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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 305/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 305/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SIMONETTI ALCIDE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. SIMONETTI ALCIDE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/2/2025 e esponevano di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio in data 23/6/1996, che dalla unione erano nati i figli Per_1
e , tutti maggiorenni ed autosufficienti, e rappresentavano di
[...] Persona_2 Per_3
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
10/4/2025 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 10/4/2025 che devono intendersi,
in questa sede, integralmente trascritte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spezzano BA alla Via Orazio Rinaldi
n. 32 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a vita natural CP_1
durante”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Spezzano
BA (atto n.15 Parte II Serie A anno 1996) da nato a [...] Parte_1
ZO DE VA (CS) il 18/05/1971 e nata a [...] CP_1
LB (CS) il 31/08/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 20 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MA LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 305/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SIMONETTI ALCIDE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. SIMONETTI ALCIDE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/2/2025 e esponevano di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio in data 23/6/1996, che dalla unione erano nati i figli Per_1
e , tutti maggiorenni ed autosufficienti, e rappresentavano di
[...] Persona_2 Per_3
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
10/4/2025 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 10/4/2025 che devono intendersi,
in questa sede, integralmente trascritte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spezzano BA alla Via Orazio Rinaldi
n. 32 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a vita natural CP_1
durante”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Spezzano
BA (atto n.15 Parte II Serie A anno 1996) da nato a [...] Parte_1
ZO DE VA (CS) il 18/05/1971 e nata a [...] CP_1
LB (CS) il 31/08/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 20 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MA LE