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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2149/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TO GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16628/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016136789000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190018256707000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190005282189000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108713700000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170102185302001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200004737621000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210074286135001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712021004326083001 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220044407945000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220124551608000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159396175001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230106103724001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230125752200000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22235/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente ore 10.44
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.07120259016136789000 notificatale in data 05 giugno 2025, limitatamente a n. 12 cartelle dall'importo complessivo di euro 39.837,13, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria o decadenza dell'azione di riscossione.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, per l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per prescrizione quinquennale, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento in questione, quanto dire delle seguenti 12 cartella esattoriale e, quindi, la nullità dell'atto impugnato con conseguente prescrizione delle rispettive pretese tributarie.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta che alle cartelle di pagamento n.
07120190018256707 (notificata il 10.04.2019), n. 07120190005282189 (notificata il 14.11.2019) e n.
07120200004737621000 (notificata il 27.1.2022) hanno fatto seguito la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 5.12.22, nonché avvisi di intimazione rispettivamente notificati il 2.12.23 ed il 05.06.25, atti che hanno interrotto la prescrizione dei crediti tributari.
Analogamente, alle cartelle n. 071201701087137000 e n. 07120170102185302001, rispettivamente notificate il 12.10.2018 e 10.122018, ha fatto seguito la notifica di atti interruttivi della prescrizione, quanto dire del preavviso di fermo in data 14.11.2019, della comunicazione preventiva di ipoteca in data 5.12.2022 nonché degli avvisi di intimazione in data 2.12.23 e 5.6.2025.
Quanto alle rimanenti sette cartelle (nn. 07120210074286135001, 0712021004326083001,
07120220044407945000, 07120220124551608000, 07120220159396175001, 07120230106103724001 e
07120230125752200000) dalle relate prodotte da parte resistente risulta che le stesse sono state ritualmente e tempestivamente notificate.
Le cartelle in parola non risultano impugnate e, pertanto, il relativo credito deve considerarsi definitivo, con la conseguente legittimità dell'intimazione oggetto del presente ricorso, la quale ha tempestivamente interrotto, prima della scadenza, il termine di prescrizione. Al riguardo, ritiene la Corte che nel caso in esame va considerato le norme relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno sancito la sospensione dei termini per le attività di riscossione dei tributi dal 8.3.2020 al 31.8.2021 ed è stata disposta per uguale periodo la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Sicché, tenuto conto, nel computo dei termini di prescrizione invocata dalla ricorrente nonché della suddetta dilazione temporale, risulta evidente che alcun termine foriero dell'estinzione della pretesa tributaria in oggetto, è decorso a seguito della notifica delle suddette cartelle.
Quanto all'invocato annullamento delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione quinquennale va evidenziato che, con specifico riferimento alle sanzioni, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 va valutata diversamente a seconda che le sanzioni siano irrogate o meno in modo autonomo rispetto all'imposta.
E difatti, ove la definitività della pretesa tributaria derivi da un giudicato, si rende applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Invero, l'esistenza di una esplicita previsione normativa che pone un termine di prescrizione breve aveva indotto parte della giurisprudenza a ritenere che, in materia tributaria, la prescrizione decennale ex 2953 c.
c. non fosse applicabile in caso di pronuncia passata in giudicato concernente l'irrogazione di sanzioni. Tale orientamento restrittivo è stato tuttavia ritenuto non conforme a diritto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza 10 dicembre 2009, n. 25790, hanno privilegiato la tesi dell'applicabilità generalizzata dell'art. 2953 c.c. e a prescindere dalla circostanza che la sanzione sia stata irrogata, o meno, unitamente all'avviso di accertamento relativo all'obbligazione principale. In particolare, la sentenza enuncia il principio di diritto secondo cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati”.
Quanto agli interessi, nel caso in esame (in cui si tratta di interessi dovuti per mora da inadempimento di una somma da versare e richiesti un'unica soluzione e non in rate periodiche), secondo la giurisprudenza di legittimità, non può applicarsi il principio di cui all'art. 2948 n.4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” in quanto tale applicabilità è subordinata alla natura periodica dell'obbligazione, natura che non è rinvenibile nel caso di specie.
Sul punto la Corte di Cassazione - chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un contenzioso concernente una cartella di pagamento contenente somme dovute a titolo di IVA - ha chiarito come l'art. 2948, n. 4, c.c. “si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e che anche gli interessi nella stessa disposizione previsti debbono rivestire, per essere soggetti al termine breve di prescrizione, il connotato della periodicità. Dunque, quando si tratta di interessi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non vi è il presupposto di applicazione dell'art. 2948, n. 4), del codice civile”(cfr. Cass. sez. V sent. 30 novembre 2005 n.18432 e Cass. Sez. III sent. 1.7.2005
n. 1080 e, più di recente, v. Cass., Sez. V, ordinanza 20 maggio 2021, n. 13815)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella controversia e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TO GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16628/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016136789000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190018256707000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190005282189000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108713700000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170102185302001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200004737621000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210074286135001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712021004326083001 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220044407945000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220124551608000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159396175001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230106103724001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230125752200000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22235/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente ore 10.44
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.07120259016136789000 notificatale in data 05 giugno 2025, limitatamente a n. 12 cartelle dall'importo complessivo di euro 39.837,13, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria o decadenza dell'azione di riscossione.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, per l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per prescrizione quinquennale, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento in questione, quanto dire delle seguenti 12 cartella esattoriale e, quindi, la nullità dell'atto impugnato con conseguente prescrizione delle rispettive pretese tributarie.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta che alle cartelle di pagamento n.
07120190018256707 (notificata il 10.04.2019), n. 07120190005282189 (notificata il 14.11.2019) e n.
07120200004737621000 (notificata il 27.1.2022) hanno fatto seguito la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 5.12.22, nonché avvisi di intimazione rispettivamente notificati il 2.12.23 ed il 05.06.25, atti che hanno interrotto la prescrizione dei crediti tributari.
Analogamente, alle cartelle n. 071201701087137000 e n. 07120170102185302001, rispettivamente notificate il 12.10.2018 e 10.122018, ha fatto seguito la notifica di atti interruttivi della prescrizione, quanto dire del preavviso di fermo in data 14.11.2019, della comunicazione preventiva di ipoteca in data 5.12.2022 nonché degli avvisi di intimazione in data 2.12.23 e 5.6.2025.
Quanto alle rimanenti sette cartelle (nn. 07120210074286135001, 0712021004326083001,
07120220044407945000, 07120220124551608000, 07120220159396175001, 07120230106103724001 e
07120230125752200000) dalle relate prodotte da parte resistente risulta che le stesse sono state ritualmente e tempestivamente notificate.
Le cartelle in parola non risultano impugnate e, pertanto, il relativo credito deve considerarsi definitivo, con la conseguente legittimità dell'intimazione oggetto del presente ricorso, la quale ha tempestivamente interrotto, prima della scadenza, il termine di prescrizione. Al riguardo, ritiene la Corte che nel caso in esame va considerato le norme relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno sancito la sospensione dei termini per le attività di riscossione dei tributi dal 8.3.2020 al 31.8.2021 ed è stata disposta per uguale periodo la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Sicché, tenuto conto, nel computo dei termini di prescrizione invocata dalla ricorrente nonché della suddetta dilazione temporale, risulta evidente che alcun termine foriero dell'estinzione della pretesa tributaria in oggetto, è decorso a seguito della notifica delle suddette cartelle.
Quanto all'invocato annullamento delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione quinquennale va evidenziato che, con specifico riferimento alle sanzioni, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 va valutata diversamente a seconda che le sanzioni siano irrogate o meno in modo autonomo rispetto all'imposta.
E difatti, ove la definitività della pretesa tributaria derivi da un giudicato, si rende applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Invero, l'esistenza di una esplicita previsione normativa che pone un termine di prescrizione breve aveva indotto parte della giurisprudenza a ritenere che, in materia tributaria, la prescrizione decennale ex 2953 c.
c. non fosse applicabile in caso di pronuncia passata in giudicato concernente l'irrogazione di sanzioni. Tale orientamento restrittivo è stato tuttavia ritenuto non conforme a diritto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza 10 dicembre 2009, n. 25790, hanno privilegiato la tesi dell'applicabilità generalizzata dell'art. 2953 c.c. e a prescindere dalla circostanza che la sanzione sia stata irrogata, o meno, unitamente all'avviso di accertamento relativo all'obbligazione principale. In particolare, la sentenza enuncia il principio di diritto secondo cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati”.
Quanto agli interessi, nel caso in esame (in cui si tratta di interessi dovuti per mora da inadempimento di una somma da versare e richiesti un'unica soluzione e non in rate periodiche), secondo la giurisprudenza di legittimità, non può applicarsi il principio di cui all'art. 2948 n.4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” in quanto tale applicabilità è subordinata alla natura periodica dell'obbligazione, natura che non è rinvenibile nel caso di specie.
Sul punto la Corte di Cassazione - chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un contenzioso concernente una cartella di pagamento contenente somme dovute a titolo di IVA - ha chiarito come l'art. 2948, n. 4, c.c. “si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e che anche gli interessi nella stessa disposizione previsti debbono rivestire, per essere soggetti al termine breve di prescrizione, il connotato della periodicità. Dunque, quando si tratta di interessi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non vi è il presupposto di applicazione dell'art. 2948, n. 4), del codice civile”(cfr. Cass. sez. V sent. 30 novembre 2005 n.18432 e Cass. Sez. III sent. 1.7.2005
n. 1080 e, più di recente, v. Cass., Sez. V, ordinanza 20 maggio 2021, n. 13815)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella controversia e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.