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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13290/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Pier Paolo Zambardino e dall'avv.to Florida
Iervolino
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 28.10.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 12.10.2023 la domanda CP_1 di conferma del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84 di cui era titolare e di non aver ottenuto esito positivo;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
3.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetto e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, con particolare riguardo alla lesione degli arti periferici.
Invero il dott. risulta avere condotto con un condivisibile Per_1 metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il sig. è Pt_1 affetto, anche in relazione alla documentazione medica allegata agli atti. In particolare, il ctu ha ritenuto che “Gli esiti della lesione complessa della mano sinistra con lesione tendinea, sottoposta ad intervento di tenorrafia hanno realizzato allo stato un impegno funzionale della funzionalità della mano sinistra certamente importante, difatti si è venuta a determinare una riduzione della capacità di pinza e presa. Ricordiamo che il soggetto è destrimane, ed a parere dello scrivente CTU, tale esito funzionale alla mano sinistra non raggiunge i requisiti ai fini del riconoscimento della riduzione in attività confacenti nella misura di superiore a due terzi. Pertanto, allo stato, tenuto conto delle attuali infermità dell'istante, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse non configurino una riduzione della validità, in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, in misura inferiore ai
1/3, quindi, è da valutarsi: “non invalido” ai sensi della legge
222/84, di cui l'art. lo 1 riporta quanto segue: “si considera invalido ... l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso in esame, infatti, si ribadisce che il quadro morboso del periziando, essendo di modesta entità clinica, nel ridurre la sua capacità lavorativa (cuoco), non raggiunge la percentuale prevista dalla legge per il conseguimento del diritto all'assegno di invalidità ai sensi della 222/84”. Le suddette conclusioni sono state confermate dal consulente anche in sede di supplemento depositato al fine di esaminare la documentazione medica depositata nel corso del giudizio atp.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Il certificato allegato in sede di opposizione ribadisce la sussistenza delle infermità già valutate in sede di operazioni peritali ma non dimostra un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e non risulta dunque idoneo ad incidere sulle valutazioni già espresse dal consulente nella fase di atp.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, si pongono a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre accessori se dovuti.
Pone a carico del ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 4.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua