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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NE PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Jerzu - Via Vittorio Emanuele 172 08044 Jerzu NU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2019 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Parte ricorrente chiede che la Corte adita voglia:
- Annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
- Dichiarare non dovute IMU e TASI per l'anno 2019 e comunque applicabile all'immobile in argomento l'esenzione IMU e TASI per le ragioni espresse in narrativa;
- Con vittoria di spese e onorari in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Resistente/Appellato: Non costiutito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18 febbraio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso contro il Comune di Jerzu avverso gli Avvisi di accertamento n. 3/2019 del 02/12/2024 per IMU e TASI anno 2019 notificati via posta in data 21/12/2024.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
1. Il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Jerzu, Indirizzo_1-38;
2. In data 15/05/2018 ha concesso tale immobile in comodato d'uso gratuito all'Associazione Associazione_1
, Ente non commerciale regolarmente costituito che svolge attività assistenziali senza scopo di lucro;
3. Il Comune di Jerzu ha notificato gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2019 non tenendo conto dell'esenzione spettante al sig. Ricorrente_1 ovvero per aver dato in comodato d'uso gratuito il bene ad un'associazione priva di scopo di lucro;
4. In occasione della ricezione degli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'anno 2018 il sig.
Ricorrente_1 chiedeva espressamente che il Comune tenesse in considerazione il motivo di esenzione e quindi portava a conoscenza dello stesso Ente tutti gli elementi fattuali e documentali funzionali al riconoscimento della riferita esenzione.
Il Comune riteneva però non fondate le ragioni del contribuente ed in particolare riferiva che “…Nel caso di specie mancando il requisito soggettivo per beneficiare dell'esenzione, ovvero la condizione per cui gli immobili, oltre che utilizzati, devono essere posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore …”.
Diritto
1. Gli avvisi sono illegittimi in quanto l'immobile gode dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g),
L. 160/2019, per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali con modalità non commerciali;
2. La Cassazione, con sentenza n. 17442/2024, ha chiarito che l'esenzione si applica anche in caso di comodato gratuito a enti non commerciali;
3. L'art. 1, comma 71, L. 213/2023, ha fornito interpretazione autentica confermando che gli immobili si intendono posseduti anche se concessi in comodato a soggetti ex art. 73, c.1, lett. c), TUIR;
4. L'Associazione Associazione_1 rientra tra i soggetti beneficiari dell'esenzione in quanto: - È un ente non commerciale regolarmente costituito;
- Svolge attività assistenziali senza scopo di lucro;
- Utilizza l'immobile esclusivamente per le proprie finalità istituzionali. La permanenza presso l'immobile in questione da parte dell'Associazione è dimostrata, oltre che dal contratto di comodato registrato e dal verbale di Assemblea, anche dalle utenze di energia elettrica intestate all'Associazione in riferimento al servizio ivi prestato.
In ogni caso il Comune di Jerzu non ha mai contestato che l'immobile del sig. Ricorrente_1 fosse adibito a sede dell'Associazione, negando l'esenzione in ragione del solo infondato presupposto che l'immobile fosse di proprietà di una persona fisica.
Altrettanto irrilevante la giustificazione fornita dal Comune secondo cui il proprio diniego sarebbe giustificato dal contenuto dei propri regolamenti IMU e IUC. Al riguardo si ricorda come per monocorde giurisprudenza della Cassazione, l'interpretazione autentica fornita dal legislatore ha efficacia retroattiva e si impone a tutte le fonti subordinate, inclusi i regolamenti comunali, che devono essere interpretati in conformità alla legge o, in caso di contrasto insanabile, disapplicati.
Parte ricorrente chiede che la Corte adita voglia:
- Annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
- Dichiarare non dovute IMU e TASI per l'anno 2019 e comunque applicabile all'immobile in argomento l'esenzione IMU e TASI per le ragioni espresse in narrativa;
- Con vittoria di spese e onorari in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte ricorrente chiede inoltre l'ammissione prova testimoniale (ex art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992) per a dimostrare le ragioni a fondamento del ricorso e quindi il fatto che fin dal 2018 l'immobile per cui è causa è stato destinato esclusivamente quale sede dell'Associazione Associazione_1 e quindi per le proprie attività istituzionali sin dal 2018, circostanza determinante ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU e TASI.
Il Comune di Jerzu fino alla data di trattazione della causa non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata nell'udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti, si riserva la decisione.
In data del 21 gennaio 2026, il giudice monocratico, sciogliendo la riserva, ha deciso che il ricorso è infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la prova testimoniale richiesta non viene ammessa in quanto inconferente ai fini della decisione.
I fatti di causa sono già chiari sulla base delle prove documentali per cui la testimonianza è superflua.
Il ricorrente lamenta che il Comune di Jerzu gli ha notificato gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2019, non tenendo conto dell'esenzione spettante al sig. Ricorrente_1 ovvero per aver dato in comodato d'uso gratuito il bene ad un'associazione priva di scopo di lucro. In buona sostanza il ricorrente sostiene che per l'immobile in questione, di sua proprietà, abbia diritto all'esenzione dall'IMU e TASI in quanto dato in comodato d'uso gratuito ad una associazione, all'Associazione
“Associazione_1”, priva si scopo di lucro.
La doglianza è infondata.
L'art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019, che prevede le ipotesi di esenzione l'esenzione dall'IMU dispone:
“ Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: […]
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
2012, n. 200. […]”.
L'articolo 1, comma 71, della legge 213/2023, invocato da parte ricorrente, è intervenuto sull'applicazione dell'esenzione nel caso in cui l'immobile non sia direttamente utilizzato dall'ente non commerciale possessore, ma concesso in comodato e nel caso di mancato utilizzo temporaneo dell'immobile.
L'art. 1 al comma 71 della l. 213/2023, dispone: “L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
La norma precisa che devono ritenersi “posseduti”, e quindi possono beneficiare dell'esenzione, anche gli immobili degli enti non commerciali che siano stati ceduti in comodato gratuito ad altro ente non commerciale, purché funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e purché nell'immobile vengano esercitate solo attività istituzionali con modalità non commerciale.
L'esenzione Imu si applica quindi anche per gli immobili che vengono dati in comodato da un ente non profit a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente.
Con riguardo al profilo soggettivo va ricordato che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14721/2024 ha precisato che “ […] le condizioni dell'esenzione sono cumulative nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art. 7 citato […] Per quanto riguarda il profilo soggettivo dei presupposti dell'agevolazione, che rileva nel caso in esame, va ricordato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto affermando nella giurisprudenza della Corte,
l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura (Cass.n.25508/2015; Cass.n.24308/2019)”. Con la recente sentenza n.33584/2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha precisato che “[…] in linea con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, si può affermare che, in caso di concessione in comodato, l'esenzione da IMU (ma anche da ICI) può essere riconosciuta, sempreché: a) l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientri tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917; b) l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante;
c)
l'ente comodatario utilizzi l'immobile per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
», nonché di «attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”.
Nel caso in esame il ricorrente comodante (soggetto che chiede l'esenzione IMU e che ha ceduto in comodato d'uso gratuito l'immobile in questione) non è un ente non commerciale e il comodatario (pur essendo un'associazione priva di scopo di lucro) non risulta essere strutturalmente o funzionalmente collegato all'
“ente” comodante.
L'ordinanza n. 17442/2024 della Corte di Cassazione, invocata da parte ricorrente, è di segno contrario alla tesi difensiva.
Infatti, l'ordinanza, pur affermando che l'esenzione “ […]spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore [...] per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato, gratuito[…]”, precisa l'ulteriore condizione: che il bene “ […] sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, 18 dicembre
2015, n. 25508)”.
Pertanto il ricorrente, in assenza delle condizioni previste per legge, non ha diritto all'esenzione Imu richiesta.
L'avviso di accertamento è, pertanto, legittimo e corretto e va confermato.
