fase di mediazione, pur possibile, e ciononostante il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni previsto normativamente. L'eccezione di inammissibilità va dunque accolta, perché il ricorso è stato depositato oltre i termini di legge, e sia pure nei termini normativamente previsti ove fosse stata attivata la fase di mediazione, di cui invece in ricorso non vi è traccia».
3.3. Tale statuizione è infondata in fatto e in diritto. In fatto, perché nel ricorso di Primo Grado la Società aveva formalizzato la presentazione di un
“ricorso cumulativo” (in intestazione e nel testo) con contestuale istanza di reclamo-mediazione della controversia rivolta al Comune e ritualmente inserita nel testo dell'atto introduttivo (cfr. pagg. 31 e 32 del r.g.a. n. 190 del 2025 in atti di Primo Grado). Di conseguenza, dopo la notifica ha rispettato la 8 tempistica prevista dal vigente, ratione temporis, art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio.
In diritto, perché in presenza di un ricorso cumulativo (ammissibile in presenza di atti distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause) il valore delle “controversie” (termine di cui al comma 1 dell'art. 17 bis) non è quello derivante dal valore della sommatoria dei singoli atti impugnati (come ritiene il Comune) bensì è il valore dei singoli atti. Sul punto si è espressa la Corte di legittimità che, in una lettura coordinata degli artt. 12 e 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, e condividendo quanto affermato da una circolare dell'Agenzia delle Entrate
(la n. 9/E del 19 marzo 2012, laddove ha chiarito che “in presenza di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo oggetto dell'istanza di mediazione e le contestazioni formulate dal contribuente impone di individuare il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo … ne consegue che, in relazione agli atti aventi un valore non superiore [al limite di legge], il contribuente è tenuto ad osservare in ogni caso la procedura prevista dall'art. 17 bis”) ha univocamente affermato che:
-“dalla lettura della norma in questione, nonché dall'interpretazione consegnata dalla stessa circolare citata, deve ricavarsi che, nel caso di unico ricorso cumulativo proposto avverso più atti, il valore di ciascuno di essi va considerato autonomamente ai fini della verifica dell'obbligo della mediazione”
(Cass. civ., sez. V, 20.12.2024, n. 33587).
3.4. Di conseguenza, la sentenza appellata deve essere su questo punto riformata e deve essere
Resistente_1dichiarata l'ammissibilità del ricorso introduttivo di r.g.a. n. 69 del 2024. 4.1. Passando ora al merito della questione introdotta, il Collegio principia ricordando che l'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.
La Corte di cassazione si è spesso pronunciata su tale disposizione affermando che:
- l'inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata;
- tale interpretazione, tuttavia, “non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire 'sospese', ovverosia suscettibili di 9 accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. civ., Sez. Unite, 9.2.2011, n. 3160; id., sez. V, 6.6.2012, n. 9111; id., sez. VI - 5, 31.5.2017, n. 13846; id., sez. V, 9.6.2017, n. 14402; id., sez. V,
31.10.2017, n. 25944; id., sez. V, 16.7.2019, n. 18998; id., sez. V, 11.6.2021, n. 16679);
- per i fabbricati del gruppo catastale D, “il criterio 'contabile' deve essere applicato fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita: quindi, l'iscrizione in catasto di detti fabbricati determina, ipso iure, il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) 'contabile'
a quello 'catastale'” (Cass. civ., sez. V, 11.4.2019, n. 10126). Ciò comporta che i soggetti attivi di imposta provvedono all'accertamento o alla liquidazione dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi.
4.2. Questi assunti sono correlati alle disposizioni normative sulla decadenza quinquennale del potere impositivo dell'ente locale: - l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 (richiamato dall'art. 12, comma 3, lett. b) della l.p. di Trento n. 14 del 2014) prevede che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie”; - l'art. 10, comma 1, della l.p. di Trento n. 14 del 2014 prevede che “entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni”.
E deve essere ulteriormente sottolineato che il termine per l'invio dell'atto impositivo da parte del comune è non un termine di prescrizione bensì un termine di decadenza, il quale non è soggetto, per sua natura, a interruzione riguardo all'attività di notifica, che deve essere adempiuta entro il termine fissato a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario (Cass. civ., sez. VI - 5, 19.4.2018, n. 9749). E con la precisazione che “in caso di mancata denuncia di sopravvenienze rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, la verifica della decadenza dal potere impositivo deve essere effettuata considerando che il termine quinquennale, previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, comincia a decorrere, per ciascun periodo d'imposta, dall'anno successivo a quello di riferimento, perché è entro quell'anno che tali sopravvenienze devono essere denunciate” (Cass. civ., sez. V, 29.10.2021, n. 30966).
10 5. Questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per la vicenda di causa, che ha dunque visto il Comune di MB notificare alla Società tra agosto e dicembre 2023 undici avvisi di accertamento riferiti agli anni d'imposta dal 2007 al 2017, quindi tutti ben oltre il termine decadenziale quinquennale. Ebbene di tale quadro ha correttamente preso atto il Primo Giudice, nella parte di sentenza con cui ha definito il ricorso n. 115 del 2024 sull'anno d'imposta 2007 e ove ha affermato che “non vi è dubbio che il Comune abbia avanzato la … pretesa tributaria ben oltre i termini previsti”, e che “il Comune di
MB è dunque decaduto, alla data dell'accertamento impugnato, dalla possibilità di pretendere il maggior tributo”.
6. La medesima conclusione di decadenza dal potere impositivo deve essere qui dichiarata anche per gli anni d'imposta dal 2008 al 2017, tenuto conto pure della proroga dei termini di accertamento disposta dalla normativa emergenziale di cui all'art. 67, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020. Difatti, per l'ultima delle annualità pretese, il 2017, il termine decadenziale per l'accertamento scadeva il 26 marzo 2023 mentre il provvedimento è stato notificato (unitamente a quelli delle precedenti annualità) il 29 agosto 2023.
7.1. Il Primo Giudice ha anche constatato che l'azione del Comune di MB è originata da un'inesatta «interpretazione della sentenza n. 15/2023» della Corte di Giustizia di Primo Grado, pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, la quale, in parte motiva, dopo aver riportato il valore della rendita catastale come stabilito da una CTU e i valori della conseguente imposta, aveva stabilito che «competerà all'ufficio esattore calcolare eventualmente l'imposta non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge», aggiungendo che «la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione e per il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012».
Il Primo Giudice ha giustamente osservato che tale affermazione «non può portare ad uno spostamento in avanti del dies a quo con riferimento all'accertamento», perché «è pacifica
l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 10 della legge provinciale n.14/2014 il quale prevede che 'entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il Comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni'». Per cui l'affermazione sopra 11 riportata della sentenza n. 15/2023 è stata erroneamente interpretata perché essa «non esclude la necessità per il Comune di pretendere tempestivamente le somme, ritenute maggiori, di propria competenza entro i termini stabiliti per legge».
7.2. A tale condivisibile perché corretta interpretazione della citata sentenza n. 15/2023 può essere soggiunto che, visti gli atti impugnati in quell'occasione, ossia i provvedimenti dell'Ufficio catasto della Provincia di Trento attributivi della rendita catastale, il petitum del giudizio era la corretta quantificazione del valore e della rendita catastale della Centrale. Occorre perciò considerare che quel Giudice, posto che il processo tributario è un processo strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, non poteva di pronunciarsi su atti che non erano oggetto di impugnazione, addirittura su attività dell'Amministrazione locale non ancora posta in essere, su atti pertanto non ancora adottati, e neppure sui termini entro cui il Comune poteva esercitare l'azione accertatrice.
Per cui è corretto affermare - come ha fatto il Primo Giudice - che la più volte menzionata sentenza n.
15/2023 non poteva “portare ad uno spostamento in avanti del dies a quo” dei termini per l'accertamento della maggiore imposta.
7.3. Il Comune prova a difendere i suoi provvedimenti di accertamento tardivi sostenendo anche che i versamenti del tributo locale effettuati a suo tempo dalla Società potrebbero essere considerati
“pagamenti parziali accettati dal Comune”, idonei quindi a impedire la decadenza con effetto sull'intera prestazione.
La tesi è infondata, sia perché la Società aveva versato i tributi in applicazione della disciplina a suo tempo vigente e mai aveva ricevuto contestazioni da parte dell'Amministrazione, sia perché non vi è stata alcuna richiesta di pagamenti del tributo con importi maggiorati prima della notifica degli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio. Su questo punto il Primo Giudice ha bene precisato che
Resistente_1«prestando acquiescenza ai versamenti effettuati da , ovvero omettendone la contestazione nei tempi dovuti, il Comune di MB è dunque decaduto, alla data dell'accertamento impugnato, dalla possibilità di pretendere il maggior tributo».
8. Da ultimo, sono prive di pregio le spiegazioni del Comune a giustificazione dell'inosservanza del termine decandenziale per gli accertamenti di causa e della riscuotibilità dei relativi tributi dal 2023, spiegazioni che si reggono sul “rischio rappresentato dall'emissione di avvisi di accertamento alla
'cieca' e di certa impugnazione” che avrebbero “dato adito inevitabilmente a contenziosi tributari, con
12 il concreto rischio di soccombenza, condanna a spese, oneri legali e finanche potenziale conflitto di giudicati”.
Tali argomentazioni, difatti, presentano elementi supposti estranei al presente giudizio.
9. È erronea, per converso, la richiesta della Società di condannare del Comune per lite temeraria, perché questa presuppone che l'azione della Parte sia non solo infondata ma anche promossa con la consapevolezza della sua infondatezza o con grave ignoranza colpevole. In altri termini, occorre la prova dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e dell'elemento oggettivo (danno sofferto), oltre alla possibilità di configurare un abuso dello strumento processuale contrassegnato da un chiaro e comprovato intento vessatorio. In assenza di tali elementi, la richiesta di condanna deve essere respinta.
10. In definitiva, alla luce dei quanto sin qui esaminato:
- l'appello r.g.a. n. 176 del 2025 del Comune di MB deve essere respinto con conseguente conferma in parte qua della sentenza appellata che ha annullato l'avviso di accertamento per l'anno
2007;
- l'appello r.g.a. n. 190 del 2025 dei Resistente_1 deve essere accolto con conseguente riforma in parte qua della sentenza appellata e annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2017 compresi. Le spese di lite si compensano anche in questo grado a causa della complessità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe indicati, respinge l'appello r.g.a. n. 176 del 2025; accoglie l'appello r.g.a. n. 190 del 2025. Spese compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Fabio Biasi
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