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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._1
(LC) alla Piazza Don Carlo Gnocchi n. 9, sorella dell'inabilitato - (C.F.: Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...] – nominata Curatore di quest'ultimo (in C.F._2 sostituzione del fratello deceduto in data 21.10.202, rappresentata e difesa, giusta procura Persona_2 alle liti in atti dall'Avv. CESARE TENTORI (C.F.: ), con studio in Lecco CodiceFiscale_3
(LC) Piazza XX Settembre n. 7, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
C.F. ) Persona_1 C.F._4
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
oggetto: revoca inabilitazione pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“C H I E D E all'Ill.mo Tribunale, previ gli incombenti di rito, - ex art. 429 I co c.c. la REVOCA dell'inabilitazione del sig. - (C.F.: ) nato a [...] il Persona_1 C.F._4 20.1.1958 e residente in [...] (doc. 10) – pronunciata con sentenza del 11.03.1980 del Tribunale di Lecco (vedi doc. 1); - ex art. 429 III co c.c. la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno con la nomina della sig.ra - (C.F.: ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...] (doc. 11) – quale Amministratore di Sostegno del sig. - (C.F.: ) nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._4 e residente in [...]”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 31/07/2025 e assegnato a questo giudice in data 5/9/2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la revoca della pronuncia d'inabilitazione già emessa nei CP_1 confronti di con sentenza pronunciata in data 11.03.1980 dal Tribunale di Lecco, Persona_1 rappresentando l'esigenza di applicare all'interessato una differente e più efficace misura di protezione, da ravvisarsi nella nomina di un amministratore di sostegno, in quanto è soggetto che Persona_1 necessita di assistenza ed aiuto oltre che nella gestione dei propri interessi economici in ambito di straordinaria anche con riguardo all'ordinaria amministrazione e per l'assistenza e cura della propria persona.
- All'udienza fissata del 5/11/2025 per la comparizione personale dell'inabilitato, della parte ricorrente, del coniuge, del convivente di fatto, dei parenti e degli affini della persona beneficiaria, il giudice istruttore, sentiva l'interessato: “… il quale parla solo se interpellato, appare non completamente orientato nel tempo e nello spazio, non ricorda dove è nato, riferisce che oggi è mercoledì ma non ricorda il mese e l'anno. Sa che vive a BI con la sorella e sulle sue attività quotidiane riferisce in modo anche poco comprensibile di colorare e guardare la televisione. La sorella riferisce che il beneficiario non è in grado di occuparsi anche delle attività quotidiane più semplici…”. Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo con rinuncia ai termini per il deposito di memorie, chiedendo la revoca dell'inabilitazione con l'apertura dell'amministrazione di sostegno e la nomina della sorella, e il Il G.I. ritenuto il giudizio sufficientemente istruito sulla base delle prove documentali prodotte e dell'esame dell'interessato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Appare fondata e meritevole di accoglimento la richiesta revoca della misura in essere di inabilitazione di Persona_1
L'inabilitazione è l'istituto (peraltro ormai desueto, essendo ad essa senz'altro preferita la misura dell'amministrazione di sostegno) volto alla tutela di persone che sono affette da un'infermità di mente di minore intensità, tale da non richiedere la rappresentanza, ma semmai la collaborazione, di un pagina 2 di 5 soggetto terzo, per lo più per il compimento di attività economiche di straordinaria amministrazione, suscettibili –se compiute soltanto dalla persona incapace- di esporre la stessa od i suoi famigliari al pericolo di subire dei pregiudizi economici.
Nel caso di specie è emerso che lo stato del beneficiario sia tale da non potersi più ritenere sufficiente la mera inabilitazione.
In sede di esame diretto ha risposto con grandissima fatica alle domande. Non è Persona_1 parso pienamente consapevole del luogo in cui vive, né ha manifestato conoscenza alcuna della propria situazione economica.
Dalla documentazione prodotta, ampiamente suffragata dalle risultanze dell'esame personale, emerge che il resistente come da verbale di accertamento di invalidità del 07.06.2012 (doc. 3), è soggetto invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa 100 % e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”; come da verbale sanitario di aggravamento di invalidità del 25.06.2024 (doc. 4), è portatore di handicap in situazione di gravità da “esiti emicolectomia sin per volvolo, oligofrenia di severa entità con importante limitazione dell'autonomia (mmse 17/30). Ipocusia ns bilaterale”; in data 22.05.2025 il sig. veniva ricoverato Persona_1 presso l'Ospedale di Lecco con successiva diagnosi di “adenocarcinoma del colon ascendente, fimosi serrata” (doc. 6). Nella lettera di dimissioni del 09.06.2025 – con passaggio diretto all'Ospedale di Comunità di Lecco in attesa dell'intervento operatorio effettuato in data 26.06.2025, per il quale si sono poste problematiche sul consenso informato – nell'anamnesi si dà atto di un “deficit cognitivo congenito (paziente vive con sorella che lo assiste h. 24, frequenta centro diurno)”; a seguito dell'intervento operatorio, riuscito, il sig. è stato dimesso dall'Ospedale di Lecco in Persona_1 data 03.07.2025 e direttamente trasferito presso la RSA Casa del Cieco di Civate (LC), con necessità di poteri per la parte burocratica di accesso e gestione.
Stanti gli elementi emersi, si reputa quindi misura di protezione giuridica maggiormente idonea, la nomina di un amministratore di sostegno che, ai sensi degli artt. 404 e 405 c.c., possa assisterlo nel suo operato con modalità rappresentativa, esteso a tutti quegli ambiti in è assente l'autonomia e la capacità di gestione, con modalità sostitutive nel compimento di quegli atti indifferibili di gestione personale e patrimoniale che lo stesso non sia più in grado di compiere per la grave incidenza della sua patologia sulle sue capacità intellettive, volitive o gestionali.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che in questa situazione l'inabilitazione non sia in grado di assicurare l'esigenza di protezione giuridica richiesta nel caso concreto.
Si osserva infatti che il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un 'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare. Come affermato dalla Suprema pagina 3 di 5 Corte “ nel giudizio di interdizione il giudice di merito , nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto , in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” ( Cass civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628). Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare. L'art. 404 c.c. prevede la nomina di dell'amministratore di sostegno a favore della persona “ che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva.
Ciò premesso, nel caso di specie, si deve quindi revocare la pronuncia di inabilitazione emessa dal Tribunale di Lecco nei confronti di e revocare nel contempo la nomina di Persona_1 CP_1 quale curatore dello stesso (dovendosi dare atto che la sorella si è dichiarata disponibile ad
[...] assumere anche l'incarico di amministratore di sostegno), istituto non ritenuto adeguato al caso concreto.
Deve pertanto essere disposta, ai sensi dell'art. 429 c.c., la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare di Lecco per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di Per_1
[...]
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in mancanza di costituzione della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Revoca la pronuncia di inabilitazione emessa dal tribunale di Lecco nei confronti di Per_1 on sentenza in data 11/03/1980;
[...]
2) revoca la nomina di quale curatore di CP_1 Persona_1
3) dispone ex art. 429 c.c. la trasmissione degli atti del procedimento (copia della sentenza, del verbale e dell'intero fascicolo d'ufficio e di parte) al Giudice Tutelare di Lecco per quanto di competenza in merito alla nomina di amministratore di sostegno;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite;
5) Manda il cancelliere ad annotare la presente sentenza nei registri in corso ed a trasmettere copia pagina 4 di 5 autentica della presente pronuncia all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecco per gli incombenti di cui all'art 423 c.c.
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._1
(LC) alla Piazza Don Carlo Gnocchi n. 9, sorella dell'inabilitato - (C.F.: Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...] – nominata Curatore di quest'ultimo (in C.F._2 sostituzione del fratello deceduto in data 21.10.202, rappresentata e difesa, giusta procura Persona_2 alle liti in atti dall'Avv. CESARE TENTORI (C.F.: ), con studio in Lecco CodiceFiscale_3
(LC) Piazza XX Settembre n. 7, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
C.F. ) Persona_1 C.F._4
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
oggetto: revoca inabilitazione pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“C H I E D E all'Ill.mo Tribunale, previ gli incombenti di rito, - ex art. 429 I co c.c. la REVOCA dell'inabilitazione del sig. - (C.F.: ) nato a [...] il Persona_1 C.F._4 20.1.1958 e residente in [...] (doc. 10) – pronunciata con sentenza del 11.03.1980 del Tribunale di Lecco (vedi doc. 1); - ex art. 429 III co c.c. la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno con la nomina della sig.ra - (C.F.: ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...] (doc. 11) – quale Amministratore di Sostegno del sig. - (C.F.: ) nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._4 e residente in [...]”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 31/07/2025 e assegnato a questo giudice in data 5/9/2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la revoca della pronuncia d'inabilitazione già emessa nei CP_1 confronti di con sentenza pronunciata in data 11.03.1980 dal Tribunale di Lecco, Persona_1 rappresentando l'esigenza di applicare all'interessato una differente e più efficace misura di protezione, da ravvisarsi nella nomina di un amministratore di sostegno, in quanto è soggetto che Persona_1 necessita di assistenza ed aiuto oltre che nella gestione dei propri interessi economici in ambito di straordinaria anche con riguardo all'ordinaria amministrazione e per l'assistenza e cura della propria persona.
- All'udienza fissata del 5/11/2025 per la comparizione personale dell'inabilitato, della parte ricorrente, del coniuge, del convivente di fatto, dei parenti e degli affini della persona beneficiaria, il giudice istruttore, sentiva l'interessato: “… il quale parla solo se interpellato, appare non completamente orientato nel tempo e nello spazio, non ricorda dove è nato, riferisce che oggi è mercoledì ma non ricorda il mese e l'anno. Sa che vive a BI con la sorella e sulle sue attività quotidiane riferisce in modo anche poco comprensibile di colorare e guardare la televisione. La sorella riferisce che il beneficiario non è in grado di occuparsi anche delle attività quotidiane più semplici…”. Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo con rinuncia ai termini per il deposito di memorie, chiedendo la revoca dell'inabilitazione con l'apertura dell'amministrazione di sostegno e la nomina della sorella, e il Il G.I. ritenuto il giudizio sufficientemente istruito sulla base delle prove documentali prodotte e dell'esame dell'interessato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Appare fondata e meritevole di accoglimento la richiesta revoca della misura in essere di inabilitazione di Persona_1
L'inabilitazione è l'istituto (peraltro ormai desueto, essendo ad essa senz'altro preferita la misura dell'amministrazione di sostegno) volto alla tutela di persone che sono affette da un'infermità di mente di minore intensità, tale da non richiedere la rappresentanza, ma semmai la collaborazione, di un pagina 2 di 5 soggetto terzo, per lo più per il compimento di attività economiche di straordinaria amministrazione, suscettibili –se compiute soltanto dalla persona incapace- di esporre la stessa od i suoi famigliari al pericolo di subire dei pregiudizi economici.
Nel caso di specie è emerso che lo stato del beneficiario sia tale da non potersi più ritenere sufficiente la mera inabilitazione.
In sede di esame diretto ha risposto con grandissima fatica alle domande. Non è Persona_1 parso pienamente consapevole del luogo in cui vive, né ha manifestato conoscenza alcuna della propria situazione economica.
Dalla documentazione prodotta, ampiamente suffragata dalle risultanze dell'esame personale, emerge che il resistente come da verbale di accertamento di invalidità del 07.06.2012 (doc. 3), è soggetto invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa 100 % e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”; come da verbale sanitario di aggravamento di invalidità del 25.06.2024 (doc. 4), è portatore di handicap in situazione di gravità da “esiti emicolectomia sin per volvolo, oligofrenia di severa entità con importante limitazione dell'autonomia (mmse 17/30). Ipocusia ns bilaterale”; in data 22.05.2025 il sig. veniva ricoverato Persona_1 presso l'Ospedale di Lecco con successiva diagnosi di “adenocarcinoma del colon ascendente, fimosi serrata” (doc. 6). Nella lettera di dimissioni del 09.06.2025 – con passaggio diretto all'Ospedale di Comunità di Lecco in attesa dell'intervento operatorio effettuato in data 26.06.2025, per il quale si sono poste problematiche sul consenso informato – nell'anamnesi si dà atto di un “deficit cognitivo congenito (paziente vive con sorella che lo assiste h. 24, frequenta centro diurno)”; a seguito dell'intervento operatorio, riuscito, il sig. è stato dimesso dall'Ospedale di Lecco in Persona_1 data 03.07.2025 e direttamente trasferito presso la RSA Casa del Cieco di Civate (LC), con necessità di poteri per la parte burocratica di accesso e gestione.
Stanti gli elementi emersi, si reputa quindi misura di protezione giuridica maggiormente idonea, la nomina di un amministratore di sostegno che, ai sensi degli artt. 404 e 405 c.c., possa assisterlo nel suo operato con modalità rappresentativa, esteso a tutti quegli ambiti in è assente l'autonomia e la capacità di gestione, con modalità sostitutive nel compimento di quegli atti indifferibili di gestione personale e patrimoniale che lo stesso non sia più in grado di compiere per la grave incidenza della sua patologia sulle sue capacità intellettive, volitive o gestionali.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che in questa situazione l'inabilitazione non sia in grado di assicurare l'esigenza di protezione giuridica richiesta nel caso concreto.
Si osserva infatti che il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un 'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare. Come affermato dalla Suprema pagina 3 di 5 Corte “ nel giudizio di interdizione il giudice di merito , nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto , in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” ( Cass civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628). Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare. L'art. 404 c.c. prevede la nomina di dell'amministratore di sostegno a favore della persona “ che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva.
Ciò premesso, nel caso di specie, si deve quindi revocare la pronuncia di inabilitazione emessa dal Tribunale di Lecco nei confronti di e revocare nel contempo la nomina di Persona_1 CP_1 quale curatore dello stesso (dovendosi dare atto che la sorella si è dichiarata disponibile ad
[...] assumere anche l'incarico di amministratore di sostegno), istituto non ritenuto adeguato al caso concreto.
Deve pertanto essere disposta, ai sensi dell'art. 429 c.c., la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare di Lecco per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di Per_1
[...]
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in mancanza di costituzione della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Revoca la pronuncia di inabilitazione emessa dal tribunale di Lecco nei confronti di Per_1 on sentenza in data 11/03/1980;
[...]
2) revoca la nomina di quale curatore di CP_1 Persona_1
3) dispone ex art. 429 c.c. la trasmissione degli atti del procedimento (copia della sentenza, del verbale e dell'intero fascicolo d'ufficio e di parte) al Giudice Tutelare di Lecco per quanto di competenza in merito alla nomina di amministratore di sostegno;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite;
5) Manda il cancelliere ad annotare la presente sentenza nei registri in corso ed a trasmettere copia pagina 4 di 5 autentica della presente pronuncia all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecco per gli incombenti di cui all'art 423 c.c.
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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