Nulla per le spese in quanto il comune di Jerzu non risulta costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Lì 17 dicembre 2025 – 21 gennaio 2026.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NE PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Jerzu - Via Vittorio Emanuele 172 08044 Jerzu NU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 2019 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Parte ricorrente chiede che la Corte adita voglia:
- Annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
- Dichiarare non dovute IMU e TASI per l'anno 2019 e comunque applicabile all'immobile in argomento l'esenzione IMU e TASI per le ragioni espresse in narrativa;
- Con vittoria di spese e onorari in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Resistente/Appellato: Non costiutito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18 febbraio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso contro il Comune di Jerzu avverso gli Avvisi di accertamento n. 3/2019 del 02/12/2024 per IMU e TASI anno 2019 notificati via posta in data 21/12/2024.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
1. Il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Jerzu, Indirizzo_1-38;
2. In data 15/05/2018 ha concesso tale immobile in comodato d'uso gratuito all'Associazione Associazione_1
, Ente non commerciale regolarmente costituito che svolge attività assistenziali senza scopo di lucro;
3. Il Comune di Jerzu ha notificato gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2019 non tenendo conto dell'esenzione spettante al sig. Ricorrente_1 ovvero per aver dato in comodato d'uso gratuito il bene ad un'associazione priva di scopo di lucro;
4. In occasione della ricezione degli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'anno 2018 il sig.
Ricorrente_1 chiedeva espressamente che il Comune tenesse in considerazione il motivo di esenzione e quindi portava a conoscenza dello stesso Ente tutti gli elementi fattuali e documentali funzionali al riconoscimento della riferita esenzione.
Il Comune riteneva però non fondate le ragioni del contribuente ed in particolare riferiva che “…Nel caso di specie mancando il requisito soggettivo per beneficiare dell'esenzione, ovvero la condizione per cui gli immobili, oltre che utilizzati, devono essere posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore …”.
Diritto
1. Gli avvisi sono illegittimi in quanto l'immobile gode dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g),
L. 160/2019, per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali con modalità non commerciali;
2. La Cassazione, con sentenza n. 17442/2024, ha chiarito che l'esenzione si applica anche in caso di comodato gratuito a enti non commerciali;
3. L'art. 1, comma 71, L. 213/2023, ha fornito interpretazione autentica confermando che gli immobili si intendono posseduti anche se concessi in comodato a soggetti ex art. 73, c.1, lett. c), TUIR;
4. L'Associazione Associazione_1 rientra tra i soggetti beneficiari dell'esenzione in quanto: - È un ente non commerciale regolarmente costituito;
- Svolge attività assistenziali senza scopo di lucro;
- Utilizza l'immobile esclusivamente per le proprie finalità istituzionali. La permanenza presso l'immobile in questione da parte dell'Associazione è dimostrata, oltre che dal contratto di comodato registrato e dal verbale di Assemblea, anche dalle utenze di energia elettrica intestate all'Associazione in riferimento al servizio ivi prestato.
In ogni caso il Comune di Jerzu non ha mai contestato che l'immobile del sig. Ricorrente_1 fosse adibito a sede dell'Associazione, negando l'esenzione in ragione del solo infondato presupposto che l'immobile fosse di proprietà di una persona fisica.
Altrettanto irrilevante la giustificazione fornita dal Comune secondo cui il proprio diniego sarebbe giustificato dal contenuto dei propri regolamenti IMU e IUC. Al riguardo si ricorda come per monocorde giurisprudenza della Cassazione, l'interpretazione autentica fornita dal legislatore ha efficacia retroattiva e si impone a tutte le fonti subordinate, inclusi i regolamenti comunali, che devono essere interpretati in conformità alla legge o, in caso di contrasto insanabile, disapplicati.
Parte ricorrente chiede che la Corte adita voglia:
- Annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
- Dichiarare non dovute IMU e TASI per l'anno 2019 e comunque applicabile all'immobile in argomento l'esenzione IMU e TASI per le ragioni espresse in narrativa;
- Con vittoria di spese e onorari in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte ricorrente chiede inoltre l'ammissione prova testimoniale (ex art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992) per a dimostrare le ragioni a fondamento del ricorso e quindi il fatto che fin dal 2018 l'immobile per cui è causa è stato destinato esclusivamente quale sede dell'Associazione Associazione_1 e quindi per le proprie attività istituzionali sin dal 2018, circostanza determinante ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU e TASI.
Il Comune di Jerzu fino alla data di trattazione della causa non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata nell'udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti, si riserva la decisione.
In data del 21 gennaio 2026, il giudice monocratico, sciogliendo la riserva, ha deciso che il ricorso è infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la prova testimoniale richiesta non viene ammessa in quanto inconferente ai fini della decisione.
I fatti di causa sono già chiari sulla base delle prove documentali per cui la testimonianza è superflua.
Il ricorrente lamenta che il Comune di Jerzu gli ha notificato gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2019, non tenendo conto dell'esenzione spettante al sig. Ricorrente_1 ovvero per aver dato in comodato d'uso gratuito il bene ad un'associazione priva di scopo di lucro. In buona sostanza il ricorrente sostiene che per l'immobile in questione, di sua proprietà, abbia diritto all'esenzione dall'IMU e TASI in quanto dato in comodato d'uso gratuito ad una associazione, all'Associazione
“Associazione_1”, priva si scopo di lucro.
La doglianza è infondata.
L'art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019, che prevede le ipotesi di esenzione l'esenzione dall'IMU dispone:
“ Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: […]
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
2012, n. 200. […]”.
L'articolo 1, comma 71, della legge 213/2023, invocato da parte ricorrente, è intervenuto sull'applicazione dell'esenzione nel caso in cui l'immobile non sia direttamente utilizzato dall'ente non commerciale possessore, ma concesso in comodato e nel caso di mancato utilizzo temporaneo dell'immobile.
L'art. 1 al comma 71 della l. 213/2023, dispone: “L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
La norma precisa che devono ritenersi “posseduti”, e quindi possono beneficiare dell'esenzione, anche gli immobili degli enti non commerciali che siano stati ceduti in comodato gratuito ad altro ente non commerciale, purché funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e purché nell'immobile vengano esercitate solo attività istituzionali con modalità non commerciale.
L'esenzione Imu si applica quindi anche per gli immobili che vengono dati in comodato da un ente non profit a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente.
Con riguardo al profilo soggettivo va ricordato che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14721/2024 ha precisato che “ […] le condizioni dell'esenzione sono cumulative nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art. 7 citato […] Per quanto riguarda il profilo soggettivo dei presupposti dell'agevolazione, che rileva nel caso in esame, va ricordato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto affermando nella giurisprudenza della Corte,
l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura (Cass.n.25508/2015; Cass.n.24308/2019)”. Con la recente sentenza n.33584/2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha precisato che “[…] in linea con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, si può affermare che, in caso di concessione in comodato, l'esenzione da IMU (ma anche da ICI) può essere riconosciuta, sempreché: a) l'ente comodatario, al pari dell'ente comodante, rientri tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917; b) l'ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente comodante;
c)
l'ente comodatario utilizzi l'immobile per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
», nonché di «attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”.
Nel caso in esame il ricorrente comodante (soggetto che chiede l'esenzione IMU e che ha ceduto in comodato d'uso gratuito l'immobile in questione) non è un ente non commerciale e il comodatario (pur essendo un'associazione priva di scopo di lucro) non risulta essere strutturalmente o funzionalmente collegato all'
“ente” comodante.
L'ordinanza n. 17442/2024 della Corte di Cassazione, invocata da parte ricorrente, è di segno contrario alla tesi difensiva.
Infatti, l'ordinanza, pur affermando che l'esenzione “ […]spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore [...] per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato, gratuito[…]”, precisa l'ulteriore condizione: che il bene “ […] sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, 18 dicembre
2015, n. 25508)”.
Pertanto il ricorrente, in assenza delle condizioni previste per legge, non ha diritto all'esenzione Imu richiesta.
L'avviso di accertamento è, pertanto, legittimo e corretto e va confermato.
Nulla per le spese in quanto il comune di Jerzu non risulta costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Lì 17 dicembre 2025 – 21 gennaio 2026.