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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguen- te
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 459/2024 R.G. vertente
TRA
cod. fisc. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cirò Marina, alla via C. Menotti, n. 16, presso lo studio dell'avv. Francesco Amodeo (cod. fisc. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in cal- Email_1 ce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
P. IV , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso il Palazzo comunale, in Ci- rò Marina, P.zza Kennedy, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Nicodemo Ma- rino (cod. fisc. – pec: , C.F._3 Email_2 dell'Avvocatura dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 107 del
1 12.07.2024 nonché per mandato posto in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATO -
Oggetto: Appello su sentenza n. 37/2024 emessa nella causa iscritta al nu- mero 91/2022 R.G.A.C. dal Giudice di Pace in Cirò, in data
18.03.24, depositata in pari data.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 25.3.2025, in cui le parti si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa ed hanno chiesto la decisio- ne della controversia.
Fatto e diritto
1. Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello contro la sentenza n. 37/2024 emessa nella causa iscritta al numero
91/2022 R.G.A.C. dal Giudice di Pace in Cirò, in data 18.03.24, depositata in pa- ri data, esponendo: di aver convenuto in giudizio il per Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una caduta sulla strada co- munale, in data 16.7.2020, a causa di una mattonella sconnessa del marciapiede;
che il si era costituito, chiedendo il rigetto della do- Controparte_1 manda attorea;
che, svolta la prova per testi ed espletata c.t.u., il giudice di pri- mo grado aveva rigettato la sua domanda;
che la sentenza era erronea, in quan- to il era responsabile per la sconnessione delle mattonelle del marcia- CP_1 piede ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c.; che il giudice di primo grado aveva mal interpretato l'esito della prova per testi, ritenendo generiche le di- chiarazioni del teste, fratello dell'attrice, e sostenendo che la dinamica del sini- stro non era stata chiarita, anche in relazione alle fotografie depositate da parte attrice;
che in realtà la dinamica del sinistro era stata specificamente individuata e l'apporto delle dichiarazioni del testimone avevano consentito di individuare
2 esattamente la situazione, tenuto conto anche che il c.t.u. nella sua relazione aveva affermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attrice con l'evento come narrato. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado e il riconoscimento del suo diritto, con condanna del convenuto al risarcimento del danno subito. CP_1
2. Si costituiva il con propria comparsa, chie- Controparte_1
dendo il rigetto dell'appello, atteso che non era stata fornita alcuna prova dell'evento lesivo e del nesso di causalità.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa perveniva, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.3.2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni ed era trattenuta in decisione.
* * * *
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nel caso di specie, parte appellante deduce che il pregiudizio di cui chie- de ristoro le sia derivato dalla cosa della convenuta, vale a dire la mattonella sconnessa nella strada comunale.
Ne consegue che la fattispecie concreta va inquadrata nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art. 2051 c.c.
Sono principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia i seguenti.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arreca- to, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
3 Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabili- tà a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, doven- do pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il deten- tore) (Cass., n. 25243/2006) e che, con specifico riferimento alle strade, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa
(Cass. n. 8995/2013), essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specifica- mente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempe- stivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere" (Cass. n. 15720/11).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comporta- mento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, ricon- ducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, re- cante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrom- pere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. 19.5.2011 n. 1106; v. anche
Cass. 11.3.2011 n. 5910). Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui
4 beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della stra- da o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempe- stivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attra- verso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
(Cass., 9 aprile 2014, n. 8282; Cass., 13.3.2013, n. 6306; Cass., 5.2.2013, n. 2660;
Cass., 18.10.2011, n. 2108; Cass., 25.5.2010, n. 12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229;
Cass., 20.11.2009, n. 24529; Cass., 19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n. 20247;
v. anche Cass., 28.9.2012, n. 16542).
I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono dunque costituiti
- sul piano causale - dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e - sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità - dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concreta- mente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
E' proprio il potere di gestione che il custode esercita sulla res a giustifi- care - in un'ottica di sollecitazione al corretto adempimento dei relativi obblighi
- la previsione di un regime di imputazione della responsabilità più gravoso, che si sostanzia in una presunzione di responsabilità superabile soltanto con la prova del caso fortuito.
Tirando le fila di quanto riferito: --a) l'art. 2051 cod. civ., stabilendo che
"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, sal-
5 vo che provi il caso fortuito", contempla un criterio di imputazione della re- sponsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo at- tinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano ar- recati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584); --b)
a tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì com- piuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilancia- mento fra i detti doveri di precauzione e cautela (Cass., 6 febbraio 2014, n. 2692);
--c) perfino quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
I giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto a mente del quale il proprietario di una strada non è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultima, ove sia provata l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigo- roso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta con- figurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere nor- malmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi (Cass., 6 febbraio 2014, n. 2692).
Nel caso di specie, correttamente il Giudice di Pace ha concluso che sulla base dell'istruttoria compiuta in primo grado, consistita in valutazione delle prove documentali (fotografie dello stato dei luoghi), prova per testi e c.t.u.,
6 nessuna responsabilità per il danno occorso all'attrice può essere addebitata al
CP_1
Preliminarmente, va precisato che la c.t.u. medico legale non può costi- tuire prova o elemento di prova per valutare la verità del fatto storico come nar- rato da parte attrice, tenuto conto che il c.t.u. si limita a valutare la compatibilità tra le lesioni subite dall'attrice e l'evento come dalla stessa narrato, ma la circo- stanza che il c.t.u. abbia compiuto una valutazione in termini di compatibilità vuol dire unicamente che una lesione come quella narrata dall'attrice possa de- rivare da una caduta, non di certo che l'attrice sia effettivamente caduta sulla strada comunale.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato, per il resto, le risul- tanze istruttorie, specificando correttamente che dalla documentazione fotogra- fica, prodotta da parte attrice, non è possibile evincere la presenza sul marcia- piede di una mattonella non fissata al suolo che avrebbe provocato la caduta della Pt_1
Le affermazioni del teste, in ragione della loro genericità e lacunosità, non consentono di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro;
deve rilevar- si, infatti, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, che il teste si
è limitato a confermare i capitoli di prova come postigli.
Inoltre, alla luce delle dichiarazioni testimoniali non risulta individuato con certezza il luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente.
Deve inoltre essere rilevato che l'atttrice evidentemente non ha usato il bene pubblico – la strada comunale – con la necessaria prudenza, essendo il fat- to lesivo avvenuto in situazioni di visibilità e nel corso di una festa pubblica, in presenza di numerose persone, circostanza che avrebbe richiesto un grado di diligenza maggiore da parte dell'utente della strada pubblica.
Correttamente, infine, il giudice di primo grado ha rilevato che non è sta- to precisato il luogo esatto ove il sinistro si sarebbe verificato.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, confermata.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
7 Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata), come aggiornatio dal
D.M. n. 147/2022. Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettan- ti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore della causa, della natura della causa e della semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta.
6. Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versa- mento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228
(c.d. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n.
115, il nuovo comma 1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussi- stenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Le nuove disposizioni “si applicano ai procedi- menti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge”
(art. 1 comma 18). La normativa è stata pubblicata sulla G.U. 29.12.2012 n. 302 ed è entrata in vigore in data 1.1.2013. L'art. 13, co. 1quater d.P.R. 115/2002 si applica, pertanto, ai procedimenti iniziati dalla data del 31.1.2013. L'articolo in esame, riferendosi alle “impugnazioni”, si applica anche agli appelli contro sen- tenze del giudice di pace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, in funzione di giu- dice d'appello, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sulla domanda proposta da cod. fisc. Parte_1
, nata in [...] il [...] contro il C.F._1 Controparte_1
P. IV in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.,
[...] P.IV_1
8 con atto di appello su sentenza n. 37/2024 emessa nella causa iscritta al numero
91/2022 R.G.A.C. dal Giudice di Pace in Cirò, in data 18.03.24, depositata in pa- ri data:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere il appellato per le spese Parte_1 CP_1 di lite sostenute nel presente giudizio, che liquida in € 852,00 per com- pensi professionali, oltre accessori come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Crotone, il 19 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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