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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il 13.1.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1444/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Giovanni Aprea, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giannandrea Contieri,
APPELLATO
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: esercizio poteri officiosi ex art. 437 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sul ricorso proposto nei confronti dell' e dell' ad oggetto l'impugnazione CP_2 Controparte_1
di iscrizione ipotecaria.
In particolare, con ricorso introduttivo depositato in data 8.7.2016, il ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data 31.5.2016, con lettera raccomandata A.R. n. 152012887458, l'atto di comunicazione n. 028 2014 20900 00849 001 di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 sul fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Mazzocchi, n. 143 T (in catasto terreni al Foglio
0014, particella n. 05646, sub 0017), locale adibito alla propria attività commerciale per un importo pari al doppio, di € 64.785,83.
Ha posto in luce che l'iscrizione in parola si reggerebbe su ben 16 titoli, 11 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito, per omessi contributi IVS Gestione Speciale Commercianti, tutti solo asseritamente notificati tra il 6.12.2006 e il 3.4.2014, ma mai recapitati al destinatario.
Ha in ogni caso lamentato la nullità della pretesa per violazione degli artt. 50 co. II e 77 D.P.R.
602/1973 per omessa notifica dell'intimazione di pagamento prodromica, nonché per violazione del co. II bis dell'art. 77 predetto per omessa comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Ha eccepito la spirata prescrizione quinquennale di 10 cartelle di pagamento, notificate entro il
31.5.2011.
Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentirsi dichiarare la integrale illegittimità della iscrizione ipotecaria effettuata dalla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per i motivi di cui in premessa, ordinandone la cancellazione a cura ed a spese dello stesso Agente per la riscossione;
in subordine, in caso di annullamento dell'iscrizione a ruolo di alcune soltanto delle pretese erariali previdenziali di cui all'iscrizione ipotecaria, e previa verifica del rispetto della soglia di valore obbligatoria prevista dall'art. 77 co. I bis, ridurre le somme dovute e conseguentemente disporre la riduzione dell'ipoteca per quanto di ragione, con l'annotazione delle riduzioni del capitale dovuto e dell'ipoteca a cura ed a spese dello stesso Agente per la riscossione.
In corso di giudizio è stata allegata l'incidenza sulla fattispecie del D.L. 4/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, alla stregua del quale sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23 marzo
2021), hanno importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso.
Per quanto riguarda la sopravvenienza normativa di cui al d.l. 4 del 2021 il Tribunale ha sottolineato come il ricorrente non avesse depositato documentazione reddituale, pur essendone stato specificamente ed espressamente onerato (verbale del 2.10.2021).
Tale certificazione, ha affermato il giudice di prime cure, sarebbe risultata cruciale ai fini del decidere, in quanto la normativa in questione prevede altresì che i beneficiari dello “Stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
ponendo in tal modo un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal limite reddituale poc'anzi detto.
In assenza di siffatta prova da parte del ricorrente, che è onerato della dimostrazione in giudizio dei requisiti per poter accedere ad un beneficio volto alla cancellazione delle poste contributive di cui oggi
è chiesto il pagamento, il Tribunale ha ritenuto lo ius superveniens non applicabile alla fattispecie.
Con atto di appello l ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla asserita Pt_1
inapplicabilità della fattispecie di cui al sopravenuto d.l. 4 del 2021, invocando l'applicazione dell'art. 437 cpc sull'acquisizione d'ufficio di nuovi mezzi di prova e offrendo la produzione delle certificazioni reddituali non prodotti in primo grado.
Si è costituito l chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
L è rimasto contumace. CP_2
Il fascicolo è s t at o assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9
g i u g n o 2023), con udienza già fissata per il 12 giugno 2023, rinviata d'ufficio, all'udienza del 13 maggio 2024 e poi a quella del 13 gennaio 2025, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3,
127 ter.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante ha sollecitato il collegio all'esercizio dei poteri officiosi di acquisizione di nuove prove non prodotte in primo grado.
Al riguardo va sottolineato che nel rito del lavoro, il principio dispositivo è contemperato - atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 della CEDU - con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura (v. Cass. 18410/13, in tema di tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).
L'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere- dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (v. Cass. 14731/06 e
25374/17), sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (v. Cass. sez. un. 11353/04).
E', pertanto, da ritenersi consolidato il principio di diritto secondo cui la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (Cass. n. 2729 del 2015).
Con la sentenza della Suprema corte n. 6498 del 22/03/2011 (che richiama quella precedente delle
Sezioni unite n. 8203/2005 cit., relativa al rito ordinario), si è affermato che per indispensabilità delle nuove prove ai fini della decisione della causa si intende fare riferimento a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a "prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità' materiale". Appare evidente che la nozione in esame si può attagliare innanzitutto e in via emblematica a quei documenti, idonei ad assumere valore di prova legale, quali gli atti pubblici e le scritture private suscettibili di riconoscimento, attestanti il fatto costitutivo del diritto azionato, o un fatto estintivo o impeditivo del medesimo. Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisività, la loro ammissione in linea di massima non comporta l'esigenza di una complessiva riapertura dell'istruttoria, e, dall'altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità materiale (Cassazione civile sez. VI, 26/06/2012, n.10677; per il riferimento nella giurisprudenza delle sezioni semplici alla nozione di influenza causale più' incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti, cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al rito del lavoro). Il discorso essenziale è dunque che la nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito "necessario" della controversia: la prova principe o la prova regina.
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte che con la sentenza n. 10790 del 2017 hanno puntualizzato come, "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato
o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".
Il concetto di indispensabilità, poi, è stato meglio definito in relazione ai suoi limiti esterni.
Le prove, infatti, vanno ammesse “pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”, (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del
2016; n. 25899 del 2021; n. 20026 del 2022).
I poteri officiosi, poi, non possono essere utilizzati per ribaltare gli oneri probatori: come chiarito dalla Suprema corte, infatti, i mezzi di prova possono essere ammessi d'ufficio se sono “necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto” (da ultimo, Cass. 19 settembre 2019, n. n.33393, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845). Stante, quindi, l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della "verità materiale", nel rito del lavoro il giudice (anche in grado di appello), ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. ex multis Cass.
7694/18 e 6753/12).
E' necessario, cioè, che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass.
Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018,
n.11845).
Nel caso de quo, innanzitutto, va rilevato che con ordinanza del 2.10.2021 il giudice di prime cure ha sollecitato il contraddittorio sulla questione, ritenuta decisiva, invitando sia il ricorrente (sul quale CP_ grava l'onere probatorio) sia l' (quale parte diligente) a prendere espressamente posizione su di essa;
ha onerato contestualmente l'Agente per la Riscossione e la difesa del ricorrente a rendersi parti diligenti nel documentare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa alla fattispecie presente (mediante la produzione di certificazione reddituale) e ad indicare nelle note conclusive le singole partite ed i titoli interessati dallo sgravio in dettaglio (oltre che a produrre un estratto di ruolo aggiornato).
Le parti, e segnatamente il ricorrente sul quale gravava l'onere probatorio, nulla hanno, prima allegato,
e poi provato sulla sussistenza dei requisiti reddituali per l'applicazione della fattispecie invocata.
Deve, pertanto, rilevarsi come siano assenti, in questo grado, i presupposti per l'esercizio dei poteri officiosi in quanto è carente, in primo grado, innanzitutto l'allegazione circa l'esistenza dei presupposti reddituali. Manca, comunque, una significativa pista probatoria circa l'esistenza degli stessi non essendo stato prodotto alcun elemento di prova al riguardo, nemmeno parziale.
Alla luce di quanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese vanno compensate stante la natura della pronuncia.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Persona_1
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese dell'Agenzia delle entrate;
nulla sulle spese dell' ; CP_2
3. CU come in motivazione.
Napoli, 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il 13.1.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1444/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Giovanni Aprea, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giannandrea Contieri,
APPELLATO
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: esercizio poteri officiosi ex art. 437 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sul ricorso proposto nei confronti dell' e dell' ad oggetto l'impugnazione CP_2 Controparte_1
di iscrizione ipotecaria.
In particolare, con ricorso introduttivo depositato in data 8.7.2016, il ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data 31.5.2016, con lettera raccomandata A.R. n. 152012887458, l'atto di comunicazione n. 028 2014 20900 00849 001 di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 sul fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Mazzocchi, n. 143 T (in catasto terreni al Foglio
0014, particella n. 05646, sub 0017), locale adibito alla propria attività commerciale per un importo pari al doppio, di € 64.785,83.
Ha posto in luce che l'iscrizione in parola si reggerebbe su ben 16 titoli, 11 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito, per omessi contributi IVS Gestione Speciale Commercianti, tutti solo asseritamente notificati tra il 6.12.2006 e il 3.4.2014, ma mai recapitati al destinatario.
Ha in ogni caso lamentato la nullità della pretesa per violazione degli artt. 50 co. II e 77 D.P.R.
602/1973 per omessa notifica dell'intimazione di pagamento prodromica, nonché per violazione del co. II bis dell'art. 77 predetto per omessa comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Ha eccepito la spirata prescrizione quinquennale di 10 cartelle di pagamento, notificate entro il
31.5.2011.
Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentirsi dichiarare la integrale illegittimità della iscrizione ipotecaria effettuata dalla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per i motivi di cui in premessa, ordinandone la cancellazione a cura ed a spese dello stesso Agente per la riscossione;
in subordine, in caso di annullamento dell'iscrizione a ruolo di alcune soltanto delle pretese erariali previdenziali di cui all'iscrizione ipotecaria, e previa verifica del rispetto della soglia di valore obbligatoria prevista dall'art. 77 co. I bis, ridurre le somme dovute e conseguentemente disporre la riduzione dell'ipoteca per quanto di ragione, con l'annotazione delle riduzioni del capitale dovuto e dell'ipoteca a cura ed a spese dello stesso Agente per la riscossione.
In corso di giudizio è stata allegata l'incidenza sulla fattispecie del D.L. 4/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, alla stregua del quale sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23 marzo
2021), hanno importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso.
Per quanto riguarda la sopravvenienza normativa di cui al d.l. 4 del 2021 il Tribunale ha sottolineato come il ricorrente non avesse depositato documentazione reddituale, pur essendone stato specificamente ed espressamente onerato (verbale del 2.10.2021).
Tale certificazione, ha affermato il giudice di prime cure, sarebbe risultata cruciale ai fini del decidere, in quanto la normativa in questione prevede altresì che i beneficiari dello “Stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
ponendo in tal modo un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal limite reddituale poc'anzi detto.
In assenza di siffatta prova da parte del ricorrente, che è onerato della dimostrazione in giudizio dei requisiti per poter accedere ad un beneficio volto alla cancellazione delle poste contributive di cui oggi
è chiesto il pagamento, il Tribunale ha ritenuto lo ius superveniens non applicabile alla fattispecie.
Con atto di appello l ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla asserita Pt_1
inapplicabilità della fattispecie di cui al sopravenuto d.l. 4 del 2021, invocando l'applicazione dell'art. 437 cpc sull'acquisizione d'ufficio di nuovi mezzi di prova e offrendo la produzione delle certificazioni reddituali non prodotti in primo grado.
Si è costituito l chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
L è rimasto contumace. CP_2
Il fascicolo è s t at o assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9
g i u g n o 2023), con udienza già fissata per il 12 giugno 2023, rinviata d'ufficio, all'udienza del 13 maggio 2024 e poi a quella del 13 gennaio 2025, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3,
127 ter.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante ha sollecitato il collegio all'esercizio dei poteri officiosi di acquisizione di nuove prove non prodotte in primo grado.
Al riguardo va sottolineato che nel rito del lavoro, il principio dispositivo è contemperato - atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 della CEDU - con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura (v. Cass. 18410/13, in tema di tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).
L'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere- dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (v. Cass. 14731/06 e
25374/17), sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (v. Cass. sez. un. 11353/04).
E', pertanto, da ritenersi consolidato il principio di diritto secondo cui la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (Cass. n. 2729 del 2015).
Con la sentenza della Suprema corte n. 6498 del 22/03/2011 (che richiama quella precedente delle
Sezioni unite n. 8203/2005 cit., relativa al rito ordinario), si è affermato che per indispensabilità delle nuove prove ai fini della decisione della causa si intende fare riferimento a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a "prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità' materiale". Appare evidente che la nozione in esame si può attagliare innanzitutto e in via emblematica a quei documenti, idonei ad assumere valore di prova legale, quali gli atti pubblici e le scritture private suscettibili di riconoscimento, attestanti il fatto costitutivo del diritto azionato, o un fatto estintivo o impeditivo del medesimo. Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisività, la loro ammissione in linea di massima non comporta l'esigenza di una complessiva riapertura dell'istruttoria, e, dall'altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità materiale (Cassazione civile sez. VI, 26/06/2012, n.10677; per il riferimento nella giurisprudenza delle sezioni semplici alla nozione di influenza causale più' incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti, cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al rito del lavoro). Il discorso essenziale è dunque che la nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito "necessario" della controversia: la prova principe o la prova regina.
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte che con la sentenza n. 10790 del 2017 hanno puntualizzato come, "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato
o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".
Il concetto di indispensabilità, poi, è stato meglio definito in relazione ai suoi limiti esterni.
Le prove, infatti, vanno ammesse “pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”, (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del
2016; n. 25899 del 2021; n. 20026 del 2022).
I poteri officiosi, poi, non possono essere utilizzati per ribaltare gli oneri probatori: come chiarito dalla Suprema corte, infatti, i mezzi di prova possono essere ammessi d'ufficio se sono “necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto” (da ultimo, Cass. 19 settembre 2019, n. n.33393, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845). Stante, quindi, l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della "verità materiale", nel rito del lavoro il giudice (anche in grado di appello), ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. ex multis Cass.
7694/18 e 6753/12).
E' necessario, cioè, che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass.
Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018,
n.11845).
Nel caso de quo, innanzitutto, va rilevato che con ordinanza del 2.10.2021 il giudice di prime cure ha sollecitato il contraddittorio sulla questione, ritenuta decisiva, invitando sia il ricorrente (sul quale CP_ grava l'onere probatorio) sia l' (quale parte diligente) a prendere espressamente posizione su di essa;
ha onerato contestualmente l'Agente per la Riscossione e la difesa del ricorrente a rendersi parti diligenti nel documentare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa alla fattispecie presente (mediante la produzione di certificazione reddituale) e ad indicare nelle note conclusive le singole partite ed i titoli interessati dallo sgravio in dettaglio (oltre che a produrre un estratto di ruolo aggiornato).
Le parti, e segnatamente il ricorrente sul quale gravava l'onere probatorio, nulla hanno, prima allegato,
e poi provato sulla sussistenza dei requisiti reddituali per l'applicazione della fattispecie invocata.
Deve, pertanto, rilevarsi come siano assenti, in questo grado, i presupposti per l'esercizio dei poteri officiosi in quanto è carente, in primo grado, innanzitutto l'allegazione circa l'esistenza dei presupposti reddituali. Manca, comunque, una significativa pista probatoria circa l'esistenza degli stessi non essendo stato prodotto alcun elemento di prova al riguardo, nemmeno parziale.
Alla luce di quanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese vanno compensate stante la natura della pronuncia.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Persona_1
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese dell'Agenzia delle entrate;
nulla sulle spese dell' ; CP_2
3. CU come in motivazione.
Napoli, 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese