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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4884/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4884/2024 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARI CINZIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARI Controparte_1 C.F._2
CINZIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fissera' ove meglio ritiene la propria residenza con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni.
2) La casa coniugale sita in Mirandola via Valli n. 280- in comproprieta' dei coniugi al 50%- viene assegnata al sig he si accollera' integralmente i costi CP_1
delle utenze domestiche.
Per_ 3) La figlia minor – studentessa liceale – continuera' a vivere nella ex casa coniugale il padre;
anch maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, continuera' a vivere con il padre sino a che lo desidera.
Per_ 4) In considerazione dell'eta' d (di anni 16), le sue frequentazioni con la madre avverranno con la massima liberta', tenuto conto dei desideri della ragazza e dei
Per_ suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi. A tal riguardo, si precisa ch si reca agli allenamenti di pallavolo nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. I genitori si impegnano ad
Per_ alternarsi per andare a riprender all'uscita della palestra ed a riportarla
Per_ alla casa paterna. La sig.r inoltre, potra' tener con se' a week Parte_1
end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, sempre nel pieno rispetto della volonta' della ragazza.
5) Le parti si impegnano a collaborare con la massima serenita' e disponibilita' nella cura, educazione ed istruzione dei figli, dando sempre priorita' al loro interesse e tutela anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza dei figli giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli Per_ della necessita' ch e conservino con entrambi i genitori rapporti Per_2
sereni e si sentano tranquilli e a proprio agio con ciascuno di essi. Le parti
Per_ convengono che nei periodi in cu stara con ciascuno di loro, lo stesso si occupera' di tutte le sue necessita' e si occupera' di tutti i suoi impegni e dei suoi spostamenti.
6) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, la sig.r – a decorrere Parte_1
dal mese di dicembre 2024-, versera' al sig 300,00 (trecento/00) CP_1
mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
7) Le spese straordinarie afferenti i figli verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto nel protocollo in uso al tribunale di Modena che si allega al presente atto (doc. 3) che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, anche con riguardo alle modalita' e tempi dei pagamenti.
8) I coniugi dichiarano di aver gia' definito ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale e con la sottoscrizione del presente accordo attestano di non avere piu' nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione, nulla escluso, connessi al pregresso rapporto coniugale, ad eccezione della casa coniugale e del mobilio ivi collocato – che rimarra' tutto in comproprieta' delle parti.
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di rinunciare sin da ora ad avanzare richieste espressamente l'uno nei confronti dell'altro a pretendere somme di denaro a tale titolo anche per il futuro.
10) I coniugi si obbligano reciprocamente al compimento delle formalita' necessarie al rilascio dei documenti idonei al proprio espatrio.
11) Le spese della presente procedura rimarranno compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 07/08/1971 e ato a BONDENO (FE) il 14/06/1969 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Mirandola (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1997, atto n.21, Parte II serie A) Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale