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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 65/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 4.6.2025 davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. LIDEO Francesca;
per parte convenuta, l'avv. SBAFFO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice dà atto che sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti ai nn. 82/2025,
66/2025 e 68/2025.
L'avv. LIDEO si riporta ai singoli ricorsi;
aderisce ai conteggi depositati dal con riferimento alle posizioni di , e CP_1 Parte_1 Pt_2
; con riferimento ai conteggi relativi a fa presente che Parte_3 Parte_4 quanto all'a.s. 2023/2024 nello schema depositato dal vi è un errore CP_1
materiale laddove indica come giorni di ferie totale da retribuire “ 6,33 “ anziché
“26,33” come invece dovrebbe essere sommando i giorni relativi alle festività sopresse con i giorni di ferie residui riconosciuti dallo stesso . Ne deriva CP_1 che correggendo il numero di giorni da retribuire e applicando l'importo dello stipendio giornaliero, mantenendo inalterati tutti gli altri conteggi indicati dal
Ministero la somma dovuta al ricorrente è pari a € 10.134,37. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate per ciascun ricorrente nei limiti degli importi di cui ai conteggi depositati dallo stesso e per CP_1 [...] nel minor importo di € 10.134,37. Chiede che la causa venga decisa. Pt_4
L'avv. SBAFFO si riporta alla comparsa e ai conteggi depositati confermando che quanto a per l'a.s. 2023/2024 l'indicazione di giorni di ferie da Parte_4
retribuire nel numero di 6,33 è un mero errore materiale e nel caso di accoglimento delle argomentazioni di parte ricorrente dovrebbe intendersi come 26,33.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
I procuratori delle parti danno l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 65/2025 (+ 66/2025, 68/2025 e 82/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 65/2025, 66/2025, 68/2025 e 82/2025 R.G. Lav. promosse da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_5 C.F._1
in Crevoladossola Via Valle Vigezzo n. 15,
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_6 C.F._2
Omegna Via L. Comoli n. 44, , (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_7 C.F._3
residente in [...],
, (c.f. nata a [...] il [...], Parte_8 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio
Ganci e Francesca Lideo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lideo in
Verbania, in Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
come da singoli ricorsi nei limiti degli importi precisati nel verbale 4.6.2025
Parte resistente:
come da singole comparse di risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con distinti ricorsi depositati tra il 10.2.2025 e il 20.2.2025, le parti ricorrenti, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di contratti a Controparte_2
tempo determinato con scadenza al 30 giugno, rispettivamente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, Parte_5
2022/2023, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Parte_8
chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità
e, conseguentemente, che il venisse condannato al Controparte_2
pagamento, a tale titolo, delle somme quantificate nei singoli ricorsi ( € 5.966,14; Parte_1
€ 10.650,65; € 12.718,63; Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 4.127,90).
Il si è costituito nei singoli procedimenti per chiedere Controparte_2
il rigetto del ricorso.
I diversi ricorsi di contenuto sovrapponibile e vertenti su analoghe questioni di diritto e di fatto, sono stati riuniti all'odierna udienza;
quindi, il procuratore delle parti ricorrenti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate aderendo ai conteggi depositati dal e solo per riformulando i conteggi sulla base dei dati forniti dal CP_1 Parte_4
nel minor importo di € 10.134,37. CP_1
Le cause, istruite su base documentale, sono state quindi decise mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama anzitutto la normativa di interesse.
La disciplina di fonte contrattuale contenuta nel CCNL 2006-2009 sottoscritto in data
29.11.2007 prevedeva che qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, esse sarebbero state liquidate e pagate al termine del rapporto, non essendo peraltro obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico (art. 19).
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, in forza del quale "Le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Successivamente l'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) sopra dette "non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013".
Ora, i ricorrenti afferma di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute negli aa.ss. indicati nei rispettivi, anni per i quali avevano stipulato contratti con scadenza al 30 giugno;
in particolare hanno dedotto che i dirigenti scolastici hanno considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante i ricorrenti non avessero mai chiesto di godere di dette ferie e non fossero mai stata invitati a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione oggetto di giudizio sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte, e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie, né può essere ritenuto automaticamente in ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno: “deve escludersi che
i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato alcun invito ai ricorrenti di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda dei ricorrenti, non avendo il CP_1 offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che i ricorrenti hanno fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Il convenuto ha contestato i conteggi dei giorni delle ferie non godute indicati dai CP_1 ricorrenti sostenendo che i giorni di festività soppresse non possono essere inglobati nelle richieste di monetizzazione delle ferie. Ha, peraltro, depositato conteggio alternativo per il calcolo dell'indennità oggetto della domanda, tenuto conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti su domanda (e includendo nel calcolo anche i giorni relativi alle festività soppresse), pervenendo ai seguenti diversi importi lordi:
€ 5.653,14 Parte_5
€ 8.874,34 Parte_4
€ 11.477,09 Parte_7
€ 3.809,87 Parte_8
Peraltro, per il conteggio contiene evidentemente un refuso laddove il Parte_6
numero di giorni residui di ferie e festività soppresse non goduti viene indicato in giorni,
6,33 anziché in 26,33 (come dovrebbe essere operando la somma fra i giorni di ferie residui
- 23,33 - e i giorni per festività soppresse – 3 -); operando l'opportuna correzione l'importo dovuto alla ricorrente, fermi i restanti elementi indicati dal , risulta pari a € CP_1 10.134,37. L'errore materiale è stato riconosciuto in udienza dallo stesso procuratore di parte resistente.
Ora, quanto alle festività soppresse, in effetti, si richiama Cassazione civile sez. lav. n.
8926/2024 secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi quindi riferimento ai conteggi predisposti dal per , CP_1 Parte_1
e avendovi aderito parte ricorrente in sede di discussione;
per Parte_3 Pt_2 [...]
tenuto conto del medesimo conteggio e corretto l'errore materiale sopra Parte_6 evidenziato (pacificamente riconosicuto), non essendovi ulteriori contestazioni, l'importo dovuto deve ritenersi pari a € 10.134,37.
Pertanto, i ricorrenti hanno diritto alle differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici indicati nei singoli ricorsi, determinati nei predetti importi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 65/2025, 66/2025, 68/2025
e 82/2025 R.G. Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € 5.653,14 Parte_5
a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € 10.134,37 CP_3 Parte_6
a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
a pagare a favore di la somma lorda di € Controparte_5 Parte_7
11.477,09 a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € CP_3 Parte_8
3.809,87 a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 4.007,10 per competenze ed euro 167,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 4.6.2025 davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. LIDEO Francesca;
per parte convenuta, l'avv. SBAFFO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice dà atto che sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti ai nn. 82/2025,
66/2025 e 68/2025.
L'avv. LIDEO si riporta ai singoli ricorsi;
aderisce ai conteggi depositati dal con riferimento alle posizioni di , e CP_1 Parte_1 Pt_2
; con riferimento ai conteggi relativi a fa presente che Parte_3 Parte_4 quanto all'a.s. 2023/2024 nello schema depositato dal vi è un errore CP_1
materiale laddove indica come giorni di ferie totale da retribuire “ 6,33 “ anziché
“26,33” come invece dovrebbe essere sommando i giorni relativi alle festività sopresse con i giorni di ferie residui riconosciuti dallo stesso . Ne deriva CP_1 che correggendo il numero di giorni da retribuire e applicando l'importo dello stipendio giornaliero, mantenendo inalterati tutti gli altri conteggi indicati dal
Ministero la somma dovuta al ricorrente è pari a € 10.134,37. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate per ciascun ricorrente nei limiti degli importi di cui ai conteggi depositati dallo stesso e per CP_1 [...] nel minor importo di € 10.134,37. Chiede che la causa venga decisa. Pt_4
L'avv. SBAFFO si riporta alla comparsa e ai conteggi depositati confermando che quanto a per l'a.s. 2023/2024 l'indicazione di giorni di ferie da Parte_4
retribuire nel numero di 6,33 è un mero errore materiale e nel caso di accoglimento delle argomentazioni di parte ricorrente dovrebbe intendersi come 26,33.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
I procuratori delle parti danno l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 65/2025 (+ 66/2025, 68/2025 e 82/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 65/2025, 66/2025, 68/2025 e 82/2025 R.G. Lav. promosse da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_5 C.F._1
in Crevoladossola Via Valle Vigezzo n. 15,
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_6 C.F._2
Omegna Via L. Comoli n. 44, , (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_7 C.F._3
residente in [...],
, (c.f. nata a [...] il [...], Parte_8 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio
Ganci e Francesca Lideo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lideo in
Verbania, in Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
come da singoli ricorsi nei limiti degli importi precisati nel verbale 4.6.2025
Parte resistente:
come da singole comparse di risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con distinti ricorsi depositati tra il 10.2.2025 e il 20.2.2025, le parti ricorrenti, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di contratti a Controparte_2
tempo determinato con scadenza al 30 giugno, rispettivamente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, Parte_5
2022/2023, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Parte_8
chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità
e, conseguentemente, che il venisse condannato al Controparte_2
pagamento, a tale titolo, delle somme quantificate nei singoli ricorsi ( € 5.966,14; Parte_1
€ 10.650,65; € 12.718,63; Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 4.127,90).
Il si è costituito nei singoli procedimenti per chiedere Controparte_2
il rigetto del ricorso.
I diversi ricorsi di contenuto sovrapponibile e vertenti su analoghe questioni di diritto e di fatto, sono stati riuniti all'odierna udienza;
quindi, il procuratore delle parti ricorrenti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate aderendo ai conteggi depositati dal e solo per riformulando i conteggi sulla base dei dati forniti dal CP_1 Parte_4
nel minor importo di € 10.134,37. CP_1
Le cause, istruite su base documentale, sono state quindi decise mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama anzitutto la normativa di interesse.
La disciplina di fonte contrattuale contenuta nel CCNL 2006-2009 sottoscritto in data
29.11.2007 prevedeva che qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, esse sarebbero state liquidate e pagate al termine del rapporto, non essendo peraltro obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico (art. 19).
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, in forza del quale "Le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Successivamente l'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) sopra dette "non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013".
Ora, i ricorrenti afferma di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute negli aa.ss. indicati nei rispettivi, anni per i quali avevano stipulato contratti con scadenza al 30 giugno;
in particolare hanno dedotto che i dirigenti scolastici hanno considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante i ricorrenti non avessero mai chiesto di godere di dette ferie e non fossero mai stata invitati a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione oggetto di giudizio sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte, e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie, né può essere ritenuto automaticamente in ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno: “deve escludersi che
i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato alcun invito ai ricorrenti di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda dei ricorrenti, non avendo il CP_1 offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che i ricorrenti hanno fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Il convenuto ha contestato i conteggi dei giorni delle ferie non godute indicati dai CP_1 ricorrenti sostenendo che i giorni di festività soppresse non possono essere inglobati nelle richieste di monetizzazione delle ferie. Ha, peraltro, depositato conteggio alternativo per il calcolo dell'indennità oggetto della domanda, tenuto conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti su domanda (e includendo nel calcolo anche i giorni relativi alle festività soppresse), pervenendo ai seguenti diversi importi lordi:
€ 5.653,14 Parte_5
€ 8.874,34 Parte_4
€ 11.477,09 Parte_7
€ 3.809,87 Parte_8
Peraltro, per il conteggio contiene evidentemente un refuso laddove il Parte_6
numero di giorni residui di ferie e festività soppresse non goduti viene indicato in giorni,
6,33 anziché in 26,33 (come dovrebbe essere operando la somma fra i giorni di ferie residui
- 23,33 - e i giorni per festività soppresse – 3 -); operando l'opportuna correzione l'importo dovuto alla ricorrente, fermi i restanti elementi indicati dal , risulta pari a € CP_1 10.134,37. L'errore materiale è stato riconosciuto in udienza dallo stesso procuratore di parte resistente.
Ora, quanto alle festività soppresse, in effetti, si richiama Cassazione civile sez. lav. n.
8926/2024 secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi quindi riferimento ai conteggi predisposti dal per , CP_1 Parte_1
e avendovi aderito parte ricorrente in sede di discussione;
per Parte_3 Pt_2 [...]
tenuto conto del medesimo conteggio e corretto l'errore materiale sopra Parte_6 evidenziato (pacificamente riconosicuto), non essendovi ulteriori contestazioni, l'importo dovuto deve ritenersi pari a € 10.134,37.
Pertanto, i ricorrenti hanno diritto alle differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici indicati nei singoli ricorsi, determinati nei predetti importi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 65/2025, 66/2025, 68/2025
e 82/2025 R.G. Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € 5.653,14 Parte_5
a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € 10.134,37 CP_3 Parte_6
a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
a pagare a favore di la somma lorda di € Controparte_5 Parte_7
11.477,09 a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € CP_3 Parte_8
3.809,87 a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 4.007,10 per competenze ed euro 167,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci