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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3058/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT NI, all'udienza del 14 novembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierangela Sicco ed elettivamente domiciliato presso e nel Parte_1 suo studio principale in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta al ricorso, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.9.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertare e dichiarare CP_1 la sussistenza dei requisiti necessari all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità al Sig.
[...] CP_ e, per l'effetto; - condannare l all'erogazione in favore del ricorrente al trattamento Pt_1 pensionistico di anzianità a partire dall'1.10.2024 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio.”.
2. L si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e le CP_1 domande tutte in esso avanzate perché infondate e non provate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. Deduce il ricorrente di aver presentato all in data 8.7.2024 domanda di pensione di anzianità CP_1 (pratica n. 240940066), con decorrenza presunta del trattamento pensionistico coincidente con la data dell'1.10.2024, in pendenza dell'istruttoria delle domande di accredito dei contributi relativi al periodo in cui il medesimo assume di avere prestato il servizio militare e di accredito dei periodi di disoccupazione dal 1.5.1997 al 31.12.1997 (doc. 1).
6. In mancanza di accredito dei suddetti periodi, infatti, non risultava raggiunto il requisito contributivo minimo pari a 2227 contributi settimanali per accedere alla pensione anticipata.
7. Assume, dunque, in primo luogo, il ricorrente che il periodo tra l'1.5.1997 e il 31.12.1997 sarebbe coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione (doc. 6).
8. L'assunto è infondato.
9. L ha, infatti, comprovato, mediante idonea produzione documentale (peraltro non specificamente CP_1 contestata dal ricorrente nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell ), che per l'anno CP_1 1997 non risultano periodi di percezione dell'indennità di disoccupazione, mentre sono accreditabili figurativamente soltanto i periodi di disoccupazione indennizzata. È, pertanto, legittimo il rigetto del 2.10.2024 della domanda amministrativa di accredito.
10. Assume, poi, il ricorrente di aver prestato il servizio militare tra il 4.1.1987 e il 29.6.1987.
11. Anche tale allegazione è risultata infondata.
12. Dal foglio di congedo assoluto prodotto dall (doc. 5), dal foglio di proposta a rassegna prodotto da CP_1 parte ricorrente all'udienza del 30.6.25 e ammesso dal Tribunale ex art. 421 c.p.c., nonché dalle informazioni scritte acquisite dal Tribunale ex art. 213 c.p.c. presso il Comando Militare Esercito
“Toscana”, risulta complessivamente che il ricorrente, arruolato in marina, dopo 5 gg. è stato giudicato non idoneo per quel corso;
in data 25 maggio 1987 ha presentato istanza per essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari rinunciando a qualsiasi ritardo e rinvio poiché avrebbe dovuto rispondere alla chiamata alle armi III contingente 1987; in data 4 giugno 1987 è stato ricoverato e in data 29 giugno 1987 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato dall'Ospedale Militare di Firenze.
13. In conclusione, come comunicato da suddetto Comando, dalla documentazione agli atti del relativo Ufficio Documentale non risulta che l'odierno ricorrente abbia prestato servizio militare di leva.
14. Di conseguenza, è legittima anche la reiezione della domanda di accredito del periodo del servizio militare di leva nell'assicurazione generale obbligatoria.
15. Ne discende che non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell all'erogazione in CP_1 favore del ricorrente del trattamento pensionistico di anzianità a partire dall'1.10.2024 o da altra data.
16. La complessità dell'accertamento relativo al servizio militare giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- motivazione in 60 giorni. Firenze, 14 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
OT NI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT NI, all'udienza del 14 novembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierangela Sicco ed elettivamente domiciliato presso e nel Parte_1 suo studio principale in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta al ricorso, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.9.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertare e dichiarare CP_1 la sussistenza dei requisiti necessari all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità al Sig.
[...] CP_ e, per l'effetto; - condannare l all'erogazione in favore del ricorrente al trattamento Pt_1 pensionistico di anzianità a partire dall'1.10.2024 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio.”.
2. L si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e le CP_1 domande tutte in esso avanzate perché infondate e non provate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. Deduce il ricorrente di aver presentato all in data 8.7.2024 domanda di pensione di anzianità CP_1 (pratica n. 240940066), con decorrenza presunta del trattamento pensionistico coincidente con la data dell'1.10.2024, in pendenza dell'istruttoria delle domande di accredito dei contributi relativi al periodo in cui il medesimo assume di avere prestato il servizio militare e di accredito dei periodi di disoccupazione dal 1.5.1997 al 31.12.1997 (doc. 1).
6. In mancanza di accredito dei suddetti periodi, infatti, non risultava raggiunto il requisito contributivo minimo pari a 2227 contributi settimanali per accedere alla pensione anticipata.
7. Assume, dunque, in primo luogo, il ricorrente che il periodo tra l'1.5.1997 e il 31.12.1997 sarebbe coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione (doc. 6).
8. L'assunto è infondato.
9. L ha, infatti, comprovato, mediante idonea produzione documentale (peraltro non specificamente CP_1 contestata dal ricorrente nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell ), che per l'anno CP_1 1997 non risultano periodi di percezione dell'indennità di disoccupazione, mentre sono accreditabili figurativamente soltanto i periodi di disoccupazione indennizzata. È, pertanto, legittimo il rigetto del 2.10.2024 della domanda amministrativa di accredito.
10. Assume, poi, il ricorrente di aver prestato il servizio militare tra il 4.1.1987 e il 29.6.1987.
11. Anche tale allegazione è risultata infondata.
12. Dal foglio di congedo assoluto prodotto dall (doc. 5), dal foglio di proposta a rassegna prodotto da CP_1 parte ricorrente all'udienza del 30.6.25 e ammesso dal Tribunale ex art. 421 c.p.c., nonché dalle informazioni scritte acquisite dal Tribunale ex art. 213 c.p.c. presso il Comando Militare Esercito
“Toscana”, risulta complessivamente che il ricorrente, arruolato in marina, dopo 5 gg. è stato giudicato non idoneo per quel corso;
in data 25 maggio 1987 ha presentato istanza per essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari rinunciando a qualsiasi ritardo e rinvio poiché avrebbe dovuto rispondere alla chiamata alle armi III contingente 1987; in data 4 giugno 1987 è stato ricoverato e in data 29 giugno 1987 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato dall'Ospedale Militare di Firenze.
13. In conclusione, come comunicato da suddetto Comando, dalla documentazione agli atti del relativo Ufficio Documentale non risulta che l'odierno ricorrente abbia prestato servizio militare di leva.
14. Di conseguenza, è legittima anche la reiezione della domanda di accredito del periodo del servizio militare di leva nell'assicurazione generale obbligatoria.
15. Ne discende che non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell all'erogazione in CP_1 favore del ricorrente del trattamento pensionistico di anzianità a partire dall'1.10.2024 o da altra data.
16. La complessità dell'accertamento relativo al servizio militare giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- motivazione in 60 giorni. Firenze, 14 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
OT NI